Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2014
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Scalea.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 ottobre 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Scalea e' stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;
Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1

La gestione del comune di Scalea (Cosenza) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dr.ssa Maria Teresa Cucinotta - prefetto;
dr. Roberto Esposito - viceprefetto;
dr. Rosario Fusaro - dirigente di II fascia dell'Area I.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Scalea (Cosenza) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
Nel mese di luglio del 2013, all'esito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e' stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 38 persone dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro. Tra le persone tratte in arresto figurano il sindaco del comune di Scalea, l'assessore all'ambiente, l'assessore alla protezione civile e arredo urbano, l'assessore al commercio, l'assessore ai lavori pubblici ed un consigliere comunale di minoranza.
Nei confronti del vice sindaco nonche' assessore al bilancio e ai tributi veniva invece applicata la misura dell'obbligo di presentazione.
Venivano inoltre arrestati il responsabile del servizio urbanistica e demanio e due funzionari di quel settore mentre il responsabile del servizio salvaguardia ambientale ed il precedente responsabile del settore polizia locale sono stati posti agli arresti domiciliari.
Ai destinatari dell'ordinanza cautelare viene contestata una serie di reati quali associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, corruzione aggravata, turbata liberta' degli incanti, turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente.
In relazione a tali vicende il prefetto di Cosenza, con decreto del 1° agosto 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per gli accertamenti di rito.
A seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri il consiglio comunale di Scalea, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013, e' stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.
Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto di Cosenza, su conforme parere espresso nella seduta del 7 novembre 2013 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, ha redatto l'allegata relazione in data 26 novembre 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il prefetto di Cosenza da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.
Il comune di Scalea e' ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali, con un ampio raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia.
Piu' in particolare il territorio comunale ha, negli ultimi decenni, costantemente sofferto la presenza di due clan criminali, che secondo la ricostruzione delineata nel corso delle indagini giudiziarie, operano in via principale nel settore del traffico internazionale di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura.
La citata operazione di polizia giudiziaria, oltre ad aver colpito i vertici dell'organizzazione malavitosa di Scalea, ha posto in rilievo i radicati collegamenti tra la criminalita' organizzata ed i vertici dell'amministrazione comunale che, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto uno sviamento dell'intera attivita' amministrativa dell'ente in funzione degli interessi e delle regole di ambienti controindicati.
L'organo ispettivo, avvalendosi anche delle risultanze dell'attivita' svolta dall'autorita' giudiziaria, ha evidenziato la sussistenza di circostanziate e oggettive forme di condizionamento nei confronti dell'amministrazione comunale riconducibili alle mire delle consorterie criminali gravitanti sul territorio, forme di condizionamento che si sono manifestate gia' in occasione delle consultazioni elettorali.
Fonti di prova hanno infatti posto in rilievo il fattivo interessamento delle locali organizzazioni criminali in occasione delle elezioni amministrative del 2010, le quali anche attraverso la forza intimidatrice di cui dispongono, hanno fatto proselitismo in favore di colui che sara' poi eletto sindaco. Le stesse, inoltre, avevano ottenuto l'inserimento nella lista civica collegata al futuro primo cittadino di propri candidati, stretti congiunti dei locali capi cosca, in seguito nominati assessori e successivamente destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare.
Gli elementi raccolti dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere come i risultati elettorali abbiano condizionato le scelte operate dagli organi amministrativi favorendo le cosche locali, interessate a consolidare la propria posizione di potere attraverso il controllo delle istituzioni locali.
I contenuti della stessa ordinanza di custodia cautelare evidenziano come l'organizzazione criminale avrebbe determinato l'elezione del primo cittadino per poi utilizzare i poteri sindacali dallo stesso esercitati per controllare l'operato della giunta comunale e, in particolare, gli appalti pubblici che finivano per essere aggiudicati ad imprese rientranti nella sfera di influenza della consorteria.
Aspetti di analoga natura sono emersi per quanto attiene agli altri amministratori destinatari della citata ordinanza cautelare che non solo non hanno in alcun modo contrastato le forme di condizionamento poste in essere dalle locali cosche ma, anzi, attraverso condotte che hanno evidenziato profili di natura penale, hanno favorito gli illeciti interessi di ambienti controindicati.
Rileva, infatti, l'organo ispettivo come molte delle attivita' svolte dall'amministrazione locale non siano state in linea con i principi di trasparenza e del buon andamento che devono connotare l'azione amministrativa.
La commissione d'accesso, avvalendosi anche delle risultanze delle indagini svolte dall'autorita' giudiziaria, ha posto in evidenza un diffuso quadro di illegalita' in diversi settori dell'ente, funzionale al mantenimento di determinati assetti precostituiti con soggetti organici o contigui alle organizzazioni malavitose dominanti nell'area.
In particolare, l'estrema confusione amministrativa riscontrata in sede di accesso si e' rivelata utile per mascherare una gestione svincolata dal rispetto delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari.
Tali modalita' operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi negli anni successivi, risultano evidenti in una serie di procedure anomale e irregolari che hanno interessato la gara per l'affidamento del servizio raccolta rifiuti urbani, la concessione dei servizi di parcheggio a pagamento, la gara per la concessione di porzioni di terreno demaniale c.d. «frangivento».
In relazione al primo degli aspetti evidenziati, fonti di prova hanno consentito di accertare il fattivo ruolo svolto dal sindaco e da un assessore comunale in relazione ad una gara d'appalto per l'affidamento di tale servizio ed aggiudicata ad un'A.T.I. i cui rappresentanti si impegnavano a corrispondere alla locale cosca, in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, una consistente somma di denaro.
I contenuti dell'ordinanza cautelare delineano lo svolgimento della gara d'appalto caratterizzata da continui contatti tra alcuni destinatari del provvedimento restrittivo, in particolare, amministratori locali, componenti dell'apparato burocratico ed esponenti della criminalita' organizzata volti a favorire la societa' alla quale e' stato poi aggiudicato l'appalto, attraverso ripetuti atti illeciti.
Ulteriori concreti elementi che connotano un generale contesto di illegalita' e favoritismo nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente legati ad ambienti controindicati sono altresi' emersi, all'esito dell'esame della complessa vicenda concernente la concessione di lotti di demanio marittimo, denominati «frangivento».
L'intera procedura e' stata caratterizzata da una forte ingerenza delle locali cosche interessate ad ottenere i lotti in argomento. Le pressioni esercitate sull'ente dalle opposte fazioni, che non avevano raggiunto un'intesa su illeciti accordi spartitori, determinavano una sostanziale paralisi dell'attivita' amministrativa. E', altresi', documentato che gli stessi vertici dell'ente, avevano svolto azioni di mediazione tra le due opposte cosche.
Le indagini hanno infatti posto in rilievo come in un primo momento l'amministrazione comunale procedeva ad un affidamento diretto in favore di un soggetto riconducibile ad una delle locali organizzazioni criminali.
Successivamente, a seguito delle rimostranze dell'opposizione in merito alle modalita' dell'avvenuto conferimento dell'incarico, l'amministrazione era costretta a revocare la concessione ed a procedere alla pubblicazione del bando di gara le cui clausole, tuttavia, erano state chiaramente redatte per favorire una delle citate cosche. In seguito, al fine di favorire l'altra organizzazione dominante venivano disposte piu' proroghe dei termini di presentazione delle domande di assegnazione e veniva inoltre concessa un'importante porzione di terreno demaniale ad un soggetto riconducibile a tale organizzazione.
La complessiva analisi della procedura dei lotti frangivento e quindi il susseguirsi di ripetute illegittimita', favoritismi e sviamenti dell'azione amministrativa evidenzia, concretamente, come il comportamento della compagine amministrativa non sia rispettoso delle regole e, comunque, non in linea con i principi di buon andamento e legalita'.
Logiche clientelari che evidenziano emblematicamente l'intricato intreccio di cointeressenze e rapporti tra l'amministrazione comunale e le due opposte fazioni criminali operanti sul territorio hanno contraddistinto nel complesso anche la procedura per l'affidamento del servizio parcheggi.
L'amministrazione comunale, infatti, a seguito della scadenza del precedente contratto di parcheggio, assegnava la gestione del servizio ad una societa' cooperativa in via temporanea e per la durata di sei mesi.
Tale affidamento, disposto senza che venisse effettuato uno studio di settore volto a determinare il canone semestrale da corrispondere all'amministrazione comunale, veniva successivamente prorogato.
Elementi rilevanti scaturenti dalle indagini svolte dall'autorita' giudiziaria attestano come il primo cittadino abbia coordinato la gestione dell'intera procedura nell'esclusivo interesse delle due menzionate organizzazioni criminali.
Infatti la cooperativa a cui veniva affidata in via temporanea la gestione del servizio era stata costituita poco tempo prima dell'aggiudicazione ed era composta da un amministratore comunale e da un fiduciario della cosca criminale egemone.
Dalle indagini ispettive e' emerso che tale affidamento era stato disposto dal sindaco per favorire, a seguito delle pressioni ricevute, la cooperativa che risultera' poi assegnataria del servizio.
Ulteriori aspetti, che univocamente attestano una compromissione ed uno sviamento dell'attivita' amministrativa in favore di ambienti controindicati sono emersi dall'analisi dei provvedimenti concernenti l'installazione e la posa in opera di manufatti provvisori e di facile rimozione su un'area demaniale marittima.
Sono state poste in rilievo illegittimita' e negligenze da parte dei competenti uffici comunali, in occasione del rilascio di provvedimenti che sono risultati non conformi a legge o comunque caratterizzati da irregolarita'.
Tali aree demaniali, infatti, di notevole interesse pubblico e paesaggistico sono state occupate da soggetti sprovvisti dei necessari titoli concessori o autorizzatori sebbene le stesse siano sottoposte a vincolo sismico e sia necessario ottenere, per poterne usufruire, il permesso di costruirvi oltre che il parere paesaggistico ambientale rilasciato dall'Autorita' competente.
Sugli stessi spazi sono stati realizzati manufatti abusivi ove vengono svolte, senza autorizzazione e comunque irregolarmente, attivita' commerciali.
Piu' in particolare un'indagine svolta dalle forze dell'ordine ha fatto emergere come taluni dei beneficiari di dette aree, alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale, siano legati direttamente o indirettamente ad esponenti della criminalita' organizzata.
Elementi di analoga natura sono emersi all'esito di verifiche concernenti le occupazioni di parte del suolo demaniale per il temporaneo esercizio di attivita' ricreative.
La commissione d'indagine, in particolare, ha esaminato alcune autorizzazioni rilasciate per l'esercizio temporaneo di attivita' di giostraio e giochi ludici nonche' per gli spettacoli viaggianti su porzioni di terreno demaniale di notevole interesse pubblico.
Le indagini esperite hanno consentito di verificare come, invero, a fronte di autorizzazioni per esercitare le attivita' entro spazi assai circoscritti, indicati nella concessione amministrativa, gli interessati avessero di fatto occupato altre aree, appartenenti al demanio statale e di rilevante interesse pubblico, di dimensioni decisamente superiori a quelle concesse. La descritta occupazione abusiva e le relative attivita' commerciali venivano svolte nella totale indifferenza o tolleranza dell'amministrazione comunale, protraendosi per anni. Solo nel mese di agosto 2013, dopo l'insediamento del commissario straordinario, il comune ha diffidato i suddetti a demolire le opere abusive e liberare le aree demaniali.
La relazione del prefetto di Cosenza pone in rilievo che, anche in questo caso, le concessioni in argomento risultano rilasciate in favore di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia e ritenuti elementi di spicco dei locali sodalizi criminali; uno dei citati concessionari e' stato raggiunto dalla piu' volte menzionata ordinanza cautelare.
L'insieme dei suesposti elementi e' idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volonta' degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialita' di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.
L'adozione del provvedimento di rigore disposto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 puo' intervenire, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa anche prima che si determinino i presupposti per il procedimento penale o anche ai soli fini di prevenzione.
Sebbene il processo di ripristino della legalita' nell'attivita' del comune sia gia' iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.
L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Scalea (Cosenza), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalita' ed al recupero delle esigenze della collettivita'.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario determinare la durata della gestione commissariale in diciotto mesi.
Roma, 24 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: Alfano
 
