Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 febbraio 2014 |
Autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 16 marzo 2011, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 4 marzo 2011, data di emanazione del decreto sopra citato; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali in sostituzione di «CSQA Certificazioni Srl» ha individuato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012; Considerato che «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che il piano dei controlli sopra citato e' stato valutato e ritenuto conforme; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010.
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorrere dal 5 marzo 2014. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» e' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di individuazione. 4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» deve rendere disponibile al «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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| Art. 7
L'organismo autorizzato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia. Il presente decreto entra in vigore dal 5 marzo 2014 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2014
Il direttore generale: La Torre
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