Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 23 dicembre 2013 |
Modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2014. (Delibera n. 18755). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; Viste le proprie delibere n. 18.753 e n. 18.754 del 23 dicembre 2013 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2014 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio; Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2014, le modalita' ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 18.753 e n. 18.754 del 23 dicembre 2013;
Delibera:
Art. 1 Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) [escluse le societa' di gestione armonizzate], f), g), h) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998], i), j), o) [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], p), q) [esclusi gli offerenti esteri], s), t), della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2014. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2014, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 2. I soggetti indicati nel comma 1 potranno effettuare il versamento della contribuzione avvalendosi di diversi canali di pagamento, inoltre, per i casi di mancato ricevimento del bollettino precompilato (MAV) ovvero di eventuale smarrimento, verranno resi disponibili appositi servizi di assistenza. Le istruzioni inerenti i servizi messi a disposizione degli utenti verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). 3. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere k), l), m), n) e u) della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2014. 4. Il versamento di cui al comma 3 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «Consob - Via G.B. Martini n. 3 - 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b - 00197 Roma ‑ Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08. 5. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. 6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, e' riportata nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. 7. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. r), della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi da 4 a 6, entro: a) il 28 febbraio 2014, qualora il bilancio chiuso nel 2013 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2013, negli altri casi; c) il 30 settembre 2014, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di enti di interesse pubblico. Nel termine di versamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 5 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. 8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere e), [limitatamente alle societa' di gestione armonizzate], h) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/98], o) [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], e q) [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2014, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 2014, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 9. L'avviso di pagamento di cui al comma 8 conterra', tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il «codice utente» ed la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dovra' essere effettuato sul conto corrente indicato nel precedente comma 4.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale oltre che delle maggiori somme previste dalla vigente normativa.
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| Art. 3 Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica. Roma, 23 dicembre 2013
Il Presidente: Vegas
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