Allegato

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Prot. n. 321/2013/R/OES

Cosenza, 26 novembre 2013

Al sig. Ministro dell'interno - Roma
Oggetto: Comune di Scalea. Accertamenti ex art. 11, comma 8, d.lgs. n. 235/2012 - Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, per fornire, qui di seguito, gli elementi emersi in seguito agli accertamenti disposti dallo scrivente, ai sensi dell'art. 11, comma 8, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nei confronti del Comune di Scalea.
Questi accertamenti si sono resi necessari in seguito all'esecuzione, il 12 luglio 2013, da parte di personale dell'Arma dei Carabinieri, dell'Ordinanza di custodia cautelare n. 2810/09 R. GIP in data 8 luglio 2013, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta di quella D.D.A., nei confronti di 38 persone (c.d. «Operazione Plinius»).
Tra gli arrestati vi erano esponenti di rilievo della criminalita' organizzata dell'area tirrenica di questa provincia, imprenditori, esponenti politici e funzionari del Comune di Scalea.
In particolare venivano tratti in arresto:
Omissis, Sindaco di Scalea;
Omissis, assessore ai lavori pubblici;
Omissis, assessore all'ambiente;
Omissis, assessore alla protezione civile-arredo urbano;
Omissis, assessore al commercio.
Omissis, consigliere comunale di minoranza.
Nei confronti del vice sindaco, nonche' assessore al bilancio e ai tributi, Omissis, veniva invece applicata la misura dell'obbligo di presentazione.
Venivano inoltre arrestati:
Omissis architetto, responsabile del Servizio salvaguardia ambientale del Comune di Scalea (arresti domiciliari.)
Omissis, geometra, responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio del comune.
Omissis, geometra, istruttore tecnico in servizio presso l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica.
Omissis, architetto, istruttore all'Urbanistica e Demanio.
Omissis, gia' responsabile del Settore della Polizia Locale del Comune di Scalea (arresti domiciliari).
I reati contestati erano, in sintesi, i seguenti:
Art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4 5 e 6 c.p. e 110, 416-bis C.p. (associazione di stampo mafioso e concorso esterno in associazione di stampo mafioso);
Artt. 110 - 81 - 629 con riferimento al capoverso dell'art. 628 capoverso nn. 1 - 3 c.p., artt. 7 d.l. nn. 152/1991 e 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (estorsione continuata in concorso, aggravata in quanto commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo);
artt. 319 - 319-bis - 321 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio);
artt. 110 - 81, 353 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Turbata liberta' degli incanti, continuata, in concorso e aggravata.)
artt. 110 - 81 - 353-bis c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Turbata liberta' del procedimento di scelta del contrente, continuata, in concorso e aggravata.)
artt. 110 - 81 - 56 - 317 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (tentata concussione in concorso, continuata e aggravata.)
artt. 110 - 479 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (Falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, in concorso, aggravata.)
artt. 110 - 322 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (Istigazione alla corruzione, in concorso, aggravata.)
artt. 81 - 629 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (estorsione continuata e aggravata).
Nei confronti degli amministratori arrestati si determinava quindi una causa di sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e venivano immediatamente adottati i relativi provvedimenti.
Inoltre, tenuto conto che l'arresto del Sindaco e di 4 dei 6 componenti della giunta municipale rendeva impossibile il regolare funzionamento dell'organo esecutivo, si provvedeva, con decreto del 12 luglio 2013, alla nomina di un commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 19, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, per assicurare la provvisoria amministrazione del Comune e il regolare svolgimento delle attivita' connesse alle funzioni del Sindaco e della giunta.
Il successivo 15 luglio, il Segretario Generale del Comune trasmetteva gli atti, acquisiti nella medesima data al protocollo dell'Ente, con cui n. 15 (quindici) consiglieri comunali avevano rassegnato le loro dimissioni dalla carica.
Si veniva cosi' a configurare la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come causa di scioglimento del consiglio comunale, in ragione della riduzione dell'organo assembleare a oltre la meta' dei componenti del consiglio.
Conseguentemente quest'Ufficio proponeva lo scioglimento del consiglio comunale, che veniva effettivamente disposto con D.P.R. 21 ottobre 2013.
2. L'inchiesta «Plinius» ha posto in evidenza un inquietante intreccio tra la pubblica amministrazione, ed esponenti di spicco della criminalita' organizzata locale. Non si tratta, infatti, di «semplici» e comunque gravi reati contro la pubblica amministrazione: questi reati si collocano, secondo l'ipotesi accusatoria, in sinergia con gli interessi delle organizzazioni malavitose e sono posti in atto da soggetti non semplicemente collusi, ma addirittura - nel caso dell'ex Sindaco e degli ex assessori-, organici alle stesse organizzazioni.
Da qui la necessita' di verificare, cosi' come previsto dall'art. 11, comma 8, d.lgs. n. 235/2012, che non vi fossero pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi del Comune e di accedere presso l'Ente per acquisire dati e documenti e, piu' in generale, notizie sui servizi stessi.
Pertanto, con proprio decreto n. 33122/2013/Area I O.S.P. del 1° agosto 2013, sono stati disposti gli anzidetti accertamenti, demandando l'esecuzione dell'accesso agli atti del Comune di Scalea a una commissione che si e' insediata il successivo 13 agosto.
Con successivo decreto n. 37596/2013/Area I/O.S.P. del 13 settembre 2013 e' stata disposta una proroga per quanto riguarda il termine dei lavori.
In data 14 ottobre 2013 e' stata depositata agli atti la relazione conclusiva contenente gli esiti degli accertamenti.
Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Paola-, sentito in data 7 novembre 2013, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.
3. Preliminarmente, e per una piu' compiuta valutazione della situazione, occorre soffermarsi sul quadro delinquenziale che connota la realta' di Scalea in particolare e, piu' in generale, la fascia tirrenica di questa provincia: e' infatti in questo quadro che sono maturate le vicende oggetto delle indagini da cui e' scaturita l'operazione «Plinius»
La zona dell'alto Tirreno cosentino e' caratterizzata dalla persistente operativita' di una importante associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico, imperniata sulla figura carismatica di Omissis.
L'esistenza del clan Omissis e' stata confermata con tre sentenze passate in giudicato, la prima delle quali, emessa dalla Corte di Appello di Bari, risale al 1987. (1) Fra i condannati, fin dal 1987, figuravano Omissis e Omissis che vennero considerati fiduciari di Omissis.
Il 22 dicembre 1994, il Tribunale di Paola pronunciava una nuova sentenza di condanna nei confronti di Omissis e Omissis per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. La sentenza veniva riformata in peius dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con sentenza passata in giudicato il 2 luglio 1996, oltre ad inasprire le pene per Omissis e Omissis, riconosceva responsabile del medesimo reato, Omissis, moglie di Omissis, per fatti accertati in Cetraro, Paola, Scalea, Fuscaldo e altri comuni, sino al dicembre del 1992.
Nel settembre del 2006, gli stessi Giudici paolani hanno riaffermato l'esistenza del clan Omissis cui, in assenza del padre, era preposto Omissis, con la collaborazione di Omissis e di Omissis.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza del 6 dicembre 2007, con riguardo alla sussistenza del clan Omissis, afferma: «... nel caso di specie, le acquisizioni probatorie, [...] consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'associazione mafiosa denominata "clan Omissis" ha, di fatto, esercitato la sua attivita' delinquenziale anche dopo l'anno 1992 e fino all'epoca indicata in imputazione». Anche questa sentenza e' passata in giudicato.
Piu' recentemente, nell'ambito del p.p. 1/07 RGNR, e' stata dimostrata l'esistenza di una potente organizzazione dedita al narcotraffico con base operativa in Cetraro imperniata in particolare sul gia' citato Omissis, che aveva raggiunto significative alleanze con importanti esponenti della 'ndrangheta di San Luca, insieme ai quali importava grossi quantitativi di cocaina dal Sudamerica. La sentenza di primo grado, pronunciata, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice distrettuale dell'udienza preliminare, in data 15 maggio 2012, riafferma la vitalita' della cosca Omissis alla quale sono stati considerati intranei Omissis, Omissis, Omissis e Omissis.
In questo contesto si colloca la malavita organizzata scaleota che dipende da Cetraro secondo il rapporto ndrina-locale: la citata sentenza del 2006, dei Giudici di Paola, confermava che Cetraro controlla anche il territorio scaleota. Le risultanze investigative hanno dimostrato che, in Scalea, a partire dagli anni '80, si insediava una 'ndrina in rappresentanza della cosca Omissis.
