Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 febbraio 2014
Rettifica al decreto 10 ottobre 2013 relativo all'autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla societa' ANCI Servizi S.r.l. - sez. CIMAC, in Vigevano, ad operare in qualita' di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
e
IL DIRETTORE GENERALE
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto il decreto 10 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2013 n. 250 riguardante l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE concessa alla societa' ANCI Servizi S.r.l. - Sez. CIMAC, in Vigevano, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.
Acquisita la richiesta dell'Organismo di procedere alla correzione della sede legale che non risulta essere in Corso G. Brodolini, 19 - 27029 Vigevano (PV);
Ritenuto di dover procedere a rettificare il decreto in premessa;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' ANCI Servizi S.r.l. - sez. CIMAC con sede legale in via Monterosa n. 21 - 20149 Milano, e' autorizzata, in conformita' agli articoli 7, 8, 9 10 dei decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualita' «CE» del prodotto finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati:
tutti i dispositivi di protezione del piede e della gamba;
dispositivi di protezione per gli arti superiori;
tutti i dispositivi di protezione individuale degli arti inferiori;
guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;
guanti da lavoro in cuoio a cinque dita;
guanti da lavoro in cuoio a cinque dita;
guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;
guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;
guanti di protezione contro il freddo (fino a - 50°C);
guanti contro l'effetto delle vibrazioni;
guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;
guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;
guanti di protezione contro il freddo (oltre a - 50°C);
guanti, moffole e manicotti di materiale isolante per lavori sotto-tensione;
guanti di protezione contro rischi termici.
 
Art. 2

Restano salve tutte le disposizioni contenute nel decreto 10 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2013 n. 250.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed e' notificato alla Commissione UE nell'ambito del sistema NANDO. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 21 febbraio 2014

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza
il consumatore,
la vigilanza la normativa
tecnica
del Ministero dello sviluppo
economico
Vecchio
Il direttore generale delle relazioni industriali
e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Onelli
 
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