Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 dicembre 2013
Oneri gestionali e relative modalita' di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto l'art. 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportante modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, il quale prevede che, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 sopracitato (nel seguito: obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti), a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma 5 dello stesso art. 33 e' maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;
Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che attribuisce identica maggiorazione ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilita';
Considerato che per tali finalita' il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014;
Visto l'art. 33, comma 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso art. 33;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art.1, comma 36, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2013 che stabilisce, ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le modalita' con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso art. 33;

Decreta:

Art. 1

Ambito

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, determina l'entita', e le relative modalita' di versamento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A, degli oneri posti a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle competenze operative e gestionali di cui al provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I costi connessi alle attivita' del Comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 33, comma 5‑sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, sono a carico del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e sono ricompresi tra gli oneri di cui al comma 1.
 
Art. 2

Determinazione degli oneri

1. L'entita' degli oneri annuali di cui all'art. 1, comma 1, e' determinata dalla seguente formula:
Oneri = x * Qbio
dove:
x e' il costo specifico per Gigacaloria di biocarburante sostenibile da immettere in consumo, pari a 0,025 €/Gcal;
Qbio e' la quantita' di biocarburante sostenibile, espressa in Gigacalorie, da immettere in consumo.
2. Per il periodo 2012-2014, i costi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2013 sono a carico dei soggetti obbligati che richiedono di accedere alle maggiorazioni previste dallo stesso decreto, in funzione dei quantitativi di biocarburanti certificati nell'anno precedente da ciascun soggetto.
L'entita' di tali oneri annuali e' determinata dalla seguente formula:
Oneri = y * Qbiop
dove:
y e' il costo specifico per Gigacaloria di biocarburante sostenibile, oggetto di premialita' ai sensi del decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, pari a 0,002 €/Gcal;
Qbiop e' la quantita', espressa in Gigacalorie, di biocarburanti sostenibili immessi in consumo nell'anno precedente, oggetto di premialita' ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2013.
3. I biocarburanti ritenuti sostenibili sono quelli che rispettano i criteri di sostenibilita', secondo quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini del calcolo delle quantita' Qbio e Qbiop , di cui ai commi precedenti, valgono le specifiche convenzionali dell'allegato I del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 3

Modalita' di versamento
dei corrispettivi al GSE

1. Il corrispettivo a copertura degli oneri di cui all'art. 2 e' dovuto al GSE da ciascun soggetto obbligato a seguito dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' di fatturazione e versamento definiti nelle istruzioni operative pubblicate dal GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 4

Modalita' di aggiornamento

1. Ai sensi del comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di assicurare nel tempo l'equilibrio economico del sistema senza la generazione di nuovi o maggiori oneri, i costi specifici x e y di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto possono essere aumentati o ridotti, su proposta del GSE - che ne da' notizia sul proprio sito internet - in seguito all'approvazione mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5

Applicazione

1. I corrispettivi a copertura degli oneri sono dovuti dai Soggetti obbligati a decorrere dall'anno 2013.
2. I Soggetti obbligati sono tenuti a versare i suddetti corrispettivi a copertura degli oneri, determinati con le modalita' di cui all'art. 2, di competenza per il periodo di riferimento, anche nel caso di cessazione dell'attivita', nei termini stabiliti dal presente decreto.
3. Il mancato o parziale versamento dei corrispettivi, secondo le modalita' di cui all'art. 3, comporta la sospensione dal diritto a ricevere i certificati di immissione in consumo.
 
Art. 6
Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Esclusivamente per l'anno 2013, i corrispettivi dovuti sono versati al GSE entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 301
 
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