Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 14 gennaio 2014
Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 concernente "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2009, n. 13, come modificata e prorogata dalle oo.mm.: 19 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2009, n. 79, e 14 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, concernente "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58;
Considerato il persistere degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, a causa di esche o bocconi avvelenati accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' causa di contaminazione ambientale;
Rilevato che l'adozione delle predette oo.mm. 18 dicembre 2008 e 10 febbraio 2012 ha reso possibile la raccolta di dati epidemiologici e un maggior controllo del fenomeno, con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e, talora, con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti penalmente;
Ritenuto per quanto sopra, e nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On. le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 10 febbraio 2012 e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 14 gennaio 2014

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 242
 
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