Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2014 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine «2013» e' sostituito dal seguente «2014».
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( nonche', in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS, )) fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»;
(( b-bis) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015.». ))
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
6. (( All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2014». I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. ))
(( 7. (Soppresso). ))
(( 8. (Soppresso). ))
9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al 30 giugno 2014.
10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2014».
11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» e' sostituita dalla parola: (( «2018»; ))
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» e' sostituita dalla parola (( «2018». ))
(( b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2016». ))
12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. E' (( differita )) al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2014(( , purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. Procedure straordinarie per l'accesso alle
qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2008 al 2014, si provvede esclusivamente con
le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza
giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al
giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2006 al 2014, si provvede esclusivamente con
le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza
giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al
giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
3-7. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 6-septies dell'art. 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Proroga di termini in materia di personale,
professioni e lavoro.
1-6-sexies. (Omissis).
6-septies. Fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili al personale appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, presso gli uffici di cui all'art. 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 57 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo
personale, e fino alla predetta data, non si applicano,
altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'art. 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo art.
133.».
Si riporta il testo vigente del comma 2-sexies
dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)
1 - 2-quinquies. (Omissis).
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all' art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 4-bis dell'art. 1
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi
523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e all'art. 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'art. 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2014.
3- 4. (Omissis).
4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per
l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in
data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per
l'assunzione di 825 funzionari per attivita'
amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate,
di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata
al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon
andamento ed economicita' della pubblica amministrazione,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di
reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario
amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro
completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei
candidati che hanno riportato un punteggio utile per
accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di
assunzione previsti dalla legislazione vigente.
5-6-quinquies. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 91 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013):
«91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate,
anche in deroga alle percentuali del turn over di cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono
essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli
anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, nonche' del Ministro responsabile
dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni.».
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale
1-6. (Omissis).
7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
28 febbraio 2014 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013.
8-13-septies. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni:
«Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
per le amministrazioni destinatarie; per le restanti
amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
della procedura di soppressione e razionalizzazione delle
province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile
2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6
del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo
n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le
disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del
presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165
del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il
rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni
interessate dalla riduzione disposta dall'art.
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici di
livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con i
quali possono essere modificati anche i regolamenti di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei
rispettivi ministri, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti
dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3,
commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli
stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A
decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16
del presente articolo si applicano anche alle
amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e
23-quinquies.
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'art. 33
del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio
dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il
personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo'
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le
domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'art. 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'art. 23, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di
responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «,
nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui
si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto
conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito,
della data di maturazione del requisito dei cinque anni e,
a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita'
nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17. Nell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di
cui all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'art. 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9» sono
sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'art. 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per
cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di
prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non
oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in
corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31
dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'art.
19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello
dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato art.
19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso le
predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie
fiscali che incorporano altre amministrazioni sono
rinnovati entro quindici giorni dalla data
dell'incorporazione.
20-quater. All'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma
5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'
controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai
contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5):
«Art. 7. Rispetto dei limiti per le spese di personale
e per le spese per indebitamento
1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui
agli articoli 5 e 6 nonche' la sostenibilita' e
l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle
universita', fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le
disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato previste dalla
legislazione vigente, che definiscono i livelli
occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e comunque
limitatamente all'anno 2012, si prevede che:
a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al
10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
non superiore al 10 per cento di quella relativa al
corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno
precedente;
b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
spesa annua non superiore al 20 per cento di quella
relativa al corrispondente personale cessato dal servizio
nell'anno precedente;
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento, possono procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di
ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del
proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20
per cento di quella relativa al corrispondente personale
cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra
l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, al
netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6,
comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e
degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di
ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno
precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di
cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese
di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non
possono contrarre nuovi mutui e altre forme di
indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese
di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80
per cento possono contrarre ulteriori forme di
indebitamento a carico del proprio bilancio
subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita'
definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15
giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero
dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie
protette e quelle relative a personale docente e
ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'art. 5, comma 5;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto
dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato
dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del
piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di
indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli
indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' alla successiva verifica del
rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle universita' e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione
di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto
previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei
confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le
hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO
da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle
in cui si verificano.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
ridefinite per gli anni successivi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre
antecedente al successivo triennio di programmazione e
avente validita' triennale.».
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'art. 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art.
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'art. 14 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' e dagli
enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da
finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le missioni all'estero di
cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per
attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'art. 9 del presente decreto.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' art. 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato art.
2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
21-sexies. Per il quinquiennio 2011-2015, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo art. 8,
comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti
in materia di contenimento della spesa dell'apparato
amministrativo effettuando un riversamento a favore
dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento
delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di
funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano
in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al
comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di
cui all' art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, all'art. 2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' art. 27,
comma 2, e all' art. 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' art. 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto art.
19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' art. 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 51 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 51. Determinazione delle aliquote di valutazione
nel periodo transitorio.
1.(Omissis).
2. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel
periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti
criteri:
a) per l'avanzamento al grado di colonnello, le
aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2018 sono
fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto
conto dei transiti previsti dall'art. 43;
b) per l'avanzamento al grado di maggiore, sono
inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono
formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti
rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;
3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota
dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1°
gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con
determinazione del Comandante Generale, su base numerica,
in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31
dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote,
abbiano maturato, ai sensi dell'art. 27, comma 6,
un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in
servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale,
nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento
di anzianita' di cui all'art. 43, comma 3, lettera b), e
comma 4;
c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti
in aliquota di valutazione per l'anno:
1) 2002: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998;
2) 2003: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999;
3) 2004: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000;
4) 2005: i tenenti con anzianita' di nomina ad
ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001.
3-4.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 52 del citato
decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 52. Determinazione delle promozioni nel periodo
transitorio
1-4. (Omissis).
5. Per gli ufficiali del ruolo speciale, il numero
annuale di promozioni e' fissato, nel periodo transitorio,
come segue:
a) al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno
2018, con determinazione del Comandante Generale, tenuto
conto dei transiti di cui all'art. 43. L'iscrizione nei
relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di
graduatoria di merito;
b) al grado maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in
tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di
valutazione. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro
di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'art.
51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei relativi quadri
di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo.
6-8. (Omissis).».
Si riporta il testo della Tabella 1 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificata dalla presente
legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta il testo vigente del comma 24 dell'art. 8
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44:
« Art. 8. Misure di contrasto all'evasione
1-23. (Omissis).
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente,
in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di
assicurare la funzionalita' operativa delle proprie
strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle
misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni
del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia
delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate
ad espletare procedure concorsuali da completare entro il
31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni
dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui all'art.
1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more
dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle
dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio,
salvi gli incarichi gia' affidati, potranno attribuire
incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata
e' fissata in relazione al tempo necessario per la
copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi
sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando
l'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Ai funzionari cui e' conferito l'incarico
compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A
seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure
concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle
dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio
non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'art.
19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse disponibili sul bilancio
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e
dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per
l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
24-bis - 25-bis. (Omissis).».
 
