Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2014 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 24 febbraio 2014
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore (Provincia di Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto per il giorno 30 marzo 2014. (Delibera n. 90/14/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali" che ha modificato la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2bis relativamente alla promozione della pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";
Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";
Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali";
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 2014, recante "Indizione del referendum popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014;
Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum indetto ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione e fissato per il giorno 30 marzo 2014, avente ad oggetto il distacco del comune di Comelico Superiore (Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel territorio interessato dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005".
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 30 marzo 2014.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita' www.agcom.it.
Roma, 24 febbraio 2014

Il Presidente: Cardani Il commissario relatore: Posteraro
 
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