Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18
Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/95/UE;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l'integrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: "della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto";
b) all'articolo 2:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);";
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) 'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;";
3) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva;";
4) alla lettera l), il punto b), e' sostituito dal seguente: "b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;";
5) alla lettera l), dopo il punto b) e' aggiunto il seguente: "b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;";
c) all'articolo 3, comma 5, lettera e), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.";
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione conformemente al comma 2.";
2) al comma 2, dopo le parole: "La protezione di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e' effettiva e non temporanea e";
e) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
"e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;";
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "o la mancanza di protezione contro tali atti";
2) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della legislazione italiana;" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere;";
g) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";
h) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: "prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato," sono sostituite dalle seguenti: "prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente,";
i) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";
l) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "nel territorio nazionale o all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente";
2) alla lettera d), le parole: "o per l'ordine e la sicurezza pubblica" sono soppresse;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.";
m) all'articolo 19:
1) al comma 2, dopo le parole: "genitori singoli con figli minori" sono inserite le seguenti: "i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore.";
n) all'articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono inserite le seguenti: "ed in conformita' degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,";
o) all'articolo 22:
1) al comma 3, le parole: "status di protezione sussidiaria" sono sostituite dalle seguenti: "status di protezione internazionale";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
p) all'articolo 23, comma 2, le parole: "con validita' triennale" sono sostituite dalle seguenti: "con validita' quinquennale";
q) all'articolo 25, comma 1, le parole: "per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.";
r) all'articolo 26, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.";
s) all'articolo 27, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
t) all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: "sono assunte" sono inserite le seguenti: ", quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,";
u) all'articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresi', ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonche' specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.
3-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati.
3-ter. L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La Direttiva 2011/95 UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 (Norme sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta),epubblicata nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2011, n. L 337.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge
6 agosto 2013 n. 96 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194.
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.»
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o
per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante
norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o
per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma
1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) mantenere in tutti i casi il livello degli
standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1
della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli status giuridici
del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria
con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il
ricongiungimento familiare;
c) disciplinare gli istituti del diniego,
dell'esclusione e della revoca, in conformita' con il
dettato della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche
con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
d) introdurre uno strumento di programmazione delle
attivita' e delle misure a favore dell'integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 1 e 2
del citato decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
come modificato dal presente decreto:

"Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalita')

1. Il presente decreto stabilisce le norme
sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati:
«stranieri», della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale nonche' norme sul contenuto dello status
riconosciuto.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato
e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
a-bis) "beneficiario di protezione internazionale":
cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come
definito alle lettere f) e h);
b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;
d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955,
n. 848;
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il
timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo'
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a
causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le
cause di esclusione di cui all'articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono
fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione
di detto Paese;
h) «status di protezione sussidiaria»: il
riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale
persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
i) "domanda di protezione internazionale": la domanda
di protezione presentata secondo le procedure previste dal
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
i-bis) "richiedente": lo straniero che ha presentato
una domanda di protezione internazionale sulla quale non e'
ancora stata adottata una decisione definitiva;
l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al
nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel
territorio nazionale, del beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali
si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla
domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche
adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non
siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli;
b-bis) il genitore o altro adulto legalmente
responsabile, ai sensi degli articoli 343 e ss. del codice
civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di
rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il
richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui
aveva precedentemente la dimora abituale.".
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40.
- Gli articoli 343 e seguenti del codice civile fanno
parte del Titolo X - Capo I del citato codice concernente
la tutela e l'emancipazione.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come modificati dal
presente decreto:

"Capo II

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 3

(Esame dei fatti e delle circostanze)

1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente
alla domanda di protezione internazionale o comunque appena
disponibili, tutti gli elementi e la documentazione
necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto
in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli
elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e'
tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la
documentazione in possesso del richiedente in merito alla
sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se
rilevante ai fini del riconoscimento, identita',
cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in
precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di
viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i
motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale
e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese
d'origine al momento dell'adozione della decisione in
merito alla domanda, comprese, ove possibile, le
disposizioni legislative e regolamentari del Paese
d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione
pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche
rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire
persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze
personali del richiedente, in particolare la condizione
sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui
e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come
persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal
richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano
mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le
condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di
protezione internazionale, al fine di stabilire se dette
attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno
grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della
documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni
rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa
presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla
protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi
cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito
persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di
persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della
fondatezza del timore del richiedente di subire
persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi,
salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che
le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e
purche' non sussistono gravi motivi umanitari che
impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle
dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale
non siano suffragati da prove, essi sono considerati
veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla
domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo
per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono
stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione
dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute
coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso,
di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di
protezione internazionale il prima possibile, a meno che
egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per
ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in
generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilita' del
minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e
di sviluppo personale.".

"Art. 6

(Soggetti che offrono protezione)

1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione
internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione
da parte:
a) dello Stato,
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le
organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o
una parte consistente del suo territorio, a condizione che
abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione
conformemente al comma 2;
2. La protezione di cui al comma 1 e' effettiva e non
temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per
impedire che possano essere inflitti atti persecutori o
danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema
giuridico effettivo che permetta di individuare, di
perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da
parte del richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale
controlla uno Stato o una parte consistente del suo
territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2,
si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli
atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove
ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti
organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.".

