Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2014
Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 744, relativa alle norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che stabilisce i compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita' per la presentazione delle domande per la iscrizione dei registri nazionali delle varieta' di specie agricole ed orticole»;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione europea del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale, in attuazione della direttiva 2010/46/UE del 2 luglio 2010 della Commissione europea che modifica le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.
Ritenuto di procedere alla definizione delle procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna e pertanto la procedura di iscrizione ai registri nazionali, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varieta' di predette specie e' soggetta ai criteri di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Le tariffe di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 744, stabilite con decreto ministeriale del 22 gennaio 1988, relativamente alle varieta' di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna, sono sostituite da quelle previste nell'allegato al presente decreto. Le modalita' per la presentazione delle domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, sono modificate secondo quanto previsto nell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: Cacopardi
 
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