Inizialmente, i Omissis riconoscevano quale loro rappresentante uno dei soggetti tratti in arresto nell'operazione Plinius, Omissis. La sentenza emessa dal Tribunale di Paola nel 1994, assumeva come dimostrata l'esistenza di un locale di 'ndrangheta con sede in Cetraro, cui era preposto Omissis, con influenza sul territorio ricompreso fra i Comuni di Cetraro e Scalea. Peraltro, quella sentenza condannava, quale partecipe della cosca Omissis, Omissis convivente di Omissis, sorella di Omissis, e madre di Omissis.
A partire degli anni '90, emergevano le figure di Omissis e, soprattutto, Omissis - entrambi tratti in arresto nell'operazione Plinius - i quali monopolizzavano, sempre in nome dei Omissis, le attivita' illecite sul territorio.
L'organizzazione criminale di Scalea si fonda quindi su due fazioni cui sono, rispettivamente, preposti Omissis e Omissis e che sono dedite a varie attivita' illecite, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, l'usura.
4. L'Operazione Plinius ha colpito pesantemente l'organizzazione malavitosa di Scalea, proprio nelle persone dei massimi esponenti, vale a dire i gia' citati Omissis e Omissis.
Tuttavia, l'aspetto piu' rilevante, ai fini della presente esposizione, non puo' che essere quello relativo ai pesanti condizionamenti, se non veri e propri collegamenti, tra l'organizzazione malavitosa e il Comune di Scalea, nelle persone di quasi tutti i componenti della giunta municipale, primo fra tutti l'ex Sindaco Omissis, e di vari funzionari comunali.
Omissis, in particolare, assumeva un ruolo attivo nel condizionare l'attivita' amministrativa del Comune. Basta, in proposito, fare riferimento alle vicende degli appalti di cui si dira' di qui a poco. Omissis, oltre a turbare le gare per la raccolta dei RSU e quella per l'assegnazione dei c.d. Lotti frangivento, interveniva quando c'era bisogno della sua carica di intimidazione.
Omissis, capo dell'omonima fazione criminale, sosteneva la candidatura del sindaco Omissis, partecipava direttamente e attivamente alla campagna elettorale facendo, anche per il tramite della carica di intimidazione di cui dispone, proselitismo in favore del figlio Omissis che faceva parte della lista di Omissis e che, come si e' visto, e' stato tratto in arresto.
Come emerge dall'inchiesta, le elezioni del consiglio comunale di Scalea, rinnovato nella tornata del 28 e 29 marzo 2010, furono condizionate dall'attivita' delle predette fazioni criminali che appoggiarono, coese, la candidatura di Omissis, che veniva effettivamente eletto sindaco guidando una lista civica, denominata «Scalea nel cuore».
L'organizzazione malavitosa avrebbe procurato voti in favore del Omissis, determinandone l'elezione e "ne utilizzava i poteri sindacali per controllare l'operato della giunta comunale ed in particolare gli appalti pubblici che finivano per essere aggiudicati ad imprese rientranti nella sfera di influenza della consorteria». (2)
Una sostanziale conferma di cio' si puo' ricavare dal fatto che nella lista civica che appoggiava il Omissis, si candidavano Omissis, cugino di Omissis e Omissis, figlio di Omissis, entrambi divenuti poi assessori e entrambi arrestati.
Gli stessi Carabinieri di Scalea notavano addirittura che in testa al corteo di auto inscenato per festeggiare la vittoria di Omissis, vi era proprio Omissis.
Si deve peraltro sottolineare che nella lista di un altro dei candidati alla carica di Sindaco, Omissis, vi era Omissis, personaggio ritenuto fortemente legato alla criminalita' organizzata cetrarese e, in passato, anche a quella scaleota, tratto anche lui in arresto nell'ambito dell'operazione Plinius.
5. Occorre a questo punto soffermarsi piu' diffusamente sulla posizione degli amministratori e dei funzionari coinvolti nell'operazione Plinius, anche al fine di analizzare il grado del loro coinvolgimento e quindi valutare la natura dei loro rapporti con le fazioni criminali di Scalea.
Omissis.
A Omissis, gia' Sindaco di Scalea, vengono contestati numerosi capi di imputazione per reati contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991. Tuttavia l'aspetto piu' grave e rilevante si evince dal Capo 21 dell'Ordinanza di custodia cautelare, laddove gli viene contestato il reato di cui all'art. 416-bis, c.p., ritenendolo tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico denominata «Omissis» «che, per il tramite della carica intimidazione di cui dispone, ha acquisito il controllo di una serie di attivita' economiche e procurando voti in favore del sindaco Omissis, in occasione delle elezioni amministrative scaleote, del marzo del 2010, ne determinava l'elezione e ne utilizzava i poteri sindacali per controllare l'operato della giunta comunale ed in particolare gli appalti pubblici che finivano per essere aggiudicati ad imprese rientranti nella sfera di influenza della consorteria». (3)
Come si evince dall'ordinanza, il Omissis sarebbe stato cooptato nella 'ndrina scaleota divenendo lo strumento per il controllo degli appalti comunali. (4)
Il Omissis, unitamente a Omissis, Omissis, Omissis, assessori della giunta comunale, «conformavano la politica comunale recependo le indicazioni dei promotori in particolare: determinavano l'aggiudicazione degli appalti ad imprese da quelli indicate».
Omissis.
E' cugino di Omissis che, come emerge dalle indagini, «rappresentava» nella giunta comunale. Veniva eletto nel 2010 quale consigliere comunale nella lista Omissis ed assumeva l'incarico di assessore al commercio alle attivita' produttive ed alle politiche occupazionali, che manteneva fino al 24 settembre 2012, allorche' diveniva assessore alla protezione civile ed all'arredo urbano. Non avrebbe esitato a colludersi anche con gli uomini di Omissis ed in particolare con Omissis, come nella vicenda relativa alla concessione del servizio dei parcheggi a pagamento. Gestiva, in prima persona, un accordo corruttivo per autorizzare l'apertura di un grosso centro commerciale in Scalea. (5)
Anche al Omissis vengono contestati numerosi reati contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 e, soprattutto, il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. (Capo 21), laddove viene incluso tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico denominata «Omissis».
Omissis.
E' ritenuto lo strumento per il tramite del quale il padre, Omissis, si ingeriva nell'amministrazione comunale. Si candidava nel 2010, nella lista Omissis, veniva eletto quale consigliere comunale per l'attivita' di proselitismo svolta dal padre. Veniva quindi nominato assessore alla Viabilita' - Polizia Municipale e Politiche Giovanili fino al 24 settembre 2012, in seguito diveniva assessore al commercio.
Durante la carcerazione di Omissis, avrebbe stretto con Omissis, referente politico della fazione contrapposta, un accordo politico-mafioso volto ad un'equa spartizione di appalti e servizi, ed a scongiurare contese violente (6) . Anche allo Omissis vengono contestati numerosi reati contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 e, soprattutto, il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. (Capo 21), laddove viene incluso tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico denominata «Omissis».
Omissis.
Secondo quanto riferiva il collaboratore Omissis, sarebbe da anni una sorta di «infiltrato» della criminalita' organizzata in seno alla giunta comunale. (7) Le sue collusioni con il crimine organizzato vi sarebbero state anche nella sua veste di assessore in amministrazioni precedenti a quella Omissis.
Omissis avrebbe turbato la gara per la realizzazione del porto turistico, unitamente all'ex sindaco Omissis, in modo da favorire un'impresa che sarebbe vicina alla famiglia camorristica dei Omissis.
Nel 2010 veniva eletto nella lista Omissis ed assumeva l'incarico di Assessore ai lavori pubblici, fino al 24 settembre 2012, allorche' diveniva assessore all'ambiente ed alle reti.
In concorso con Omissis e Omissis per il tramite di funzionari comunali, si sarebbe reso responsabile di un tentativo di concussione nei confronti del consigliere di minoranza Omissis per indurlo a dimettersi dalla carica politica ricoperta (8)
Anche al Omissis viene contestato il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. (Capo 21), laddove viene incluso tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico Omissis.
Omissis.
In esito alle elezioni del 2010, era il consigliere piu' votato, tanto da assumere l'incarico di vice Sindaco che conservava fino al 24 giugno 2012 allorche' diveniva assessore ai lavori pubblici.
Al Omissis viene contestato il delitto di cui agli artt. 110 - 416-bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa), come si evince dal Capo 22 dell'ordinanza di custodia cautelare, oltre a delitti contro la pubblica amministrazione.
Quale Vice Sindaco del comune di Scalea, e componente della commissione comunale demaniale, avrebbe turbato lo svolgimento della gara per la concessione di porzioni di terreno demaniale c.d. frangivento in modo da consentire l'aggiudicazione delle concessioni medesime ad imprese rientranti nella sfera di influenza dell'associazione malavitosa.
Nell'ambito del medesimo appalto si colludeva anche con gli uomini di Omissis ed in particolare, cedendo alle pressioni di Omissis, determina Omissis a concedere una proroga del termine per la presentazione delle domande in modo da garantire agli uomini di Omissis di partecipare alla gare per il tramite di propri prestanomi (9) .
Omissis architetto, responsabile del Servizio salvaguardia ambientale Sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110 - 81, 353 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
