Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2013, n. 165
Regolamento recante misure e modalita' d'intervento da parte degli operatori delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la ricezione televisiva domestica.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, recante «Modalita' per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 7 settembre 2005;
Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 4 aprile 2011;
Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come integrata dalla Delibera 370/11/CONS del 23 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2013, recante «Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati di antenna riceventi del servizio di radiodiffusione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 30 gennaio 2013;
Considerato che i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, possono provocare disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e V (canali 21-60);
Considerato l'esito delle prove di laboratorio condotte in merito ai fenomeni interferenziali da parte dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni, nonche' l'esito delle prove in campo condotte dal Ministero dello sviluppo economico presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche e nella citta' di San Benedetto del Tronto, congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz;
Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative, tecniche e gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga del supporto tecnico, scientifico, operativo, logistico e di comunicazione di un soggetto dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni allo scopo di valutare ed individuare le tecniche di mitigazione piu' opportune secondo gli standard, le metodologie e le best pratices anche internazionali;
Visto l'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Considerate le attivita' di analisi modellistica sviluppata e condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, al fine di stimare la popolazione potenzialmente coinvolta dall'impatto interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione dei segnali DVB-T, tenendo conto anche dei risultati delle sopracitate prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo e della possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale;
Considerato che la quantificazione dell'impatto interferenziale determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 MHz richiede necessariamente una schematizzazione del problema a causa della impossibilita' di considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del fatto che alcuni di questi parametri non sono noti preventivamente come le informazioni relative al dispiegamento delle reti di telecomunicazioni da attivare in banda 800 MHz;
Considerata sulla base dei risultati di tali attivita' di studio e di sperimentazione la necessita' di individuare misure ed interventi di mitigazione efficaci e risolutivi delle interferenze indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE, affinche' siano garantiti sia gli utenti del servizio televisivo sia gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come gli operatori di rete televisiva nazionali e locali;
Considerato che l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 pone a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz l'onere degli interventi di mitigazione;
Considerato che tali oneri debbono essere ripartiti in misura proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, del tipo di interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi;
Considerata l'esistenza di fenomeni interferenziali determinati specificamente dai blocchi nella banda 791 - 862 MHz, classificabili in disturbi selettivi e disturbi da saturazione dei sistemi di ricezione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 10068 del 31 maggio 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le misure e le modalita' di intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.
2. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengano uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, che ne formano parte integrante, s'intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attivita' di gestione delle segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di ricezione televisiva terrestre;
c) «Operatori»: le societa' aggiudicatarie delle frequenze in banda 800 MHz;
d) «Banda 800 MHz»: porzione della banda di frequenze tra 790 e 862 MHz;
e) «4G»: servizi di telefonia mobile di quarta generazione, basati sullo standard trasmissione del traffico dati (LTE) che permettono l'utilizzo di applicazioni multimediali avanzate;
f) «LTE»: standard di trasmissione dei segnali alla base dei servizi di telefonia mobile di quarta generazione - 4G. Acronimo di Long Term Evolution;
g) «Sistema LTE»: l'insieme delle stazioni radio base LTE in banda 800 MHz;
h) «Stazione radio base LTE (SRB)»: l'insieme degli apparati per la ricezione-trasmissione e del relativo sistema radiante che caratterizza i sistemi di comunicazioni mobili LTE in banda 800 MHz;
i) «DVB-T»: sistema digitale per la diffusione di programmi televisivi e servizi digitali;
j) «Fenomeno interferenziale»: malfunzionamento del sistema di ricezione televisiva dovuto alla coesistenza del segnale televisivo con i segnali provenienti dalle stazioni radio base LTE;
k) «Impianto per la ricezione televisiva domestica»: impianto fisso destinato alla ricezione domestica dei segnali televisivi comprendente tutti gli elementi attivi e passivi dello stesso a partire dalle antenne riceventi fino alle prese a spina negli appartamenti;
l) «Antenna centralizzata»: unico sistema di antenne di ricezione dei segnali televisivi utilizzata in condivisione da diversi appartamenti presenti in uno stesso stabile;
m) «Impianto condominiale canalizzato»: sistema dotato di centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale suddiviso in moduli distinti su cui e' possibile intervenire singolarmente per ripristinare la corretta ricezione dei segnali televisivi;
n) «Impianto condominiale a larga banda»: sistema dotato di centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale che non permette l'intervento sulle singole frequenze televisive per il ripristino della corretta ricezione dei segnali;
o) «Saturazione»: interferenza che impedisce la corretta ricezione di tutti i canali televisivi;
p) «Disturbo selettivo»: interferenza che impedisce la corretta ricezione di uno o piu' canali televisivi;
q) «Filtro d'antenna»: dispositivo inserito nell'impianto di ricezione televisivo per evitare che il segnale di telefonia mobile 4G ricevuto dall'impianto televisivo crei interferenza;
r) «Utente»: cittadino che usufruisce di un impianto di antenna privato;
s) «Amministratore»: incaricato di uno stabile con meno di 5 unita' abitative o amministratore di condominio;
t) «Sito web»: il sito www.helpinterferenze.it attraverso il quale il cittadino puo' informarsi sul tema dei disturbi televisivi;
u) «Web form»: la pagina web del sito
www.helpinterferenze.it tramite la quale un utente registrato al servizio puo' inviare le segnalazioni riguardanti i disturbi televisivi;
v) «Contact center»: il risponditore automatico collegato ad un Numero Verde per gestire le richieste di informazioni ed a personale specializzato del Gestore per raccogliere le segnalazioni riguardanti i disturbi televisivi;
w) «Segnalazione»: la richiesta di intervento pervenuta tramite sito web o contact center;
x) «Mappa di rischio»: la rappresentazione georeferenziata di risultati prodotti dalla simulazione dei fenomeni di interferenza che consente la valutazione del grado di attendibilita' delle segnalazioni di malfunzionamento;
y) «Ticket di intervento»: la segnalazione selezionata ed inoltrata dal Gestore agli operatori;
z) «Report di chiusura»: informazioni inerenti la chiusura dell'intervento effettuato da parte dell'antennista incaricato dagli operatori o dal corriere incaricato dagli operatori della consegna del filtro che devono essere acquisite dal Gestore.
 
