Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2014, n. 2
Testo del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 14 marzo 2014, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Europa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 61.490 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, commi 3, 4, 5, 9, 17 e 18,
del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre
2013, e' il seguente:
«3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.»;
«9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo
1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12.»;
«17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea denominata European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di
euro 16.070 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.».
 
Art. 2

Asia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, commi 1, 2, 6, 7, 11, 14 e
19, del citato decreto-legge 10 ottobre 2013, e' il
seguente:
«1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.»;
«6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.»;
«11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la
proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan, di cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.»;
«14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 15,
del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.»;
«19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo
1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12.».
 
Art. 3
Africa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche' nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
((6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a danni conseguenti alle limitazioni imposte da attivita' operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, commi 10, 12, 13, 16, 20 e
21, del citato decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, e' il
seguente:
«10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per
la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean
Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12. »;
«12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e
EUCAP Nestor, nonche' nell'ambito delle ulteriori
iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime
capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano
occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la
partecipazione di personale militare nonche' civile, ove ne
ricorrano le condizioni, alla missione dell'Unione europea
in Libia, denominata European Union Border Assistance
Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione
2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la
proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di
assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.»;
«16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la
partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
(MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile
2013, e per la proroga della partecipazione di personale
militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP
Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17,
del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.»;
«20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dell'Unione europea in Libia, denominata European
Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di
cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22
maggio 2013.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la
manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal
Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di
attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera
libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il
Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il
fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli
esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.».
- Il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 -2011- e 1973 -2011-
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, e' il
seguente:
«Art. 4-bis (Misure di sostegno e di rilancio dei
settori dell'economia locale interessati da limitazioni
imposte da attivita' operative ex Risoluzione ONU n. 1973).
- 1. La dotazione del fondo da ripartire di cui
all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno
2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11,
lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10
milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno e
di rilancio dei settori dell'economia delle province
interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni
imposte dalle attivita' operative militari ex Risoluzione
ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operativita' degli scali
aeroportuali civili.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'interno, della difesa e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le province
interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla individuazione degli interventi da
attuare in riferimento al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e' il
seguente:
«616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni
legislative.».
 
((Art. 3-bis
Obblighi informativi verso le Camere

1. Al fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di ciascuna missione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati della missione. La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 e' il seguente:
«2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga
delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una
relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di
cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di
ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla
verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione,
ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle
missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni
internazionali assunti, viene indicato un piano per la
rimodulazione dell'impegno militare.».
 
Art. 4
Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione
civile-militare, cessioni

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.200.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.
4. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' autorizzata la spesa di euro 805.000;
b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;
c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;
d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
«2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 6, e 3, comma 4, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
((4-bis. Anche allo scopo di garantire una maggiore disponibilita' di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace, fino a tutto l'anno 2018 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza » dello stato di previsione del Ministero della difesa.
4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici e' sostituita dalla seguente:

«Ruoli dei direttori tecnici


===================================================================== |  Qualifiche |  Ingegneri | Fisici |Chimici |Biologi |Psicologi | +================+============+========+========+========+==========+ | Direttore | | | | | | | tecnico, | | | | | | | limitatamente | | | | | | | alla frequenza | | | | | | | del corso di | | | | | | | formazione | | | | | | | iniziale | | | | | | | Direttore | | | | | | | tecnico | | | | | | | principale | | | | | | | Direttore | | | | | | | tecnico capo | 180 | 161 | 30 | 32 | 40 | +----------------+------------+--------+--------+--------+----------+

».))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9,
della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2009, e' il seguente:
«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) - f) omissis;
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50
per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19,
primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti in materia di personale
della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al
personale del Corpo della guardia di finanza impiegato
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi
interni banditi dal medesimo Corpo.».
- Il testo dell'articolo 5, comma 2, del citato
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 e' il seguente:
«2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole
di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al
comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la
responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente
sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale
e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a
quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del
codice di procedura penale. Al medesimo personale sono
corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le
indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita'
della Marina negli spazi marittimi internazionali e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
intendendosi sostituita alla necessita' delle operazioni
militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al
comma 1.».
- Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi
dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
con le stesse modalita' previste dal presente articolo,
anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al
70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore
e gradi corrispondenti.».
- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990, e' il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
- Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e
aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui
ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno
e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti
alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta
euro.».
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica)
e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. La tabella A fissa le
dotazioni organiche dei ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o
tecnica.
 
Art. 6
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2009, e' il seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1.Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e),
della citata Azione comune e la detenzione a bordo del
vettore militare delle persone che hanno commesso o che
sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il
tempo strettamente necessario al trasferimento previsto
dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse
misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla
pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare
possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono
stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies,
del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 e' il
seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
 
Art. 7

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' il seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
 
Art. 8

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 34.700.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. ((Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.))
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Riferimenti normativi

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo) e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2014), e' pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2013. La tabella C prevede gli stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua e' demandata alla legge di
stabilita'.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
 
Art. 9
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonche' per contributi allo UN Staff college di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. ((L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.))
8. E' autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per l'anno 2014 e a euro 34.665.051 per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attivita', incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo dell'articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
 
Art. 10
Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonche' all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la parola «passiva» sono inserite le seguenti: «, anche informatica,».
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2013, e' il seguente:
«11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la
partecipazione di personale del Ministero degli affari
esteri alle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto
personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari
all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano
in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del medesimo contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 191.028 per i viaggi di
servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari
esteri in servizio presso gli uffici situati in
Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre
aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del
periodo.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per
il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva
nonche' per la messa in sicurezza informatica delle sedi
diplomatico-consolari situate in aree ad alta
conflittualita' e di euro 9.500.000 per il finanziamento
del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza
delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura
e delle istituzioni scolastiche all'estero. Alle spese di
cui al presente comma non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per
l'invio in missione di personale del Ministero degli affari
esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia,
Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi.
Al predetto personale e' corrisposta una indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di
quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013,
la spesa di euro 190.710 per il parziale pagamento delle
spese di viaggio per congedo in Italia del personale in
servizio presso le medesime sedi e per i familiari a
carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 spetta ogni sei mesi ed e' acquisito dopo quattro
mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di
euro 222.872 per l'invio in missione di un funzionario
diplomatico con l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario e'
corrisposta una indennita' pari all'ottanta per cento di
quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e
successive modificazioni e il rimborso forfettario degli
oneri derivanti dalla effettuazione delle attivita' in
Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio
all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue
attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del
supporto di due unita' da reperire in loco per un periodo
non superiore a quello di applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e
dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, e' il seguente:
«Art. 5 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo). -
1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
il sostegno alla ricostruzione civile in favore di
Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria,
Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione
degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013).
Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma,
sono promossi interventi con particolare riguardo a
programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il
contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro
diritti e la promozione del lavoro femminile. Nell'ambito
del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione
delle disposizioni recate dal presente articolo, il
Ministro degli affari esteri con proprio decreto da
trasmettere alle Camere, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del quindici per cento, ad iniziative di
cooperazione in altre aree di crisi e puo' costituire
strutture operative temporanee per assicurare il
coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli
interventi e delle iniziative previste. Tutti gli
interventi previsti dal presente comma sono adottati
coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo
sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo
sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con
i principi del diritto internazionale in materia.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al
comma 1, puo' essere inviato o reclutato in loco personale
presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat,
e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, puo'
essere inviato personale nel territorio della Repubblica
Federale Somala. Detto personale e' coordinato dall'unita'
tecnica competente per territorio, istituita ai sensi
dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3-5. (Omissis).
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
per il funzionamento delle unita' tecniche, di cui
all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e
alloggio strettamente indispensabili per il personale
inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per
motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali
comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese
per il funzionamento delle medesime strutture non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14,
e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' all'articolo 12, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da
1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si
provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al
presente articolo. L'ammontare del trattamento economico e
le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in
missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti
e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della
vigente legislazione in materia di protezione dei dati
personali.»;
«Art. 7 (Regime degli interventi). - 1. Nell'ambito
degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali
di cui agli articoli 5 e 6 , si applica la disciplina di
cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si
provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli
articoli 5 e 6.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come modificato dal presente
decreto, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 9.
 
Art. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quanto a euro 5.100.996 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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