Art. 2
Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonche' i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
(( 2. (Soppresso). ))
3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.
4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
5. Per la conclusione delle attivita' di rendicontazione delle contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonche' di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014.
6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilita' con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalita', le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 40 dell'art. 12
del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«Art. 12. Soppressione di enti e societa'
1-39. (Omissis).
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41 -90-bis. (Omissis). ».
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali
1-6. (Omissis).
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20
maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2014. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati
distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo
le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014.
8 - 15-quater. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19-bis del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19-bis. Zone a burocrazia zero
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2014, nei
territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la disciplina delle
zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
Si riporta il testo vigente del comma 5-bis dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile):
«Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza
1-5. (Omissis).
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter - 6-bis. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'art. 16 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.
3754 (Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli
eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila
ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009):
«Art.16.
1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito
dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa
e' autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'art.
7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un
ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la
protezione degli insediamenti ubicati nei comuni
individuati ai sensi dell'art. 1, in un numero non
superiore a 700 unita'».
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art.
7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:
«Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1-2. (Omissis).
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell' art. 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5.(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 23
del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili
1-6. (Omissis).
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al
31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n.
92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno
2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato art. 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
8 - 12-undevicies. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 14
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono
essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3
del citato art. 18.
1-bis - 5-quater. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente dei commi 7, 7-bis e 13
dell'art. 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
«Art. 11. Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
1 - 6-bis. (Omissis).
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'art. 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello
Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di
reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al
predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa
integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente
ai danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi
rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'art. 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
dagli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per il pagamento dei
tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche' per
gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno
2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F
della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi
dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
7-ter - 12. (Omissis).»
«13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Ai sensi dell'art. 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo
periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di
interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a
valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
13-bis - 13-quater. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 367 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013):
«367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i
soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'art.
11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo
definiti previa integrazione della convenzione di cui al
predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del
2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato,
nei limiti dell'importo di cui al predetto art. 11, comma
7, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui
al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art. 6
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:
«Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012
1.(Omissis).
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
presentazione della documentazione di cui all'art. 11,
comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto art.
11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo
termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le
condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'art.
11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono
presentare la documentazione utile per accedere al predetto
finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a
provvedervi entro l'originario termine finale del 30
novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per
l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza
applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al
15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il
termine ultimo del 30 novembre 2012.
4 - 5-ter. (Omissis).».
 