In tale qualita', in data 13 dicembre 2010, con propria Determinazione, indiceva l'appalto per l'affidamento dei Servizi di igiene ambientale e manutenzione ordinaria. Nello svolgimento della gara, assumeva l'incarico di presidente della commissione giudicatrice. Attuando le direttive del sodalizio politico-mafioso, che riceveva attraverso il sindaco Omissis, compiva numerosi atti contrari ai doveri d'ufficio, violando ripetutamente il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, in virtu' dell'accordo corruttivo raggiunto tra i rappresentanti della costituenda ATI Avvenire - Omissis e gli esponenti della fazione mafiosa facente capo a Omissis. In particolare, Omissis, nel corso della gara d'appalto, al verificarsi di situazioni che mettevano in pericolo l'aggiudicazione della gara all'ATI, informava immediatamente il Sindaco affinche', insieme agli altri correi, perche' sistemasse le anomalie.
Omissis geometra, responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio
Al pari del Omissis gli sono stati contestati vari reati contro la pubblica amministrazione. In particolare sono contestate le irregolarita' nella gestione dell'appalto dei servizi di igiene ambientale e manutenzione ordinaria per il comune di Scalea. Forniva al Sindaco informazioni e documentazione al fine di consumare un tentativo di concussione perpetrato in danno del consigliere comunale di minoranza Omissis al fine di indurlo alle dimissioni. Anche all'Omissis viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa (Capo 22 Ordinanza di custodia cautelare).
Omissis, architetto, istruttore all'Urbanistica e Demanio.
Come all'Omissis gli vengono contestati vari reati contro la pubblica amministrazione, concorrendo nella perpetrazione degli abusi per assegnazione, senza gara di uno dei lotti frangivento a Omissis che era unanimemente conosciuto come prestanome di Omissis.
Al Omissis viene contestato anche il concorso esterno in associazione mafiosa.
Omissis, geometra, istruttore tecnico in servizio presso l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica.
E' ritenuto costantemente a disposizione degli 'ndraghetisti. Si sarebbe fatto corrompere per abbattere l'importo dei canoni concessori. Come gli altri componenti dell'Ufficio tecnico «spalleggiava» il Sindaco. La sua vicinanza alla 'ndrina sarebbe notoria (10) e gli e' stata contestato il concorso esterno in associazione mafiosa (Capo 22, Ordinanza di custodia cautelare).
Omissis, gia' responsabile del Settore della Polizia Locale del Comune di Scalea (arresti domiciliari).
Sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110-479 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991.
Secondo quanto emerge dall'Ordinanza di custodia cautelare n. 2810/09 R. GIP, «come gli altri funzionari e' a disposizione della componente politica degli intranei al sodalizio ..., ai quali assicura lo strumento della Polizia municipale cui e' preposto. L'assunto e' dimostrato nella vicenda c.d. dei parcheggi nell'ambito della quale Omissis redige una determina di proroga del servizio alla cooperativa Omissis, assumendo l'esistenza di un presupposto di fatto del tutto falso, cioe' l'inizio delle procedure per l'indizione di una gara c.d. europea. Che Omissis "abusi" delle sue funzioni nella consapevolezza di contribuire alla realizzazione del programma criminale della consorteria di 'ndrangheta Omissis risulta dalla vicenda relativa alla pubblicita' perche' quando si avvedeva che ad ergere, abusivamente, i cartelloni cc.dd. 3×6 era Omissis, evitava di refertare il reato avvisando, immediatamente, Omissis» (11) .
Omissis, ex consigliere comunale di minoranza.
Al predetto vengono contestati i delitti di cui agli artt. 110-81-629 in riferimento al capoverso dell'art. 628, capoverso nn. 1-3 c.p.; 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; artt. 81 - 629 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991; artt. 61 n. 2 - 628 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 artt. 110-630 c.p.
In concorso con altri, cercava di costringere Omissis - socio lavoratore della Omissis - concessionaria del servizio di trasporti dei rifiuti solidi urbani, fra gli altri, del Comune di Scalea, a consegnare loro la somma di 50.0000 euro.
Inoltre, mediante violenza, costringeva i fratelli Omissis e Omissis, gestori della Omissis, a fornirgli e montargli materiali in marmo per un importo, procurandosi un ingiusto profitto. In particolare, colpiva Omissis con un ceffone e si impossessava della sua autovettura Omissis.
Inoltre privava della liberta' personale una persona non identificata, che aveva sorpreso a rubare presso il suo supermercato.
6. Come si e' visto, la posizione dell'ex sindaco e di diversi assessori e' particolarmente grave. L'inchiesta ha, infatti, dimostrato il suo ruolo nella gestione dagli appalti comunali, e la sua soggiacenza alle indicazioni del Omissis e dello Omissis, e il suo impegno costante a cercare un punto di mediazione fra le due fazioni. (12)
Nell'esercizio del mandato si avvaleva, in modo del tutto improprio, del supporto di un legale, l'avv. Omissis, pure tratto in arresto, presso il cui studio incontrava, tra gli altri, proprio il Omissis (13) .
Questi rapporti si sono poi tradotti in varie forme di illecito poste in atto sia dagli amministratori, sia dai vari funzionari comunali coinvolti.
L'ordinanza di custodia cautelare n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, nell'esaminare l'ingente e complesso materiale di indagine, individua vari avvenimenti delittuosi ciascuno dei quali configura, a sua volta, una molteplicita' di distinte ipotesi di reato a carico degli amministratori e dei funzionari tratti in arresto.
Nella relazione della Commissione vengono esaminati approfonditamente i profili, quali emergono dall'ordinanza di custodia cautelare, attinenti specificamente agli intrecci tra l'attivita' degli amministratori e dei funzionari comunali tratti in arresto e le organizzazioni malavitose e le ripercussioni sulla attivita' amministrativa del comune.
6.1 Un settore particolarmente rilevante della attivita' del comune, vale a dire quello relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, e' stato ed e' tuttora pesantemente condizionato dalle scelte operate dalla giunta Omissis e dai funzionari dell'Ufficio tecnico comunale coinvolti nell'operazione Plinius.
Questo appalto fu, infatti, aggiudicato a un'A.T.I. composta da Omissis (14) e dalla impresa individuale Omissis, (15) i cui rappresentanti si impegnavano a corrispondere, in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, agli appartenenti alla 'ndrina Omissis una somma pari a 500.000 euro.
Il Sindaco, Omissis, in concorso con l'assessore Omissis, assicurava il rispetto dell'accordo della componente amministrativa determinando i componenti della commissione giudicatrice: Omissis, Presidente di Commissione; Omissis, e Omissis, componenti della commissione.
L'ordinanza cautelare, riportando per esteso il contenuto della richiesta del P.M., descrive puntualmente lo svolgimento della gara d'appalto caratterizzata da continui e significativi contatti telefonici tra gli indagati volti inequivocabilmente a favorire, attraverso il compimento di una serie di atti illeciti e con mezzi fraudolenti, l'aggiudicazione dell'appalto all'Ati Omissis.
Fatto particolarmente significativo e' che gli stessi imprenditori avevano chiaramente compreso che, perlomeno in parte, il prezzo della corruzione sarebbe finito nella «bacinella» di una consorteria di 'ndrangheta.
Questa vicenda appare indubbiamente significativa e in un certo senso emblematica della gestione del Comune di Scalea. Un appalto fondamentale per la comunita' e' stato infatti, secondo la ricostruzione investigativa, il mezzo attraverso cui sono stati perseguiti gli interessi di amministratori e delle locali organizzazioni malavitose.
L'effetto di tali pesanti deviazioni e' stata la pessima gestione della raccolta dei rifiuti, con grave nocumento sulla cittadinanza tutta.
Si e' quindi arrivati alla risoluzione del contratto di appalto e all'affidamento, con procedura quanto meno discutibile, dei servizi di igiene ambientale, in data 1° luglio 2012, in via provvisoria, alla societa' Omissis
Detto affidamento veniva infatti effettuato e prorogato con ordinanza contingibile e urgente a firma del Sindaco, in sostanziale elusione delle norme in materia di affidamento dei servizi: infatti, se e' vero che vi poteva essere una situazione di urgenza determinata dalla necessita' di garantire un servizio essenziale, e' altrettanto vero che tale soluzione non poteva che essere transitoria e adottata nelle more dello svolgimento di una gara di appalto.
Nei fatti la gara si e' svolta solo nei giorni scorsi e solo per l'impulso determinante da parte del Commissario straordinario che attualmente regge il Comune.
6.2 Secondo la ricostruzione fornita dall'ordinanza cautelare, «anche l'appalto per le concessioni di aree del demanio marittimo, i c.d. frangivento (16) , e' stato caratterizzato da un'ingerenza fortissima della 'ndrina Omissis, che ha determinato una sorta di paralisi dell'attivita' amministrativa.
Infatti, le concessioni non erano state ancora assegnate perche' le due fazioni criminali non avevano raggiunto un accordo. Ancora una volta, si dimostra che Omissis e Omissis, per il tramite dei propri piu' stretti collaboratori, determinano l'operato di politici e amministratori che sono nella situazione imbarazzante di mediare onde cercare una sintesi fra le pretese delle due fazioni, che sono sempre in precario equilibrio. In un primo momento, l'amministrazione comunale procedeva, addirittura, all'affidamento diretto di un'area demaniale a persona indicata da Omissis.
