Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1 e 5, nonche' l'allegato B;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante Misure contro la tratta di persone;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

Emana
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Principi generali

1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2011/36/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 aprile 2011, n. L 101.
- Gli articoli 1 e 5 nonche' l, Allegato B della legge
n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013,
n. 194, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
«Art. 5 (Criteri di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e
la protezione delle vittime). - 1. Ai fini dell'attuazione
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere una clausola di salvaguardia che
stabilisca che nell'applicazione del decreto di
trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i
diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e
degli individui, ai sensi del diritto internazionale,
compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto
internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il
Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla
legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo status dei
rifugiati e al principio di non refoulement;
b) prevedere misure che facilitino il coordinamento
tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza
alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza
sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora
necessario, tra i due sistemi di tutela;
c) definire meccanismi affinche' i minori non
accompagnati vittime di tratta siano prontamente
identificati, se strettamente necessario anche attraverso
una procedura multidisciplinare di determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo
procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui
loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di
determinazione della protezione internazionale; in ogni
decisione presa nei loro confronti sia considerato come
criterio preminente il superiore interesse del minore
determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la definizione di "persone
vulnerabili" tenga conto di aspetti quali l'eta', il
genere, le condizioni di salute, le disabilita', anche
mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o
altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza
di genere;
e) prevedere, nei percorsi di formazione per i
pubblici ufficiali che possano venire in contatto con
vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle
questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla
protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
«Allegato B (art. 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che
attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in
materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta
nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
11 maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del
Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile
2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,
che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva
2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di
recepimento 1° novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,
che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa
all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile (termine di
recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE
del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
(termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di
recepimento 14 febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE
per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento
finale 5 giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE
del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,
recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a
talune modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita'
alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930, n.
251, Supplemento Straordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 ottobre 1988, n. 250.
- La legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la
tratta di persone.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 23 agosto 2003, n. 195.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1998, n. 191.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, n.
3.
- La direttiva 2004/83/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2004, n. L 304.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40.
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 dicembre 2005, n. L 326.

Note all'art. 1:
- La legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1954, n.
196.
- La legge 14 febbraio 1970, n. 95 (Adesione al
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a
New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1970, n. 79.
 
Art. 2
Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600:
1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attivita' illecite» e dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilita',»;
b) l'articolo 601 e' sostituito dal seguente:
«E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di eta'».
Note all'art. 2:
- L'art. 600 del regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, recita:
«Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque
al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo
sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e'
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla
persona.».
 
Art. 3
Modifica al codice di procedura penale

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e' apportata la seguente modifica:
all'articolo 398, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente comma:
«5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».
Note all'art. 3:
- L'art. 398 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
della notifica e comunque dopo la scadenza del termine
previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza
di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente
comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la
data dell'udienza non puo' intercorrere un termine
superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta
alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti
l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia
delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare.
Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico
ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori,
essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non
ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente
probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice
per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice
penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minorenni, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela
delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal
fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,
presso l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali
debbono essere documentate integralmente con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica
una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti.
5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le
disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone
interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni
in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche
dal tipo di reato per cui si procede.».
 
Art. 4
Minori non accompagnati vittime di tratta

1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e', altresi', presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'eta' dello stesso.
 
Art. 5
Obblighi di formazione

1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.
 
Art. 6
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta

1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.
2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.
2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-quater unitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo.
2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.».
Note all'art. 6:
- L'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, gia'
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, recita:
«Art. 12 (Fondo per le misure anti-tratta). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
di assistenza e di integrazione sociale in favore delle
vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione
sociale previste dall'art. 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche
destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti
al comma 3.
2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro
1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte le
somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti
pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilita'
finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo
accolte e non soddisfatte sono poste a carico del
successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza
rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini
dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero
dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di
una provvisionale, emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve
dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del
reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le
procedure esecutive.
2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la
domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro un
anno dal deposito del provvedimento di archiviazione,
emesso ai sensi dell'art. 415 del codice di procedura
penale, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle
sentenze di cui al comma 2-quaterunitamente alla
documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il
provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta
comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al
fine di ottenere l'accesso al Fondo.
2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere
esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva, ovvero, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale.
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e'
surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a
titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della
parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
stanziate dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi
della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600,
601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca
ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo
articolo.
4. All'art. 80, comma 17, lettera m), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'art.
18".
5. Il comma 2 dell'art. 58 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' abrogato.».
 
Art. 7
Meccanismo equivalente

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, e' l'organismo deputato a:
a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;
b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni della societa' civile attive nel settore;
c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b) del presente comma.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di attuazione e finanziamento.».
Note all'art. 8:
- L'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, recita:
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16). - 1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole
della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2-bis, della legge
11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via
transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di
assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del
comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza
Unificata, e' definito il programma di emersione,
assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma
e le relative modalita' di attuazione e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in
euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere
dall'anno 1998.».
 
Art. 9

Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro
la tratta degli esseri umani»

1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Note all'art. 9:
- L'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, gia'
citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, recita:
«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della
presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di
cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma
e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le pari opportunita' di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro della
giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani,
nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla
prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione
sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri
interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano e'
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 10
Disposizioni di rinvio

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».
Note all'art. 10:
- Per il comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'art. 8.
- Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, recita:
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente
provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto
i gravi motivi di cui al comma 2;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
quando risulta la palese insussistenza dei presupposti
previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese
di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non
ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in
cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi
sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai
principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo
secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi
discriminazioni e repressioni di comportamenti non
costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel
Paese di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23
e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si
provvede ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei
soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e
21 e ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo decreto
legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato
rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.».
 
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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