(( Art. 2-bis
Proroga di termini in materia di magistratura onoraria

1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il cui mandato scade il 31 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «o il 31 dicembre 2014»;
b) le parole: «nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015»;
c) le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015».
2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2015». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 290 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso
della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui
mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e
per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma
dell'art. 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il
31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore conferma a norma dell'art. 7, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle
rispettive funzioni fino alla riforma organica della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2015; conseguentemente all'art. 245, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre
il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre il 31 dicembre 2014»».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive
modificazioni (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), come modificato dalla presente
legge:
«245. 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente
decreto, in forza delle quali possono essere addetti al
tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso
il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano
fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del
ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma
dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2015.».
 
Art. 3
Proroga di termini di competenza
del Ministero dell'interno

1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
(( 1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
(( 4. (Soppresso). ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 2005, n. 26:
«1. Bilanci di previsione degli enti locali.
1. (Omissis).
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 23
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle
Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita'
indipendenti e delle Province
1-4. (Omissis).
5. L'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica
alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
6-22. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 11-ter dell'art.
29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:
«Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale
1 - 11-bis. (Omissis).
11-ter. Il termine di cui all'art. 23, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
prorogato di dodici mesi.
12 - 15-octies. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'art. 5-ter del citato
decreto-legge n. 43 del 2013:
«Art. 5-ter. Acquisizione di lavori, servizi e
forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti
1. Il termine di cui all'art. 23, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia'
prorogato ai sensi dell'art. 29, comma 11-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti
salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data
dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.».
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle
missioni internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
1 - 4. (Omissis).
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre
2009, n. 154, adottato in attuazione dell'art. 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al
30 giugno 2014 possono essere impiegate anche le guardie
giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi
teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per
un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle
Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi
operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero
della difesa.
5-bis - 6-ter. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati
1 - 4-ter. (Omissis).
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014.
4-quinquies. (Omissis).».
 
