Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 gennaio 2014
Aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie, in attuazione dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;
Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;
Viste le determinazioni del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del 9 novembre 2005 con le quali sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 8 del richiamato art. 14 e, in particolare l'art. 2 della citata determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e dell'8 febbraio 2010, concernente la nuova versione della codificazione SIOPE delle strutture sanitare e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalita' di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche;
Visto il titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012, concernente Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2013, concernente la modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto dell'8 febbraio 2010 al nuovo modello di rilevazione delle aziende del Servizio sanitario nazionale di cui al citato decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2012;
Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Attivita' degli enti

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto.
2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le strutture sanitarie:
provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni finanziarie. Le strutture sanitarie, previo accordo con la banca cassiera, possono non regolarizzare i sospesi relativi alle anticipazioni di cassa e ai relativi rimborsi;
uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio;
fermo restando il divieto di compensazione contabile delle partite previsto dal codice civile, a seguito di compensazione di crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari al credito/debito oggetto della compensazione, che costituiscono regolazioni contabili, generanti solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali ordinativi di incasso e di pagamento sono riferiti all'esercizio in cui e' effettuata la compensazione e sono tempestivamente trasmessi alla banca cassiera. Tale adempimento e' necessario per consentire analisi e confronti tra i dati SIOPE e i dati dei modelli CE ed SP di cui al decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e con i dati SIOPE degli altri enti.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di acquisizione dati

1. Le banche incaricate del servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1 e gli uffici postali che svolgono analogo servizio, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile nel sito internet www.siope.tesoro.it I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).
 
Art. 3

Articolazione della rilevazione in gestioni

1. La regione competente per territorio, il tesoriere o cassiere possono chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati delle strutture sanitarie seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it
2. La richiesta di articolare la rilevazione in gestioni puo' essere revocata solo a seguito di modifiche normative.
 
Art. 4

Accesso alla banca dati SIOPE

1. Ciascuna ente di cui all'art. 1 accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2012, concernente le modalita' di accesso alla baca dati SIOPE.
2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito internet www.siope.tesoro.it
3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 5

Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti di cui all'art. 1 allegano al bilancio di esercizio i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita' liquide.
2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilita' liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it
3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita' liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere, l'ente allega al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.
4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento;
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.
 
Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2014

Il Ministro: Saccomanni
 
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