Art. 3
Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali

1. L'attivita' di gestione delle segnalazioni e' affidata dagli operatori alla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito Gestore, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che accoglie le segnalazioni degli utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali causati dai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz sugli impianti per la ricezione televisiva. Le segnalazioni sono accolte tramite un risponditore automatico ed un contact center preposti a rispondere alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web form presente sul sito web www.helpinterferenze.it, nel rispetto delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Gestore, disponendo delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, comunicate dagli operatori secondo le modalita' e le tempistiche di cui all'allegato 2 del presente decreto, e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a disposizione dal Ministero, individua le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz, informandone gli operatori per le attivita' di loro competenza di cui all'articolo 4.
3. Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico, operativo logistico e di comunicazione del Gestore, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le modalita' di intervento degli operatori, disponendo con separato provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 ed ove necessario, la rimodulazione delle percentuali di contribuzione di cui all'articolo 4.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 41, commi 5 e 6, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 31, commi 1 e
2 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

«Capo VIII
Disposizioni in materia di comunicazioni

Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1. - 4.
(Omissis).
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone, in piena autonomia
scientifica, strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, e coadiuva operativamente il
Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni
pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare
delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni
pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita'
amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico,
economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con
il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre
Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei
limiti delle disponibilita' delle amministrazioni,
attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di
atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi
nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al
finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce
mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative alle attivita' di ricerca (52). Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita',
prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore
del Ministero dello sviluppo economico, di altre
amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita'
amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione
risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e
comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalita' da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a
quelle rivestite. Al personale immesso compete il
trattamento economico spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza
tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. - 9. (Omissis).».
 
Art. 4

Gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni
di interferenza

1. Gli operatori hanno l'obbligo di intervenire, secondo le procedure, i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1, sulle segnalazioni che il Gestore, a seguito dell'attivita' di gestione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, seleziona per la realizzazione degli interventi di mitigazione delle interferenze effettivamente riconducibili ai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz.
2. Gli interventi di mitigazione, compresa l'eventuale installazione di un filtro, che deve rispettare le caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, sono da intendersi come attivita' di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 di cui in premessa. In caso di istallazione di un filtro, quest'ultimo e' ceduto in via definitiva all'utente beneficiario dell'intervento.
3. Gli oneri per le misure e la realizzazione degli interventi sono a valere su un fondo costituito dagli operatori, gestito privatamente dagli operatori medesimi, in conformita' alle percentuali di contribuzione di cui alla successiva Tabella 1. Le percentuali di contribuzione di cui alla Tabella 1, sono definite secondo i principi di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di ciascun operatore, del tipo di interferenze ad esso correlato, dei risultati delle attivita' di sperimentazione, del costo di installazione, e del costo di acquisizione dei filtri e possono essere oggetto, ove necessario, di rimodulazione con separato provvedimento ai sensi dell'articolo 9.

