Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 24 febbraio 2014 |
Applicazione della sanzione, per accertamento successivo, ad alcuni enti locali che sono risultati non rispettosi del patto di stabilita' interno, relativo agli anni 2010 e 2011. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, nel caso di violazione del patto di stabilita' interno accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui e' accertato il mancato rispetto del patto stesso; Vista la nota n. 375 del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale e' stato comunicato che sono da assoggettare, nell'anno 2014, alla sanzione per riduzione di risorse, alcuni enti locali che, sono risultati non rispettosi del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e 2011, a seguito di accertamento successivo; Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale; Considerato che nella predetta nota del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni conseguenti all'inosservanza del patto di stabilita' 2010 e 2011, la sanzione stessa non puo' superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' in via ordinaria nell'anno 2010 e 2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti e' stato calcolato sulla base dei certificati di conto consuntivo, rispettivamente, dell'anno 2009 e 2010, per cui anche per questi casi occorre considerare la stessa annualita' di certificazione;
Decreta:
Art. 1
Enti assoggettati alla sanzione e determinazione dell'importo
1. Gli enti indicati nell'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, sono assoggettati ad una sanzione, per inadempienza del patto di stabilita' relativo all'anno 2010 e 2011. 2. Viene determinato un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2009 e del consuntivo 2010 rispettivamente per accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 e 2011.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Applicazione della sanzione
1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse a titolo di fondo di solidarieta' comunale dell'anno 2014 previste dall'art. 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui sara' riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sara' versata entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell'interno. 3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sara' operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2014
Il capo del dipartimento: Postiglione
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