Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 febbraio 2014 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», in San Daniele del Friuli ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Cinta senese», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2007, modificato con decreto 2 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 25 settembre 2010, relativo all' autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita- INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cinta senese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 settembre 2006, modificato dal decreto 30 marzo 2010; Visto il Regolamento (UE) n. 217 della Commissione del 13 marzo 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Cinta senese»; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007; Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1
1. All'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con sede San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, e' rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Cinta senese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 217 della Commissione del 13 marzo 2012.
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| Art. 2
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Cinta senese», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 4. Nell'ambito del periodo di validita' dell' autorizzazione «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Cinta senese» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Cinta senese» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
1. «Istituto Nord Est Qualita- INEQ» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 17 febbraio 2014
Il direttore generale: La Torre
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