Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 17
Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, e successive modificazioni, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Attuazione della direttiva 2011/62/UE

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", di seguito denominato: "decreto legislativo", sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 1, comma 1:
a) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b-bis) sostanza attiva: qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a essere utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest'ultimo, diventa un principio attivo di detto medicinale inteso a esercitare un'azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica;
b-ter) eccipiente: qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio;";
b) dopo la lettera r) e' inserita la seguente:
"r-bis) brokeraggio di medicinali: qualsiasi attivita' in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica;";
c) alla lettera s), dopo le parole: " geograficamente determinato" sono inserite le seguenti:", nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC," e dopo le parole: "su tutto il territorio in questione" sono aggiunte le seguenti: "; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita', anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche";
d) dopo la lettera nn) e' inserita la seguente:
"nn-bis) medicinale falsificato: fatta eccezione per i prodotti con difetti di qualita' non intenzionali e delle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto a:
1) la sua identita', compresi l'imballaggio e l'etichettatura, la denominazione o la composizione, in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il relativo dosaggio;
2) la sua origine, compresi il produttore, il paese di produzione, il paese di origine e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
3) la sua tracciabilita', compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati;";
2) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "fatto salvo il disposto del comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e degli articoli 52-ter e 112-bis";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I medicinali destinati unicamente all'esportazione, le sostanze attive, gli eccipienti e i prodotti intermedi, ivi compresi i formulati intermedi, i prodotti medicinali sfusi e i prodotti medicinali parzialmente confezionati, sono soggetti esclusivamente alle disposizioni del titolo IV.";
c) al comma 4, e ovunque ricorrano, le parole: "materie prime farmacologicamente attive" sono sostituite dalle seguenti: "sostanze attive";
3) all'articolo 8, comma 3, dopo la lettera i), e' inserita la seguente:
"i-bis) una dichiarazione sottoscritta del produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi e degli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione eseguendo delle verifiche, conformemente all'articolo 51, comma 1, lettera e). La dichiarazione sottoscritta contiene il riferimento alla data della verifica e l'esito della verifica a conferma che la produzione e' conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione;";
4) all'articolo 50, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'AIFA inserisce le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate, ai sensi del presente articolo, nella banca dati dell'Unione europea, di cui all'articolo 53, comma 9. L'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alla data del 30 giugno di ogni anno.";
5) all'articolo 51, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalle seguenti:
"e) conformarsi ai principi e alle linee guida sulle norme di buona fabbricazione dei medicinali, di cui al capo II del presente titolo e alle ulteriori direttive al riguardo emanate dall'Unione europea e utilizzare solo sostanze attive prodotte secondo le norme di buona fabbricazione per le sostanze attive e distribuite secondo le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive, in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea. A tale fine, il titolare dell'autorizzazione alla produzione del medicinale verifica che il produttore e i distributori di sostanze attive si attengono alle norme di buona fabbricazione e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione effettuando verifiche presso i siti di produzione e di distribuzione del produttore e dei distributori di sostanze attive. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione del medicinale verifica tale conformita' direttamente oppure, fatta salva la sua responsabilita' quale prevista dal capo I, titolo IV, tramite un soggetto che agisce per suo conto in base a un contratto. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione del medicinale, inoltre, garantisce che gli eccipienti siano idonei all'impiego nei medicinali accertando quali siano le norme di buona fabbricazione appropriate, sulla base di una valutazione formale del rischio, in conformita' alle linee direttrici di cui al comma 2 dell'articolo 60. Tale valutazione del rischio tiene conto dei requisiti previsti da altri sistemi di qualita' pertinenti, nonche' della provenienza e dell'impiego previsto degli eccipienti e di pregressi casi di difetti di qualita'. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione del medicinale garantisce che le appropriate norme di buona fabbricazione, cosi' accertate, siano applicate e documenta le misure applicate per gli eccipienti;
e-bis) informare immediatamente l'AIFA e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora ottenga informazioni secondo cui i medicinali, che rientrano nella sua autorizzazione alla produzione, sono falsificati o si sospetta che siano falsificati, a prescindere dal fatto che i medicinali in questione sono stati distribuiti nell'ambito della catena di fornitura legale o attraverso canali illegali, inclusa la vendita illegale mediante i servizi della societa' dell'informazione;
e-ter) verificare che i produttori, gli importatori e i distributori da cui riceve le sostanze attive sono registrati presso l'autorita' competente se stabiliti sul territorio nazionale ovvero sono registrati presso l'autorita' competente se stabiliti sul territorio di altro Stato membro;
e-quater) verificare l'autenticita' e la qualita' delle sostanze attive e degli eccipienti.";
6) dopo l'articolo 51, sono inseriti i seguenti:
"Art. 51-bis (Controlli sulle sostanze attive). - 1. L'AIFA, il Ministero della salute, di intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le regioni e le province autonome secondo le rispettive competenze, in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, adottano le opportune misure e vigilano affinche' la produzione, l'importazione e la distribuzione sul territorio nazionale delle sostanze attive, ivi comprese quelle destinate all'esportazione, sono conformi alle norme di buona fabbricazione e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive.
2. Le sostanze attive sono importate solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono state prodotte secondo le norme di buona fabbricazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 1;
b) sono accompagnate da una dichiarazione dell'autorita' competente del paese terzo esportatore che fa salvi gli obblighi di cui agli articoli 8 e 51, comma 1, lettera e), attestante che:
1) gli standard, previsti da norme di buona fabbricazione, applicabili agli impianti che producono la sostanza attiva esportata, sono almeno equivalenti a quelli stabiliti dal comma 1 dell'articolo 60;
2) gli impianti di produzione interessati sono soggetti a controlli periodici, rigorosi e trasparenti e a un'applicazione efficace delle norme di buona fabbricazione, comprese ispezioni ripetute e senza preavviso, tali da assicurare una tutela della salute pubblica almeno equivalente a quella prevista nell'Unione europea.
3. In caso di constatazione di non conformita' alle condizioni di cui al comma 2, le relative informazioni sono trasmesse tempestivamente dal paese terzo esportatore all'Unione europea.
4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera b), non si applicano se il paese esportatore figura nell'elenco di cui all'articolo 111-ter della direttiva 2001/83/CE.
5. Eccezionalmente e ove necessario per assicurare la disponibilita' di medicinali, se un impianto di produzione di una sostanza attiva destinata all'esportazione e' stato ispezionato da uno Stato membro o da uno Stato terzo con il quale vige un accordo di mutuo riconoscimento relativo alle ispezioni di cui al presente Titolo ed e' risultato conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione di cui all'articolo 60, comma 1, l'AIFA puo' derogare alle prescrizioni di cui al comma 2, lettera b), per un periodo non superiore alla validita' del certificato di norme di buona fabbricazione. L'AIFA, quando si avvale di tale deroga, effettua una comunicazione alla Commissione europea.
Art. 51-ter (Bollini farmaceutici). - 1. I bollini farmaceutici, di seguito denominati: "bollini", di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), sono rimossi od occultati, completamente o parzialmente, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il titolare dell'autorizzazione alla produzione verifica, prima di rimuovere od occultare completamente o parzialmente tali bollini, che il medicinale in questione e' autentico e non e' stato manomesso;
b) il titolare dell'autorizzazione alla produzione si conforma all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), sostituendo tali bollini con bollini equivalenti per la verifica dell'autenticita', dell'identificazione e per fornire la prova della manomissione del medicinale. Tale sostituzione e' effettuata senza aprire il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera bb). I bollini si considerano equivalenti se sono conformi ai requisiti stabiliti negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE e sono parimenti efficaci per consentire la verifica di autenticita' e l'identificazione del medicinale, nonche' per fornire la prova della manomissione del medicinale;
c) la sostituzione dei bollini e' effettuata in conformita' alle norme di buona fabbricazione dei medicinali applicabili ed e' soggetta alla supervisione dell'AIFA.
2. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione e' considerato come produttore e, pertanto, ritenuto responsabile per eventuali danni nei casi e alle condizioni stabilite nella direttiva 85/374/CEE.";
7) all'articolo 52, comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) nel caso di medicinali destinati a essere immessi in commercio nell'Unione europea, assicura che sull'imballaggio siano stati apposti i bollini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis);";
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere a), b) e b-bis);";
8) dopo l'articolo 52, sono inseriti i seguenti:
Art. 52-bis (Produzione e importazione di sostanze attive). - 1. La produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime farmacologicamente attive, ad eccezione di quelle sterili e di origine biologiche che sono autorizzate con la stessa modalita' di autorizzazione previste per la produzione di medicinali, comprende:
a) le fasi di produzione totale e parziale;
b) l'importazione di una sostanza attiva, anche utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione o estrazione di altre sostanze attive, come definito nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b);
c) le varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono l'incorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.
2. I produttori e gli importatori di sostanze attive stabiliti in Italia registrano la loro attivita' presso l'AIFA.
3. Il modulo di registrazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale, la sede legale e l'indirizzo dell'officina di produzione;
b) le sostanze attive da produrre o importare;
c) la documentazione inerente ai particolari relativi ai locali e alle attrezzature tecniche per la loro attivita';
d) il nominativo e il curriculum vitae della persona qualificata.
4. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono il modulo di registrazione all'AIFA almeno sessanta giorni prima dell'inizio di attivita'. L'AIFA, in base alla valutazione del rischio, puo' decidere di effettuare un'ispezione entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di registrazione dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tale caso l'ispezione e' effettuata nei successivi sessanta giorni e l'attivita' non puo' essere avviata prima di trenta giorni dall'ispezione stessa. Resta comunque fermo il potere dell'AIFA di effettuare ispezioni anche dopo l'avvio dell'attivita'.
5. L'AIFA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, puo', nel termine di cui al secondo e terzo periodo del comma 4, chiedere ulteriore documentazione o adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli effetti della stessa.
6. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono annualmente all'AIFA un elenco delle modifiche non essenziali intervenute in relazione alle informazioni fornite nel modulo di cui al comma 3.
7. Qualsiasi modifica essenziale che possa incidere sulla qualita' o sulla sicurezza delle sostanze attive prodotte, importate o distribuite deve essere immediatamente notificata. L'AIFA entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di notifica puo' chiedere la documentazione a supporto della modifica o decidere di effettuare un'ispezione ai sensi del comma 4.
8. L'AIFA inserisce nella banca dati dell'Unione europea le informazioni relative ai produttori e agli importatori di sostanze attive e pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che risultano registrati alla produzione, all'importazione e al controllo di sostanze attive alla data del 30 giugno di ogni anno.
9. In via transitoria, fino alla data di validita' del certificato GMP (Good Manufacturing Practice), i produttori e gli importatori di sostanze attive che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di tale certificazione, sino alla scadenza della validita' del predetto certificato, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Entro 60 giorni dalla scadenza di validita' del certificato, i produttori e gli importatori di sostanze attive devono registrare la loro attivita' ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 52-ter (Controlli su medicinali in transito). - 1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 e di cui al titolo VII, il Ministero della salute e l'AIFA, attraverso i protocolli e le iniziative di collaborazione in essere con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottano, in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, inclusi i regolamenti doganali vigenti, le misure necessarie per evitare che entrino in circolazione medicinali introdotti in Italia ma non destinati a essere immessi ivi in commercio, se sussistono motivi sufficienti per sospettare che tali prodotti sono falsificati.";
9) all'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. L'AIFA, in cooperazione con l'EMA, assicura, mediante ispezioni, anche senza preavviso, che tutte le disposizioni normative sui medicinali siano rispettate. A tale scopo, ove opportuno, l'AIFA puo' chiedere ad un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o a un laboratorio designato a tal fine, di effettuare controlli su campioni. Tale cooperazione consiste in scambi di informazioni con l'EMA sia sulle ispezioni programmate sia sulle ispezioni che sono gia' state condotte. L'AIFA coopera con gli Stati membri e l'EMA nel coordinamento delle ispezioni nei paesi terzi. Le ispezioni includono quelle di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, senza tuttavia essere limitate a esse. L'AIFA puo':
a) procedere ad ispezioni negli stabilimenti e nei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali, delle sostanze attive e, ove necessario, degli eccipienti, nonche' dei laboratori incaricati dal titolare dell'autorizzazione alla produzione dell'esecuzione dei controlli a norma dell'articolo 30, comma 2;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altre sostanze necessarie alle analisi anche ai fini di un'analisi indipendente da parte dell'Istituto superiore di sanita' o da parte di un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro;
c) esaminare e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.
1-bis. L'AIFA effettua ispezioni ripetute periodicamente presso i produttori di medicinali stabiliti in Italia o in paesi terzi anche senza preavviso.
