Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 febbraio 2014 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. », in Senigallia ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Seggiano», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 2007, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Seggiano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 31 ottobre 2006 e successive modifiche; Visto il Regolamento (UE) n. 1297 della Commissione del 9 dicembre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Seggiano»; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 27 luglio 2007; Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1
1. All'organismo denominato «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» con sede in Senigallia (Ancona), via Pisacane n. 32, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 27 luglio 2007 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, e' rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Seggiano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1297 della Commissione del 9 dicembre 2011.
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| Art. 2
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Seggiano», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Seggiano» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Seggiano» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
1. «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 18 febbraio 2014
Il direttore generale: La Torre
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