Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 18 febbraio 2014 |
Adozione del provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Delibera n. 18802). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attivita' finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto, in particolare, il combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, e dell'art. 13, comma 1, lettera a) ed ultimo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale la Consob, d'intesa con le altre Autorita' di vigilanza di settore, emana disposizioni attuative in tema di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico; Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; D'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS;
Delibera:
I. E' adottato il «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231». II. La presente delibera e l'annesso Provvedimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 18 febbraio 2014
Il Presidente: Vegas
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| Allegato Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 1. Fonte normativa. Le presenti disposizioni sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (infra: «decreto antiriciclaggio»). 2. Destinatari delle disposizioni. Le presenti disposizioni sono rivolte ai revisori legali ed alle societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (infra: «Revisori»). Per «enti di interesse pubblico» si intendono quelli di cui all'art.16, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 3. Definizioni. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: a) «attivita' professionale»: la revisione legale come definita dalla normativa vigente in materia ovvero qualsiasi altra prestazione professionale resa dai Revisori; b) «cliente»: il soggetto al quale i Revisori rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Nel caso di incarico conferito dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-bis. Nel caso di incarico conferito dalla Rete, la prestazione professionale si intende resa all'entita' oggetto dell'incarico. c) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza o domicilio, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale (ove rilasciato), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale (ove rilasciato); d) «finanziamento del terrorismo»: le condotte previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; e) «GAFI»: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; f) «istruzioni della Banca d'Italia»: il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto antiriciclaggio; g) «MoneyVal»: Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica; h) «persone politicamente esposte (PEPs)"» le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio; i) «rete»: la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; j) «riciclaggio»: le condotte previste dall'art. 2, comma 1, del decreto antiriciclaggio; k) «terza direttiva antiriciclaggio»: la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente svolge l'attivita' ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita' ovvero ne risultano beneficiari, secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio; m) «UIF»: l'Unita' di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio. 4. Principi generali. 4.1 I Revisori assicurano che l'assetto organizzativo, le procedure aziendali e il sistema dei controlli interni siano idonei a garantire l'efficace e tempestiva applicazione delle misure, delle modalita' e delle procedure di adeguata verifica della clientela. 4.2 Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i Revisori operano in conformita' al principio di proporzionalita', ponendosi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine e' commisurata all'entita' del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile nell'ambito della propria attivita' professionale. Essi, in particolare: a) assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attivita' professionale; b) adottano misure, modalita' e procedure di adeguata verifica della clientela adeguate rispetto alla propria organizzazione e alle caratteristiche dei propri clienti; c) ferme restando la specifica natura e finalita' dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, applicano le relative misure in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attivita' professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonche' dei principi di revisione applicabili. L'approccio basato sul rischio non puo' comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le applicabili norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico dei Revisori. 5. Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5.1 I Revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela, basandosi sui dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale. 5.2 Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori osservano i criteri generali stabiliti dall'art. 20, comma 1, del decreto antiriciclaggio nonche' i criteri di valutazione concernenti il cliente previsti nell'Allegato 1. I Revisori prendono in considerazione anche ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attivita' professionale, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 6. Profilatura della clientela. 6.1 I Revisori provvedono a definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente nella fase di accettazione dell'incarico e, con frequenza prestabilita, verificano l'appropriatezza della classe di rischio attribuita. In tale contesto, essi adottano un sistema di classificazione idoneo ad esprimere il grado di rischiosita' correlato al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e, in coerenza con il principio di proporzionalita', graduando le misure e le attivita' afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette in ragione della classe di rischio assegnata a ciascun cliente. 6.2 Ai fini della classificazione della clientela, i Revisori possono avvalersi di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Tuttavia, in tali ipotesi, i Revisori attribuiscono al cliente una classe di rischio piu' elevata, qualora la ritengano piu' appropriata secondo il loro prudente apprezzamento. Qualora venga attribuito al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto. 6.3 Nel caso in cui nello svolgimento dell'attivita' professionale si riscontrino attivita' o eventi tali da incidere in modo significativo sul profilo di rischio del cliente (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di PEPs o di cambio del titolare effettivo), i Revisori provvedono a modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e ad adeguare conseguentemente le misure e le attivita' afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette. 7. Obblighi di adeguata verifica. 7.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono: a) nell'identificazione del cliente; b) nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo; c) nella verifica dell'identita' del cliente e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; d) nell'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta, ove gli stessi non risultino gia' evidenti alla luce delle disposizioni in tema di revisione legale; e) nell'esercizio di un controllo costante dei dati e delle informazioni, nel corso del diligente esercizio dell'attivita' professionale. 8. Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica. 8.1 I Revisori non possono dare corso all'esecuzione della prestazione professionale se non dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente paragrafo, lettere da a) a d). 8.2 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attivita' professionale, con particolare attenzione ai casi in cui: 1) vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. A tal fine, i Revisori si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui al provvedimento emanato dalla Banca d'Italia, su proposta dell'UIF, ai sensi dall'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto antiriciclaggio, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall'UIF; 2) vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (ad esempio, incongruenze tra i documenti presentati dal cliente ed i dati acquisiti dal Revisore). 8.3 L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano gia' state effettuate in relazione a un rapporto in essere o precedenti prestazioni professionali, purche' l'identificazione e la verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attivita' di controllo costante. 8.4 Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attivita' professionale non si applicano: a) nei casi di attivita' didattica o scientifica (ad esempio, docenze o collaborazioni editoriali); b) nel caso di incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie. 9. Identificazione del cliente e del titolare effettivo. 9.1 Nel caso di cliente persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identita' non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. 9.2 Nel caso di cliente non persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalita' perseguite, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorita' di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture); in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attivita'. 9.3 Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela sono assolti in presenza del cliente, prima di dare corso all'esecuzione della prestazione professionale. Tali obblighi si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia gia' identificato in relazione ad una prestazione professionale in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate; b) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) qualora il Revisore si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto antiriciclaggio; d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 9.4 I Revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente, osservando quanto disposto dall'art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio. 9.5 Nel caso di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, i Revisori adottano misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente, avvalendosi a tal fine anche delle metodologie, degli strumenti e delle prassi utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' di revisione legale, in conformita' alla disciplina propria di quest'ultima ed ai principi di revisione. 9.6 Per identificare il titolare effettivo, i Revisori chiedono ai propri clienti di fornire, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate; essi, inoltre, possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili ed ottenere le informazioni pertinenti utilizzando altre fonti utili, ivi comprese le altre entita' facenti parte della loro rete di appartenenza. 9.7 Nel corso del controllo costante, i Revisori valutano tutti gli eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di un titolare effettivo diverso da quello precedentemente individuato. 9.8 In caso di pluralita' di titolari effettivi, gli adempimenti sopra indicati vanno espletati per ciascuno di essi. 10. Verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo. 10.1 Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico. 10.2 In sede di verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo, i Revisori osservano le disposizioni dell'art. 19, comma 1, lett. a) e b) del decreto antiriciclaggio e dell'Allegato 2 del presente Provvedimento. 11. Acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale. 11.1 Fermo restando quanto previsto in materia di revisione legale dalla normativa vigente e dai principi di revisione, i Revisori acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura di ciascuna prestazione professionale oggetto dei singoli incarichi secondo modalita' e in misura proporzionate al profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile. 12. Controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite. 12.1 Nel corso dell'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori svolgono un controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite. 12.2 Sulla base delle risultanze del controllo costante svolto: a) aggiornano ove necessario il profilo di rischio del cliente; b) in caso di riscontro di anomalie rilevanti, pongono in essere gli adempimenti appropriati al caso (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valutano se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto. 12.3 il controllo costante si esercita attraverso l'esame dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento della prestazione professionale, nonche' mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo della prestazione professionale oggetto dell'incarico. 12.4 I Revisori stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento delle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente e del titolare effettivo. Tale pianificazione puo' utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonche' di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualita' (ad esempio, quella di PEPs), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex d.lgs. n. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato all'atto del rinnovo dell'incarico ovvero quando risulti al Revisore che non sono piu' attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite. 12.5 Le risultanze del controllo possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di piu' ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alle dimissioni dall'incarico professionale, salvi in ogni caso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 13. Obblighi di conservazione. 13.1 I Revisori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, al fine di: a) dimostrare alle Autorita' di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; b) consentire analisi e approfondimenti da parte dell'UIF o di qualsiasi altra Autorita' competente; c) consentirne l'utilizzo nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati. 13.2 I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale. 13.3 I documenti devono essere prontamente disponibili, in formato cartaceo o elettronico, su richiesta delle Autorita' competenti. 13.4 La conservazione dei documenti presso un'unica struttura, eventualmente individuata a livello di gruppo/rete di appartenenza ovvero presso terzi, e' consentita, purche' cio' non comprometta la pronta disponibilita' dei documenti stessi. 14. Impossibilita' di effettuare l'adeguata verifica: obbligo di astensione. 