Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2014 (vai al sommario) |
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LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014
NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2013. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25. |
| Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 All'articolo 3: al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nello statuto e' descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo puo' anche essere allegato in forma grafica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente»; al comma 2: all'alinea, le parole da: «nell'osservanza» fino a: «di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea»; alla lettera a) e' premessa la seguente: «0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato»; alla lettera a), le parole: «il soggetto fornito» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito»; alla lettera e), le parole: «e' assicurata» sono sostituite dalle seguenti: «e' promossa» e dopo la parola: «minoranze» sono inserite le seguenti: «, ove presenti,»; alla lettera f), le parole: «e assicurare» sono soppresse; dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonche' il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali»; al comma 3, le parole: «clausole di» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni per la». All'articolo 4: al comma 1, le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»; al comma 2, le parole: «la conformita' dello statuto alle disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «la presenza nello statuto degli elementi indicati»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso»; al comma 6, dopo la parola: «decreto,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»; al comma 7, al primo periodo, le parole: «articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 12 e 16» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10»; al comma 8, le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano». All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci» sono inserite le seguenti: «, compresi i rendiconti»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa' di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresi' pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita' per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente»; al comma 3, le parole da: «nel sito internet della Camera» fino a: «Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano» e dopo il settimo periodo e' inserito il seguente: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». All'articolo 6, al comma 1, alle parole: «Al bilancio dei partiti» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,» e dopo le parole: «sedi regionali» sono inserite le seguenti: «o di quelle corrispondenti a piu' regioni». All'articolo 7: al comma 1, le parole: «nella seconda sezione del» sono sostituite dalla seguente: «nel»; al comma 2: alle parole: «Le articolazioni territoriali» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,»; le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni regionali»; le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «revisore legale iscritto nell'apposito registro». All'articolo 8, al comma 2, le parole: «dalla seconda sezione del» sono sostituite dalla seguente: «dal». All'articolo 9: al comma 3, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»; al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti» sono inserite le seguenti: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4». All'articolo 10: al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei partiti che non hanno piu' una rappresentanza in Parlamento,»; al comma 2: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo e' fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2»; il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di societa' controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui»; dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; al comma 8, al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.000» e, all'ultimo periodo, le parole: «partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti o movimenti politici»; il comma 11 e' soppresso. All'articolo 11: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui»; i commi 3 e 4 sono soppressi; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; il comma 5 e' soppresso; al comma 6, le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «tra 30 euro e 30.000 euro annui» e dopo le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dalle societa' concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione»; al comma 7, le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3» sono soppresse; il comma 8 e' soppresso. Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU) - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"». All'articolo 12: i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4. 2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille. 2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti. 3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite: a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalita' di trasmissione telematica; b) le modalita' che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille»; il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. 6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto». Nel capo IV, all'articolo 14 e' premesso il seguente: «Art. 13-bis (Giurisdizione su controversie). - 1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8. 2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni». Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali). - 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere". 2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: "la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso"». All'articolo 15, al comma 1, capoverso Art. 12, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia». All'articolo 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di contratti di solidarieta' di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863». All'articolo 17, al comma 1, le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16», sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16». Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). - 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». All'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicita' e l'accessibilita' dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
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