1-ter. L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che include le ispezioni, effettuate con una frequenza appropriata in funzione dei rischi, anche senza preavviso, presso i locali dei produttori, degli importatori o, se del caso, dei distributori di sostanze attive, stabiliti sul territorio nazionale e un follow-up efficace di tali ispezioni. L'AIFA, se ritiene che sussistono motivi per sospettare che non sono rispettate le disposizioni previste dal presente decreto, inclusi i principi e gli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione, di cui agli articoli 51, comma 1, lettera e), e 60, nonche' le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 110, comma 1, puo' procedere a ispezioni presso i locali di:
a) produttori e, se del caso, di distributori di sostanze attive stabiliti in paesi terzi;
b) produttori o importatori di eccipienti.
1-quater. Le ispezioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono anche essere effettuate nell'Unione europea e nei paesi terzi su richiesta di uno Stato membro, della Commissione europea o dell'EMA.
1-quinquies. Le ispezioni possono essere effettuate anche presso i locali dei titolari dell'AIC e dei broker di medicinali.
1-sexies. L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore di materie prime anche su specifica richiesta del medesimo.
1-septies. Le ispezioni sono effettuate secondo le linee direttrici di cui all'articolo 53-bis.";
c) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Dopo ogni ispezione, l'AIFA redige un verbale contenente l'esito dell'ispezione, in cui si riporta se il soggetto ispezionato rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, di cui al capo II del presente titolo, e successivi aggiornamenti comunitari. Il contenuto del verbale e' comunicato al soggetto ispezionato. Prima di adottare i provvedimenti successivi a tale verbale e' data al soggetto ispezionato interessato la possibilita' di presentare osservazioni.
7-bis. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi, l'AIFA o un altro Stato membro, la Commissione o l'EMA possono chiedere a un produttore stabilito in un paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al presente articolo.";
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Se le ispezioni sono effettuate nell'ambito della procedura di certificazione di conformita' con le monografie della Farmacopea europea, e' redatto un certificato.";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. L'AIFA inserisce i certificati di conformita' alle norme di buona fabbricazione, rilasciati in una banca dati dell'Unione europea gestita dall'EMA, per conto dell'Unione europea. A norma dell'articolo 52-bis, comma 7, l'AIFA inserisce nella banca dati dell'Unione europea le informazioni relative ai produttori e agli importatori di sostanze attive. La banca dati e' accessibile al pubblico.";
10) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
"Art. 53-bis (Aggiornamenti su ispezioni, autorizzazioni e certificati). - 1. Le ispezioni di cui all'articolo 53 si svolgono in conformita' alle direttive ed alle linee guida dettagliate dell'Unione europea, di cui all'articolo 111-bis della direttiva 2001/83/CE.
2. L'AIFA, in cooperazione con l'EMA, definisce la forma e il contenuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 1, dei verbali di cui all'articolo 53, comma 7, nonche' dei certificati di norme di buona fabbricazione di cui all'articolo 53, comma 8.";
11) i commi 2 e 3 dell'articolo 54 sono abrogati;
12) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
"Art. 60 (Linee guida europee). - 1. Per interpretare i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e gli importatori di medicinali e sostanze attive e le autorita' competenti tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE.
2. I produttori e le autorita' competenti per effettuare la valutazione formale del rischio, in base alla quale accertare quali siano le norme di buona fabbricazione appropriate per gli eccipienti di cui all'articolo 51, comma 1, lettera e), tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE.";
13) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo la parola "indicazioni" sono inserite le seguenti: "e gli strumenti";
b) al comma 1, dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
"p-bis) per i medicinali, diversi dai radiofarmaci, di cui all'articolo 73-bis, commi 1 e 2, bollini, che consentono ai distributori all'ingrosso e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, di verificare l'autenticita' del medicinale e di identificare le singole confezioni, nonche' un dispositivo che permette di controllare se l'imballaggio esterno e' stato manomesso, in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea;";
c) al comma 1, dopo la lettera s), e' aggiunta la seguente:
" s-bis) l'autenticita' e l'identificazione ai sensi dell'articolo 73-bis, commi 4 e 5.";
d) al comma 3 le parole: "Le disposizioni del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:"Fino a sei anni dopo la data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, le disposizioni del presente articolo";
14) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:
"Art. 73-bis (Medicinali soggetti a bollinatura). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, i medicinali soggetti a prescrizione presentano i bollini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), a meno che non figurino nell'elenco compilato secondo la procedura di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, i medicinali non soggetti a prescrizione non presentano i bollini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), a meno che, in via d'eccezione, non figurino nell'elenco compilato secondo la procedura di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, una volta accertato il rischio di falsificazione.
3. L'AIFA notifica alla Commissione europea i medicinali non soggetti a prescrizione medica che ritiene a rischio di falsificazione.
4. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), e' esteso a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della farmacovigilanza. Inoltre, per i suddetti fini, nonche' per la farmacoepidemiologia, il Ministero della salute e l'AIFA possono avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE.
5. Ai fini della sicurezza dei pazienti, l'ambito di applicazione del sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), e' esteso a qualsiasi medicinale.";
15) la rubrica del titolo VII e' sostituita dalla seguente: "Distribuzione all'ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonche' distribuzione di sostanze attive";
16) all'articolo 99, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministero della salute, con proprio decreto, su proposta dell'AIFA, fissa una tariffa che deve essere corrisposta per l'esame della notifica di cui al comma 3, limitatamente ai medicinali per i quali non e' stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004.
3-ter. Per quanto riguarda i medicinali per i quali e' stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, il distributore presenta la comunicazione, ai sensi del comma 3, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'EMA.";
17) all'articolo 100, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, e' valida.";
18) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di autorizzazione e ispezioni.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'ispezione di cui all'alinea del comma 2 e' reiterata dopo l'autorizzazione. Dopo ogni ispezione, l'autorita' competente di cui all'articolo 100, comma 1, redige un verbale sul rispetto da parte dell'interessato dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione di cui all'articolo 110. Il contenuto di tale verbale e' comunicato all'interessato che puo' presentare osservazioni. Entro novanta giorni e' rilasciata la certificazione se sono rispettati i suddetti principi e orientamenti.
4-ter. Copia della certificazione di cui al comma 4-bis e' trasmessa al Ministero della salute che provvede a inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 53, comma 9.
4-quater. Il Ministero della salute, in cooperazione con l'EMA, definisce la forma e il contenuto dell'autorizzazione, del verbale di ispezione, nonche' della certificazione di cui al presente articolo, ai quali si uniformano le autorita' territoriali competenti.";
19) all'articolo 104, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) accertare che i medicinali ricevuti non sono falsificati, verificando i bollini riportati sull'imballaggio esterno, conformemente alle disposizioni degli atti delegati di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE;";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) conservare una documentazione sotto forma di fatture degli acquisti e delle vendite, oppure sotto forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporta, per ogni operazione relativa a medicinali ricevuti, spediti od oggetto di brokeraggio, almeno le informazioni seguenti:
1) la data;
2) la denominazione del medicinale;
3) il quantitativo ricevuto, fornito od oggetto di brokeraggio;
4) il nome e l'indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi;
5) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero deve essere indicato nella bolla di consegna della merce fornita al grossista;
6) il numero di lotto dei medicinali in uscita od oggetto di brokeraggio, almeno per i prodotti che presentano i bollini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis);";
c) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
"h-bis) istituire un sistema di qualita' che precisa le responsabilita', i processi e le misure di gestione del rischio in relazione alle sue attivita';
h-ter) informare immediatamente la regione o la provincia autonoma territorialmente competente, che ne da' tempestiva comunicazione all'AIFA e al Ministero della salute in ordine ai medicinali ricevuti o proposti che identifica come falsificati o sospetta che sono stati falsificati e, se del caso, informarne anche il titolare dell'AIC;";
d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini del comma 1, lettera b), se l'approvvigionamento del medicinale avviene:
a) presso un altro distributore all'ingrosso, i titolari dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso devono verificare che il distributore all'ingrosso da cui si sono riforniti rispetta i principi e gli orientamenti sulle norme di buona distribuzione. Cio' comprende la verifica del possesso di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso;
b) presso il produttore o l'importatore, i titolari dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso devono verificare che il produttore o l'importatore e' titolare di un'autorizzazione alla produzione;
c) tramite brokeraggio, i titolari dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso dei medicinali devono verificare che il broker interessato soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto.";
20) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
" 3-bis. Qualora la fornitura di cui al comma 3 non venga effettuata entro i termini ivi previsti, il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare alla regione o alla provincia autonoma ovvero alle altre autorita' competenti individuate dalla legislazione della regione o della provincia autonoma, il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione regionale nonche' il grossista a cui ha avanzato la richiesta.
3-ter. La regione, o la provincia autonoma ovvero le altre autorita' competenti individuate dalla legislazione della regione o della provincia autonoma, individuano sulla base della segnalazione di cui al comma 3-bis l'autorita' che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 100, e trasmettono a quest'ultima la segnalazione medesima affinche' effettui le verifiche opportune ad accertare che non sia stato violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s) da parte del grossista.
3-quater. L'autorita' che effettua le verifiche di cui al comma 3-ter , applica al grossista che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), la sanzione di cui all'articolo 148, comma 13, nonche' la sospensione, non inferiore a 30 giorni dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 1; nell'ipotesi di reiterazione della violazione, l'autorizzazione puo' essere revocata.";
b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1. dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) il numero di lotto dei medicinali almeno per i prodotti che presentano i bollini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis);";
2. alla lettera d), dopo le parole: "del destinatario" sono aggiunte le seguenti: "e del fornitore";
21) dopo l'articolo 108 e' inserito il seguente:
"Art. 108-bis (Distribuzione di sostanze attive). - 1. I distributori di sostanze attive stabiliti in Italia registrano la loro attivita' all'autorita' territoriale competente di cui all'articolo 100, comma 1.
2. Il modulo di registrazione, comprende almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo permanente;
b) le sostanze attive da distribuire;
c) i particolari relativi ai locali e alle attrezzature tecniche utilizzati per le loro attivita'.
3. I distributori di cui al comma 1 trasmettono il modulo di registrazione all'autorita' territoriale competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita'.
4. L'autorita' competente, entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di registrazione, in base alla valutazione del rischio, puo' effettuare ispezioni, dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tal caso l'attivita' non puo' essere avviata prima di trenta giorni dall'ispezione. Resta comunque fermo il potere dell'autorita' competente di effettuare ispezioni anche dopo l'avvio dell'attivita'.
5. I distributori di cui al comma 1 trasmettono annualmente all'autorita' competente un elenco delle modifiche intervenute in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione. Qualsiasi modifica che possa incidere sulla qualita' o sulla sicurezza delle sostanze attive distribuite deve essere immediatamente notificata.
6. L'autorita' competente trasmette copia del modulo di registrazione di cui al comma 2 al Ministero della salute, che provvede a inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 53, comma 9.";
22) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: "sedi" sono inserite le seguenti: "autorizzati, sul territorio nazionale,", nonche' dopo la parola:"medicinali" sono inserite le seguenti: "e sostanze attive";
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio";
23) all'articolo 110, comma 1, dopo le parole: "lettera h)", sono aggiunte le seguenti: "e le buone pratiche di distribuzione delle sostanze attive di cui all'articolo 51, comma 1";
24) all'articolo 111, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministero della salute inserisce le informazioni relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 100, nonche' le certificazioni di cui all'articolo 103, nella banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 53, comma 9. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile riguardante le singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 100.";
25) al titolo VII, dopo l'articolo 112, sono inseriti i seguenti:
"Art. 112-bis (Distribuzione di medicinali in transito e verso paesi terzi). - 1. Nel caso di distribuzione all'ingrosso di medicinali verso paesi terzi, l'articolo 99 e l'articolo 104, comma 1, lettera c), non si applicano. Inoltre le disposizioni dell'articolo 104, comma 1, lettere b) e c-bis), non si applicano nel caso di un prodotto ricevuto direttamente da un Paese terzo ma non importato. Tuttavia, in tal caso i distributori all'ingrosso garantiscono che i medicinali sono stati ottenuti unicamente da persone che sono autorizzate o abilitate a fornire medicinali ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili del paese terzo interessato. Qualora i distributori all'ingrosso forniscano medicinali a persone in paesi terzi, essi garantiscono che le forniture siano eseguite solo a persone che sono autorizzate o abilitate a ricevere i medicinali per la distribuzione all'ingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative del paese terzo interessato. Le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 5, si applicano alla fornitura di medicinali a soggetti di paesi terzi autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico.