In seguito alla polemica innescata dal consigliere di minoranza Omissis, che denunciava, pubblicamente, l'abuso, la concessione veniva revocata, e si pubblicava un bando congegnato per favorire gli uomini di Omissis. Quando quest'ultimo veniva incarcerato, gli uomini di Omissis prendevano il sopravvento, ottenendo una proroga dei termini di presentazione delle domande di assegnazione dei lotti e, conseguentemente, la concessione di un'importante porzione di terreno demaniale ad un loro prestanome. Tornato libero, Omissis otteneva un sostanziale annullamento del bando, per il tramite della rinuncia del concessionario». (17)
Lo svolgimento degli eventi nella loro successione temporale e nella loro evidenza dimostra che tutta la vicenda per l'assegnazione dei lotti frangivento deriva da un accordo tra il Sindaco Omissis, gli assessori Omissis e Omissis, Omissis e l'avv. Omissis, che svolge, anche in questo caso, il ruolo di curare gli interessi di quest'ultimo.
I fatti, antecedenti alla gara di appalto, risalgono al 29 gennaio 2008, allorche' Omissis (18) - prestanome di Omissis, depositava, presso il comune di Scalea, una domanda per il rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto un lotto di terreno, ricadente nell'area frangivento, dell'ampiezza di 37.800 mq, da impiegare per realizzare un villaggio turistico di grandi dimensioni. Al fine del rilascio della concessione demaniale si attivavano, a piu' riprese, l'architetto Omissis e il geometra Omissis, rispettivamente istruttore tecnico e responsabile dell'ufficio Tecnico - Sett. Urbanistica e Demanio. Nonostante il persistente parere sfavorevole dell'Ufficio del Demanio, l'ufficio tecnico comunale non desisteva e, in data 1° ottobre 2010, rilasciava a Omissis la concessione n. 60. L'atto era redatto materialmente dall'architetto Omissis ed era firmato dal geometra Omissis.
Ancora, a fronte del reiterarsi del parere sfavorevole (19) i due tecnici comunali, Omissis e Omissis, perseveravano nella loro condotta antigiuridica: in data 8 novembre 2010 (ossia dopo 4 giorni dal ricevimento dell'ultimo parere sfavorevole dell'ufficio del demanio), l'ufficio tecnico di Scalea invece di annullare la concessione, inviava a Omissis una missiva per richiedergli un'integrazione di documenti.
A partire da tale data iniziavano a concretizzarsi le minacce nei confronti del consigliere di minoranza Omissis (20) Peraltro, a seguito della denuncia pubblica del Omissis, l'Ufficio Tecnico era costretto ad annullare la concessione n. 60 rilasciata al Omissis, al fine di evitare problemi giudiziari.
A seguito dell'annullamento della concessione in favore di Omissis veniva indetto un bando di gara per l'assegnazione delle concessioni dei lotti demaniali marittimi rientranti nella c.d. «fascia frangivento».
Da intercettazioni effettuate ancora una volta presso lo studio dell'Avv. Omissis, emergeva che Omissis era interessato all'aggiudicazione in favore di: Omissis (21) , di un non meglio identificato napoletano, della sorella (Omissis) e di Omissis, ossia Omissis.
6.3 Un altro servizio condizionato dalle piu' volte descritte collusioni e' quello relativo ai parcheggi.
In seguito alla scadenza del contratto a suo tempo stipulato per la gestione di tale servizio, sia la fazione Omissis sia quella di Omissis mostravano il proprio interesse. L'amministrazione comunale assegnava la gestione del servizio parcheggi per le aree a pagamento senza custodia alla societa' cooperativa Omissis con sede in Scalea (22) , verso il pagamento di un corrispettivo annuo fissato in 25.000,00 euro, in via temporanea e sperimentale, per la durata di mesi 6, a decorrere dalla firma del contratto e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente da parte della stazione appaltante (23) .
Come emerge dall'inchiesta il Sindaco gestiva nell'esclusivo interesse della 'ndrina Omissis l'affidamento del servizio. La predetta cooperativa si era infatti costituita poco prima, ed era composta da prestanomi di Omissis, dell'assessore Omissis e di Omissis. Quest'ultimo, si era ingerito nell'affare senza informare Omissis e gli altri uomini di Omissis. Omissis poteva gestire l'affare parcheggi sia perche' Omissis era stato arrestato sia perche' era, per cosi' dire, in credito verso il Sindaco, che aveva «lasciato» allo stesso Omissis la gestione dell'appalto per la raccolta dei RSU.
In buona sostanza, l'attivita' di indagine permetteva di dimostrare che l'affidamento del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento alla societa' sopra indicata era la conseguenza di un accordo fra il gruppo Omissis ed il gruppo Omissis che, ancora una volta, dimostravano di sostituirsi alla giunta comunale nell'amministrazione dell'interesse pubblico.
In data 8 agosto 2012, Omissis, responsabile pro-tempore del settore Polizia Locale, redigeva determinazione n. 32/PL protocollata il 10 agosto 2012 con la quale, in via temporanea ed eccezionale e fino alla data del 31 dicembre 2012, prorogava l'affidamento del servizio di gestione delle aree a pagamento senza custodia nel territorio comunale in favore della Omissis
L'intero affare veniva gestito con due determine emesse da Omissis recanti numero 1/2012 dell'11 gennaio 2012 e n. 32/2012 dell'8 agosto 2012 di cui la prima e' illegittima, in quanto viziata per eccesso di potere per violazione del principio di imparzialita' nella misura in cui favorisce la cooperativa aggiudicataria del servizio senza procedere ad uno studio di settore che fissi in modo imparziale il canone semestrale in favore della P.A. (24) ; la seconda determina e' viziata parimenti per eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto parte dal presupposto dell'esistenza di una gara che, in realta', non era stata neanche iniziata.
6.4 Un'altra vicenda significativa e' quella relativa all'abbattimento dei canoni concessori.
Come si evince dall'ordinanza di custodia cautelare, tre imprenditori si rivolgevano a uno degli indagati, l'avv. Omissis, e raggiungevano, per suo tramite, un accordo corruttivo. In particolare, si impegnavano a consegnare a due funzionari comunali dell'Ufficio tecnico, Omissis e Omissis, una somma di danaro per ottenere un provvedimento che riducesse l'importo di alcuni canoni concessori da loro dovuti, in quanto concessionari di porzioni di terreno demaniale ove gestiscono aziende che erogano servizi turistici.
6.5 Un altro aspetto emerso nel corso dell'inchiesta e oggetto di approfondimento da parte della commissione di accesso, e' quello relativo all'appalto per la costruzione del porto turistico.
In realta' questo appalto era stato gestito all'epoca dell'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Omissis, che l'aveva appaltato a un'ATI napoletana. I lavori, pero', non erano stati avviati per il ricorso di un'associazione ambientalista e per l'espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale. La Regione emanava un provvedimento di valutazione di impatto ambientale positivo, con la prescrizione di richiedere ulteriori autorizzazioni all'ARPACAL, il cui consiglio di amministrazione e' composto, fra gli altri, dallo stesso Omissis.
Quest'ultimo, pertanto, cercava, per il tramite di Omissis e Omissis, «un contatto» con Omissis in modo tale da ingerirsi nella gestione dell'appalto, altrimenti, non avrebbe «concesso» l'autorizzazione richiesta.
Come emerge dall'ordinanza, la gara sarebbe stata pilotata dalla vecchia amministrazione che avrebbe «preconfezionato» il bando in modo da favorire l'ATI, aggiudicataria che avrebbe potuto contare sull'appoggio del clan camorristico Omissis.
La vicenda e' particolarmente importante perche' dimostra come l'amministrazione comunale scaleota sia stata sempre infiltrata dagli esponenti della 'ndrina Omissis.
6.6. Anche l'appalto per la gestione dell'impianto di compostaggio e' stato oggetto di attenzione da parte della malavita locale.
Dall'ordinanza di custodia cautelare emerge che nel settembre del 2011, dopo l'arresto di Omissis, il Comune indiceva un bando per la realizzazione di un impianto di compostaggio e di un impianto di recupero materiale secchi da raccolta differenziata. Inizialmente il Sindaco sembrava volere coinvolgere l'Avvocato Omissis che gli presentava tale Omissis, che e' un imprenditore del settore della trasformazione dei rifiuti. Omissis faceva costituire una societa' al figlio Omissis e a Omissis che doveva avere la gestione dell'impianto.
Successivamente, lo stesso Omissis pubblicava il bando senza avvisare Omissis il quale veniva a sapere, da piu' persone, che la gara sarebbe stata turbata in favore di Omissis che doveva costituire una societa' per avere, in subappalto, la gestione dell'impianto.
Fino al luglio del 2012 la gestione dell'impianto non era stata subappaltata: la vicenda e' comunque significativa perche' dimostra come la 'ndrina Omissis si ingerisca in ogni affare gestito dalla casa comunale.
6.7 La Commissione si e' inoltre soffermata sulla vicenda relativa all'installazione e posa in opera di manufatti provvisori e di facile rimozione su area demaniale marittima.
Infatti, e' emerso che talune aree demaniali, di notevole interesse pubblico e paesaggistico, sono state - di fatto - occupate da soggetti sprovvisti del necessario titolo concessorio, a volte legati a elementi di spicco della criminalita' organizzata locale. E questo nonostante fossero sottoposte a vincolo sismico, e vi fosse, per la fruizione, la necessita' del rilascio di SCIA o Permesso di costruire, oltre che di parere paesaggistico-ambientale, rilasciato dall'Autorita' competente.
