Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 29
Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e, in particolare l'articolo 28-bis in materia di assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea;
Visto l'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che dispone che le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, rinvia alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed in particolare l'articolo 12, che detta principi in merito a «Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.
2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche;
d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note elle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2011/16/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
marzo 2011, n. L 64.
La direttiva 95/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
novembre 1995, n. L 281.
Il regolamento (CE) n. 45/2001 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8. Entrata in vigore: 1°
febbraio 2001.
Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O., cosi' recita:
«Art. 23. (Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
Il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O. cosi' recita:
«Art. 1. 1. Per l'anno 2007, il livello massimo del
saldo netto da finanziare e' determinato in termini di
competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520
milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di
euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2007, e' fissato, in termini di
competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno
finanziario 2007.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,
concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2011, n. 252.
Il testo dell'art. 23-quater del decreto -legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O., cosi'
recita:
«Art. 23-quater. (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico)
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti
previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni riconducibili all'area di attivita'
dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei
compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia
di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento
del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'
facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari,
presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi
ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia
delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'art. 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'art. 64»;
c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le
parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate» .
d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
La legge 7 agosto 2012 n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Il testo dell'art. 28-bis della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di
assicurazioni private e di contratti vitalizi), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299. e' il
seguente:
«Art. 28-bis. (Assistenza per lo scambio di
informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea)
1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle
assicurazioni; a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel
territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni
fiscali degli altri Stati membri.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento dell'imposta di registro.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni concernenti la reciproca
assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.».
Il testo dell' art. 53-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131(Approvazione del
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99, S.O., cosi' recita:
«Art. 53-bis. (Attribuzioni e poteri degli uffici)
Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347.».
Il testo dell'art. 31 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973:
«Art. 31. (Attribuzioni degli uffici delle imposte)
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e
alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto
obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata.».
Il testo dell' art. 13 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre
1990, n. 277, S.O., cosi' recita:
«Art. 13. (Procedimenti e termini)
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative
sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e
per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto
nel presente testo unico le disposizioni relative
all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e
donazioni.
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono
l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della
richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'art.
33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione
di imposta di successione, provvedono a correggere gli
errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari
nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 33,
comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di
omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la
maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei
termini di cui all'art. 27 del suddetto decreto legislativo
n. 346 del 1990.
3. Il pagamento delle imposte non puo' essere
dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario
e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano
nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre
compiuto.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il testo dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 2000, n. 177, cosi recita:
«Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali)
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei
locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali sono
effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e
controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi
eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante
l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con
modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile
allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e
del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedano con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo
quanto previsto dall'art. 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente puo'
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste
che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di
accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza
del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad
oggetto i diritti doganali di cui all'art. 34 del testo
Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni
dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374.».
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell' Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
La legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
agosto 2013, n. 194.
Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale . 30 agosto 1997, n. 202, cosi'
recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
Il trattato sull'Unione europea e' pubblicato nella
G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e' stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;
e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma che e' priva di personalita' giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'.
 
Art. 3

Organizzazione

1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze e' competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformita' alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'autorita' richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto, iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione e' trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.
Note all'art. 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
e al codice fiscale dei contribuenti) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Il titolo IV del Per decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , citato nelle note
alle premesse , cosi' recita:

«Titolo V

SANZIONI

Art. 46. (Omissione, incompletezza e infedelta' della
dichiarazione)
Art. 47. (Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta)
Art. 48. (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni)
Art. 49. (Deduzioni e detrazioni indebite)
Art. 50. (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi
fondiari)
Art. 51. (Violazione degli obblighi relativi alla
contabilita')
Art. 52. (Violazione degli obblighi delle aziende di
credito)
Art. 53. (Altre violazioni)
Art. 54. (Determinazione delle pene pecuniarie)
Art. 55. (Applicazione delle pene pecuniarie)
Art. 56. (Sanzioni penali)
Art. 57. (Sanzioni accessorie)».
 