"Capo III

STATUS DI RIFUGIATO

Art. 7

(Atti di persecuzione)

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello
status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi
dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono
alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o
frequenza, da rappresentare una violazione grave dei
diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per
cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15,
paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui
violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia
sufficientemente grave da esercitare sulla persona un
effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono,
tra l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la
violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di
polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura
o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate
o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e
conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza
del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto,
quando questo potrebbe comportare la commissione di
crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di
esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali
sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi
violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura
morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o
nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere
sessuale o contro l'infanzia.".

"Art. 8

(Motivi di persecuzione)

1. Al fine del riconoscimento dello status di
rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 o
la mancanza di protezione contro tali atti devono essere
riconducibili ai motivi, di seguito definiti:
a) «razza»: si riferisce, in particolare, a
considerazioni inerenti al colore della pelle, alla
discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo
etnico;
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni
teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o
l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in
pubblico, sia singolarmente sia in comunita', altri atti
religiosi o professioni di fede, nonche' le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo
religioso o da esso prescritte;
c) «nazionalita'»: non si riferisce esclusivamente alla
cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in
particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da
un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni
origini geografiche o politiche o la sua affinita' con la
popolazione di un altro Stato;
d) «particolare gruppo sociale»: e' quello costituito
da membri che condividono una caratteristica innata o una
storia comune, che non puo' essere mutata oppure
condividono una caratteristica o una fede che e' cosi'
fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona
non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello
che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine,
perche' vi e' percepito come diverso dalla societa'
circostante. In funzione della situazione nel Paese
d'origine, un particolare gruppo sociale puo' essere
individuato in base alla caratteristica comune
dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale
orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi
della legislazione italiana. Ai fini della determinazione
dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o
dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale
gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di
genere, compresa l'identita' di genere;
e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare,
alla professione di un'opinione, un pensiero o una
convinzione su una questione inerente ai potenziali
persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o
ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il
richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o
convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore
fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il
richiedente possegga effettivamente le caratteristiche
razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che
provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta
caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle
persecuzioni."

"Art. 9

(Cessazione)

1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della
protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia
volontariamente riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero
altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui
ha acquistato la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha
lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere
perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese
di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello
status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare
nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono
venute meno le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma
1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura
non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di
persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del
comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del
Paese nel quale aveva la dimora abituale.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una
valutazione individuale della situazione personale dello
straniero.".

"Art. 10

(Esclusione)

1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se
rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della
Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o
assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite
diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri
sia stata definitivamente stabilita in conformita' delle
pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale
delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di
protezione previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di
rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali
definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio
italiano, prima di esservi ammesso in qualita' di
richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti
particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un
dichiarato obiettivo politico, che possano essere
classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla
legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle
finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali
stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che
istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei
crimini, reati o atti in esso previsti."

"Art. 15

(Cessazione)

1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria
e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che
hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono
mutate in misura tale che la protezione non e' piu'
necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e'
necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi'
significativa e non temporanea che la persona ammessa al
beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta
al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14
e non devono sussistere gravi motivi umanitari che
impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del
Paese nel quale aveva la dimora abituale.

"Art. 16

(Esclusione)

1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso
quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo
straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine
di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, al di fuori del territorio
nazionale, prima di esservi ammesso in qualita' di
richiedente, un reato grave. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista
dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle
finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali
stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello
Stato;
d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che
istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei
crimini, reati o atti in esso menzionati.".
- Si riporta il testo dell'articolo, 407, comma 2, del
codice di procedura penale:

"Art. 407

(Termini di durata massima delle indagini preliminari)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la
durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine
compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati.".
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20 e 22 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come
modificati dal presente decreto.

"Capo V

CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 19

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto non
pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di
Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente
capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione
individuale, della specifica situazione delle persone
vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le
donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli
minori, i minori non accompagnati, le vittime della tratta
di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le
persone che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente
decreto e' preso in considerazione con carattere di
priorita' il superiore interesse del minore."

"Art. 20

(Protezione dall'espulsione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ed in conformita' degli obblighi internazionali
ratificati dall'Italia,il rifugiato o lo straniero ammesso
alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva
per un reato per il quale e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni."

"Art. 22

(Mantenimento del nucleo familiare)

1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei
beneficiari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto
allo status di protezione internazionale hanno i medesimi
diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione
internazionalepresenti sul territorio nazionale che
individualmente non hanno diritto a tale status e'
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha
diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo
status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi
degli articoli 10, 12 e 16.".
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286(Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191:

"Art. 29-bis

(Ricongiungimento familiare dei rifugiati)

1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo
status di rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento
familiare per le medesime categorie di familiari e con la
stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma
3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione
del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita'
riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti
rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati. Puo' essere fatto
ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti
da documenti rilasciati dagli organismi internazionali
ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il
rigetto della domanda non puo' essere motivato unicamente
dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e'
consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del
ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado.".
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 25 del citato
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dal presente decreto:

"Art. 23

(Permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai
titolari dello status di rifugiato ha validita'
quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria
e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria con validita' quinquennalerinnovabile previa
verifica della permanenza delle condizioni che hanno
consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e
allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro,
sussistendone i requisiti."