14.1 I Revisori, nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accettano l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale e' in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalita' stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 14.2 I Revisori applicano altresi' l'obbligo di astensione previsto dall'art. 28, comma 7-ter, del decreto antiriciclaggio. 14.3 In ogni caso, i Revisori - ove ne ricorrano le condizioni - inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio. 15. Misure semplificate di adeguata verifica. 15.1 Per i casi in cui l'art. 25 del decreto antiriciclaggio prevede la possibilita' di applicare misure semplificate di adeguata verifica, i Revisori si attengono a quanto previsto nell'Allegato 3. 16. Obblighi rafforzati di adeguata verifica. 16.1 I Revisori applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi in cui il cliente non e' fisicamente presente (prestazione professionale a distanza) ovvero il cliente o un titolare effettivo sia una persona politicamente esposta residente in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario. Inoltre, le misure rafforzate vanno assunte qualora sia inviata alla UIF una segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, i Revisori applicano misure rafforzate fino a quando ritengano di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio. 16.2 L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondita', estensione e frequenza, in una o piu' delle attivita' in cui essa si articola (identificazione, verifica e controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attivita' professionale). 16.3 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta. Al fine di individuare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i Revisori, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti intemet ufficiali delle autorita' dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale. 16.4 Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEPs, l'avvio o la prosecuzione del rapporto sono autorizzati dall'organo con funzioni di amministrazione del Revisore ovvero da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega. I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. 16.5 I Revisori, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno. 16.6 Qualora i Revisori non siano in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riescano a verificare l'attendibilita' degli stessi, non accettano l'incarico ovvero pongono fine al rapporto gia' in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta. 16.7 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. Ove l'operativita' con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori applicano le previsioni della presente Sezione, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. raccomandazione n. 12 del GAFI). 17. Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica. 17.1 I Revisori possono demandare, ai sensi della Sezione II del Capo I del Titolo II del decreto antiriciclaggio, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi ivi indicati, ferma la loro responsabilita' finale per l'osservanza di detti obblighi. 17.2 Il ricorso ai terzi e' consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della prestazione professionale, secondo i termini e le modalita' esecutive stabiliti nell'Allegato 4. 17.3 Ai sensi del decreto antiriciclaggio i Revisori non possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da altri Revisori. Tuttavia, ferma restando la loro responsabilita' finale, essi possono avvalersi della collaborazione dell'eventuale rete di appartenenza, unicamente ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti. 18. Disposizioni transitorie e finali. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° giugno 2014. Esse si applicano anche ai rapporti in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.
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Allegato 1
Criteri di valutazione concernenti il cliente
Allo scopo di individuare e valutare gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica dei propri clienti, i Revisori prendono in considerazione, in particolare, gli aspetti di seguito elencati: 1. forma giuridica, assetti proprietari e di controllo, dimensioni, articolazioni organizzative, complesso delle procedure operative e di controllo di ciascun cliente. In particolare, nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalita' della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalita' attraverso cui opera per raggiungerli, nonche' alla forma giuridica adottata, soprattutto la' dove essa presenti particolari elementi di complessita' od opacita' che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari; 2. caratteristiche ed attivita' dell'eventuale titolare effettivo; 3. grado di complessita' e di trasparenza dell'eventuale gruppo di appartenenza della societa' cliente; 4. collegamento, partecipativo o di altra natura, del cliente con soggetti operanti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 5. condanne penali o sottoposizione del cliente a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro; 6. eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente - quando tali procedimenti siano notori o comunque noti al Revisore e non coperti da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Revisore stesso ai sensi del codice di procedura penale - o proprie segnalazioni inoltrate alla UIF; 7. notorie connessioni (ad esempio, familiari o di affari) del cliente ovvero conclusione da parte del medesimo cliente di operazioni di significativo valore economico con soggetti che abbiano subito condanne penali ovvero siano stati sottoposti ai procedimenti, misure o provvedimenti, di cui al punto precedente; 8. censimento del cliente nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero riconducibilita', notoria contiguita' o effettuazione di operazioni di significativo valore economico con soggetti censiti nelle medesime liste; 9. natura dell'attivita' economica svolta dal cliente e specifiche caratteristiche della stessa, in particolare nei casi in cui tale attivita' sia riconducibile a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio (ad esempio, attivita' economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante) ovvero implichi l'operativita' in settori economici ad elevato rischio di riciclaggio (ad esempio, settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria); 10. presenza nel territorio, ove il cliente ha la propria residenza/sede e dove comunque svolge la propria attivita', di rilevanti e notori fenomeni di criminalita', idonei a favorire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento ai Paesi o territori a rischio. Particolare attenzione va dedicata ai casi in cui il cliente opera all'estero; in tale ambito assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal - ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio. I medesimi elementi sopra descritti vanno presi in considerazione e valutati anche in rapporto alle controparti con cui il cliente compie operazioni di rilevante valore economico; 11. comportamento tenuto, nella fase preordinata al conferimento dell'incarico e nel corso delle fasi successive. Di specifico rilievo risultano condotte reticenti, dissimulatorie o fuorvianti, consistenti, ad esempio, nella riluttanza a fornire informazioni rilevanti ovvero nel dare informazioni parziali, incomplete, inesatte, false ovvero non coincidenti con quelle rilevate dal Revisore nello svolgimento della sua attivita' professionale; 12. incompletezze, irregolarita' o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero rifiuto o riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili; 13. operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali indicatori di anomalia per i Revisori, nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto antiriciclaggio. L'elencazione precedente non ha carattere esaustivo; i Revisori prendono, pertanto, in considerazione anche gli ulteriori elementi riscontabili nel singolo caso, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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Allegato 2
La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo
Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale dovuta, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico. Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano: a) i documenti di identita' in corso di validita' tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione; b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale; c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformita' alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate); e) le informazioni provenienti da organismi e autorita' pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purche' paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web. Ai fini della verifica dei dati del cliente persona fisica, i Revisori effettuano il riscontro su uno dei documenti d'identita' originali in corso di validita' indicati dall'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico. Per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo, i Revisori adottano misure commisurate al profilo di rischio del cliente. A tal fine, va effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita - in via autonoma o dal o per il tramite del cliente - e conservata copia in formato cartaceo o elettronico. Quando i Revisori ritengano ragionevolmente che sussista un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, possono effettuare la verifica relativa al titolare effettivo mediante acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilita'. In ogni caso, i Revisori valutano, in base all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico-commerciali ovvero a piu' fonti affidabili e indipendenti. I Revisori adottano le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticita' dei documenti originali utilizzati. Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i Revisori adottano le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario). Per i soggetti minori di eta', i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identita' o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Per i titolari dello status di «rifugiato» o dello status di «protezione sussidiaria», ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n. 251 del 2007.
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Allegato 3
Misure semplificate di adeguata verifica
Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i Revisori raccolgono sufficienti informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorrono le condizioni di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che giustificano l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela. I Revisori accertano l'identita' del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso. A titolo esemplificativo, i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto antiriciclaggio possono essere acquisiti consultando - anche tramite internet - gli albi tenuti dalle autorita' di vigilanza di settore; informazioni sulle societa' quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA). I Revisori verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalita' e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Essi conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata. I Revisori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'accettazione dell'incarico o dalla prosecuzione dello stesso e ferma la valutazione di inviare la segnalazione di operazione sospetta, nei casi in cui: vi siano dubbi sull'idoneita' o la veridicita' delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra indicate; non vi siano piu' le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - che consente l'applicazione della procedura semplificata - in base a fondato giudizio, basato sugli elementi di valutazione acquisiti dai Revisori nello svolgimento della propria attivita' professionale; vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dell'articolo 16, comma 1, lettera d) e dell'articolo 17, comma 1, lettera c) del medesimo decreto antiriciclaggio; la Commissione europea adotti, con riferimento ad un Paese terzo, una decisione di accertamento a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della terza direttiva antiriciclaggio; in tal caso, i Revisori non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della terza direttiva antiriciclaggio.
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Allegato 4
Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere (cfr. art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio). L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a cio' autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente. L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attivita' effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa e' diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere: a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione; b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identita'; c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto. Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dei Revisori (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la precedente lettera b) ovvero inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dei Revisori responsabili dell'adeguata verifica). L'attestazione puo' essere resa in forma cartacea o informatica. Spetta al Revisore responsabile dell'adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario il Revisore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a: informare il terzo attestante delle eventuali irregolarita' o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta; apportare le necessarie rettifiche o integrazioni; adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica; astenersi dall'instaurare il rapporto, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora il Revisore si trovi nell'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica). Nell'ambito delle modalita' di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, i Revisori responsabili: definiscono le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuano i dati e le informazioni che e' necessario siano trasmesse dai terzi e le modalita' e la tempistica della trasmissione; predispongono strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi; verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicita' dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilita' delle informazioni desunte dagli stessi; acquisiscono, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.
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