(( Art. 3-bis
Proroga di termini in materia di giustizia

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 11
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148):
«Art. 11. Entrata in vigore
1-2. (Omissis).
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de
L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate,
previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni
dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e
Chieti le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
 
Art. 4
Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies e' sostituito dal seguente: «3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il (( 30 giugno 2014 )), del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.».
2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: (( «31 maggio 2014» )).
3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014.
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».
(( 4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». ))
5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo (( non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non piu' di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto )), previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneita' al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
8. E' prorogato al (( 31 dicembre 2014 )) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. (( Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 )). Agli oneri del presente comma, pari a (( 3,4 milioni di euro )) per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(( 8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». ))
(( 8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attivita' preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. ))
(( 8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonche' di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresi' incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. ))
(( 8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15. Proroga di termini in materia di
amministrazione dell'interno
1. Il termine di cui all'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto
disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012,
si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'art.
33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella
quota parte destinata al Ministero dell'interno.
2. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2012».
2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine
della validita' della graduatoria adottata in attuazione
dell'art. 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
3-bis All'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000
euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di
attivita' di formazione e concessione brevetti per lo
svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico
rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
4. Il termine di cui all'art. 3, secondo comma, del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle
impronte digitali sulle carte di identita', e' prorogato al
31 dicembre 2012.
5. Il termine di cui all'art. 7, comma 31-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
6. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
7. Il termine indicato nell'art. 23, comma 9, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da
ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di
termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, e' ulteriormente prorogato di due anni per le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a
domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di
mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso
in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora
completato l'adeguamento antincendio delle strutture
ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di
cui all'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
8-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21-bis. Diritti aeroportuali
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10
dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da
ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da
adottare entro il 31 maggio 2014, il Ministro dei trasporti
provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della
misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione
programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti
decade qualora i concessionari non presentino completa
istanza di stipula del contratto di programma entro il
medesimo termine del 31 maggio 2014.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 28
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida):
«Art. 28. Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di
quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e
23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti
per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 10
del citato decreto legislativo n. 59 del 2011:
«Art. 10. Modifiche all'art. 123 del Codice della
strada, in materia autoscuole
1. All'art. 123, comma 7, secondo periodo, del Codice
della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS,
BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «di tutte le categorie di patenti, anche
speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei
documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale».
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3 dell'art. 3
del citato decreto legislativo n. 59 del 2011:
«Art. 3. Modifiche all'art. 116 del Codice della
strada, in materia di patente e di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
1. L'art. 116 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida ed, ove
richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi dell'art. 118-bis.
2.(Omissis).
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il
doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'art. 115, comma 1, lettera
e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg,
purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione
non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500
chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di
capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di
esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4-18. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario
1 - 2-undecies. (Omissis).
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed
allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
dicembre 2014, urgenti disposizioni attuative, tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non
rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti
gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e
di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da
parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
4 - 4-septiesdecies. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33-quinquies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di
revisione triennale dell'attestato SOA
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, lettera d),
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e'
prorogato al 30 giugno 2014.».
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 189 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 189. Requisiti di ordine speciale (art.
20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,
d.lgs. n. 9/2005)
1-4. (Omissis).
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31
dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.».
Si riporta il testo vigente del comma 27 dell'art. 357
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
«Art. 357. Norme transitorie
1-26. (Omissis).
27. In relazione all'art. 100, comma 1, lettera c.2),
fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di
attestazioni SOA per classifica illimitata, possono
documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia
conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di
validita' di cui all'art. 98, comma 1, del presente
regolamento, secondo quanto prescritto dall'art. 189, comma
5, del codice.
28-30. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'art. 11-bis del citato
decreto-legge n. 216 del 2011:
«Art. 11-bis. Proroga in materia di impianti funiviari
1. All'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
«proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«proroga di quattro anni».
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' soppressa la seguente voce: «due
anni - art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni». Alla tabella 1 allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' soppressa la seguente voce: « art. 145, comma 46,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni - Settore funiviario».
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe
richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non
ancora scadute, le societa' esercenti possono richiedere
un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di
quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per
contenere il disagio abitativo di particolari categorie
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2008, n. 199:
«1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di
favorire il passaggio da casa a casa per le particolari
categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione
delle misure e degli interventi previsti dal Piano
nazionale di edilizia abitativa di cui all'art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia'
sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 22-ter
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'
ulteriormente differita al 31 dicembre 2012, nei comuni di
cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.
9.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali):
«Art. 2. Benefici fiscali.
1. Per i proprietari degli immobili locati ai
conduttori individuati nell'art. 1, commi 1 e 3, della
presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione
della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo
2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni
possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta
comunale sugli immobili.».
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1-4 (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12. Piano nazionale per le citta'
1-6. (Omissis).
7. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato
ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio
2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E'
esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno
stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il
termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fissato al 31 dicembre 2016.
8-9 (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato
dall'art. 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n.
228:
«Art. 26. Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Entro il 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di
proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e
funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze
derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale
e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore
efficienza operativa, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai
sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di
competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo
unico delle disposizioni concernenti i compiti e le
funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative
vigenti al fine di realizzare una semplificazione,
razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad
adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica
del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per
delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni
soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito
dell'Unione europea ed internazionale nonche' per
realizzare una corrispondenza con i livelli di governo
regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di
coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da
strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle
operative di vigilanza e controllo e amministrative,
attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici
dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari
livelli gerarchici e degli organici per accrescere
l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del
Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo
scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la
sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilita'
organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire
con atti amministrativi.».
Si riporta il testo vigente dei commi 98 e 99 dell'art.
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
« 98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all' art. 1,
comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
ripartire, per le esigenze di funzionamento e per
l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi
in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente
aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di
euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011.».
 
Art. 5

Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e
forestali

1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: (( «1º luglio 2014» )).
2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «28 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2014» )) e le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «30 giugno 2015» )).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 4-quinquiesdecies del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-quinquiesdecies. Disposizioni per la produzione
della «mozzarella di bufala campana» DOP
1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della
«mozzarella di bufala campana», registrata come
denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12
giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti
separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri
tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di
consentire alle aziende interessate un'adeguata
programmazione delle rispettive attivita', il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali provvede,
con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le
modalita' per l'attuazione del presente articolo.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 111 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 111. Revisione delle macchine agricole in
circolazione
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza
nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31
dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle
macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma
dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza
e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la
sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e'
disposta, a far data dal 30 giugno 2015, la revisione
obbligatoria delle macchine agricole in circolazione
soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato
di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate
antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della
formazione professionale per il conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
 
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «1° gennaio 2015» )).
3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30 giugno 2014.».
4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 48 dell'art. 1 della
citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«48. A decorrere dal 30 giugno 2014 il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dismette
la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto
di locazione e' risolto. Da tale dismissione derivano
risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.».
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 (Introduzione di un
sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica,
del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle
universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), e 4,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. Introduzione della contabilita'
economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e del
bilancio unico
1-2. (Omissis).
3. Le universita' adottano il sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo,
nonche' i sistemi e le procedure di contabilita' analitica,
entro il 1° gennaio 2015.
4.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 18
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1 - 8-quater. (Omissis).
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30 giugno
2014. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
8-sexies - 14-bis. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni:
«Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1 - 1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
1998, n. 155.
 
Art. 7
Proroga di termini in materia di salute

1. (( All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2015». ))
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1.(Omissis).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2015, l'attuale
sistema di remunerazione della filiera distributiva del
farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del
farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'art. 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3 - 25-ter. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
« 796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All' art. 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell' art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all' art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all' art. 1, commi 278 e
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all' art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (389);
c) all' art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all 'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all' art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all' art.
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di
una quota fissa per confezione di importo idoneo a
garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le
regioni interessate, in alternativa alla predetta
applicazione di una quota fissa per confezione, possono
adottare anche diverse misure regionali di contenimento
della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo
adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per
cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il
28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 della citata intesa del 23
marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all' art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall' art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All' art. 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all' art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31
ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma
1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le
regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente
della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma
409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi
individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le
forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di
acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale
risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
disposto del successivo periodo della presente lettera.
Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero
della salute - Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006;
entro la stessa data le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi
unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende
sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu'
ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve
indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun
dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il
Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione,
sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi
rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi
sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della
salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
 
Art. 8
Proroga di termini in materia di lavoro
e politiche sociali

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»; b) al comma 2-ter, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «duecento settantesimo giorno».
2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(( 2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore. ))
(( 2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2013 e 2014». ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive
modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n.
1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro
di cui all'art. 16, lettera a), le lavoratrici devono
consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennita' di maternita' il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel
certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma
2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la
data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente
per via telematica direttamente dal medico del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le
modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni
di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2010, n. 65.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di
parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve
essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla
competente struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo
le modalita' e utilizzando i servizi definiti con il
decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi
1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento
settantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice
di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza
indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1,
nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del
parto, ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni.».
Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 19
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 19. Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga
1-15. (Omissis).
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna alla societa'
Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione.
17 - 18-quater. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2 - 4-octies.(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. All'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi
alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero
di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo
contributivo di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre
1990, n. 407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno
2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di
sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta'
bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria. Decorso inutilmente il termine di cui al
periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di
sostegno ai lavoratori interessati dalla presente
disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede
mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale
di cui ai commi 19 e seguenti.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei
fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui al
comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base
degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla
natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di
ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'
obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa
rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di
lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime
modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia
di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli
accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al
comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4
possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma
confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai
datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni
derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente
comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi
22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4
nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita'
e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti
settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi
interprofessionali, di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai commi
da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai
lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita'
produttive interessate. Ove a seguito della predetta
trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo
bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi
previsti dal predetto art. 118 e le risorse derivanti da
tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di
solidarieta' quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai
fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero
integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela
del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di
sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi
bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare:
requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e
requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta
gestione e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 l'indennita' di cui all'art. 2, comma 1, della
presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi per
crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, e subordinatamente
ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20
per cento dell'indennita' stessa a carico dei fondi
bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di
solidarieta' di cui al comma 4 del presente articolo. La
durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento
e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;
al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali comunque superiori ai quindici
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, per i quali non siano stipulati,
accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui
al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta'
residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei
settori identificati.
19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano
in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma
19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di
lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla
disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione
a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi
eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo
residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle
stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, puo'
proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del
relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del
presente articolo.
19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino
in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di
contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui al
comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle
medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e
con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute
le relative prestazioni previste. In caso di mancata
costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro il
31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in
relazione alle mensilita' di sospensione.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei
settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23,
24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per
una durata non inferiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio
mobile, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata
operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme restando
eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30
del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal
1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e'
fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilita'
di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei
datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti
previsti.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale
provvede un comitato amministratore, avente i compiti di
cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La
partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano
le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5
per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma
32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro,
un contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19
hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi
4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia'
acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno
obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di
bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario
macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al
comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha
facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo,
sulla base della proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma
29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di
un assegno ordinario di importo almeno pari
all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non
inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
alle durate massime previste dall'art. 6, commi primo,
terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche
con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa
dell'istituto dell'integrazione salariale.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare
le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o
durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in
caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, in
relazione alle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai
commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e'
computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo'
altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in
relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la
contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
del comma 4 provvede un comitato amministratore con i
seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a
dieci, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai
componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino
profili di illegittimita', da parte del direttore generale
dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti
ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge
con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42
determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
regolamento del relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'art. 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dalla presente legge con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle
norme previste dalla presente legge con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291;
b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n.
203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c).
d) art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'art. 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
purche' tali misure non determinino complessivamente una
sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui
al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure
bancarie e degli onorari notarili necessari per la
sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.
409, numero 3), del codice di procedura civile, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per
cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.».
Il testo vigente del comma 28 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 6
del citato decreto-legge n. 216 del 2011:
«Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro
1-2.(Omissis).
2-bis. La scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei
decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e'
fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter - 2-undecies. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 70 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 70. Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a
5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando
il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di
cui al presente comma possono essere svolte a favore di
ciascun singolo committente per compensi non superiori a
2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente
comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2 - 4.(Omissis).».
 
Art. 9
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al (( 30 giugno 2014 )) ».
2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014».
3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014».
5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti «1º luglio 2014».
6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
(( 9. (Soppresso). ))
10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».
12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuita' nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
14. (( All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame». ))

(( 15. (Soppresso). ))
(( 15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati gia' inviati gli inviti a presentare offerta.
15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».
15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 2004/39/CE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che
modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e
abroga la direttiva 93/22/CEE), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19. Disposizioni finali e transitorie.
1 - 13.(Omissis).
14. Fino al 30 giugno 2014, la riserva di attivita' di
cui all'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma
5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza dei clienti.
14-bis.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del
citato decreto-legge n. 40 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. Deflazione del contenzioso e razionalizzazione
della riscossione
1-2.(Omissis).
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi
tributari nei termini di durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della
predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti
che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali
risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello
Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le
seguenti modalita':
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle
aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente
definite con decreto assunto dal presidente del collegio o
da altro componente delegato. Il compenso in misura
variabile previsto per i componenti della Commissione
tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti
dell'estensore del provvedimento di definizione. Il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che
l'attivita' delle sezioni di cui all' art. 1, comma 351,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il
31 dicembre 2014; il mancato rispetto dei predetti carichi
e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre
2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali
applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare
al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei
presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei
componenti delle commissioni tributarie provinciali
istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento
di un importo pari al 5 per cento del valore della
controversia determinato ai sensi dell' art. 16, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare
apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con attestazione
del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di
cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione
integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa
luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma, accertate annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al
fondo di cui all' art. 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni
internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il
giudizio a seguito di attestazione degli uffici
dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita'
della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
sensi del presente decreto.
2-ter - 3-bis.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 8 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. Misure per la stabilita' del sistema
creditizio
1-29.(Omissis).
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo
indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia
effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che
siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la
garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi
dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli
1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga
agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e
all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti
ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista
dall'art. 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni
si applica l'art. 67, quarto comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al
presente comma si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro
la data del 31 dicembre 2014.
31 - 34.(Omissis).».
Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 4-bis dell'art.
128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e
connessi poteri di controllo
1 - 2.(Omissis).
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto
delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti
insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o
istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo.
La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli
agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche'
presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia
di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
controllo sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti
insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui
mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
5.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3-bis del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella
produzione combinata di energia elettrica e calore
1.(Omissis).
2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per
l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti
alle aliquote sulla produzione di energia elettrica
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella
misura del 12 per cento.
3-4.(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 4 e
del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili):
«Art. 4. Piano dei conti integrato
1 - 2.(Omissis).
3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di
ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e tenendo
conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente
decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di
contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore
contenente le definizioni degli istituti contabili e le
procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per
tipologia di enti, al quale si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4 - 8.(Omissis).»
«Art. 18. Bilancio consolidato delle amministrazioni
pubbliche
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, e'
individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo
decreto sono stabiliti i tempi e le modalita' per
l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro
pubblicazione.
2.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del citato
decreto legislativo n. 91 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25. Sperimentazione
1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un
avvicinamento tra contabilita' finanziaria e contabilita'
economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2012, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
disciplinata, a partire dal 2015, una attivita' di
sperimentazione della durata di due esercizi finanziari,
avente ad oggetto la tenuta della contabilita' finanziaria
sulla base di una nuova configurazione del principio della
competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno
luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma
restando, nel caso di attivita' di investimento che
comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu'
esercizi finanziari, la necessita' di predisporre la
copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva
spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate
alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto
della opportunita' di verificarne, in particolare, gli
effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo
esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la
sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Camere una relazione sui relativi risultati.
2.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti
di bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate
sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga
alle norme in materia di flessibilita' di cui all'art. 23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al
periodo 2011-2015, nel rispetto dell'invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di
legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di
ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di
cui all'art. 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del
2009. In appositi allegati agli stati di previsione della
spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si
propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale
per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011
e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21,
comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli
importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle
predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle
universita', nonche' le risorse destinate all'informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime
riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento
della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione
dell'art. 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo
quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo. Dato
il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa
pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti
in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo,
conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle
missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al
quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato.».
Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici
1-13.(Omissis).
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014,
anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui
al comma 10, con decreto del Ministro competente, da
comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere
disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola
cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante
l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della
compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica.
15 - 20.(Omissis).».
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 30
della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1-10. (Omissis).
11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri
competenti, che illustri lo stato di attuazione dei
programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione
delle cause che ne determinano la necessita' e al fine di
evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con
conseguenti oneri, puo' prorogare di un ulteriore anno i
termini di conservazione dei residui passivi relativi a
spese in conto capitale.».
Si riporta il testo vigente del comma 10-ter dell'art.
2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1 - 10-bis.(Omissis).
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con i
quali possono essere modificati anche i regolamenti di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei
rispettivi ministri, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti
dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3,
commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli
stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A
decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater - 20-quinquies.(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 15 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6-bis
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE):
«1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente
Codice e' acquisita eclusivamente attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso
l'Autorita' dall'art. 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i
dati previsti dall'art. 7 del presente codice».
Si riporta il testo del comma 1324 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per
carichi di famiglia di cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a condizione che gli
stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, che le persone alle
quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un
reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri
deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun
beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La
detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011. La
detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012. La
detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013. La
detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014. La
detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».
 
Art. 10
Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2014».
(( 3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014».
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti):
«Art. 6. Rifiuti non ammessi in discarica.
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
(Omissis).
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 (2) ad eccezione
dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli
autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali
sono autorizzate discariche monodedicate che possono
continuare ad operare nei limiti delle capacita'
autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni urgenti
per il superamento di situazioni di criticita' nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento
ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 11:
«2. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e
successive modificazioni, come da ultimo prorogato
dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 1 del 2013, come modificato dalla presente
legge:
«1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'art. 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2014. A
partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo
si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 27,
lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni».
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure straordinarie e
urgenti in materia ambientale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come
modificato dalla presente legge:
«3. Il termine di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e'
differito al 30 giugno 2014».
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 11 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le
sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e
260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto
di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica e
all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati
e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di
assicurare il coordinamento con l'art. 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
comma 1 del presente articolo».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3-bis del
citato decreto-legge n. 43 del 2013: come modificato dalla
presente legge:
«1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di
emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di
continuita' nell'ultimazione dei lavori necessari
all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea
di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel
territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2014,
continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del
19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del
medesimo decreto».
 
Art. 11
Proroga di termini in materia di turismo

(( 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 15
del citato decreto-legge n. 216 del 2011:
«7. Il termine indicato nell'art. 23, comma 9, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da
ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di
termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, e' ulteriormente prorogato di due anni (55) per
le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a
domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto».
 
Art. 12
Proroga termini nel settore delle comunicazioni

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici), come
modificato dalla presente legge:
«12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva
in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla
base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2014, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile».
 
Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuita' del servizio, laddove (( l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, )) l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le procedure di affidamento (( pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo )), il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 20 e 21 dell'art.
34 del citato decreto-legge n. 179 del 2012:
«Art. 34. Misure urgenti per le attivita' produttive,
le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione
dei beni culturali ed i comuni
1 - 19.(Omissis).
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della
disciplina europea, la parita' tra gli operatori,
l'economicita' della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita' di riferimento,
l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se
previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto non conformi ai requisiti
previsti dalla normativa europea devono essere adeguati
entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la
stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli
affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il
mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente
comma determina la cessazione dell'affidamento alla data
del 31 dicembre 2013.
21 - 57.(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3-bis
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
«1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio».
Si riporta il testo vigente del comma 25 dell'art. 34
del citato decreto-legge n. 179 del 2012:
«25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto
2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano
inoltre ferme le disposizioni di cui all'art. 37 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
 
Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone