Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 gennaio 2014
Recepimento della direttiva 1999/17/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonche' alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, della direttiva 1999/18/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonche' alle lampade per tali proiettori e della direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci, nel settore dei veicoli a motore, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.


IL MINISTRO DELLE INFRASTUTTURE
E TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 14 giugno 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 28 giugno 1974, di recepimento della direttiva 70/388/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE e successive modificazioni, relativa alle perturbazioni radioelettriche, in particolare compatibilita' elettromagnetica, dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 74/61/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE e successive modificazioni, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 74/483/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976, di recepimento della direttiva 76/114/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonche' alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/757/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/758/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/760/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose, lampade a incandescenza e altre, da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/539/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 30 giugno 1978, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 4 settembre 1978, di recepimento della direttiva 78/318/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 10 febbraio 1981, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, di attuazione della direttiva 78/764/CEE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 10 aprile 1979, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979, di recepimento della direttiva 78/932/CEE e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1989, di recepimento della direttiva 86/298/CEE e successive modificazioni, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 87/402/CEE e successive modificazioni, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento della direttiva 94/20/CE e successive modificazioni, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996, di recepimento della direttiva 95/28/CE e successive modificazioni, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore;
Vista la direttiva 1999/17/CE della Commissione del 18 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la richiamata direttiva 76/761/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999;
Vista la direttiva 1999/18/CE della Commissione del 18 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la richiamata direttiva 76/762/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999;
Considerato che la trasposizione nel diritto interno delle direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE era subordinata alla pubblicazione nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti delle Nazioni Unite - UNECE - nella versione in lingua italiana;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE e successive modificazioni, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2000/40/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE e successive modificazioni, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE e successive modificazioni, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE e successive modificazioni, elativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE e successive modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva quadro 2007/46/CE e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Vista la direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 77/536/CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 261 del 3 ottobre 2009 e recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;
Vista la direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 75/322/CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 216 del 20 agosto 2009 e recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;
Vista la direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 79/622 CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 261 del 3 ottobre 2009 e recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296;
Vista la direttiva 2009/144/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di codificazione della direttiva 89/173/CEE, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 27 del 10 gennaio 2010 e recepita con il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991;
Vista la direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua, tra l'altro, le su elencate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 158 del 10 giugno 2013;
Ritenuto necessario recepire la richiamata direttiva 2013/15, nonche' le direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti delle Nazioni Unite - UNECE - nella versione in lingua italiana;
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1
Modifiche agli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE.

1. Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977 di recepimento della direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonche' alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, e successive modificazioni, sono sostituiti in conformita' all'allegato A del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche agli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24
gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE.

1. Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977 di recepimento della direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonche' alle lampade per tali proiettori, e successive modificazioni, sono sostituiti in conformita' all'allegato B del presente decreto.
 
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE.

1. Nell'allegato II del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2, dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «"25" per la Croazia».
 
Art. 4
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE.

1. Nell'allegato II del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.2, dopo la voce Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 5
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile 14 giugno 1974, di recepimento della direttiva 70/388/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 14 giugno 1974, di recepimento della direttiva 70/388/CEE relativa al segnale acustico dei veicoli a motore, al punto 1.4.1, al testo tra parentesi e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 6
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE.

1. Nell'allegato XV del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE relativa alla frenatura di talune categorie di veicoli, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.4.2, dopo la voce Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 7
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche, in particolare compatibilita' elettromagnetica, dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 5.2, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 8
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 74/61/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 74/61/CEE relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 5.1.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «"25" per la Croazia».
 
Art. 9
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di
recepimento della direttiva 74/408/CEE

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 10
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di
recepimento della direttiva 74/483/CEE

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/483/CEE relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nella nota in calce 1 relativa al punto 3.2.2.2, e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 11
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976,
di recepimento della direttiva 76/114/CEE.

1. Nell'allegato del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/114/CEE relativa alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonche' alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi, e successive modificazioni, al punto 2.1.2, al testo tra parentesi e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 12
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
recepimento della direttiva 76/757/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/757/CEE relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 13
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
recepimento della direttiva 76/758/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/758/CEE relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 5.2.1, dopo la voce Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 14
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
recepimento della direttiva 76/759/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE relativa agli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 15
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
recepimento della direttiva 76/760/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/760/CEE relativa ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 16
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
recepimento della direttiva 76/761/CEE.

1. All'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose, lampade a incandescenza ed altre, da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, all'elenco sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 5.2.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;
b) al punto 6.2.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 17
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di
recepimento della direttiva 76/762/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 18
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977,
di recepimento della direttiva 77/538/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 19
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977,
di recepimento della direttiva 77/539/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/539/CEE relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 20
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977,
di recepimento della direttiva 77/540/CEE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 4.2.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 21
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977,
di recepimento della direttiva 77/541/CEE.

