Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 novembre 2013
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio della tratta Bari - S. Andrea-Bitetto - Proroga della dichiarazione di pubblica utilita'. Annullamento delibera 2 agosto 2013, n. 54 (CUP J71H92000030008). (Delibera n. 74/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13 che:
al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera;
al comma 5 prevede che l'Autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la proroga stessa puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;
al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 166, comma 4-bis, (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera s) del decreto-legge 13 maggio 2005, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), il quale dispone che il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato puo' disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel «Corridoio Plurimodale Adriatico», all'interno dei Sistemi ferroviari, la voce «Asse ferroviario Bologna - Bari - Lecce - Taranto»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 22/2005 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea - Bitetto»;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 95 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2006, n. 197), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea - Bitetto»;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), all'allegato 2 conferma, nel «Corridoio plurimodale Adriatico», alla voce «Asse ferroviario Bologna - Bari - Lecce - Taranto» l'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto - raddoppio tratta Bari S. Andrea-Bitetto»;
Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 196/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di Contratto di Programma 2007/2011 - Parte investimenti - Aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., che include l'opera nella «Tabella A03/A04 - Sviluppo infrastrutturale»;
Visto il Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Ministro per la coesione territoriale, dal Viceministro alle infrastrutture e trasporti dal Presidente della regione Campania, dal Presidente della regione Basilicata, dalla regione Puglia, da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e da R.F.I. S.p.A.
Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (Gazzetta Ufficiale n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, contenente l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, che, nella tabella «0», nell'ambito del «Corridoio Plurimodale Adriatico», alla voce «Asse ferroviario Bologna Bari Lecce», conferma l'intervento «Raddoppio Bari Taranto (tratta S. Andrea - Bitetto)»;
Vista la delibera 2 agosto 2013, n. 54, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, ha disposto la proroga di due anni del termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto», apposta con delibera n. 95/2006;
Considerate le osservazioni della Corte dei conti formulate con nota 14 ottobre 2013, n. 30275;
Vista la nota 31 ottobre 2013, n. 4403, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha comunicato alla Corte dei conti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Segretario di questo Comitato e al Segretario delegato che le determinazioni da assumere a seguito delle sopracitate osservazioni avrebbero dovuto essere sottoposte all'esame del Comitato stesso;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 8 novembre 2013, n. 4524, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Segretario delegato;

Prende atto

Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e in particolare:
che il progetto definitivo dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto», e' stato approvato con la delibera n. 95/2006, registrata dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2006;
che l'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che il termine entro cui puo' essere emanato il decreto di esproprio e' di 7 anni a partire dal momento in cui diventa efficace la delibera di approvazione del progetto definitivo dell'opera che ne dichiara la pubblica utilita' e dispone che questo Comitato possa prorogare tale termine fino a 2 anni, in casi di «forza maggiore» o in presenza di «giustificate ragioni», purche' cio' avvenga entro il suddetto termine di 7 anni;
che questo Comitato, con la delibera 2 agosto 2013, n. 54, ha disposto la proroga di due anni del termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' relativa all'intervento in esame, nel presupposto che il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilita' medesima, essendo stata la delibera n. 95/2006, di approvazione del progetto definitivo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 25 agosto 2006, fosse da considerare il 25 agosto 2013, cosi' come indicato nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che, il 14 ottobre 2013, la Corte dei conti ha registrato la delibera in esame con osservazioni, facendo presente che la decorrenza del termine di 7 anni per l'emanazione dei decreti di esproprio dovesse coincidere con la data del 26 luglio 2006, di registrazione della delibera n. 95/2006, e che il refuso dovesse essere segnalato in sede di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che la decorrenza del 26 luglio 2006 del termine di 7 anni per l'emanazione dei decreti di esproprio, indicato da parte della Corte dei conti, comporta la scadenza del termine medesimo in data 26 luglio 2013, precedente all'adozione della delibera in esame, avvenuta nella seduta del 2 agosto 2013;
che in data 31 ottobre 2013, con nota n. 4403, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha comunicato alla Corte dei conti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Segretario di questo Comitato e al Segretario delegato che la questione avrebbe dovuto essere sottoposta al Comitato e che nelle more delle determinazioni dello stesso non si sarebbe proceduto all'inoltro della delibera in oggetto alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la pubblicazione;
che nel corso della odierna seduta il Segretario delegato ha richiesto, per le sovraesposte motivazioni, di disporre l'annullamento della succitata delibera n. 54/2013;
che la nota 8 novembre 2013, n. 4524, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, dispone una raccomandazione, finalizzata a garantire che eventuali future decisioni di questo Comitato, relative alla proroga dei termini per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', acquisiscano efficacia nei tempi prescritti dalla normativa, e siano pubblicate in termini congrui a garantire certezza giuridica nei confronti dei destinatari dei provvedimenti espropriativi;

Delibera:

E' disposto l'annullamento della delibera 2 agosto 2013, n. 54 «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto: Proroga della dichiarazione di pubblica utilita'», richiamata in premessa, che non avra' quindi ulteriore corso.

Raccomanda
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere a questo Comitato le proposte di proroga dei termini per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' almeno 5 mesi prima del termine di 7 anni dalla registrazione alla Corte dei conti della delibera di approvazione del progetto definitivo, in modo da consentire il completamento dell'iter procedurale, inclusa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, delle delibere che dispongono le proroghe prima della scadenza del termine.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: Saccomanni
Il Segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 562
 
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