Art. 112-ter (Broker di medicinali). - 1. I broker di medicinali garantiscono che i medicinali oggetto di brokeraggio siano coperti da una AIC rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dall'AIFA a norma del presente decreto.
2. I broker di medicinali dispongono di un indirizzo permanente e di recapiti nell'Unione europea, onde garantire l'accurata identificazione, localizzazione, comunicazione e supervisione delle loro attivita' da parte del Ministero della salute e delle autorita' competenti degli altri Stati membri.
3. Le prescrizioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettere da d) a h-ter), si applicano, per quanto compatibili, al brokeraggio di medicinali.
4. I soggetti stabiliti sul territorio nazionale ai sensi del comma 2 possono svolgere attivita' di brokeraggio di medicinali soltanto se registrati presso il Ministero della salute. Tali soggetti forniscono il loro nome, la loro ragione sociale e il loro indirizzo permanente ai fini della registrazione e notificano tempestivamente al Ministero della salute eventuali variazioni degli stessi.
5. Il Ministero della salute inserisce le informazioni di cui al comma 1 in un registro accessibile al pubblico.
6. Le linee guida di cui all'articolo 110 includono disposizioni specifiche per l'attivita' di brokeraggio.
7. Il presente articolo fa salvi gli articoli 53, 109 e quanto previsto dall'articolo 1, commi 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 e 362 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le ispezioni di cui ai suddetti articoli sono effettuate sotto la responsabilita' del Ministero della salute se il broker di medicinali ha sede sul territorio nazionale.
8. Se un broker di medicinali non osserva le prescrizioni di cui al presente articolo, il Ministero della salute puo' eliminarlo dal registro di cui al comma 4. Il Ministero della salute ne da' notifica all'interessato.";
26) dopo il titolo VII e' inserito il seguente:
"TITOLO VII-bis
Vendita a distanza al pubblico
Art. 112-quater (Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). - 1. E' vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.
2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della societa' dell'informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n 317, e successive modificazioni, e' consentita alle condizioni specificate nel presente titolo.
3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
a) comunicazione all'autorita' competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
2) data d'inizio dell'attivita' di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della societa' dell'informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui al medesimo comma 3, pena la decadenza dell'autorizzazione.
5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:
a) i recapiti dell'autorita' competente di cui al comma 3;
b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell'elenco di cui al comma 7, lettera c).
6. In conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo e' chiaramente visibile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformita' al comma 3.
7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della societa' dell'informazione, ivi incluse le informazioni sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
b) le informazioni sulla finalita' del logo comune;
c) l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della societa' dell'informazione e l'indirizzo dei loro siti web;
d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione.
8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento ipertestuale verso il sito web di cui all'articolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
9. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione con l'Unione delle Camere di commercio, al fine di assicurare l'identificazione dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci on line.
10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, e' effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione.";
27) all'articolo 118, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "e sulle pagine web";
b) alla lettera b), dopo le parole: "dei medicinali apposte" sono inserite le seguenti: "sui siti internet autorizzati ai sensi dell'articolo 112-quater e";
28) all'articolo 141, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Le disposizioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche quando la produzione del medicinale non e' conforme alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e), o i controlli non sono effettuati secondo i metodi descritti all'articolo 8, comma 3, lettera i).";
29) dopo l'articolo 142 sono inseriti i seguenti:
"Art. 142-bis (Sistema nazionale anti-falsificazione). - 1. Il sistema nazionale antifalsificazione, inteso a impedire sia la circolazione sul territorio nazionale di medicinali di cui si ha notizia che siano falsificati e potenzialmente pericolosi per la salute sia che essi possano raggiungere i pazienti, e' gestito dall'AIFA con il supporto della task-force nazionale anti-falsificazione di cui all'articolo 142-ter.
2. Il sistema di cui al comma 1 comprende:
a) la ricezione e la gestione delle segnalazioni di medicinali dei quali si hanno notizie che inducono a ritenere si tratti di medicinali falsificati e di medicinali che si ritiene presentino difetti di qualita';
b) i richiami di medicinali a opera dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o i ritiri di medicinali dal mercato disposti dall'AIFA presso tutti i soggetti della catena di fornitura, anche al di fuori del normale orario di lavoro;
c) il ritiro dei suddetti medicinali anche presso i pazienti che li hanno ricevuti se necessario con l'assistenza di operatori sanitari.
3. Qualora si hanno notizie che inducono a ritenere che un medicinale sia stato falsificato e rappresenti un rischio per la salute pubblica e non si sia gia' provveduto al riguardo, l'AIFA trasmette immediatamente una notifica di allerta rapida alle autorita' competenti degli altri Stati membri e a tutti i soggetti della catena di distribuzione sul territorio nazionale.
4. Se si ritiene che il medicinale di cui al comma 3 abbia gia' raggiunto i pazienti, entro 24 ore dalla notifica di allerta rapida sono diramati d'urgenza comunicati pubblici per raggiungere i pazienti medesimi e procedere al ritiro del medicinale presso il loro domicilio. Tali comunicati contengono brevi informazioni sul difetto di qualita' o sulla falsificazione, nonche' sui rischi connessi per la salute dei pazienti.
Art. 142-ter (Informazione sulle attivita' anti-falsificazione). - 1. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio provvedimento una task-force nazionale anti-falsificazione per la condivisione delle informazioni sulle attivita' e i casi di falsificazione con la partecipazione del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' con la collaborazione degli altri Ministeri interessati e con il supporto della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
2. L'AIFA, con il supporto della task-force di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza incontri con la partecipazione di organizzazioni di pazienti e di consumatori e, se necessario, dei responsabili delle azioni di vigilanza sul territorio nazionale, al fine di informare il pubblico sulle azioni intraprese nel settore della prevenzione e dell'applicazione delle norme per contrastare la falsificazione di medicinali.
Art. 142-quater (Cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli). - 1. Ai sensi del presente decreto, e, in particolare degli articoli 52-ter e 112-bis, nonche' l'articolo 118-quater della direttiva 2001/83/CE, al fine di contrastare l'ingresso nel territorio nazionale di medicinali falsificati, l'AIFA, di intesa con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta, sentita la task-force di cui all'articolo 142-ter, le misure necessarie a garantire la cooperazione tra l'AIFA stessa, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, per gli aspetti di competenza, gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute.
Art. 142-quinquies (Conferenza dei servizi). - 1. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali offerti a distanza al pubblico, mediante i servizi della societa' dell'informazione, il Ministero della salute e l'AIFA, rispettivamente per i profili di rispettiva competenza, anche d'ufficio, esercitano le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche in qualita' di autorita' competente per l'applicazione del presente decreto.
2. L'AIFA indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione di farmaci. Alla conferenza dei servizi partecipano come amministrazioni interessate il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatori, l'Autorita' garante per la concorrenza e il mercato e il Consiglio nazionale delle ricerche (Registro IT).
3. Il Ministero della salute, su proposta dell'AIFA resa a seguito dell'istruttoria espletata dalla conferenza di cui al comma 2, dispone con provvedimento motivato, anche in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta di farmaci attraverso i mezzi della societa' dell'informazione accertate come illegali ai sensi del presente decreto.
4. Ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e' l'autorita' competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del presente decreto da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono eseguiti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.).
6. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, entro il termine nei medesimi indicato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro duececentocinquantamila.";
30) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) al comma 1, in fine sono inserite le seguenti parole: "e dall'articolo 52-bis, commi 1, 2 e 3";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "e 52-bis"; dopo le parole: "delle norme di buona fabbricazione dei medicinali" sono inserite le seguenti: "e delle sostanze attive"; dopo le parole: "importazione di medicinali" sono inserite le seguenti: "e di sostanze attive".
c) al comma 3, dopo le parole: "prevista dall'articolo 50" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 52-bis";
31) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attivita' di produzione, distribuzione, importazione ed esportazione di sostanze attive senza aver ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, commi 1, 2 e 3, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro diecimila a euro centomila.";
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i titolari di farmacie e di esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che mettono in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della societa' dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro duemila a euro diecimila.
4-ter. Fatta eccezione per le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, sul territorio nazionale, mette in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della societa' dell'informazione e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro tremila a euro diciottomila.";
c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione medicinali falsificati, nonche' esercita attivita' di brokeraggio di medicinali falsificati, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro duemilaseicento a euro quindicimilaseicento.";
32) all'articolo 148, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e gli importatori di eccipienti che non ottemperano alle disposizioni del presente decreto e in particolare dell'articolo 51, comma 1, lettere e) ed e-quater), nonche' dell'articolo 60, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, gli importatori e i distributori di sostanze attive, nonche' i broker di medicinali che non ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, comma 5, articolo 108-bis, comma 5, nonche' all'articolo 112-ter, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro tremila a euro diciottomila.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2011/62/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
1 luglio 2011, n. L 174.
- Il testo degli articoli 1, 3 e dell'allegato B della
legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013,
n. 194, cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee) - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183."
"Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa
alle emissioni industriali, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall'articolo 191
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le
competenze statali semplificate per gli impianti con
potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in
materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) previsione, per determinate categorie di
installazioni e previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori delle installazioni interessate, di requisiti
autorizzativi sotto forma di disposizioni generali
vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei
procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase
istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti
volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di
autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni
amministrative per finalita' connesse al potenziamento
delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla
direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare
il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti
gia' esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a
quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008;
e) revisione e razionalizzazione del sistema
sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia
nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni."
"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540
(Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente
l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali
per uso umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1993, n. 7, S.O.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive
direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, S.O.
- La direttiva 25-7-1985 n. 85/374/CEE (Direttiva del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti
difettosi) e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 1985, n. L
210.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito
indicato con il termine «medicinale»:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze
presentata come avente proprieta' curative o profilattiche
delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che
puo' essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo
allo scopo di ripristinare, correggere o modificare
funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica,
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi
medica;
b) sostanza: ogni materia, indipendentemente
dall'origine; tale origine puo' essere:
1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2) animale, come: microrganismi, animali interi,
parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze
ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti
di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per
estrazione;
4) chimica, come: elementi, materie chimiche
naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
b-bis) sostanza attiva: qualsiasi sostanza o miscela di
sostanze destinata a essere utilizzata nella produzione di
un medicinale e che, se impiegata nella produzione di
quest'ultimo, diventa un principio attivo di detto
medicinale inteso a esercitare un'azione farmacologica,
immunologica o metabolica al fine di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche, ovvero a
stabilire una diagnosi medica;
b-ter) eccipiente: qualsiasi componente di un
medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di
imballaggio;
c) medicinale immunologico: ogni medicinale
costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I
vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli
agenti impiegati allo scopo di indurre una immunita' attiva
o un'immunita' passiva e gli agenti impiegati allo scopo di
diagnosticare lo stato d'immunita'. Gli allergeni sono
medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una
modificazione acquisita specifica della risposta
immunitaria verso un agente allergizzante;
c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto
quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (2);
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto
a partire da sostanze denominate materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un
processo di produzione omeopatico descritto dalla
farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle
farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri
della Comunita' europea; un medicinale omeopatico puo'
contenere piu' sostanze;
e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando
e' pronto per l'uso, include uno o piu' radionuclidi
(isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema
che include un radionuclide progenitore determinato da cui
viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi
rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato
in un radiofarmaco;
g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o
combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di
solito prima della somministrazione;
h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro
radionuclide prodotto per essere utilizzato quale
tracciante di un'altra sostanza prima della
somministrazione;
i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma
umani: medicinali a base di componenti del sangue preparati
industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali
medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori
della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana;
l) reazione avversa: la reazione, nociva e non
intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi
normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici,
diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne
o modificarne le funzioni fisiologiche;
m) reazione avversa grave: la reazione avversa che
provoca il decesso di un individuo, o ne mette in pericolo
la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero,
provoca disabilita' o incapacita' persistente o
significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto
alla nascita;
n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa
di cui non sono previsti nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto la natura, la gravita' o
l'esito;
o) rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza: i rapporti periodici che contengono le
informazioni specificate nell'articolo 130;
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo
l'autorizzazione: lo studio farmacoepidemiologico o la
sperimentazione clinica effettuati conformemente alle
condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio allo scopo di identificare o
quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un
medicinale per il quale e' gia' stata rilasciata
un'autorizzazione;
q) abuso di medicinali: l'uso volutamente
eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato
ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico;
r) distribuzione all'ingrosso di medicinali:
qualsiasi attivita' consistente nel procurarsi, detenere,
fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di
medicinali al pubblico; queste attivita' sono svolte con i
produttori o i loro depositari, con gli importatori, con
gli altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei
farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire
medicinali al pubblico;
r-bis) brokeraggio di medicinali: qualsiasi attivita'
in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad
eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include
la detenzione e che consiste nella negoziazione da
posizione indipendente e per conto di un'altra persona
fisica o giuridica;
s) obbligo di servizio pubblico: l'obbligo per i
grossisti di garantire in permanenza un assortimento di
medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un
territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i
predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di
provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi
brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine,
non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i
quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine
di prevenire o limitare stati di carenza o
indisponibilita', anche temporanee, sul mercato o in
assenza di valide alternative terapeutiche;
t) rappresentante del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio: la persona designata dal
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
per rappresentarlo nello Stato membro interessato come
rappresentante locale;
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica
rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere
medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione
che puo' essere un nome di fantasia non confondibile con la
denominazione comune oppure una denominazione comune o
scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
z) denominazione comune: la denominazione comune
internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale
della sanita' (OMS), di norma nella versione ufficiale
italiana o, se questa non e' ancora disponibile, nella
versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, e'
utilizzata la denominazione comune consuetudinaria;
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in
sostanza attiva espresso, a seconda della forma
farmaceutica, in quantita' per unita' posologica, per
unita' di volume o di peso;
bb) confezionamento primario: il contenitore o
qualunque altra forma di confezionamento che si trova a
diretto contatto con il medicinale;
cc) imballaggio esterno o confezionamento
secondario: l'imballaggio in cui e' collocato il
confezionamento primario;
dd) etichettatura: le informazioni riportate
sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario;
ee) foglio illustrativo: il foglio che reca
informazioni destinate all'utente e che accompagna il
medicinale;
ff) EMEA (European Medicines Agency): l'Agenzia
europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n.