E' emerso, altresi', che taluni di questi soggetti hanno ottenuto nulla osta o autorizzazioni rilasciati impropriamente dall'Ufficio Tecnico Comunale. Questi fatti sono venuti in evidenza a seguito di una operazione di Polizia Giudiziaria congiunta tra Carabinieri, Polizia Locale del Comune di Scalea e Guardia di Finanza, successiva all'insediamento del Commissario Prefettizio presso il Comune di Scalea.
In seguito a tale operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo diversi manufatti in legno e/o prefabbricati ubicati nelle suddette aree, per violazione, tra l'altro, degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.
In particolare, da una disamina degli atti acquisiti, Omissis (25) , con diversi pregiudizi di polizia per minacce, percosse, ingiurie, violazione degli obblighi di assistenza familiare e danneggiamento, nonche' madre del pregiudicato Omissis, gravato da reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di droga, ben inserito negli ambienti criminali locali (26) , gestiva un'attivita' commerciale all'interno di un manufatto in legno situato in via Carmine Manco, in area demaniale, essendo in possesso di un'autorizzazione a firma del geom. Omissis (27) , con la quale la predetta veniva autorizzata all'utilizzo dell'area richiesta per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2013 ed il 30 settembre 2013, ma impropriamente, in quanto la medesima doveva essere in possesso di concessione demaniale, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni paesaggistico ambientali.
Similmente, Omissis (28) , sorella di Omissis (29) , risultato appartenente al sodalizio mafioso Omissis (30) , esercitava un'attivita' commerciale all'interno di una struttura in legno prefabbricata, ubicata in via C. Manco, occupando abusivamente l'area demaniale, non avendo mai conseguito idonea concessione demaniale.
Omissis (31) , gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona (32) , legale rappresentante della societa' Omissis effettuava attivita' commerciale all'interno di un manufatto in legno, ancorato al terreno in maniera fissa, con adiacente area recintata adibita a parcheggio per una superficie di circa 1.500 mq., in totale assenza di concessione demaniale; tale attivita' e' stata esercitata abusivamente in nome e per conto di Omissis, membro della fazione facente capo al boss Omissis (33) .
Omissis (34) , con diversi pregiudizi di polizia per ricettazione e porto illegale di oggetti atti ad offendere, nonche' con frequentazioni con tale Omissis (35) , ritenuto fiduciario del boss Omissis ed intraneo all'associazione mafiosa di cui questi e' a capo (36) , svolgeva, in qualita' di amministratore unico della societa' Omissis attivita' commerciale all'interno di un manufatto in legno ancorato al terreno in maniera fissa, essendo in possesso di un nulla osta a firma del geom. Omissis, con la quale il predetto veniva autorizzato all'utilizzo dell'area richiesta per il periodo intercorrente tra il 16 maggio 2013 ed il 30 settembre 2013: impropriamente, in quanto il medesimo doveva essere in possesso di concessione demaniale, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni paesaggistico ambientali.
Per talune delle situazioni descritte, risultano rilasciati atti comunali di autorizzazione e/o nulla osta che appaiono non conformi a legge, o, quantomeno, atipici nella loro formulazione. Essi, infatti, ai sensi della vigente normativa, sarebbero dovuto essere preceduti dall'obbligatorio parere paesaggistico - ambientale, mentre, invece, sono stati rilasciati con la postilla - scritta in carattere minuscolo - secondo cui «l'effettivo utilizzo dell'a.d.m. e, quindi, l'installazione del manufatto in legno di facile rimozione, restano subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale e dell'autorizzazione doganale, nonche' al pagamento di canone demaniale ed imposta regionale».
I provvedimenti cosi' fatti, quindi, non sono costitutivi del diritto di concessione demaniale, in quanto «condizionati» al futuro (e comunque mai accertato) rilascio delle autorizzazioni di legge.
In ragione di cio', appare in tutta evidenza la loro illegittimita', di cui, peraltro, ha preso atto l'amministrazione comunale, dopo l'insediamento della gestione commissariale, che ha diffidato - con provvedimenti adottati nel mese di agosto 2013 - i soggetti beneficiari a voler rimuovere a proprie spese i manufatti abusivamente realizzati, dando, al contempo, atto che l'occupazione era avvenuta in violazione degli artt. 54 e 1161 del cod. nav., nonche' del vincolo ambientale proposto dalla Commissione Provinciale dell'8 luglio 1967, pubblicato come riepilogo sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1970. Da notare, altresi', che taluni dei medesimi soggetti sopra citati, erano stati similmente autorizzati negli anni 2012, 2011 e 2010.
6.8 Appare, altresi', nondimeno preoccupante ed emblematica la vicenda legata all'occupazione illegittima di suolo demaniale, mediante il posizionamento di giostre e di apparecchi ludici, ubicate in Scalea, C.so Mediterraneo, nell'area posta ad ovest della s.s. 18, antistante la torre Talao, da parte del gia' citato Omissis e di Omissis (37) .
Omissis, persona gravata da numerosi precedenti di polizia: (38) , e sottoposto a misura restrittiva cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione «Plinius»,
come emerge da documentazione del Comune di Scalea, acquisita dalla Commissione, aveva ottenuto, con autorizzazione del 29 marzo 2010, successivamente prorogata anche per il 2011, per il 2012 e per il 2013, permesso di installare un chiosco di tipo «Algida» di mq. 16. Con atti del 12 marzo 2013, inoltre, al predetto era stata concessa l'occupazione temporanea di aree situate in Scalea, C.so Mediterraneo, lato est Torre Talao c/o cabine Telecom, rispettivamente di mq. 40 e di mq. 16, per tutti i giorni festivi dal 31 marzo 2013 al 30 giugno 2013, e per tutti i giorni dal 1° luglio 2013 al 31 agosto 2013; al medesimo soggetto, inoltre, con provvedimento del Comune di Scalea, del 7 aprile 2011, era stata data licenza per l'esercizio dell'attivita' di spettacolo viaggiante, con inserimenti successivi, nella suddetta licenza, di varie attrazioni, tra cui giostra per bambini, mini pista baby-kart e giochi gonfiabili. In totale difformita' da quanto prescritto dai suddetti atti di concessione, invece, da accertamenti svolti congiuntamente dalla Polizia Locale del Comune di Scalea, dai CC. di Scalea e dalla Guardia di Finanza di Scalea (39) , risulta che il predetto abbia abusivamente occupato un'area demaniale posta ad ovest della s.s. 18, antistante la Torre Talao, con attivita' ludiche, per mq. 1650 totali. In ragione di cio', il Comune, con propria ordinanza emessa il 16 agosto 2013 (e dunque soltanto dopo l'insediamento della gestione commissariale) ha diffidato Omissis a demolire le opere abusive a proprie spese ed a liberare l'area demaniale.
Similmente, Omissis, gravato da numerosi precedenti di polizia, e persona ritenuta elemento di spicco del sodalizio criminale avente a capo Omissis, titolare di licenza per l'esercizio di spettacolo viaggiante, aveva ottenuto concessione, in data 12 marzo 2013, ad occupare in via temporanea un'area di mq. 40, per tutti i giorni festivi dal 31 marzo 2013 al 30 giugno 2013, e per tutti i giorni dal 1° luglio 2013 al 31 agosto 2013.
Anche in questo caso, in totale difformita' da quanto prescritto dai suddetti atti di concessione, da accertamenti svolti congiuntamente dalla Polizia Locale del Comune di Scalea, dai C.C. di Scalea e dalla Guardia di Finanza di Scalea (40) , risulta che il predetto abbia abusivamente occupato un'area demaniale posta ad ovest della s.s. 18, antistante la Torre Talao, con attivita' ludiche, per mq. 850 totali. In ragione di cio', il Comune, con propria ordinanza emessa il 16 agosto 2013 (e dunque soltanto dopo l'insediamento della gestione commissariale) ha diffidato Omissis a demolire le opere abusive a proprie spese ed a liberare l'area demaniale.
I predetti soggetti, dunque, anziche' occupare l'area indicata nei rispettivi atti di concessione, ne avevano occupata un'altra, di ben maggiore ampiezza, che appartiene al Demanio dello Stato ed e' di notevole interesse pubblico, nella sostanziale indifferenza della stessa amministrazione comunale concedente, se e' vero che tali aree, per come emerge dalla citata C. N. R., venivano da anni occupate nel periodo estivo dai medesimi soggetti con le giostre ed i vari apparecchi ludici.
7. Una valutazione degli elementi appena illustrati, che rappresentano la necessaria sintesi della opera di accertamento condotta dalla Commissione e dell'esito dell'attivita' di indagine svolta dalla D.D.A. di Catanzaro, non puo' pero' essere svolta, anche alla luce della vigente normativa e della consolidata giurisprudenza, che collocando i medesimi nel difficile contesto di Scalea.
La recente operazione Plinius, al pari delle altre attivita' di indagine e dei processi celebrati negli anni scorsi, confermano come il territorio di Scalea sia interessato dalla presenza della 'ndrangheta e, specificamente di due consorterie, facenti capo a Omissis e Omissis, che rientrano nell'area di influenza del clan Omissis, egemone nell'area del Nord Tirreno cosentino.
Una cosca della 'ndrangheta che ha ormai esteso i propri ambiti di attivita' ben oltre i confini delle consuete manifestazioni criminose quali le estorsioni o il traffico di stupefacenti, tendendo a espandere sempre piu' la propria sfera di influenza sino a infiltrarsi nelle attivita' imprenditoriali, cosi' inquinando le libere attivita' economiche.
