Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 febbraio 2014 |
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Istituto Masini S.p.a., in Rho, ad operare in qualita' di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
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IL DIRETTORE GENERALE delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); Vista l'istanza della societa' Istituto Masini SpA, con sede legale in via S. Eufemia, 2 - 20122 Milano del 13 settembre 2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera a) (Esame CE del tipo); Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 18 ottobre 2013, acquisita in data 23 ottobre 2013, prot. n. 173395 e successiva integrazione del 27 novembre 2013, con la quale e' rilasciato alla societa' Istituto Masini SpA, l'accreditamento per talune macchine comprese nell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): Modulo B allegato IX e Modulo H (Allegato X); Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni. in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' Istituto Masini SpA con sede operativa in via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI), e' autorizzata ad esercitare l'attivita' di certificazione relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX e garanzia qualita' totale, modulo H di cui allegato X, per le seguenti macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE: 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 8. Seghe a catena portatili da legno. 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale. 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 16. Ponti elevatori per veicoli. 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone. 20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11. 21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
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| Art. 2
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 3. L'organismo si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. 4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.
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| Art. 3
1. La presente autorizzazione, ha validita' fino al 18 dicembre 2015, data di scadenza dell'accreditamento ed e' notificata alla Commissione europea. 2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
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| Art. 4
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione. 2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalita' di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
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| Art. 5
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario. Roma, 4 febbraio 2014
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vecchio Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Onelli
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