Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 febbraio 2014
Disposizioni per il passaggio degli operatori biologici da «Biozoo srl», ad altro Organismo di controllo a seguito del decreto 24 febbraio 2014 di revoca dell'autorizzazione alla societa' «Biozoo S.r.l», in Sassari ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.


IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
della tutela della qualita' e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 «Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91» e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 «Recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 «Recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 1, punto 2, lettera e) del regolamento di esecuzione (UE) n. 395/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico»;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049 «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071 «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;
Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321 «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del 24 febbraio 2014, n. 4017, recante «Revoca dell'autorizzazione alla societa' Biozoo S.r.l., rilasciata con decreto ministeriale del 15 maggio 2012, n. 13843, ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007»;
Considerato che per non creare disagi agli operatori attualmente assoggettati al controllo di Biozoo srl, e' opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire ai medesimi operatori biologici di rimanere assoggettati al sistema di controllo ed iscritti nell'elenco degli operatori biologici;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari come «da agricoltura biologica o biologica» degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1

1. Gli operatori assoggettati al sistema di controllo di Biozoo srl, che intendono rimanere inseriti nel sistema della produzione biologica di cui all'art. 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, presentano notifica di variazione per cambiare organismo di controllo alle autorita' competenti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Il Ministero, attraverso l'Ufficio territoriale di Cagliari dell'ICQRF, rilascia la liberatoria richiesta dall'organismo di controllo subentrante per gli operatori che presentano la notifica di variazione di cui al comma 1 e trasmette a predetto organismo di controllo anche «il fascicolo di controllo» dell'operatore.
Per le finalita' di cui al comma 2, la societa' «Biozoo srl», a titolo gratuito, rende disponibile presso la propria sede di Sassari, in via Chironi n. 9, tutta la documentazione inerente il controllo e la certificazione degli operatori di cui al comma 1. La predetta documentazione deve consentire all'Ufficio territoriale di Cagliari dell'ICQRF di adempiere tempestivamente alle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 2

1. L'organismo di controllo subentrante ha l'obbligo di verificare tutte le operazioni svolte dall'operatore dalla data di revoca dell'organismo di controllo Biozoo srl.
2. L'organismo di controllo subentrante, in presenza di un provvedimento di non conformita' non risolto, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento e l'efficacia del trattamento della non conformita' e provvede a concludere l'iter di certificazione e/o controllo in essere a carico dell'operatore.
 
Art. 3

1. Al fine di non creare disagi agli operatori attualmente assoggettati al controllo di Biozoo srl, il documento giustificativo rilasciato dalla predetta societa' e' valido fino al rilascio del nuovo documento giustificativo la cui emissione deve avvenire entro i termini previsti dal decreto ministerile del 9 agosto 2012, n. 18321.
2. Gli operatori di cui al comma 1 e' data facolta' di utilizzare le etichette, le confezioni e gli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario di Biozoo srl fino allo smaltimento delle stesse e comunque non oltre il 30 settembre 2014, fermo restando che la responsabilita' dei controlli e certificazione in detto periodo e' attribuita all'organismo di controllo subentrante.
 
Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito del Ministero ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2014

Il capo dell'Ispettorato: Vaccari
 
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