Le indagini hanno ampiamente evidenziato l'interesse degli esponenti delle cosche anche per quanto riguarda la gestione dell'Amministrazione comunale di Scalea. Interessi radicati e non riconducibili al solo periodo in cui Omissis ha ricoperto la carica di Sindaco.
Da qui le interferenze operate dalle fazioni facenti capo a Omissis e Omissis nel corso della campagna elettorale del 2010 e, soprattutto, nella fase successiva, allorquando si e' pesantemente manifestata la volonta' e la capacita' della criminalita' organizzata di ingerirsi nell'attivita' della Pubblica Amministrazione.
Questa capacita' di ingerenza e' da attribuirsi innanzi tutto ai collegamenti con alcuni amministratori di primo piano e alla generale capacita' di condizionamento nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Basti considerare che uno degli ex assessori tratti in arresto, Omissis, e' addirittura figlio di un esponente di vertice della criminalita' organizzata locale, ovvero il piu' volte citato Omissis.
Un altro ex assessore, Omissis, e' cugino del pure piu' volte citato Omissis.
Un altro assessore, Omissis, viene definito addirittura una sorta di «infiltrato» della criminalita' organizzata in seno alla giunta comunale. (41)
Pesanti imputazioni e indizi di collegamento con la malavita organizzata gravano finanche su un consigliere di minoranza, Omissis.
Analoghi indizi, sia pure di diversa gravita' gravano anche sugli altri indagati, tra cui diversi funzionari comunali.
Un'attenzione particolare deve essere ovviamente dedicata all'ex sindaco, Omissis, che e' rimasto pesantemente coinvolto nell'operazione Plinius
e la cui posizione appare invero particolarmente grave. Il collegamento del Omissis con la cosca e' descritto efficacemente nell'ordinanza di custodia cautelare: «Gestisce gli appalti comunali secondo le indicazioni di Omissis e Omissis e' costantemente impegnato a cercare un punto di mediazione fra le due fazioni per come si evince in modo evidente nella gestione dell'appalto per l'assegnazione dei lotti frangivento. Esercita il suo mandato, in quella che e' possibile definire una sede ignota ai piu': lo studio Omissis presso il quale non esita a sedere allo stesso tavolo con Omissis». (42) .
Il fatto di assoluta gravita' e' certamente la contestazione al Omissis, cosi' come agli ex assessori Omissis, Omissis, Omissis, del reato di cui all'art. 416-bis c.p.
A carico dei predetti viene, infatti, ipotizzato il ruolo di «organizzatori» dell'associazione di stampo mafioso e avrebbero, in tal senso, conformato «la politica comunale recependo le indicazioni dei promotori in particolare: determinavano l'aggiudicazione degli appalti ad imprese da quelli indicate».
Si tratta quindi di qualcosa di ben piu' grave del semplice collegamento o del «condizionamento» che, come noto, sono gia' di per se' fattori sufficienti a determinare l'adozione delle misure di cui all'art. 143, T.U.E.L.
Collegamenti o, quanto meno, condizionamenti, presenti per quanto riguarda altri soggetti - amministratori e funzionari comunali - coinvolti nell'operazione Plinius, la cui attivita' e' stata fortemente condizionata e come tale viziata. Non a caso nei confronti di Omissis, ex vice sindaco e ex assessore, e dei funzionari Omissis, Omissis e Omissis. viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa.
Inoltre, i delitti contro la pubblica amministrazione contestati ai vari indagati, sono in genere aggravati ai sensi dell'art. 7, legge n. 203/1991.
Gli elementi circa i collegamenti con la criminalita' organizzata o quanto meno circa forme di condizionamento della stessa nei confronti di amministratori o funzionari del Comune di Scalea, possono quindi ritenersi concreti, univoci e anche rilevanti, nella misura in cui, come si vedra' di qui a poco, hanno proiettato i propri effetti sulla concreta gestione della Cosa pubblica.
Da quanto ampiamente esposto emerge infatti come in vari, delicati settori del Comune di Scalea si siano piu' volte determinate varie forme di illegittimita' o quanto meno di cattiva gestione riconducibili ad alterazioni del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi, riconducibili ai collegamenti con la criminalita' organizzata e ai condizionamenti della medesima.
Si tratta di deviazioni gravi che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione comunale e il regolare funzionamento dei servizi. Basti considerare, a titolo puramente esemplificativo, la vicenda del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani o la gestione del demanio.
Questa situazione non si e' tradotta in singoli, ancorche' deprecabili, episodi criminosi, ma assume, nel quadro emerso dall'inchiesta, un vero e proprio connotato di «sistema», in cui i principali affari della Cosa pubblica finiscono per essere gestiti con criteri del tutto disancorati dal pubblico interesse.
Gli effetti di tale situazione si ripercuotono, in generale, sulla situazione dell'Ente, gravato da problemi di difficile soluzione.
Si segnala, in particolare, lo stato di sostanziale dissesto finanziario, aggravato negli anni dall'incapacita' dell'Ente di riscuotere i tributi locali.
Ancora si segnala il disordine, evidenziatosi anche con gli esiti dell'inchiesta Plinius, nella gestione del territorio comunale (in particolar modo per quanto concerne le aree che insistono sul demanio marittimo, in molti casi concesse in uso a domanda individuale e mediante l'emanazione di provvedimenti amministrativi dell'Ufficio Tecnico, giuridicamente inefficaci, ove esistenti), orientata anche nell'ottica di favorire, come sopra descritto, le attivita' imprenditoriali di persone vicine od affiliate alle consorterie della locale criminalita' organizzata.
La Commissione ha evidenziato l'inesistente, o quanto meno parzialmente inesistente, attivita' di controllo del territorio comunale da parte della medesima amministrazione, posto che le ordinanze di demolizione delle opere abusivamente allocate sul demanio marittimo hanno preso le mosse solo a partire dall'insediamento della gestione commissariale.
Altro elemento sintomatico e' il fatto che nel periodo 1° gennaio 2010 - 12 luglio 2013 (oltre tre anni), il Comune di Scalea ha richiesto alla Prefettura di Cosenza soltanto due certificazioni antimafia, di cui una il 21 ottobre 2010 e l'altra il 21 maggio 2013, e cio' nonostante lo stesso Comune avesse sottoscritto - proprio con la Prefettura di Cosenza - un protocollo di legalita' nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici in data 14 giugno 2012.
Tale dato e' particolarmente significativo, da un lato, se si considerano le dimensioni e l'importanza del Comune di Scalea, e, da un altro lato, se si considera che, nel periodo immediatamente successivo all'inizio della gestione commissariale (15 luglio 2013), risultano, invece, richieste alla Prefettura di Cosenza dal Comune di Scalea ben 5 (cinque) certificazioni antimafia.
Dagli esiti delle indagini giudiziarie e dalla Ordinanza di custodia cautelare, piu' volte citata, sembra quindi emergere il quadro di una vasta compromissione di settori nevralgici dell'ente.
Gli elementi informativi illustrati si concentrano in un arco temporale particolarmente ampio e, almeno dal 2010 in poi, in un contesto amministrativo caratterizzato dalle forme di collegamento e condizionamento particolarmente allarmanti.
Infine, non puo' sottacersi che tutte le vicende amministrative innanzi segnalate come particolarmente significative, finiscono per incrociare fatti e persone accomunati da un fattore ben preciso: l'essere direttamente o indirettamente implicati nei fatti e nei contesti criminali da cui e' scaturita l'operazione «Plinius».
I rapporti tra pubblici amministratori e funzionari con gli esponenti della malavita organizzata di Scalea si sono tradotti in forme di illegalita' funzionali agli interessi della cosca medesima che, secondo il quadro accusatorio era addirittura «presente» nel Comune attraverso i massimi responsabili politici del Comune medesimo.
E' vero che questo quadro emerge da un'ordinanza di custodia cautelare e che non e' stato ancora consacrato, per cosi' dire, in una «verita'» processuale scaturita da una sentenza. Ma e' pur vero che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, il quadro indiziario idoneo a configurare i presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., non implica necessariamente l'acquisizione di alcuna prova di un collegamento diretto o indiretto con la criminalita' organizzata. Nel caso di specie il quadro indiziario consacrato nell'Ordinanza di custodia cautelare appare in piena aderenza rispetto al dettato normativo. E' infatti, il quadro di un Sindaco e di diversi assessori non «contigui», ma addirittura organici alla malavita organizzata. E' il quadro di un ex vice sindaco e di diversi funzionari comunali ai quali viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa.
Si tratta insomma di «elementi» la cui valenza appare difficilmente contestabile e che sono, si ribadisce, consacrati in un provvedimento giudiziario.
Una siffatta situazione, consolidata negli anni e della quale l'Amministrazione Omissis appare ampiamente responsabile, non puo' che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalita' e di buone prassi che rendano il Comune di Scalea, capace di respingere anche in futuro i tentativi di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata.
I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalita' organizzata nel territorio di Scalea e dei collegamenti ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto: Tomao