726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso
umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per
i medicinali, di seguito denominato: «regolamento (CE) n.
726/2004»;
gg) rischi connessi all'utilizzazione del
medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualita', alla
sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute del
paziente o la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili
sull'ambiente;
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione
degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto
ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o
fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde ai
requisiti di cui all'articolo 21, comma 1;
ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico:
ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze
attive una o piu' sostanze vegetali o una o piu'
preparazioni vegetali, oppure una o piu' sostanze vegetali
in associazione ad una o piu' preparazioni vegetali;
mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di
piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o
tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma
talvolta anche allo stato fresco. Sono altresi' considerati
sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un
trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite
in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e
alla denominazione botanica secondo la denominazione
binomiale (genere, specie, varieta' e autore);
nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute
sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali
estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento,
purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale
definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o
polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi
ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
nn-bis) medicinale falsificato: fatta eccezione per i
prodotti con difetti di qualita' non intenzionali e delle
violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale,
qualsiasi medicinale che comporta una falsa
rappresentazione rispetto a:
1) la sua identita', compresi l'imballaggio e
l'etichettatura, la denominazione o la composizione, in
relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli
eccipienti, e il relativo dosaggio;
2) la sua origine, compresi il produttore, il paese di
produzione, il paese di origine e il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
3) la sua tracciabilita', compresi i registri e i
documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati;
oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da
una o piu' sostanze attive gassose miscelate o meno ad
eccipienti gassosi;
pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita
dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
qq) AIC: autorizzazione all'immissione in
commercio.".
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Campo di applicazione; prevalenza della
disciplina dei medicinali su altre discipline). - 1. Il
presente decreto si applica ai medicinali per uso umano,
preparati industrialmente o nella cui produzione interviene
un processo industriale, destinati ad essere immessi in
commercio sul territorio nazionale, fatto salvo il disposto
del comma 3 e degl i articoli 52-ter e 112-bis.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto
dell'insieme delle sue caratteristiche, puo' rientrare
contemporaneamente nella definizione di «medicinale» e
nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra
normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del
presente decreto.
3. I medicinali destinati unicamente all'esportazione,
le sostanze attive, gli eccipienti e i prodotti intermedi,
ivi compresi i formulati intermedi, i prodotti medicinali
sfusi e i prodotti medicinali parzialmente confezionati,
sono soggetti esclusivamente alle disposizioni del titolo
IV.
4. Le disposizioni sulla produzione dei medicinali
contenute nel titolo IV, quelle del titolo VII e quelle del
titolo XI si estendono, per quanto applicabili, alle
materie sostanze attive.".
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per
ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda
all'AIFA, ad eccezione dei casi disciplinati dal
regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Una AIC puo' essere rilasciata esclusivamente a
richiedenti stabiliti sul territorio comunitario.
3. La domanda contiene le informazioni e documentazioni
sotto elencate le quali sono presentate conformemente
all'allegato 1 al presente decreto, di seguito indicato
come «allegato tecnico sulla domanda di AIC»:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede legale
del richiedente e del produttore, se diverso dal primo; in
caso di coproduzione, dovranno essere specificate, oltre
alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di
produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di
essi;
b) denominazione del medicinale;
c) composizione qualitativa e quantitativa del
medicinale riferita a tutti i componenti riportati
utilizzando la denominazione comune;
d) valutazione dei rischi che il medicinale puo'
comportare per l'ambiente. Tale impatto deve essere
studiato e devono essere previste, caso per caso, misure
specifiche per limitarlo;
e) descrizione del metodo di fabbricazione;
f) indicazioni terapeutiche, controindicazioni e
reazioni avverse;
g) posologia, forma farmaceutica, modo e via di
somministrazione e durata presunta di stabilita';
h) motivi delle misure di precauzione e di sicurezza
da adottare per la conservazione del medicinale, per la sua
somministrazione ai pazienti e per l'eliminazione dei
residui, unitamente all'indicazione dei rischi potenziali
che il medicinale presenta per l'ambiente;
i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal
produttore;
i-bis) una dichiarazione sottoscritta del produttore
del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del
produttore della sostanza attiva, dei principi e degli
orientamenti sulle norme di buona fabbricazione eseguendo
delle verifiche, conformemente all'articolo 51, comma 1,
lettera e). La dichiarazione sottoscritta contiene il
riferimento alla data della verifica e l'esito della
verifica a conferma che la produzione e' conforme ai
principi e agli orientamenti sulle norme di buona
fabbricazione;
l) risultati:
1) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche,
biologiche o microbiologiche);
2) delle prove precliniche (tossicologiche e
farmacologiche);
3) delle sperimentazioni cliniche;
m) descrizione dettagliata del sistema di
farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione
dei rischi che sara' realizzato dal richiedente;
n) una dichiarazione che certifica che tutte le
sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori dell'Unione
europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nel
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
o) un riassunto delle caratteristiche del prodotto
redatto a norma dell'articolo 14, un modello
dell'imballaggio esterno, con le indicazioni di cui
all'articolo 73, e del confezionamento primario del
medicinale, con le indicazioni di cui all'articolo 74,
nonche' il foglio illustrativo conforme all'articolo 77;
p) un idoneo documento dal quale risulta che il
produttore ha ottenuto nel proprio Paese l'autorizzazione a
produrre medicinali;
q) copia di ogni AIC relativa al medicinale in
domanda, ottenuta in un altro Stato membro della Comunita'
europea o in un Paese terzo unitamente all'elenco degli
Stati membri della Comunita' europea, ove e' in corso
l'esame di una corrispondente domanda, ed alla copia del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio
illustrativo, gia' approvati dallo Stato membro o solo
proposti dal richiedente, nonche' copia della
documentazione dettagliata recante i motivi di eventuali
dinieghi dell'autorizzazione, sia nella Comunita' europea
che in un Paese terzo;
r) copia dell'assegnazione al medicinale della
qualifica di medicinale orfano a norma del regolamento (CE)
n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, unitamente
a copia del relativo parere dell'EMEA;
s) certificazione che il richiedente dispone di un
responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei
mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse, che
si sospetta si siano verificate nella Comunita' europea o
in un Paese terzo.
4. Le informazioni di cui alla lettera q) del comma 3
sono aggiornate ogniqualvolta intervengono modifiche nella
documentazione o nelle situazioni di diritto e di fatto
richiamate nella lettera medesima.
5. I documenti e le informazioni relativi ai risultati
delle prove farmaceutiche e precliniche e delle
sperimentazioni cliniche, di cui al comma 3, lettera l),
sono accompagnati da riassunti dettagliati ai sensi
dell'articolo 15.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'allegato tecnico sulla domanda di AIC possono essere
modificate e integrate con decreto del Ministro della
salute, in conformita' alle direttive e alle
raccomandazioni della Comunita' europea.".
- Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 50 (Autorizzazione alla produzione di
medicinali). - 1. Nessuno puo' produrre sul territorio
nazionale, anche a solo scopo di esportazione, un
medicinale senza l'autorizzazione dell'AIFA, la quale e'
rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare
che il richiedente dispone di personale qualificato e di
mezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto dalle
lettere b) e c) del comma 2.
2. Per ottenere l'autorizzazione alla produzione, il
richiedente e' tenuto a:
a) specificare i medicinali e le forme farmaceutiche
che intende produrre o importare, nonche' il luogo della
produzione e dei controlli;
b) disporre, per la produzione o l'importazione degli
stessi medicinali, di locali, attrezzatura tecnica e
strutture e possibilita' di controllo adeguati e
sufficienti, sia per la produzione e il controllo, sia per
la conservazione dei medicinali;
c) disporre di almeno una persona qualificata ai
sensi dell'articolo 52 del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, corredata di informazioni dirette a comprovare il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e il rispetto
delle condizioni indicate al comma 2, l'AIFA adotta le
proprie determinazioni. L'autorizzazione rilasciata puo'
essere integrata dall'imposizione di obblighi per garantire
l'osservanza dei requisiti previsti dal comma 1. Il diniego
dell'autorizzazione deve essere notificato all'interessato,
completo di motivazione.
4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso se l'AIFA
chiede ulteriori informazioni sullo stabilimento o indica
all'interessato le condizioni necessarie per rendere i
locali e le attrezzature idonei alla produzione, assegnando
un termine per il relativo adempimento.
5. Per ogni modifica delle condizioni essenziali in
base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione deve
essere presentata domanda all'AIFA, che provvede sulla
stessa entro il termine di trenta giorni, prorogabile fino
a novanta giorni in casi eccezionali, fatta salva
l'applicazione del comma 4 (14).
5-bis. Con apposita determinazione, da adottarsi entro
il 29 febbraio 2008, l'AIFA individua le modifiche, diverse
da quelle previste al comma 5, che l'interessato e' tenuto
a comunicare alla stessa Agenzia (15).
6. Quando la modifica concerne l'improvvisa necessita'
di sostituire la persona qualificata, il nuovo incaricato
puo' svolgere le proprie mansioni in attesa che l'AIFA si
pronunci ai sensi del comma 5.
7. In casi giustificati, il titolare
dell'autorizzazione di cui al presente articolo puo' essere
autorizzato dall'AIFA, previo consenso del responsabile
dell'immissione in commercio del medicinale, se diverso dal
predetto titolare, a effettuare in altra officina
autorizzata fasi della produzione e dei controlli. In tali
ipotesi, la responsabilita' delle fasi produttive e di
controllo interessate e' assunta, oltre che dalla persona
qualificata del committente, dalla persona qualificata
dello stabilimento che effettua le operazioni richieste.
8. L'AIFA inserisce le informazioni relative alle
autorizzazioni rilasciate, ai sensi del presente articolo,
nella banca dati dell'Unione europea, di cui all'articolo
53, comma 9. L'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale
l'elenco degli stabilimenti che risultano autorizzati alla
produzione e al controllo di medicinali alla data del 30
giugno di ogni anno.".
- Il testo dell'articolo 51 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 51 (Obblighi del produttore Adeguamento alle
norme di buona fabbricazione). - 1. Il titolare
dell'autorizzazione alla produzione e' tenuto a:
a) disporre di personale adeguato alla produzione e
ai controlli che effettua;
b) vendere i medicinali autorizzati, in conformita'
del presente decreto e delle altre disposizioni legislative
e regolamentari in vigore;
c) consentire in qualsiasi momento l'accesso ai
suoi locali agli ispettori designati dall'AIFA;
d) mettere a disposizione della persona qualificata
di cui all'articolo 52 tutti i mezzi necessari per
permetterle di espletare le sue funzioni;
e) conformarsi ai principi e alle linee guida sulle
norme di buona fabbricazione dei medicinali, di cui al capo
II del presente titolo e alle ulteriori direttive al
riguardo emanate dall'Unione europea e utilizzare solo
sostanze attive prodotte secondo le norme di buona
fabbricazione per le sostanze attive e distribuite secondo
le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione
delle sostanze attive, in conformita' alle direttive e alle
raccomandazioni dell'Unione europea. A tale fine, il
titolare dell'autorizzazione alla produzione del medicinale
verifica che il produttore e i distributori di sostanze
attive si attengono alle norme di buona fabbricazione e
alle linee guida in materia di buona pratica di
distribuzione effettuando verifiche presso i siti di
produzione e di distribuzione del produttore e dei
distributori di sostanze attive. Il titolare
dell'autorizzazione alla produzione del medicinale verifica
tale conformita' direttamente oppure, fatta salva la sua
responsabilita' quale prevista dal capo I, titolo IV,
tramite un soggetto che agisce per suo conto in base a un
contratto. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione
del medicinale, inoltre, garantisce che gli eccipienti
siano idonei all'impiego nei medicinali accertando quali
siano le norme di buona fabbricazione appropriate, sulla
base di una valutazione formale del rischio, in conformita'
alle linee direttrici di cui al comma 2 dell'articolo 60.
Tale valutazione del rischio tiene conto dei requisiti
previsti da altri sistemi di qualita' pertinenti, nonche'
della provenienza e dell'impiego previsto degli eccipienti
e di pregressi casi di difetti di qualita'. Il titolare
dell'autorizzazione alla produzione del medicinale
garantisce che le appropriate norme di buona fabbricazione,
cosi' accertate, siano applicate e documenta le misure
applicate per gli eccipienti;
e-bis) informare immediatamente l'AIFA e il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora
ottenga informazioni secondo cui i medicinali, che
rientrano nella sua autorizzazione alla produzione, sono
falsificati o si sospetta che siano falsificati, a
prescindere dal fatto che i medicinali in questione sono
stati distribuiti nell'ambito della catena di fornitura
legale o attraverso canali illegali, inclusa la vendita
illegale mediante i servizi della societa'
dell'informazione;
e-ter) verificare che i produttori, gli importatori e i
distributori da cui riceve le sostanze attive sono
registrati presso l'autorita' competente se stabiliti sul
territorio nazionale ovvero sono registrati presso
l'autorita' competente se stabiliti sul territorio di altro
Stato membro;
e-quater) verificare l'autenticita' e la qualita' delle
sostanze attive e degli eccipienti.".
- Il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 52 (Personale qualificato di cui deve dotarsi
il titolare dell'autorizzazione alla produzione). - 1. Il
titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali
deve avvalersi di almeno una persona qualificata e
dell'ulteriore personale qualificato di cui al comma 10.
2. La persona qualificata svolge la sua attivita' con
rapporto a carattere continuativo alle dipendenze
dell'impresa. Il titolare dell'autorizzazione alla
produzione puo' svolgere anche le funzioni di persona
qualificata se ha i requisiti richiesti dal presente
articolo.
3. L'AIFA riconosce l'idoneita' della persona
qualificata che possiede i seguenti requisiti:
a) e' in possesso del diploma di laurea di cui alla
legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in
uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui
declaratorie le discipline medesime fanno riferimento:
chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica,
chimica industriale, scienze biologiche, medicina e
chirurgia, medicina veterinaria; la formazione a livello
universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e
pratici delle seguenti discipline di base e il superamento
dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale
ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica
farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica
generale e applicata, fisiologia, microbiologia,
farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia,
farmacognosia;
b) ha svolto attivita' pratica concernente analisi
qualitativa di medicinali, analisi quantitativa di sostanze
attive, prove e verifiche necessarie per garantire la
qualita' dei medicinali, per un periodo di almeno due anni
in aziende autorizzate alla produzione di medicinali; nei
casi di preparazione o produzione di medicinali per terapie
avanzate, l'attivita' pratica di due anni deve essere
compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale
la persona qualificata deve svolgere le sue funzioni; in
quest'ultimo caso non si applica la riduzione di cui al
comma 4;
c) e' provvista di abilitazione all'esercizio della
professione ed e' iscritta all'albo professionale.
4. Il periodo di cui alla lettera b) del comma 3 e'
ridotto di un anno quando l'interessato ha svolto un ciclo
di formazione universitaria della durata di almeno cinque
anni; e ridotto di diciotto mesi ove il ciclo stesso ha
avuto una durata di almeno sei anni.
5. Ai fini del presente articolo, i diplomi di laurea
di cui alla lettera a) del comma 3, conseguiti in base ad
insegnamenti diversi da quelli ivi indicati, sono
dichiarati validi, in relazione ai requisiti richiesti,
dall'AIFA, previo parere favorevole espresso dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, quando l'interessato
dimostra l'acquisizione, dopo il conseguimento del diploma
di laurea, di sufficienti cognizioni nelle materie non
incluse nel corso di studi.
6. I direttori tecnici di officine di produzione, gia'
riconosciuti dall'AIFA o dal Ministero della salute al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad esercitare la medesima attivita' con
la funzione di persona qualificata.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto esercitano, sulla base della previgente
normativa, l'attivita' di cui al presente articolo, possono
continuare l'attivita' medesima presso officine della
stessa tipologia di produzione, anche in mancanza dei
requisiti previsti dal comma 3.
8. La persona qualificata:
a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e
controllato con l'osservanza delle norme di legge e delle
condizioni imposte in sede di autorizzazione alla
immissione in commercio del medicinale;
b) controlla che, nel caso di medicinali di
provenienza da paesi non appartenenti alla Comunita'
economica europea, ogni lotto di produzione importato e'
oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi
quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di
qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la
qualita' dei medicinali nell'osservanza delle condizioni
previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da
eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
b-bis) nel caso di medicinali destinati a essere
immessi in commercio nell'Unione europea, assicura che
sull'imballaggio siano stati apposti i bollini di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis);
c) attesta su apposita documentazione le operazioni
di cui alle lettere a), b) e b-bis);
d) e' responsabile secondo quanto previsto dal capo
II del presente titolo della tenuta della documentazione di
cui alla lettera c), ed e' obbligato ad esibirla a
richiesta dell'autorita' sanitaria;
e) comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile
dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale
irregolarita' rilevata nel medicinale che e' gia' stato
immesso in commercio;
f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate
dall'autorita' sanitaria ai sensi del presente decreto ed
effettua le operazioni richieste dalla stessa;
g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei
locali di cui e' responsabile.
9. La persona qualificata non puo' svolgere la stessa
funzione in piu' officine, a meno che si tratti di officina
costituente reparto distaccato dell'officina principale.
10. La persona qualificata e' coadiuvata almeno dal
personale qualificato previsto dal capo II del presente
titolo e dalle norme di buona fabbricazione.".
- Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 53 (Accertamenti sulla produzione di
medicinali, sostanze attive ed eccipienti). - 1. L'AIFA, in
cooperazione con l'EMA, assicura, mediante ispezioni, anche
senza preavviso, che tutte le disposizioni normative sui
medicinali siano rispettate. A tale scopo, ove opportuno,
l'AIFA puo' chiedere ad un laboratorio ufficiale di
controllo dei medicinali o a un laboratorio designato a tal
fine, di effettuare controlli su campioni. Tale
cooperazione consiste in scambi di informazioni con l'EMA
sia sulle ispezioni programmate sia sulle ispezioni che
sono gia' state condotte. L'AIFA coopera con gli Stati
membri e l'EMA nel coordinamento delle ispezioni nei paesi
terzi. Le ispezioni includono quelle di cui ai commi da
1-bis a 1-sexies, senza tuttavia essere limitate a esse.
L'AIFA puo':
a) procedere ad ispezioni negli stabilimenti e nei
locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il
controllo e l'immagazzinamento dei medicinali, delle
sostanze attive e, ove necessario, degli eccipienti,
nonche' dei laboratori incaricati dal titolare
dell'autorizzazione alla produzione dell'esecuzione dei
controlli a norma dell'articolo 30, comma 2;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di
altre sostanze necessarie alle analisi anche ai fini di
un'analisi indipendente da parte dell'Istituto superiore di
sanita' o da parte di un laboratorio designato a tal fine
da uno Stato membro;
c) esaminare e, se necessario, acquisire copia di tutti
i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.
1-bis. L'AIFA effettua ispezioni ripetute
periodicamente presso i produttori di medicinali stabiliti
in Italia o in paesi terzi anche senza preavviso.
1-ter. L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che
include le ispezioni, effettuate con una frequenza
appropriata in funzione dei rischi, anche senza preavviso,
presso i locali dei produttori, degli importatori o, se del
caso, dei distributori di sostanze attive, stabiliti sul
territorio nazionale e un follow-up efficace di tali
ispezioni. L'AIFA, se ritiene che sussistono motivi per
sospettare che non sono rispettate le disposizioni previste
dal presente decreto, inclusi i principi e gli orientamenti
sulle norme di buona fabbricazione, di cui agli articoli
51, comma 1, lettera e), e 60, nonche' le linee guida in
materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze
attive di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 110,
comma 1, puo' procedere a ispezioni presso i locali di:
a) produttori e, se del caso, di distributori di
sostanze attive stabiliti in paesi terzi;
b) produttori o importatori di eccipienti.
1-quater. Le ispezioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter
possono anche essere effettuate nell'Unione europea e nei
paesi terzi su richiesta di uno Stato membro, della
Commissione europea o dell'EMA.
1-quinquies. Le ispezioni possono essere effettuate
anche presso i locali dei titolari dell'AIC e dei broker di
medicinali.
1-sexies. L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un
produttore di materie prime anche su specifica richiesta
del medesimo.
1-septies. Le ispezioni sono effettuate secondo le
linee direttrici di cui all'articolo 53-bis.
2. Nel corso di ispezioni ad officine di produzione di
medicinali immunologici, l'AIFA verifica che i processi di
produzione utilizzati, sono debitamente convalidati e
consentono di assicurare in modo continuativo la
conformita' dei lotti.
3. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai
laboratori di controllo di cui al comma 1 sono rinnovate
periodicamente.
4. Tali ispezioni possono svolgersi anche a richiesta
della Commissione europea, dell'EMEA o di altro Stato
membro.
5. L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore
di materie prime anche su richiesta specifica del medesimo.
6. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra
la Comunita' europea e Paesi terzi, l'AIFA puo' chiedere al
produttore stabilito in un Paese terzo di sottoporsi
all'ispezione di cui al comma 1.
7. Dopo ogni ispezione, l'AIFA redige un verbale
contenente l'esito dell'ispezione, in cui si riporta se il
soggetto ispezionato rispetta i principi e le linee guida
delle norme di buona fabbricazione, di cui al capo II del
presente titolo, e successivi aggiornamenti comunitari. Il
contenuto del verbale e' comunicato al soggetto
ispezionato. Prima di adottare i provvedimenti successivi a
tale verbale e' data al soggetto ispezionato interessato la
possibilita' di presentare osservazioni.
7-bis. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi
tra l'Unione europea e i paesi terzi, l'AIFA o un altro
Stato membro, la Commissione o l'EMA possono chiedere a un
produttore stabilito in un paese terzo di sottoporsi
all'ispezione di cui al presente articolo.
8. Nei novanta giorni successivi all'ispezione di cui
al comma 1, se l'ispezione accerta l'osservanza da parte
del produttore dei principi e delle linee guida delle norme
di buona fabbricazione previsti dalla normativa
comunitaria, al produttore e' rilasciato un certificato di
conformita' alle norme di buona fabbricazione.
8-bis. Se le ispezioni sono effettuate nell'ambito
della procedura di certificazione di conformita' con le
monografie della Farmacopea europea, e' redatto un
certificato.
9. L'AIFA inserisce i certificati di conformita' alle
norme di buona fabbricazione, rilasciati in una banca dati
dell'Unione europea gestita dall'EMA, per conto dell'Unione
europea. A norma dell'articolo 52-bis, comma 7, l'AIFA
inserisce nella banca dati dell'Unione europea le
informazioni relative ai produttori e agli importatori di
sostanze attive. La banca dati e' accessibile al pubblico.
10. Se l'ispezione di cui al comma 1 accerta
l'inosservanza da parte del produttore dei principi e delle
linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti
dalla normativa comunitaria, tale informazione e' iscritta
nella banca dati comunitaria di cui al comma 9.
11. Ai fini degli accertamenti di cui al presente
articolo, l'AIFA puo' avvalersi di proprio personale,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, delle unita'
sanitarie locali, e di altre strutture pubbliche
riconosciute idonee dall'AIFA, purche' in possesso dei
requisiti professionali stabiliti dall'AIFA stessa,
attraverso convenzioni con altri istituti.
12. Alle ispezioni delle aziende o laboratori di
produzione o preparazione di medicinali per terapia genica,
terapia cellulare, di medicinali contenenti organismi
geneticamente modificati, di medicinali derivati dal sangue
o dal plasma umani, di medicinali immunologici, nonche' di
radiofarmaci, partecipano tecnici dell'Istituto superiore
di sanita' in possesso di specifica esperienza nel settore.
13. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive alle
aziende farmaceutiche, sia antecedenti che successive al
rilascio delle autorizzazioni alla produzione, dirette a
verificare il rispetto delle disposizioni del presente
decreto, sono a carico delle aziende ispezionate.
14. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al
presente articolo e' dovuto un compenso comprensivo
dell'indennita' di missione, da stabilirsi con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
15. L'AIFA, sentito l'Istituto superiore di sanita' e
la Commissione consultiva tecnico-scientifica, stabilisce
il programma annuale di controllo delle composizioni dei
medicinali le cui analisi sono effettuate dall'Istituto
superiore di sanita'.".
- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 73 (Etichettatura). - 1. L'imballaggio esterno
o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario
dei medicinali reca le indicazioni e gli strumenti
seguenti:
a) la denominazione del medicinale, seguita dal
dosaggio e dalla forma farmaceutica, aggiungendo se
appropriato il termine «prima infanzia», «bambini» o
«adulti»; quando il medicinale contiene fino a tre sostanze
attive, e solo quando la denominazione e' un nome di
fantasia, esso e' seguito dalla denominazione comune;
b) la composizione qualitativa e quantitativa in
termini di sostanze attive per unita' posologica o, in
relazione alla forma farmaceutica, per un dato volume o
peso, riportata utilizzando le denominazioni comuni;
c) la forma farmaceutica e il contenuto della
confezione espresso in peso, volume o unita' posologiche;
d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto
noti, inclusi nelle linee guida pubblicate a norma
dell'articolo 65 della direttiva 2001/83/CE; tuttavia, se
si tratta di un prodotto iniettabile o di una preparazione
topica o per uso oculare, tutti gli eccipienti devono
essere riportati;
e) la modalita' di somministrazione e, se
necessario, la via di somministrazione; in corrispondenza
di tale indicazione deve essere riservato uno spazio su cui
riportare la posologia prescritta dal medico;
f) l'avvertenza: «Tenere il medicinale fuori dalla
portata e dalla vista dei bambini»;
g) le avvertenze speciali eventualmente necessarie
per il medicinale in questione con particolare riferimento
alle controindicazioni provocate dalla interazione del
medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche'
l'eventuale pericolosita' per la guida derivante
dall'assunzione dello stesso medicinale;
h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con
parole o numeri;
i) le speciali precauzioni di conservazione, se
previste;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da
prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o
dei rifiuti derivati dallo stesso, nonche' un riferimento
agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
m) il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC,
preceduti dall'espressione «Titolare AIC»;
n) il numero dell'AIC;
o) il numero del lotto di produzione;
p) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le
indicazioni terapeutiche e le principali istruzioni per
l'uso del medicinale;
p-bis) per i medicinali, diversi dai radiofarmaci, di
cui all'articolo 73-bis, commi 1 e 2, bollini, che
consentono ai distributori all'ingrosso e ai soggetti
autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico,
di verificare l'autenticita' del medicinale e di
identificare le singole confezioni, nonche' un dispositivo
che permette di controllare se l'imballaggio esterno e'
stato manomesso, in conformita' alle direttive e alle
raccomandazioni dell'Unione europea;
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni
del titolo VI del presente decreto;
r) il prezzo al pubblico del medicinale, che,
limitatamente ai medicinali di cui all'articolo 96, deve
essere indicato in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149;
s) l'indicazione delle condizioni di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale;
s-bis) l'autenticita' e l'identificazione ai sensi
dell'articolo 73-bis, commi 4 e 5.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1,
sono riportati, previa notifica all'AIFA, il nome e
l'indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il
titolare dell'AIC, provvede all'effettiva
commercializzazione del medicinale su tutto il territorio
nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed
emblemi relativi allo stesso distributore, non devono
impedire la chiara lettura delle indicazioni, dei simboli e
degli emblemi concernenti il titolare AIC.
3. Fino a sei anni dopo la data di applicazione degli
atti delegati di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2,
della direttiva 2001/83/CE, le disposizioni del presente
articolo lasciano impregiudicate le disposizioni vigenti
concernenti l'adozione di sistemi atti a garantire
l'autenticita' e la tracciabilita' dei medicinali di cui al
decreto del Ministro della sanita' in data ministeriali 2
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 novembre 2001, n. 270 e al
decreto del Ministro della salute in data 15 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 gennaio 2005, n. 2, nonche' quelle
riguardanti l'etichettatura dei medicinali dispensati a
carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della
salute adotta opportune iniziative dirette ad evitare che
l'applicazione delle norme concernenti la bollinatura e la
tracciabilita' dei medicinali comporti oneri eccessivi per
i medicinali a basso costo. In considerazione delle loro
caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati
dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico,
disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.
4. L'AIFA assicura il rispetto delle indicazioni
dettagliate previste dall'articolo 65 della direttiva
2001/83/CE, anche per i medicinali autorizzati secondo le
disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004.".
- Il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 99 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
titolo disciplina la distribuzione all'ingrosso dei
medicinali per uso umano, nonche' delle materie prime
farmacologicamente attive.
2. L'attivita' di distribuzione all'ingrosso sul
territorio nazionale di medicinali puo' riguardare
unicamente medicinali per cui e' stata rilasciata una AIC
ai sensi del presente decreto o del regolamento (CE) n.
726/2004.
3. Qualsiasi distributore, che non sia il titolare
dell'AIC, il quale intende importare un medicinale da un
altro Stato membro ne da' comunicazione al titolare
dell'AIC, al Ministero della salute e all'AIFA almeno
quarantacinque giorni prima di provvedere alla
distribuzione di detto medicinale.
3-bis. Il Ministero della salute, con proprio decreto,
su proposta dell'AIFA, fissa una tariffa che deve essere
corrisposta per l'esame della notifica di cui al comma 3,
limitatamente ai medicinali per i quali non e' stata
rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE)
n. 726/2004.
3-ter. Per quanto riguarda i medicinali per i quali e'
stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento
(CE) n. 726/2004, il distributore presenta la
comunicazione, ai sensi del comma 3, al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e
all'EMA.".
- Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso dei medicinali). - 1. La distribuzione
all'ingrosso di medicinali e' subordinata al possesso di
un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla
provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti,
individuate dalla legislazione delle regioni o delle
province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali
locali, stabiliti sul loro territorio, e' valida.
1-bis. I farmacisti e le societa' di farmacisti,
titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, nonche' le societa' che gestiscono
farmacie comunali possono svolgere attivita' di
distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto
delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le
societa' che svolgono attivita' di distribuzione
all'ingrosso di medicinali possono svolgere attivita' di
vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di
farmacie comunali.
1-ter. E' fatto divieto al produttore e al distributore
all'ingrosso di praticare, senza giustificazione, nei
confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle
preventivamente indicate nelle condizioni generali di
contratto.
2.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta
se l'interessato e' in possesso dell'autorizzazione alla
produzione prevista dall'articolo 50 a condizione che la
distribuzione all'ingrosso e' limitata ai medicinali,
comprese le materie prime farmacologicamente attive,
oggetto di tale autorizzazione.
4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare
l'attivita' di grossista di medicinali non dispensa
dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione
ottenuta in conformita' al titolo IV, e di rispettare le
condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attivita'
di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di
attivita' collaterale.
4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti
della gestione delle farmacie comunali a societa' che
svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di
medicinali, nonche' dell'acquisizione da parte di tali
societa' di partecipazioni in societa' affidatarie della
gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente
titolo l'attivita' di intermediazione del commercio
all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di
medicinali all'ingrosso.
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed
eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con
decreto del Ministro della salute, possono essere forniti
direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni
stabilite dalle disposizioni regionali.".
- Il testo dell'articolo 103 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 103 (Procedura di autorizzazione e ispezioni).
- 1. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
di autorizzazione, l'autorita' competente comunica
all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti
dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il
rispetto delle condizioni previste dall'articolo 101, la
stessa autorita' puo' richiedere le necessarie
integrazioni; in tale caso il termine di novanta giorni e'
sospeso fino alla presentazione dei dati complementari
richiesti.
2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione
del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalita' della persona responsabile, ai
sensi dell'articolo 101;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono
essere oggetto dell'attivita' di distribuzione
all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone
il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il
grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel
rispetto del disposto del comma 2 dell'articolo 105.
3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato,
l'autorita' competente provvede ad inviare copia
dell'autorizzazione al Ministero della salute.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve
essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli
interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione
in vigore e il termine entro cui il ricorso puo' essere
proposto.
4-bis. L'ispezione di cui all'alinea del comma 2 e'
reiterata dopo l'autorizzazione. Dopo ogni ispezione,
l'autorita' competente di cui all'articolo 100, comma 1,
redige un verbale sul rispetto da parte dell'interessato
dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di
distribuzione di cui all'articolo 110. Il contenuto di tale
verbale e' comunicato all'interessato che puo' presentare
osservazioni. Entro novanta giorni e' rilasciata la
certificazione se sono rispettati i suddetti principi e
orientamenti.
4-ter. Copia della certificazione di cui al comma 4-bis
e' trasmessa al Ministero della salute che provvede a
inserire le pertinenti informazioni nella banca dati
dell'Unione europea di cui all'articolo 53, comma 9.
4-quater. Il Ministero della salute, in cooperazione
con l'EMA, definisce la forma e il contenuto
dell'autorizzazione, del verbale di ispezione, nonche'
della certificazione di cui al presente articolo, ai quali
si uniformano le autorita' territoriali competenti.".
- Il testo dell'articolo 104 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 104 (Obblighi e facolta' del titolare
dell'autorizzazione). - 1. Il titolare dell'autorizzazione
alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali e' tenuto a:
a) rendere i locali, le installazioni e le
attrezzature di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a),
accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di
ispezionarli;
b) approvvigionarsi di medicinali unicamente da
persone o societa' che possiedono esse stesse
l'autorizzazione ovvero sono esonerate dall'obbligo di
possederla ai sensi dell'articolo 100, comma 3; tale
obbligo riguarda anche le forniture provenienti da altri
Paesi della Comunita' europea, compatibilmente con le
legislazioni ivi vigenti;
c) fornire medicinali unicamente a persone,
societa' o enti che possiedono essi stessi l'autorizzazione
alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, ovvero sono
autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi
di medicinali;
c-bis) accertare che i medicinali ricevuti non sono
falsificati, verificando i bollini riportati
sull'imballaggio esterno, conformemente alle disposizioni
degli atti delegati di cui all'articolo 54-bis, paragrafo
2, della direttiva 2001/83/CE;
d) possedere un piano d'emergenza che assicura
l'effettiva applicazione di qualsiasi azione di ritiro dal
mercato disposta dall'AIFA o avviata in cooperazione con il
produttore o il titolare dell'AIC del medicinale in
questione;
e) conservare una documentazione sotto forma di
fatture degli acquisti e delle vendite, oppure sotto forma
computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che
riporta, per ogni operazione relativa a medicinali
ricevuti, spediti od oggetto di brokeraggio, almeno le
informazioni seguenti:
1) la data;
2) la denominazione del medicinale;
3) il quantitativo ricevuto, fornito od oggetto di
brokeraggio;
4) il nome e l'indirizzo del fornitore o del
destinatario, a seconda dei casi;
5) numero di lotto per ogni operazione di entrata;
detto numero deve essere indicato nella bolla di consegna
della merce fornita al grossista;
6) il numero di lotto dei medicinali in uscita od
oggetto di brokeraggio, almeno per i prodotti che
presentano i bollini di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera p-bis);
f) tenere la documentazione di cui alla lettera e)
a disposizione delle autorita' competenti, ai fini di
ispezione, per un periodo di cinque anni;
g) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento,
sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi
idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi
durante il trasporto, nell'osservanza delle norme tecniche
eventualmente adottate dal Ministero della salute,
assicurandone l'osservanza anche da parte di terzi;
h) rispondere ai principi e alle linee guida in
materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di
cui al decreto del Ministro della sanita' in data 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 190 del 14 agosto 1999;
h-bis) istituire un sistema di qualita' che precisa le
responsabilita', i processi e le misure di gestione del
rischio in relazione alle sue attivita';
h-ter) informare immediatamente la regione o la
provincia autonoma territorialmente competente, che ne da'
tempestiva comunicazione all'AIFA e al Ministero della
salute in ordine ai medicinali ricevuti o proposti che
identifica come falsificati o sospetta che sono stati
falsificati e, se del caso, informarne anche il titolare
dell'AIC;
i) assolvere agli obblighi previsti dall'articolo
105.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera b), se
l'approvvigionamento del medicinale avviene:
a) presso un altro distributore all'ingrosso, i
titolari dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso
devono verificare che il distributore all'ingrosso da cui
si sono riforniti rispetta i principi e gli orientamenti
sulle norme di buona distribuzione. Cio' comprende la
verifica del possesso di un'autorizzazione di distribuzione
all'ingrosso;
b) presso il produttore o l'importatore, i titolari
dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso devono
verificare che il produttore o l'importatore e' titolare di
un'autorizzazione alla produzione;
c) tramite brokeraggio, i titolari dell'autorizzazione
di distribuzione all'ingrosso dei medicinali devono
verificare che il broker interessato soddisfa i requisiti
stabiliti dal presente decreto.".
- Il testo dell'articolo 105 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 105 (Dotazioni minime e fornitura dei
medicinali). - 1. Fatta eccezione per chi importa
medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie
prime farmacologicamente attive o gas medicinali o
medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94 ovvero
dall'articolo 96, o medicinali di cui detiene l'AIC o la
concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione
alla distribuzione all'ingrosso e' tenuto a detenere
almeno:
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla
farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) il novanta per cento dei medicinali in possesso
di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai
sensi dell'articolo 18; tale percentuale deve essere
rispettata anche nell'ambito dei soli medicinali generici.
L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non
si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte
del servizio sanitario nazionale, fatta salva la
possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi
presso altro grossista.
2. Il titolare di un'AIC di un medicinale e i
distributori di tale medicinale immesso effettivamente sul
mercato assicurano, nei limiti delle loro responsabilita',
forniture appropriate e continue di tale medicinale alle
farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali
in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
3. La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o
agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al
pubblico, ivi compresi i punti vendita di medicinali
previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore e'
provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e,
comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla
richiesta, nell'ambito territoriale indicato nella
dichiarazione di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d).
3-bis. Qualora la fornitura di cui al comma 3 non venga
effettuata entro i termini ivi previsti, il farmacista,
anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare
alla regione o alla provincia autonoma ovvero alle altre
autorita' competenti individuate dalla legislazione della
regione o della provincia autonoma, il farmaco non
reperibile nella rete di distribuzione regionale nonche' il
grossista a cui ha avanzato la richiesta.
3-ter. La regione, o la provincia autonoma ovvero le
altre autorita' competenti individuate dalla legislazione
della regione o della provincia autonoma, individuano sulla
base della segnalazione di cui al comma 3-bis l'autorita'
che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1
dell'articolo 100, e trasmettono a quest'ultima la
segnalazione medesima affinche' effettui le verifiche
opportune ad accertare che non sia stato violato l'obbligo
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s) da parte del
grossista.
3-quater. L'autorita' che effettua le verifiche di cui
al comma 3-ter , applica al grossista che viola l'obbligo
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), la sanzione di
cui all'articolo 148, comma 13, nonche' la sospensione, non
inferiore a 30 giorni dell'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 100, comma 1; nell'ipotesi di
reiterazione della violazione, l'autorizzazione puo' essere
revocata.
4. Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire entro le
quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche
ospedaliere, o dei punti vendita di medicinali previsti
dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, un medicinale che non e' reperibile nella rete di
distribuzione regionale.
5. Per ogni operazione, il distributore all'ingrosso
deve consegnare al destinatario un documento da cui
risultano, oltre al proprio nome e indirizzo e al codice
identificativo univoco assegnato dal Ministero della salute
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro
della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4
gennaio 2005:
a) la data;
b) la denominazione, la forma farmaceutica e il
numero dell'AIC del medicinale;
c) il quantitativo fornito al destinatario;
c-bis) il numero di lotto dei medicinali almeno per i
prodotti che presentano i bollini di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera p-bis);
d) il nome e l'indirizzo del destinatario e del
fornitore.".
- Il testo dell'articolo 109 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 109 (Ispezioni del Ministero della salute e
AIFA). - 1. Ferme restando le competenze affidate dal
presente decreto alle regioni e alle province autonome, il
Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in
qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre
sedi autorizzati, sul territorio nazionale, in cui vengono
conservati medicinali e sostanze attive, per accertamenti
attinenti a profili di propria competenza.
2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA
le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate
dalle regioni e dalle province autonome, per i locali da
loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio.".
- Il testo dell'articolo 110 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 110 (Linee guida in materia di buona pratica di
distribuzione). - 1. Con decreto del Ministro della salute
sono aggiornate, in conformita' di nuove disposizioni
comunitarie, le buone pratiche di distribuzione dei
medicinali di cui all'articolo 104, comma 1, lettera h) e
le buone pratiche di distribuzione delle sostanze attive di
cui all'articolo 51, comma 1.".
- Il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 111 (Obblighi di comunicazione). - 1.
L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di
cui al comma 1 dell'articolo 100, se modifica, sospende o
revoca la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti
sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa,
informa immediatamente il Ministero della salute inviando
copia del provvedimento di sospensione o revoca.
2. Il Ministero della salute, acquisita copia dei
provvedimenti di sospensione o revoca di cui al comma 1,
adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle
autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
3. Il Ministero della salute inserisce le informazioni
relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 100,
nonche' le certificazioni di cui all'articolo 103, nella
banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 53,
comma 9. Su richiesta della Commissione europea o di uno
Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque
informazione utile riguardante le singole autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 100.".
- Il testo dell'articolo 118 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 118 (Autorizzazione della pubblicita' presso il
pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il
pubblico puo' essere effettuata senza autorizzazione del
Ministero della salute, ad eccezione:
a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa
quotidiana o periodica e sulle pagine web che, ferme
restando le disposizioni dell'articolo 116, comma 1, si
limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le
indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni
d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli
effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con
l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una
rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del
confezionamento primario del medicinale;
b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche
dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei
medicinali apposte sui siti internet autorizzati ai sensi
dell'articolo 112-quater e sui cartelli dei prezzi di
vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati
esposti da coloro che svolgono attivita' di fornitura al
pubblico, limitatamente ai farmaci di cui all'articolo 5
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
salute, sentita la Commissione di esperti prevista
dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie di
cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni.
3.
4.
5.
6. Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei
seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere
autorizzato, risultando in evidente contrasto con le
disposizioni degli articoli 114, 115 e 116, comma 1,
lettera b), e dell'articolo 117, comma 1, lettere c) ed f);
b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato
sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a
mezzo radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di
autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente
rappresentative interessate alla diffusione della
pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto
dal Ministero della salute;
c) se il messaggio costituisce parte di altro gia'
autorizzato su parere della Commissione.
7. Il Ministro della salute, verificata la correttezza
delle valutazioni dell'Istituto di cui al comma 6, lettera
b), con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana estende la procedura di cui al
predetto comma 6, lettera b), ai messaggi pubblicitari
televisivi e cinematografici.
8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla
pubblicita' di un medicinale, la mancata comunicazione al
richiedente, da parte del Ministero della salute, della non
accoglibilita' della domanda costituisce, a tutti gli
effetti, rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel
messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere
riportata l'indicazione: «autorizzazione su domanda del
...» seguita dalla data in cui la domanda di autorizzazione
e' pervenuta al Ministero della salute.
9. Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal comma
8, il Ministero della salute comunica al richiedente che la
pubblicita' sanitaria oggetto della domanda puo' essere
accolta soltanto con le modifiche specificate nella
comunicazione ministeriale, il richiedente e' autorizzato a
divulgare un messaggio pubblicitario conforme alle
modifiche indicate dall'Ufficio. In tale caso nel messaggio
deve essere riportata l'indicazione «autorizzazione del
...» seguita dalla data della comunicazione ministeriale.
Se, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal
comma 8, il Ministero della salute comunica al richiedente
che la domanda non puo' essere accolta, la domanda stessa
e' da intendersi definitivamente respinta qualora
l'interessato non presenti osservazioni entro il termine di
dieci giorni; se l'interessato presenta osservazioni
finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio, diverse da
quelle previste nella comunicazione ministeriale, il
relativo atto e' considerato, a tutti gli effetti, come
nuova domanda di autorizzazione; se le osservazioni
dell'interessato si limitano a ribadire, con l'eventuale
supporto di documentazione, il contenuto della domanda
iniziale, su di essa si pronuncia, in via definitiva, il
competente ufficio del Ministero della salute, senza
necessita' di una nuova consultazione della commissione di
cui al comma 2.
10. Eventuali provvedimenti del Ministero della salute
volti a richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai
sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.
11. I messaggi diffusi per via radiofonica sono
esentati dall'obbligo di riferire gli estremi
dell'autorizzazione secondo quanto previsto dai commi 8 e
9.
12. Le autorizzazioni alla pubblicita' sanitaria dei
medicinali hanno validita' di ventiquattro mesi, fatta
salva la possibilita' del Ministero della salute di
stabilire, motivatamente, un periodo di validita' piu'
breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio
divulgato. Il periodo di validita' decorre dalla data,
comunque di non oltre sei mesi posteriore a quella della
domanda, indicata dal richiedente per l'inizio della
campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il
periodo di validita' decorre dalla data
dell'autorizzazione. Le autorizzazioni in corso di
validita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per le quali non sia stato stabilito un termine di
validita', decadono decorsi 24 mesi da tale data.
13. Se la pubblicita' presso il pubblico e' effettuata
in violazione delle disposizioni del presente decreto, il
Ministero della salute:
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di
un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo
modalita' stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio
1992, n. 175.
14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si
applicano, altresi', ai dispositivi medici, ivi compresi i
diagnostici in vitro utilizzabili senza prescrizione o
assistenza del medico o di altro professionista sanitario,
nonche' agli altri prodotti diversi dai medicinali per uso
umano, soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 201,
terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni.".
- Il testo dell'articolo 141 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 141 (Sospensione, revoca e modifica d'ufficio
di una AIC). - 1. L'AIC di un medicinale, rilasciata
dall'AIFA, puo' essere revocata.
2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal
commercio del medicinale, e' disposta quando, a motivato
giudizio dell'AIFA:
a) il medicinale e' nocivo nelle normali condizioni
di impiego;
b) il medicinale non permette di ottenere l'effetto
terapeutico o l'effetto per il quale e' stato autorizzato;
c) il rapporto rischio/beneficio non e' favorevole
nelle normali condizioni d'impiego;
d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e
quantitativa dichiarata.
3. L'autorizzazione puo' essere revocata anche nel caso
in cui si riscontra che le informazioni presenti nel
fascicolo a norma dell'articolo 8 o degli articoli 10, 11,
12, 13 e 14 sono errate o non sono state modificate a norma
dell'articolo 33, o quando non sono stati eseguiti i
controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui
prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi
adottati per l'AIC, nonche' nei casi in cui le
sperimentazioni presentate a supporto della richiesta di
AIC siano state condotte senza rispettare i principi e le
linee guida delle norme di buona pratica clinica fissati
dalla normativa comunitaria.
3-bis. Le disposizioni previste dai commi 2 e 3 si
applicano anche quando la produzione del medicinale non e'
conforme alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo
8, comma 3, lettera e), o i controlli non sono effettuati
secondo i metodi descritti all'articolo 8, comma 3, lettera
i).
4. La revoca e' disposta previa contestazione dei fatti
al titolare dell'AIC, il quale ha facolta' di presentare le
proprie osservazioni, per iscritto o in sede di apposita
audizione, entro quindici giorni dalla contestazione
stessa. Il provvedimento e' adottato dall'AIFA. Contro il
provvedimento di revoca adottato dall'AIFA puo' essere
proposta opposizione sulla quale l'AIFA decide, sentito il
Consiglio superiore di sanita'.
5. Se, nei casi previsti dal comma 2, e' opportuno
acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del
medicinale, l'AIFA sospende l'autorizzazione. La
sospensione e' disposta, altresi', quando le irregolarita'
di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entita', sanabili
in un congruo periodo di tempo. La sospensione comporta,
comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della
sua durata.
6. In luogo della revoca o della sospensione, l'AIFA
provvede, nei casi previsti dal comma 2, a modificare
l'AIC.
7. Con il provvedimento di modifica dell'AIC di cui al
comma 6, l'AIFA stabilisce il termine entro il quale devono
essere ritirate dal commercio le confezioni non
modificate.".
- Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 146 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione
alla produzione). - 1. L'AIFA sospende o revoca
l'autorizzazione alla produzione per una categoria di
preparazioni o per l'insieme di queste quando e' venuta
meno l'osservanza di una delle condizioni previste
dall'articolo 50, commi 1 e 2 e dall'articolo 52-bis, commi
1, 2 e 3.
2. L'AIFA, fatto comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 142, nel caso in cui non sono stati osservati
gli obblighi degli articoli 50, 51 e 52, comma 8 e 52-bis ,
ovvero nei casi in cui non sono stati osservati gli
obblighi e le condizioni imposti dall'AIFA all'atto del
rilascio dell'autorizzazione o successivamente o non sono
stati rispettati i principi e le linee guida delle norme di
buona fabbricazione dei medicinali e delle sostanze attive
fissati dalla normativa comunitaria, o infine nel caso in
cui il titolare dell'AIC e, se del caso, il titolare
dell'autorizzazione alla produzione non forniscono la prova
dell'avvenuta esecuzione dei controlli effettuati sul
medicinale e/o sui componenti, nonche' sui prodotti
intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per
l'AIC, puo' sospendere la produzione o l'importazione di
medicinali e di sostanze attive provenienti da paesi terzi
o sospendere o revocare l'autorizzazione alla produzione
per una categoria di preparazioni o per l'insieme di
queste.
3. Tranne che nei casi di assoluta urgenza, i
provvedimenti di sospensione e di revoca
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 e
dall'articolo 52-bis sono emanati previa contestazione dei
fatti al titolare, che ha facolta' di presentare entro
quindici giorni le proprie osservazioni; i provvedimenti
stessi sono notificati ai titolari delle autorizzazioni e
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. L'AIFA puo' provvedere alla chiusura dell'officina
in via definitiva o per la durata della sospensione
dell'autorizzazione.
5. I titolari delle autorizzazioni alla produzione
hanno l'obbligo di comunicare all'AIFA la temporanea o
definitiva chiusura del sito produttivo.".
- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 147 (Sanzioni penali). - 1. Il titolare o il
legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attivita'
di produzione di medicinali o materie prime
farmacologicamente attive senza munirsi dell'autorizzazione
di cui all'articolo 50, ovvero la prosegue malgrado la
revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro diecimila a euro centomila. Le medesime pene si
applicano, altresi', a chi importa medicinali o materie
prime farmacologicamente attive in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 55 ovvero non
effettua o non fa effettuare sui medicinali i controlli di
qualita' di cui all'articolo 52, comma 8, lettera b). Tali
pene si applicano anche a chi prosegue l'attivita'
autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza della
persona qualificata di cui all'articolo 50, comma 2,
lettera c), o la sopravvenuta inidoneita' delle
attrezzature essenziali a produrre e controllare medicinali
alle condizioni e con i requisiti autorizzati.
1-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che
inizia l'attivita' di produzione, distribuzione,
importazione ed esportazione di sostanze attive senza aver
ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis,
commi 1, 2 e 3, e' punito con la reclusione da sei mesi ad
un anno e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque
mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione
di cui all'articolo 6 non e' stata rilasciata o confermata
ovvero e' stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una
composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, e'
punito con l'arresto sino a un anno e conl'ammenda da
duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte della
meta' quando la difformita' della composizione dichiarata
rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli
eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
3. Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene
per vendere medicinali per i quali l'autorizzazione di cui
all'articolo 6 non e' stata rilasciata o confermata, ovvero
e' stata sospesa o revocata, o medicinali di cui e' stata
comunque vietata la vendita, in quanto aventi una
composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, e'
punito con l'ammenda da ottocento euro a
duemilaquattrocento euro e con la sospensione
dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di
recidiva specifica, la pena e' dell'arresto da due a otto
mesi, dell'ammenda da milleseicento euro a quattromila euro
e della sospensione dall'esercizio professionale per un
periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della meta'
quando la difformita' della composizione dichiarata
rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli
eccipienti e non ha rilevanza tossicologica (82).
4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa
che inizia l'attivita' di distribuzione all'ingrosso di
medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di cui
all'articolo 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o
la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
diecimila euro a centomila euro. Tali pene si applicano
anche a chi prosegue l'attivita' autorizzata senza disporre
della persona responsabile di cui all'articolo 101.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
i titolari di farmacie e di esercizi commerciali di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, che mettono in vendita al pubblico a
distanza, mediante i servizi della societa'
dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione
medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con
la multa da euro duemila a euro diecimila.
4-ter. Fatta eccezione per le farmacie e gli esercizi
commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, sul territorio
nazionale, mette in vendita medicinali al pubblico a
distanza mediante i servizi della societa'
dell'informazione e' punito con la reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa da euro tremila a euro
diciottomila.
5. Chiunque, in violazione dell'articolo 123, comma 1,
concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in
natura, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene
si applicano al medico e al farmacista che, in violazione
dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano
incentivi vietati. La condanna importa la sospensione
dall'esercizio della professione per un periodo di tempo
pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione
del comma 2 dell'articolo 123, si applica la sanzione
dell'ammenda da quattrocento euro a mille euro.
6. Le pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo
e secondo periodo, si applicano altresi' in caso di
violazione dei provvedimenti adottati dall'AIFA ai sensi
del comma 1 dell'articolo 142.
7. Il produttore di medicinali o il titolare dell'AIC
che immettono in commercio medicinali privi del requisito
della sterilita' quando prescritto ovvero medicinali di cui
al titolo X in cui sono presenti agenti patogeni
suscettibili di essere trasmessi, e' soggetto alle pene
previste dall'articolo 443 del codice penale aumentate di
un terzo.
7-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta,
commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi
della societa' dell'informazione medicinali falsificati,
nonche' esercita attivita' di brokeraggio di medicinali
falsificati, e' punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa da euro duemilaseicento a euro
quindicimilaseicento.".
- Il testo dell'articolo 148 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 148 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7, il
responsabile dell'immissione in commercio del medicinale e'
soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a
euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa e'
soggetto il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad
un medicinale, o al relativo confezionamento o agli
stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che, a seguito della notifica da parte dell'AIFA della
relazione di cui al comma 7 dell'articolo 53, non ottempera
alle prescrizioni contenute nel provvedimento di notifica
nei tempi in questo stabiliti e' soggetto alla sanzione
amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52,
comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione
amministrativa da duecento euro a milleduecento euro. La
sanzione e' raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo
di cui alla lettera e) del comma citato.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
produttori e gli importatori di eccipienti che non
ottemperano alle disposizioni del presente decreto e in
particolare dell'articolo 51, comma 1, lettere e) ed
e-quater), nonche' dell'articolo 60, comma 2, sono soggetti
alla sanzione amministrativa da euro diecimila a euro
cinquantamila.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, i
produttori, gli importatori e i distributori di sostanze
attive, nonche' i broker di medicinali che non ottemperano
alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, comma 5,
articolo 108-bis, comma 5, nonche' all'articolo 112-ter,
comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro
tremila a euro diciottomila.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la
sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila
euro al titolare di AIC che non provvede a richiedere le
variazioni necessarie ad inserire nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo dei
propri medicinali le informazioni di sicurezza di cui
all'articolo 34, comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un
medicinale e' posto o mantenuto in commercio con
etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli
approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni
impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del
bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, il titolare
dell'AIC e' soggetto alla sanzione amministrativa da
diecimila euro a sessantamila euro.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, l'AIFA, con
provvedimento motivato, intima al titolare dell'AIC
l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo,
stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata
ottemperanza entro il termine indicato, l'AIFA puo'
sospendere l'AIC del medicinale fino all'adempimento. La
sospensione e' notificata all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e
del termine entro cui essi possono essere proposti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende un medicinale di cui al comma 2 dell'articolo 88
senza presentazione di ricetta medica e' soggetto alla
sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento
euro. Il farmacista che viola il disposto del comma 3
dell'articolo 88 o non appone sulle ricette il timbro
attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione
amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende un medicinale disciplinato dall'articolo 89 senza
presentazione di ricetta medica o su presentazione di
ricetta priva di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa da cinquecento euro a tremila euro.
L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la
chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici
a trenta giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che
prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo 89
senza attenersi alle modalita' di cui al comma 4 del
medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
da trecento euro a milleottocento euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende al pubblico o a una struttura non autorizzata un
medicinale disciplinato dall'articolo 92 e' soggetto alle
sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal
comma 11.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende un medicinale disciplinato dall'articolo 93 senza
presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato
alla prescrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa
da cinquecento euro a tremila euro. L'autorita'
amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della
farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta
giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende al pubblico o a un medico non autorizzato
all'impiego un medicinale disciplinato dall'articolo 94 e'
soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative
previste dal comma 11.
13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII
diverse da quelle previste al comma 4 dell'articolo 147
soggiace alla sanzione amministrativa da tremila euro a
diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali
eventualmente applicabili.
13-bis. Il distributore all'ingrosso che non osserva il
divieto previsto dall'articolo 100, comma 1-ter, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
trentamila a centomila euro.
14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5
dell'articolo 115 e' soggetto alla sanzione amministrativa
da diecimila euro a sessantamila euro.
15. Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico in
violazione delle disposizioni del presente decreto e'
soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento
euro a quindicimilaseicento euro.
16. Chiunque viola il disposto del comma 8
dell'articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa da
cinquemila euro a trentamila euro. In caso di violazione
delle restanti disposizioni dello stesso articolo 125 si
applica il disposto dell'articolo 127.
17. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 126
soggiace alla sanzione amministrativa da cinquantamila euro
a trecentomila euro.
18. La violazione delle disposizioni del presente
decreto sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali
che possono essere dispensati a carico del Servizio
sanitario nazionale la violazione di cui al comma 18 puo'
comportare, altresi', la sospensione del medicinale dal
predetto elenco per un periodo di tempo da dieci giorni a
due anni, tenuto conto della gravita' del fatto. Il
provvedimento di sospensione e' adottato previa
contestazione del fatto al titolare dell'AIC, il quale puo'
far pervenire controdeduzioni all'AIFA entro quindici
giorni dalla contestazione stessa.
20. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 130 e' soggetto alla
sanzione del pagamento da trentamila euro a centottantamila
euro. L'importo della sanzione e' incrementato di una quota
variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento del fatturato
del medicinale per il quale e' stata riscontrata la
violazione.
21. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 130, e' altresi' obbligato,
in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a
pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui
principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate con
l'AIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
22. Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda
farmaceutica, che viola gli obblighi dell'articolo 131, e'
soggetto alla sanzione del pagamento della somma da
ventimila euro a centoventimila euro.
23. [Chiunque viola l'obbligo previsto dall'articolo
130, comma 12, e' soggetto alla sanzione del pagamento
della somma da diecimila euro a sessantamila euro].
24. L'inosservanza delle disposizioni previste per i
responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie,
comporta l'instaurazione nelle sedi competenti di
procedimenti per l'erogazione di sanzioni disciplinari,
secondo le norme legislative e convenzionali.".
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, comma 1, numero 6), limitatamente all'articolo 51-ter, e numeri 7, 13 e 14, del presente decreto, si applicano al piu' tardi sei anni dopo la data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 54-bis della direttiva 2001/83/CE.
3. Relativamente all'articolo 1, comma 1, numero 8), del presente decreto, i produttori e importatori di sostanze attive, che hanno iniziato la loro attivita' prima dell'entrata in vigore del presente decreto, presentano il modulo di registrazione di cui all'articolo 52-bis del decreto legislativo n. 219 del 2006, quale inserito dal presente decreto, entro due mesi dalla suddetta entrata in vigore.
4. Relativamente all'articolo 1, comma 1, numero 21), del presente decreto, i distributori di sostanze attive, che hanno iniziato la loro attivita' prima dell'entrata in vigore del presente decreto, presentano il modulo di registrazione di cui all'articolo 108-bis, del decreto legislativo n. 219 del 2006, quale inserito dal presente decreto, entro due mesi dalla suddetta entrata in vigore.
5. Relativamente all'articolo 1, comma 1, numero 25), secondo capoverso, i broker di medicinali che hanno iniziato la loro attivita' prima dell'entrata in vigore del presente decreto, effettuano la registrazione presso il Ministero della salute di cui all'articolo 112-ter del decreto legislativo n.219 del 2006, quale inserito dal presente decreto, entro due mesi dalla suddetta entrata in vigore;
6. Le disposizioni necessarie al rispetto dell'articolo 1, comma 1, numero 26), si applicano al piu' tardi un anno dopo la data di pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 85-quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE.
7. L'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, e' l'AIFA, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi da 7 a 15.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2001/83/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 148 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, citato nelle note alle
premesse, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Lorenzin, Ministro della salute

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Delrio, Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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