Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO 27 dicembre 2013
Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;
Viste la decisione C(2010)4505 def. del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo, di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2010, n. 179;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, ai sensi del quale e' istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una specifica sezione riservata alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
Visto l'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le «Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e in allegato al quale sono altresi' riportati i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni alle garanzie del Fondo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, recante le modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese;
Visto l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha disposto il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni finalizzate a:
aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» e riconoscimento della misura massima di copertura della garanzia diretta fino all'80 per cento anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009;
semplificazione delle procedure e delle modalita' di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;
introduzione di misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo;
previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 1, comma 5-bis del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, che dispone che, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi del Fondo sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 e che con il predetto decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' di attuazione della predetta disposizione, con la previsione, in particolare, di un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle medesime risorse;
Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Decreto-legge»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
d) «Gestore»: il soggetto, selezionato con gara pubblica, cui e' affidata la gestione del Fondo;
e) «Comitato di amministrazione del Fondo»: il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;
f) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di amministrazione del Fondo e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
g) «Soggetti beneficiari»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle vigenti Disposizioni operative del Fondo;
h) «Imprese sociali»: le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 giugno 2012 e nelle Disposizioni operative del Fondo.
 
Allegato
(articolo 2, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese e della misura
minima dell'accantonamento

1. I criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle imprese sociali, aggiornati ed adeguati in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, sono riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. E' conseguentemente abrogato l'allegato n. 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012 citato nelle premesse.
2. All'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, il periodo: «A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non puo' essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.» e' sostituito dal seguente: «A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non puo' essere inferiore all'8 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e la misura minima dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio possono essere adeguati in relazione alle evoluzioni del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio.
 
Art. 3
Innalzamento delle percentuali di copertura del Fondo

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2., del decreto-legge, al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) soggetti beneficiari ubicati in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c-ter) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, garantiti a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009.»;
b) all'articolo 3, comma 4, le parole «l'anticipazione di crediti verso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 4,» sono soppresse. Al medesimo comma, e' altresi' soppressa, dopo le parole «medesimi articoli», la parola «4,»;
c) all'articolo 4, commi 1 e 3 e all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole «70 percento» sono sostituite dalle parole «80 percento».
 
Art. 4
Ammissibilita' delle operazioni finanziarie alla garanzia del Fondo

1. La garanzia del Fondo puo' essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. Le richieste di garanzia riferite a operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della stessa richiesta di garanzia sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo, salvo che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo.
 
Art. 5

Semplificazione delle procedure e modalita' di presentazione delle
richieste

1. Al fine di semplificare ulteriormente le procedure e le modalita' di presentazione e di gestione delle richieste di garanzia, il Gestore del Fondo, previa informativa al Comitato di amministrazione del Fondo e nell'ambito delle attivita' di manutenzione e adeguamento dell'attuale sistema informativo del Fondo, implementa il medesimo sistema con nuove funzionalita' che consentano, in particolare:
a) la dematerializzazione dei documenti necessari per la presentazione e gestione delle richieste di escussione della garanzia;
b) un piu' ampio accesso al medesimo sistema informativo da parte dei soggetti richiedenti per consentire loro di monitorare, in tempo reale, lo stato delle proprie richieste.
2. Gli interventi di adeguamento del sistema informativo del Fondo di cui al comma 1 sono realizzati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 6
Trasparenza

1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, i vantaggi in favore dei soggetti beneficiari generati dall'intervento del Fondo, sulla base di quanto previsto nel presente articolo.
2. Nel caso di garanzia diretta, il soggetto finanziatore indica nel modulo di richiesta le condizioni applicate all'impresa in relazione all'operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di «ammissione» e di «non ammissione» dell'operazione all'intervento del Fondo, in termini di importo del finanziamento concesso, di tasso di interesse applicato, con separata indicazione della componente di spread e del parametro rispetto al quale esso e' applicato, e di importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all'impresa.
3. Nel caso di controgaranzia, il confidi, ovvero altro fondo di garanzia, indica nel modulo di richiesta la misura omnicomprensiva e il corrispondente importo della commissione di garanzia richiesta all'impresa, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di «ammissione» e di «non ammissione» dell'operazione finanziaria all'intervento del Fondo.
4. Le richieste di garanzia prive delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo.
5. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti beneficiari, unitamente al positivo esito della richiesta di garanzia, anche le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
 
Art. 7
Estensione dell'intervento del Fondo in favore dei professionisti

1. Possono accedere agli interventi del Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di garanzia riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono valutate sulla base degli specifici criteri riportati al paragrafo «G» dell'allegato al presente decreto.
3. Le operazioni finanziarie riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo, in termini di accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio, non superiore al 5 percento.
 
Art. 8
Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate alle richieste di garanzia presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 2, 6 e 7, che, in ragione delle necessarie modifiche da apportare al sistema informativo del Fondo, sono applicate a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero.
2. Per quanto non disposto dal presente decreto si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012 e dalle Disposizioni operative del Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 653
 
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