(1) Il processo fu spostato a Bari per ragioni di ordine pubblico in
quanto ebbe ad oggetto, fra gli altri, l'omicidio di Omissis che
suscito' un'enorme eco perche' Omissis era segretario della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola e membro
del Consiglio Comunale di Cetraro.

(2) Cfr. pag. 14, ordinanza di custodia cautelare.

(3) Pag. 14, ordinanza custodia cautelare.

(4) Pag. 411.

(5) ibidem.

(6) Cfr. pagg. 449 e s. O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di
Catanzaro, cit.

(7) Cfr. pag. 460 Ordinanza di custodia cautelare.

(8) Cfr. pagg. 460 e s. O. C. C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di
Catanzaro, cit.

(9) Cfr. pagg. 460 e s. O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di
Catanzaro, cit.

(10) Cfr. pagg. 463 e s. dell'O. C. C. n. 2810/09 R. GIP del
Tribunale di Catanzaro, cit.

(11) Cfr. pag. 464 dell'O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di
Catanzaro, cit.

(12) Pag. 438, Ordinanza custodia cautelare.

(13) Cfr. pag. 439 dell'O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di
Catanzaro, cit.

(14) La societa' Omissis mandataria e capofila nella costituenda ATI,
e' riconducibile a Omissis e Omissis. Quest'ultima ricopre la
carica di amministratore unico della societa', che di fatto,
compete a Omissis. La mandante e' l'impresa individuale Omissis
di fatto gestita dal figlio del titolare identificato in Omissis
Ord. Caut. n. 2810/09 R.GIP dell'8 luglio 2013.

(15) Omissis.

(16) «I frangivento sono divisi in piu' lotti, ricadono nell'area
demaniale che insiste fra la s.s. 18 ed il litorale tirrenico,
si estendono per circa 4 chilometri e costeggiano tutto il
centro di Scalea. Sono caratterizzati da una ricca ed ampia
vegetazione costituita, in gran parte, da pini marittimi. In
passato, l'area demaniale, detta anche ex consortile, era
gestita dal Consorzio di Bonifica per conto della Regione
Calabria. Per effetto del D.D.G.R. n. 16066 del 24 ottobre 2007
che, di fatto, ha completato il trasferimento delle competenze
amministrative, le aree demaniali sono amministrate dal Comune
di Scalea». (Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013,
pag. 170)

(17) Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 170.

(18) Omissis

(19) Missiva n. 8230 dell'Ufficio del Demanio - Settore n. 1 - di
Catanzaro, datata 25 ottobre 2010, protocollata con n. 19528 al
registro generale

(20) Omissis, in data 24 novembre 2010, avvicinava Omissis e gli
rivolgeva pesanti minacce «non permetterti piu', di parlare
della mia concessione altrimenti saranno versate lacrime e
sangue dalla tua famiglia, perche' tu sai che non sono io il
beneficiario della concessione» e gli confermava che era un
prestanome di Omissis. (Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8
luglio 2013, pag. 175).

(21) Da identificarsi in Omissis.

(22) «La societa' cooperativa Omissis avente ad oggetto sociale anche
la gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e dimensione nonche'
l'organizzazione e la gestione di servizi, pubblici e privati,
anche mediante il sistema dell'appalto, risulta costituita, in
data 7 ottobre 2011, con amministratore unico e legale
rappresentante proprio Omissis e soci Omissis e Omissis». (Ord.
Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 254.)

(23) Ibidem, pag. 254

(24) Il vizio e' ancora piu' apprezzabile ove si consideri che nella
seconda determina si fa riferimento alla necessita' di
approntare una gara comunitaria con un canone annuo superiore ai
250.000,00 euro annui. Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8
luglio 2013, pag. 274.

(25) Omissis

(26) Notizie desunte da informativa dei C.C. di Scalea del 10
settembre 2013

(27) Sottoposto alla misura restrittiva della custodia cautelare in
carcere giusta ordinanza n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di
Catanzaro, datata 8 luglio 2013

(28) Omissis

(29) Omissis sottoposto alla misura restrittiva della custodia
cautelare in carcere giusta Ordinanza n. 2810/09 R. GIP.

(30) Cfr. informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013

(31) Omissis.

(32) Informazioni fornite dai CC. di Scalea con nota del 10 settembre
2013

(33) Cfr. informativa dei C.C. di Scalea del 10 settembre 2013

(34) Omissis

(35) Omissis sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere giusta ordinanza n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013,
operazione «Plinius»

(36) Crf. Informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013

(37) Omissis

(38) Cfr. informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013

(39) Cfr. comunicazione di notizia di reato n. 306/1 di prot. del 3
agosto 2013

(40) Cfr. comunicazione di notizia di reato n. 306/1 di prot. del 3
agosto 2013

(41) Cfr. pag. 460 Ordinanza di custodia cautelare

(42) Ibidem, pag. 439
 
Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014 Interno, foglio n. 322
 
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