"Art. 25

(Accesso all'occupazione)

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status
di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del
medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in
materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per
l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione
professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il
tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai
centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al
pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni
previste per i cittadini dell'Unione europee.".
- Si riporta il testo integrale dell'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469(Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1
della Legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5:

"Capo II

SERVIZI REGIONALI PER L'IMPIEGO

Art. 4

(Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego)

1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di
assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con
legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo
2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione
di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente
tripartita quale sede concertativa di progettazione,
proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza
regionale; la composizione di tale organo collegiale deve
prevedere la presenza del rappresentante regionale
competente per materia di cui alla lettera c), delle parti
sociali sulla base della rappresentativita' determinata
secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la
pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse,
nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2,
ad apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'articolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
«centri per l'impiego»;
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego
sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a
100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio
geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dal presente decreto.

"Art. 26

(Accesso all'istruzione)

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi
di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per
il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di
accedere al sistema di istruzione generale e di
aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e
nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente
soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il
riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli
stranieri per i cittadini italiani.
3-bis Per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri
titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le
amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati
di valutazione, convalida e accreditamento che consentono
il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, anche in assenza di certificazione da parte dello
Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato
dimostra di non poter acquisire detta certificazione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258:

"Art. 49

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle
professioni)

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in
Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed
elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni
competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese
non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni
corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.".
- Si riporta il testo degli articoli 27, 28 e 29 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,come
modificato dal presente decreto:

"Art. 27

(Assistenza sanitaria e sociale)

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status
di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo
trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia
di assistenza sociale e sanitaria.
1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per
la programmazione degli interventi di assistenza e
riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi
psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello
status di protezione sussidiaria che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e
aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da
realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 28

(Minori non accompagnati)

1. Quando e' accertata la presenza sul territorio
nazionale di minori non accompagnati richiedenti la
protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e
seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei
provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la
volonta' di richiedere la protezione internazionale puo'
anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale
nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato
decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici
programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti
vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non
accompagnato richiedente la protezione internazionale e'
affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un
familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora
questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove
non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del
minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo
dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio
nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul
territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del
minore non accompagnato, titolare dello status di
protezione internazionale, sono assunte, quanto prima, a
seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate
in precedenza, nell'ambito delle convenzioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140, da stipulare anche con organismi o associazioni
umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I
relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del
minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo
da tutelare la sicurezza del titolare della protezione
internazionale e dei suoi familiari.

Art. 29
(Libera circolazione, integrazione e alloggio)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma
6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione
sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio
nazionale.
2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del
decreto-legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ed all'articolo
42 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene
conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari
di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle
risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la
condizione di svantaggio determinata dalla perdita della
protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli
che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
3. Ai fini della programmazione degli interventi e
delle misure volte a favorire l'integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di
coordinamento nazionale insediato presso il Ministero
dell'interno-Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di
accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresi',
ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu'
breve, un Piano nazionale che individua le linee di
intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, con particolare
riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche
promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e
sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e
all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni.
Il piano indica una stima dei destinatari delle misure di
integrazione nonche' specifiche misure attuative della
programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta
dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo composto da
rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del
Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di
programmazione delle misure di cui alla presente
disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato
alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
un rappresentante, della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con
rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti
interessati.
3-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del
Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi,
gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque
denominati.
3-ter. L'accesso ai benefici relativi all'alloggio
previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello
status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in
condizioni di parita' con i cittadini italiani. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416(Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel
territorio dello Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303:

"Art. 1-sexies

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di
protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei
servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di
sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140(Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2005, n. 168:

"Art. 5

(Misure di accoglienza)

1. Il richiedente asilo inviato nel centro di
identificazione ovvero nel centro di identificazione ed
espulsione ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge,
ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il
tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso
di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha
accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo
non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4,
comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma
2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che
ha presentato la domanda di asilo, entro il termine
previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico,
decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso
in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel
territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine
decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti
nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
momento della presentazione della domanda di asilo.
Eventuali interventi assistenziali e di soccorso,
precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233
del Ministro dell'interno.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento
della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo,
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del
regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente
autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha
accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli
e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma
1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli
consentano il lavoro.".
- Si riporta il testo degli articoli 40, comma 6, e 42
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

"Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO
E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 40

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)

(Omissis).
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parita' con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione.".

"Capo IV

DIPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE,
SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO
PER LE POLITICHE MIGRATORIE

Art. 42

(Misure di integrazione sociale)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un
positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni
culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose
degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e
di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a
criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in
numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b),
c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:

"Capo III

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 8

(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata)

1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria" sono soppresse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo integrale dell'articolo 29, comma
3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal presente decreto:

"Art. 29

(Ricongiungimento familiare)

(Omissis).
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare
la disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un
figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera'.
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).".
 
Art. 3

Disposizione finale

1. Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, e' da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta.
Note all'art. 3:
- La Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile
2004, reca:"Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta,".
- Per la Direttiva 2011/95/UEsi veda nelle . note alle
premesse.
 
Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Alfano, Ministro dell'interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Kyenge, Ministro per l'integrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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