1. Nell'allegato III del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 1.1.1, dopo la voce Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 22
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 30 giugno 1978, di
recepimento della direttiva 78/318/CEE

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro per i trasporti 30 giugno 1978, di recepimento della direttiva 78/318/CEE relativa ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 7.2, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 23
Modifiche agli allegati del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento delle direttive
75/322/CEE, 77/536/CEE e 78/764/CEE.

1. Nell'allegato 5, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 75/322/CEE, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco dei numeri distintivi, dopo la voce Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
2. Nell'allegato 9, Capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 77/536/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
3. Nel Capo II dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 78/764/CEE relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, al punto 3.5.2.1, e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 24
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 10 aprile 1979, di
recepimento della direttiva 78/932/CEE

1. Nell'allegato VI del decreto del Ministro dei trasporti 10 aprile 1979, di recepimento della direttiva 78/932/CEE relativa al poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore, e successive modificazioni, al punto 1.1.1, e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 25
Modifiche all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1983, n. 296, di recepimento della direttiva 79/622/CEE.

1. Nell'allegato 3, Capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, di recepimento della direttiva 79/622/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche) dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 26
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di
recepimento della direttiva 86/298/CEE

1. Nel Capo VI dell'allegato 2 del decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di recepimento della direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, e successive modificazioni, al primo trattino e' aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 27
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di
recepimento della direttiva 87/402/CEE

1. Nel Capo VII dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, e successive modificazioni, al primo trattino, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 28
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di
recepimento della direttiva 89/173/CEE

1. All'allegato 8 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel Capo III A, nella nota in calce 1 relativa al punto 5.4.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;
b) nel Capo IV, appendice 4, al primo trattino, dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;
c) nel Capo V, nell'elenco dei codici distintivi, al punto 2.1.3, dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 29
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio 1995, di recepimento della direttiva 94/20/CE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 94/20/CE relativa ai dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 3.3.4, dopo la voce relativa al Portogallo e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 30
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
29 agosto1996, di recepimento della direttiva 95/28/CE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 agosto 1996, di recepimento della direttiva 95/28/CE relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 6.1.1, dopo la voce relativa alla Grecia e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 31
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE.

1. Nell'appendice 4 dell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, e successive modificazioni, nell'elenco, alla sezione 1 del punto 1, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 32
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 febbraio 2002, di recepimento della direttiva
2000/40/CE.

1. Nell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, di recepimento della direttiva 2000/40/CE relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore, nell'elenco, al punto 3.2, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 33
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva
2001/56/CE.

1. Nell'appendice 5 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, nell'elenco, al punto 1.1.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 34
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva
2001/85/CE.

1. All'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, all'elenco sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7.6.11.1 e' aggiunto quanto segue: «Izlaz u slueaju opasnosti»;
b) al punto 7.7.9.1 e' aggiunto quanto segue: «Autobus se zaustavlja».
 
Art. 35
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva
2002/24/CE.

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte A dell'allegato IV, il punto 47 della pagina 2 del modello e' sostituito dal seguente:
«47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) all'allegato V sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel punto 1 della parte A, nell'elenco, alla sezione 1 dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia;»;
2) nella parte B, nell'elenco, al punto 1.1 dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «- 25 per la Croazia».
 
Art. 36
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'appendice 1 al capitolo C dell'allegato II, al primo trattino del punto 1 dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia;»
b) all'allegato III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella parte I, il punto 16 di «A - Trattori completi/completati», e' sostituito dal seguente:
«16. Potenza(e) o categoria(e) fiscale(i)

Parte di provvedimento in formato grafico

2) nella parte I, il punto 16 di «B - Rimorchi agricoli o forestali completi/completati» e' sostituito dal seguente:
«16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i)

Parte di provvedimento in formato grafico

3) nella parte I, il punto 16 di «C - Macchine intercambiabili trainate - complete/completate» e' sostituito dal seguente:
«16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Parte di provvedimento in formato grafico

4) nella parte II, il punto 16 di «A - Rimorchi agricoli o forestali - incompleti» e' sostituito dal seguente:
«16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Parte di provvedimento in formato grafico

5) nella parte II, il punto 16 di «B - Macchine intercambiabili trainate - incomplete » e' sostituito dal seguente:
«16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 37
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE

1. Nell'appendice 5 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni, nel punto 1.1, dopo la voce relativa all'Irlanda e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
 
Art. 38
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di
recepimento della direttiva 2007/46/CE

1. All'allegato VII del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva quadro 2007/46/CE per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, e successive modificazioni, nell'elenco sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la voce relativa all'Irlanda, alla sezione 1 del punto 1, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»;
b) dopo la voce relativa all'Irlanda, al punto 1.1 dell'appendice, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2014

Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 980
 
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