Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 febbraio 2014
Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anno accademico 2013/2014.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed, in particolare, l'art. 14 che prevede la possibilita' per le universita' di disciplinare, con propri regolamenti didattici, corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondarie di secondo grado e l'art. 3, comma 7, che prevede il costante monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 4, comma 3, in base al quale, nell'ambito dell'autonomia didattica, possono essere programmati, anche in considerazione degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono piu' discipline e attivita', nonche' insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299, recante "Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, e in particolare l'art. 3, comma 3, che indica i requisiti occorrenti all'attivazione dei corsi e l'art. 4, che dispone che i corsi siano riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, nonche' consente l'attivazione di specifici corsi nella scuola secondaria di promo grado per i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la medesima scuola secondaria di primo grado;
Vista l'offerta formativa in termini di numero di immatricolazioni all'anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo, e svolte le verifiche di conformita' ai requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 settembre 2011;
Considerato che i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 249/2010 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, sono attivati per la prima volta nell'anno accademico 2013/2014;

Decreta:

Art. 1

1. E' autorizzata l'attivazione nell'a.a. 2013/14 dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei limiti dei posti dichiarati nella banca dati RAD, come di seguito elencati:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ciascuna universita' definisce le modalita' di selezione per l'ammissione dei candidati secondo i criteri e i requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 citato in premessa.
2. L'ammissione dei candidati ai corsi e' tassativamente subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella disciplina per la quale si intende conseguire la certificazione e al possesso di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C l del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti sulla base del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 e individuati dal DDG Affari Internazionali del 28 gennaio 2013.
3. I percorsi di cui al presente decreto sono oggetto di costante verifica, monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Miur), dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi), anche sulla base di quanto previsto dal citato DM 30 settembre 2011. L'esito di tale processo e' altresi' valutato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in sede di definizione della relativa offerta formativa per l'a.a. 2014/15.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2014

Il Ministro: Carrozza
 
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