Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 dicembre 2013
Riconoscimento della Societa' IIS Cert s.r.l., in Genova quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto ferroviario

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la nota prot. R.I./107 dell'8 aprile 2013 con la quale la direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attivita' di istruttoria e di sorveglianza sugli organismi notificati, per l'interoperabilita' ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;
Vista l'istanza della societa' IIS CERT con sede legale sita in via Lungobisagno Istria, 29r - 16141 Genova, presentata con nota prot. 0082 del 23 agosto 2013, inviata in data 9 ottobre e registrata in ingresso con prot. n. 2210 del 15 ottobre con la quale la medesima societa' ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, con riferimento ai sottosistemi strutturali:
infrastrutture;
controllo, comando e segnalamento;
materiale rotabile;
Vista la successiva nota prot. n. CER 0124 del 28 ottobre 2013 con cui la societa' IIS Cert S.r.l. ha integrato la suddetta istanza richiedendo l'estensione del riconoscimento ai sottosistemi funzionali di seguito elencati:
manutenzione;
applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
Considerato che, nella predetta istanza, la medesima societa' IIS Cert S.r.1. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;
Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la societa' IIS Cert S.r.1., con sede legale sita in via Lungobisagno Istria, 29r - 16141 Genova, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:
infrastrutture;
controllo-comando e segnalamento:
contollo-comando e segnalamento di terra;
controllo-comando e segnalamento di bordo;
materiale rotabile;
manutenzione;
applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.
 
Art. 2

1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato decreto legislativo.
2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 
Art. 3

l . Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario - vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario - dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo IIS Cert S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 4

1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarita' da parte dell'organismo IIS Cert S.r.l. nelle attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo IIS Cert S.r.l. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla commissione ed agli altri Stati membri.
 
Art. 5

1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale con decorrenza dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2013

Il direttore generale: Parente
 
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