Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2013
Contributi a favore degli imprenditori ittici armatori di unita' da pesca dotati di sistema di identificazione automatica.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 « che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 25 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Reg. (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso;
Ritenuto opportuno intervenire attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nell'ambito degli aiuti in regime di de minimis previsti dall'Unione europea, per attenuare il disagio derivante dalla crisi economica del settore;
Considerato l'art. 10 del Reg. (CE) n. 1224/2009 che richiama l'allegato II, parte I, della Direttiva 2002/59/CE, modificato dall'allegato 2, capo I della Direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 Febbraio 2011, «Obblighi riguardanti le apparecchiature di bordo», che prevede l'installazione del sistema di identificazione automatica A.I.S. di classe A sui pescherecci di nuova costruzione a far data dal 30 novembre 2010 di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri nonche' su tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri;
Considerato che l'installazione obbligatoria del sistema di identificazione automatica A.I.S. di classe A a bordo dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e' volta alla tutela della sicurezza della navigazione nonche' alla salvaguardia della vita umana a bordo (convenzione SOLAS);
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla concessione di un contributo forfettario agli imprenditori ittici armatori di unita' da pesca con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri dotati del sistema di identificazione automatica A.I.S. di classe A, nel quadro degli aiuti de minimis consentiti dall'Unione europea, in considerazione dell'importanza degli obiettivi comunitari in materia di controllo;

Decreta:

Art. 1

1. Per il corrente anno finanziario le risorse pari ad euro 595.000,00 recate dal capitolo 1482 «Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attivita' connesse a quelle di pesca», fatti salvi eventuali ed ulteriori tagli operati dal Ministero dell'economia e finanze, sono utilizzate per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici armatori delle imbarcazioni da pesca, quale contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A, previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 1224/2009 che richiama l'allegato II, parte I, della Direttiva 2002/59/CE, modificato dall'allegato 2, capo I della Direttiva 2011/15/UE.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Possono accedere al contributo di cui all'art. 1, gli imprenditori ittici armatori di unita' da pesca di nuova costruzione a far data dal 30 novembre 2010 di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri nonche' su tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri dotati del sistema di identificazione automatica A.I.S di classe A, installato nei termini previsti dalla normativa di riferimento, che presentano istanza all'Ufficio di iscrizione delle unita' da pesca, entro e non oltre il 30 aprile 2014.
2. La domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva dovranno essere redatte secondo i modelli allegati, che sono parte integrante del presente decreto e presentate all'Ufficio di iscrizione delle unita' da pesca corredate dalla seguente documentazione:
copia del documento d'identita' in corso di validita';
fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A.
3. L'Autorita' marittima procede all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarita' e veridicita' delle dichiarazioni contenute nelle istanze presentate.
4. A conclusione dell'istruttoria, l'Autorita' marittima trasmette, entro 30 giorni alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ex Pemac IV, la documentazione ed il relativo esito.
 
Art. 3

1. Il contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A in favore dei soggetti indicati al precedente art. 2 e' determinato, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, nella misura massima di euro 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), nei limiti delle disponibilita' di bilancio e nel rispetto del massimale previsto dal Reg. (CE) del 24 luglio 2007, n. 875, relativo agli aiuti de minimis.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, divulgato sul sito internet di questo Ministero ed affisso negli albi delle Capitanerie di porto.
Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 442
 
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