Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 gennaio 2014
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva acido gibberellico riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali e' compresa la sostanza attiva acido gibberellico, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;
Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto 2013 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva acido gibberellico o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;
Visto altresi' l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1° settembre 2013;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico, revocati ai sensi del art. 3 comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;
Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 22 aprile 2009 fissa al 31 agosto 2014 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dall'1° settembre 2013, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.
La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalita':
8 mesi, a decorrere dall'1 settembre 2013 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dall'1 settembre 2013 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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