Tabella 1:

===================================================================== | | Telecom Italia| Vodafone Omnitel| |  WIND Telecomunicazioni S.p.A. | S.p.A. | N.V. | +=================================+===============+=================+ |  50% |  25% |  25% | +---------------------------------+---------------+-----------------+


Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento
concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita'
di installazione degli impianti all'interno degli edifici):
«Art. 2 (Definizioni relative agli impianti). - 1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui
l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile
all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso,
l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel
deposito collocato, anche mediante comodato, presso
l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la
potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale
fornitore di energia e la potenza nominale complessiva
degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica,
alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro
manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'art. 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati
a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte
ad eventi accidentali che comportano la necessita' di primi
interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione
d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del
costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i
circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e
delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti
elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a
20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo
funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le
componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed
alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli
impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in
corrente continua, mentre le componenti alimentate a
tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro
le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione,
dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti
telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla
rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di
gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro
accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma
liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione
ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in
cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni
edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti
della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti
di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di
tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.».
 
Art. 5
Rendicontazione

1. Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle informazioni degli esiti e del conseguente numero degli interventi di mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le procedure di cui all'allegato 1, a calcolare eventuali conguagli necessari a garantire che gli operatori sostengano gli oneri in conformita' alle percentuali stabilite nella Tabella 1 dell'articolo 4.
2. Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza industriale e dei dati personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il numero degli interventi di mitigazione realizzati, distinti su base regionale.
 
Art. 6
Unita' per il monitoraggio

1. Con l'obiettivo di monitorare il processo di gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T e' istituita presso il Ministero un'Unita' per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno degli operatori.
2. L'Unita' per il monitoraggio svolge le attivita' di seguito indicate:
a) monitorare l'efficacia delle metodologie e procedure definite per individuare le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE a 800 MHz ed adottare eventuali iniziative di miglioramento delle stesse, in particolare per quanto concerne l'efficacia del modello previsionale, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati;
b) analizzare le informazioni che il Gestore rende disponibili sia in forma analitica che aggregata relativamente alle attivita' di gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze ed i relativi esiti, per individuare e trasmettere al Ministero, anche attraverso l'analisi dei dati di verifica svolte dagli Uffici periferici del Ministero, eventuali proposte di modifica ed integrazione al processo ed alle percentuali di contribuzione di ciascun operatore, come stabilite dall'articolo 4, comma 3;
c) segnalare al Gestore ed al Ministero eventuali inadempienze e violazioni;
d) relazionare all'amministrazione e proporre eventuali modifiche e miglioramenti del processo.
3. L'Unita' per il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
Art. 7
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengano uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
2. Il Gestore al fine di attivare gli interventi di mitigazione provvede ad acquisire dall'utente gli estremi del pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo all'atto della segnalazione o la dichiarazione di esonero ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. I dati forniti dall'utente sono comunicati all'Ufficio S.A.T dell'Agenzia delle Entrate per le verifiche di competenza.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1. - 131. (Omissis).
132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di eta'
pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del
coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per
tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel
luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione
amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli
interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro
2.000 per ciascuna annualita' evasa.».
 
Art. 8
Riservatezza e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati riferiti agli utenti che effettuano segnalazioni sono trasmessi dal Gestore all'operatore, secondo le modalita', i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto necessario ad ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi contemplati nel presente decreto.
2. L'operatore e' tenuto al trattamento dei suddetti dati esclusivamente con le modalita' ed ai soli fini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 24, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., come
modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 3, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:
«Art. 24 (Casi nei quali puo' essere effettuato il
trattamento senza consenso). - 1. Il consenso non e'
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da
un contratto del quale e' parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attivita' economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art.
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario,
nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la
dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e
della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art.
13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei
casi di cui all'art. 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda
la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni
con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile ovvero con societa'
sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti
di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di
imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita'
amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma
1-ter, e purche' queste finalita' siano previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa di cui all'art. 13.».
 
Art. 9
Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero con separato provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla rimodulazione della ripartizione degli oneri di cui all'articolo 4 sulla base dei costi medi di intervento effettivamente sostenuti dagli operatori e rendicontati dal Gestore.
Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
«Art. 14 (Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali). - (Omissis).
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono
definite le misure e le modalita' di intervento da porre a
carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di
minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda
ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti
per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che
si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione
televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze
sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli
operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle
frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli
operatori interessati, in conformita' alle previsioni del
regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo
e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti
secondo principi di proporzionalita', trasparenza e non
discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con
proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla
rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di
intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e
rendicontati.».
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro: Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 287
 
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