Art. 4

Scambio di informazioni su richiesta

1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.
3. L'autorita' interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorita' interna.
 
Art. 5

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 5:
La direttiva 2011/16/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
marzo 2011, n. L 64
 
Art. 6

Scambio spontaneo di informazioni

1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 6:
Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE, si veda
nelle note all'art. 5.
 
Art. 7

Richieste di notifica amministrativa

1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle autorita' amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorita' richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.
2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, per le notifiche pervenute dall'autorita' richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attivita' di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente.
Note all'art. 7:
Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE, si veda
nelle note all'art. 5.
Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
«Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento)
La cartella e' notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la
cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si
considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal
secondo comma o dal portiere dello stabile dove e'
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica
certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal
fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili,
anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.
Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura
civile
Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
civile, la notificazione della cartella di pagamento si
effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del
comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione
dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto
decreto; per la notificazione della cartella di pagamento
ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'art. 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.».
Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97:
«Art. 17. (Remunerazione del servizio)
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il
progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
certificato, da determinare annualmente, in misura
percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
dei carichi annui affidati, dell'andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione,
efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia
Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di
cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2.
3.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento
delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e
progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso.
6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6,
lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e'
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di
mancata erogazione, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente
della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
novembre di ciascun anno. 7. In caso di delega di
riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al
delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il
delegante ed il delegato in proporzione ai costi da
ciascuno sostenuti.
7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta il rimborso di cui al comma 1.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila ;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico
dell'ente creditore.».
 
Art. 8

Riscontro

1. Quando l'autorita' competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 4 e 6 del presente decreto, puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e' richiesto un riscontro, l'autorita' competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorita' competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.
2. L'autorita' competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in conformita' alle modalita' pratiche convenute bilateralmente.
 
Art. 9

Disposizioni varie

1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'autorita' interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
 
Art. 10

Utilizzo delle informazioni

1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 10:
Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE, si veda
nelle note all'art. 5.
 
Art. 11

Modifiche normative

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e sul patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali»;
b) all'articolo 31-bis, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.»;
c) all'articolo 31-bis, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.»;
d) all'articolo 31-bis, dopo il quinto comma e' inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.»;
e) all'articolo 60-bis, primo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
g) all'articolo 60-bis, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «L'amministrazione finanziaria puo' notificare un documento, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.».
2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.
Note all'art. 11:
Il testo dell'art. 31-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31-bis. (Assistenza per lo scambio di
informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea)
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento delle imposte di
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le
autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio,
che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre
1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri
dell'Unione europea, e' disciplinata dall'art. 11 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio.
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i
soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa
documentazione, a condizione di reciprocita' e previo
accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita'
interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante
le indagini svolte all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare con altri
Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere
di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni
finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio
territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un
controllo simultaneo, informando le autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati circa i casi
suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa
indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi
sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.».
Il testo dell'art. 60-bis del citato Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis. (Assistenza per le richieste di notifica
tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea)
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere
all'autorita' competente di un altro Stato membro di
notificare al destinatario, secondo le norme sulla
notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato
membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli
organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione
della legislazione interna sulle imposte indicate nell'art.
1 della direttiva 77/799/CEE» sono sostituite dalle
seguenti: «sulle imposte indicate nell'art. 2 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio,
che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre
1977
Su domanda dell'autorita' competente di un altro Stato
membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le
norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti
atti nel territorio nazionale, alla notifica al
destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle
autorita' amministrative dello Stato membro richiedente
relativi all'applicazione, nel suo territorio, della
legislazione sulle imposte indicate nell'art. 2 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio,
che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre
1977. L'amministrazione finanziaria puo' notificare un
documento, secondo le modalita' di cui all'art. 60,
direttamente ad una persona nel territorio di un altro
Stato membro.
La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o
della decisione da notificare e contiene il nome,
l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile
ai fini dell'identificazione dello stesso.
L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente
l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda
di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la
decisione sono stati notificati al destinatario.».
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone