Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 5 febbraio 2014 |
Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, per l'anno accademico 2014-2015. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria"; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 4; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'art. 26; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"; Vista legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 44, comma 3-bis, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264, disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 novembre 2013, n. 986, e in particolare l'art. 2, con cui si disciplinano le modalita' per l'ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 gennaio 2014, n. 22, recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'anno accademico 2014-2015; Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa; Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; Valutata l'opportunita' di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione; Vista la proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di accesso per l'a.a. 2014-2015 ai corsi ad accesso programmato con i rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, della Conferenza permanente delle facolta' e delle scuole di Medicina e Chirurgia, della conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, della Conferenza delle Universita' italiane di Architettura, della Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Universita' italiane; Visto il parere favorevole espresso in data 30 gennaio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali; Viste le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2011; Vista la mozione presentata dalla Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilita' (CNUDD) del 30 gennaio 2014; Considerato che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno che sara' comunicato dal Ministero della salute, si ritiene opportuno attribuire provvisoriamente a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all'80% di quelli attribuiti nell'a.a. 2013/14; Considerato che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresi' opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE "European Association of Establishments of Veterinary Education"; Considerato che, in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla professione di architetto, si ritiene opportuno consentire a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale di definire provvisoriamente un numero di posti che tenga conto dell'andamento delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013-2014 in relazione ai posti assegnati nel medesimo anno e comunque, in attesa del decreto ministeriale di programmazione dei posti per l'a.a. 2014-2015, di stabilire provvisoriamente un numero di posti in misura non superiore all'80% dei posti assegnati nell'a.a. 2013-2014; Considerato che con successivi decreti, e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto, sara' stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo; Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attivita' didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'a.a. 2014-2015; Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2014-2015, le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 264 del 1999;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Per l'anno accademico 2014-2015, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
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| Art. 2 Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, e' unica per entrambi i corsi ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione. 2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitre' (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Universita' di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Universita' di Pisa all'atto del primo scorrimento.
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| Art. 3
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese
1. Le modalita', i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
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| Art. 4
Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione. 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) di cultura generale, ventitre' (23) di ragionamento logico, tredici (13) di biologia, quattordici (14) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica. 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
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| Art. 5 Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto
1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero, e' unica ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione. 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale, ventitre' (23) di ragionamento logico, quattordici (14) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e nove (9) di Fisica e Matematica. 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
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| Art. 6 Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese
1. Nelle universita' in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'a.a. 2014-15 la prova e' predisposta anche nella suddetta lingua. 2. La prova in inglese puo' essere svolta dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova. 3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalita' riportate nel bando dell'Ateneo. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
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| Art. 7
Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie
1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo. 2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo e' tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza. 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
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| Art. 8
Accademie Militari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Universita' di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della difesa in data 27 dicembre 2013 n. 275/1D con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.
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| Art. 9
Calendario delle prove di ammissione
1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario: Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana 8 aprile 2014; Medicina Veterinaria 9 aprile 2014; Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto 10 aprile 2014; Medicina e Chirurgia in lingua inglese 29 aprile 2014; Corsi di laurea delle professioni sanitarie 3 settembre 2014.
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| Art. 10
Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti. 2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione. 3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri: a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; c) 0 punti per ogni risposta non data; 4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero e' definita dalle Universita'. Per i corsi di cui all'art. 7 le Universita', sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero. 5. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica; per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica; per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato anagraficamente piu' giovane. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato 2, la graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude alla data del 1 ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.
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| Art. 11
Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilita', a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. 2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non piu' di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
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| Art. 12
Trasparenza delle fasi del procedimento
1. I bandi di concorso delle Universita' sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
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| Art. 13
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.
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| Art. 14
Posti disponibili
1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 8, 9, 10 e 29 aprile 2014, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella dell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa. 2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sara' determinata la programmazione in via definitiva. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2014
Il Ministro: Carrozza
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