Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2014 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 24 febbraio 2014 |
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale. (Delibera n. 89/14/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000, di seguito denominato Codice di autoregolamentazione; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge n. 28 del 2000, aggiunge il comma 2-bis relativamente alla promozione della pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito denominato Tusmar ed, in particolare, gli articoli 3 e 7; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita' n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera dell'Autorita' n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la delibera dell'Autorita' n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito denominato Testo Unico; Visti gli Statuti ordinari e gli Statuti speciali delle Regioni della Repubblica italiana e le relative leggi di attuazione in materia di referendum indetti in ambito locale; Considerato che il citato Testo unico prevede il ricorso a referendum popolare per materie di «esclusiva competenza locale»; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'applicazione uniforme di una disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in presenza di referendum propositivi, abrogativi, confermativi e consultivi indetti a livello locale e che, a tal fine, questa disciplina trovi applicazione a far tempo dall'indizione di ciascun referendum; Ravvisata, per l'effetto, l'esigenza di includere in un unico regolamento le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dei principi in essa sanciti relativamente alle campagne referendarie indette limitatamente agli ambiti locali; Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge n. 28 del 2000; Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposi zioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge n. 28 del 2000, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge n. 28 del 2000, si riferiscono alle consultazioni referendarie di rango non costituzionale indette in ambito locale, e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e radiofonica privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione referendaria di cui al precedente comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia dalla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali referendarie di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, relative a ciascuna consultazione. 5. Nel corso delle campagne referendarie disciplinate dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Tusmar, nella legge n. 28 del 2000 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici interessati.
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| Art. 2 Soggetti politici
1. In relazione a ciascuna consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, in applicazione della legge n. 28 del 2000 si intendono per soggetti politici: a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario e' stato proposto da piu' comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito; b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale, provinciale o comunale, nonche' quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lett. a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. 2. Entro il quinto giorno successivo alla data di indizione del referendum, i soggetti di cui al comma 1, lett. a), b) e c), rendono nota al competente Comitato regionale per le comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro i quesiti referendari. Il competente Comitato regionale per le comunicazioni comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax, l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1. 3. Per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, i soggetti politici di cui al comma 1, lett. b), indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.
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| Art. 3 Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di indizione del referendum e la chiusura della campagna referendaria devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. 2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze. 3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti di cui all'art. 2 favorevoli e contrari ai quesiti referendari nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorita'. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. 4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento. 5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.
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| Art. 4 Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di indizione del referendum e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario. 2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge n. 28 del 2000: a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti politici; i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio referendario gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.
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| Art. 5
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di indizione del referendum, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RL resi disponibili sul sito web dell'Autorita': www.agcom.it; b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', il documento di cui alla lett. a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RL resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorita'. 2. Fino al decimo giorno successivo alla data di indizione del referendum, i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e c), nonche' i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo art. 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per i referendum popolari e i relativi recapiti, e la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RL resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita'.
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| Art. 6 Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita' previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 28 del 2000. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorita'.
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| Art. 7 Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. 2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
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| Art. 8 Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di indizione del referendum e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione. 2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici. 3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. 4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, e' depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente: a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; b) le modalita' di prenotazione degli spazi; c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale; d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. 5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. 6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. 7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1. 8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. 9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. 10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente. 11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
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| Art. 9 Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione de e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
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| Art. 10 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza, la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione referendaria, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000, e dal Codice di autoregolamentazione. 2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lett. f), della delibera n. 78, del 1° dicembre 1998 dell'Autorita', come definite all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, del Tusmar, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
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| Art. 11 Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. u), del Tusmar. 3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento. 4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
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| Art. 12 Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge n. 28 del 2000, del Codice di autoregolamentazione, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.
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| Art. 13
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di indizione del referendum, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima del voto nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, legge n. 28 del 2000, messaggi politici relativi al referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente: a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. 3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la campagna referendaria. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
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| Art. 14 Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge n. 28 del 2000, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata. Devono recare la dicitura «messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico diverse da quelle elencate all'art. 7, comma 2, legge n. 28 del 2000.
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| Art. 15 Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum di cui all'art. 2, comma 1. 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5, legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. 3. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
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| Art. 16 Sondaggi politici ed elettorali
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10, legge n. 28 del 2000 ai sondaggi sui temi del referendum si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010.
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| Art. 17 Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attivita' gia' precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti: a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9, legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorita' per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
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| Art. 18 Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge n. 28 del 2000 e del Codice di autoregolamentazione, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento. 3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore cui la violazione e' imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3. 5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione. 6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, puo' decidere di avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili. 7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita' stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori. 8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10. 9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorita'. 10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' che provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse dell'Autorita' medesima. 11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni. 13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attivita' di programmazione e pubblicazione a quanto ivi prescritto. 14. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, legge n. 249 del 1997, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, legge n. 28 del 2000, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, legge n. 249 del 1997. 15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10, legge n. 28 del 2000, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. 16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'. 17. L'Autorita', nell'ipotesi di accertamento di violazione delle disposizioni recate dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge n. 249 del 1997, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. s), del Tusmar, e che fanno capo al titolare di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge n. 215 del 2004, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
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| Art. 19 Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento trova diretta applicazione per tutti i referendum di cui all'art. 1, comma 1, e le disposizioni ivi contenute sono efficaci dalla data di indizione del referendum medesimo sino alla conclusione della campagna referendaria. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento e' reso disponibile nel sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it.
Roma, 24 febbraio 2014
Il Presidente: Cardani Il Commissario relatore: Martusciello
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