Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146
Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole «se lo ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie».
b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.»;
c) all'articolo 678, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.».
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 reca: "Approvazione del codice di
procedura penale".
Si riporta il testo dell'articolo 275-bis del citato
decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988,
n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art. 275-bis. Particolari modalita' di controllo.
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari
anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere,
il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari
da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da
parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso
provvedimento il giudice prevede l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere qualora
l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e
strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso
all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le
procedure di installazione e ad osservare le altre
prescrizioni impostegli.".
 
Art. 2
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di
lieve entita'.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:
«5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;
b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.
1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 73 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):
"Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in
transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista
dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000
a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti."
"Art. 94. Affidamento in prova in casi particolari.
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei
confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso
intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni
momento di essere affidato in prova al servizio sociale per
proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con un'azienda
unita' sanitaria locale o con una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in
prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando
deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a
quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente
reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e'
allegata, a pena di inammissibilita', certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una
struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi
prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116
attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato
accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti,
psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma
concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai
fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento
sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la
struttura interessata deve essere in possesso
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato
decreto legislativo.
2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la
domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il
quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza,
il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione
degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di
sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi'
accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e
3.
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il
programma di recupero, anche attraverso le altre
prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge
26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del
condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli
commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza
dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono
essere comprese quelle che determinano le modalita' di
esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente
o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della
pena si considera iniziata dalla data del verbale di
affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al
momento della decisione risulti gia' positivamente in
corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle
limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente
sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una
diversa, piu' favorevole data di decorrenza
dell'esecuzione.
5.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito,
la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai
sensi del presente articolo l'interessato abbia
positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione
delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini
del reinserimento sociale anche qualora la pena residua
superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui
all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si
svolge il programma terapeutico di recupero e
socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita'
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta
al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,
in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da'
comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione
o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e
dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando
l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in
trattamento presso la struttura.".
Si riporta il testo dell'articolo 380 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo
articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.".
Si riporta il testo dell' articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), come modificato dalla
presente legge:
" Art. 19. Misure cautelari per i minorenni.
1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono
essere applicate misure cautelari personali diverse da
quelle previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre
che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di
procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i
processi educativi in atto. Non si applica la disposizione
dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di
procedura penale.
3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice
affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e
controllo in collaborazione con i servizi di assistenza
istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono
essere applicate solo quando si procede per delitti per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
5. Nella determinazione della pena agli effetti della
applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre
che dei criteri indicati nell'articolo 278, della
diminuente della minore eta', salvo che per i delitti di
cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni.".
 
Art. 3

Modifiche all'ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito:
«Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato»;
b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente:
«35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza e' ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
c) (soppressa).
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;
c) all'articolo 47, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.»;
d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
«4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;
e) all'articolo 47, comma 8, infine e' aggiunto il seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;
f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato;
g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito:
«51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semiliberta', sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.»;
h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo:
«58-quinquies (Particolari modalita' di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). -- 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».
i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.».
1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 35 , 35 bis e 39
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), come modificati dalla presente
legge:
"Art. 35. Diritto di reclamo.
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore
regionale, al direttore dell'ufficio ispettivo, al capo del
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al
Ministro della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita
all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali
dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato.
Art. 35-bis. Reclamo giurisdizionale.
1. Il procedimento relativo al reclamo di cui
all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di
manifesta inammissibilita' della richiesta a norma
dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale,
il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata,
che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere
osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera
a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di
sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma
6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di
irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di
cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la
sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina
all'amministrazione di porre rimedio.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza
e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine
di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione
dell'avviso di deposito della decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza e'
ricorribile per cassazione per violazione di legge nel
termine di quindici giorni dalla notificazione o
comunicazione dell'avviso di deposito della decisione
stessa.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non
piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo
difensore munito di procura speciale possono richiedere
l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso
il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la
richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi
di adempimento, tenuto conto del programma attuativo
predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione
al provvedimento, sempre che detto programma sia
compatibile con il soddisfacimento del diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o
elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
c) (soppressa).
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le
questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese
quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di
ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge."
"Art. 39. Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle
seguenti sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di
appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o
internati;
3) esclusione da attivita' ricreative e sportive per
non piu' di dieci giorni;
4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per
non piu' di dieci giorni;
5) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di
quindici giorni.
La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune
non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta,
rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puo'
sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in comune
e' sottoposto a costante controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle
attivita' in comune e' sospesa nei confronti delle donne
gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e dalle madri
che allattino la propria prole fino ad un anno. ".
Si riporta il testo degli articoli 666 e 678 del codice
di procedura penale.
"Art. 666. Procedimento di esecuzione.
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del
pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2"
"Art. 678. Procedimento di sorveglianza.
1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis,
il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua
competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie
attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice
penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di
abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a
delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma
dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di
dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a
norma dell'articolo 667 comma 4.
1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie
attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione
della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il
tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle
richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito
dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in
casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma
4.
2. Quando si procede nei confronti di persona
sottoposta a osservazione scientifica della personalita',
il giudice acquisisce la relativa documentazione e si
avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.".
Si riporta il testo degli articoli 69 e 69 bis della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza.
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla
organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e
prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con
particolare riguardo alla attuazione del trattamento
rieducativo.
2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad
assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati
sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di
sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del
primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale,
nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o
revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza.
Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei
provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della
dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per
tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del
codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di
cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in
esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del
condannato o dell'internato, lo restituisce, con
osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva,
con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad
eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e
degli internati.
6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami
dei detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare,
la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare,
la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa;
nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e'
valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di
disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo
regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato
un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle
licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle
modifiche relative all'affidamento in prova al servizio
sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per
la liberazione anticipata e sulla remissione del debito,
nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice
penale.
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze
di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni
attribuitegli dalla legge.
Art. 69-bis. Procedimento in materia di liberazione
anticipata.
1. Sull'istanza di concessione della liberazione
anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con
ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la
presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza
ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice
di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di
quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico
ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore,
l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci
giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre
reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi
dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si
applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma
dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei
procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata
presentata istanza per la concessione della liberazione
anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di
sorveglianza. ".
Si riporta il testo dell'articolo 47 e 47 ter della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale.
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni,
il condannato puo' essere affidato al servizio sociale
fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della
pena da scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo'
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere
concesso al condannato che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio
di cui al comma 2.
4. L'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria
dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza
conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente
gli atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le
deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei
casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al
magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione
di cui al comma 10».
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale
di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta
anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e
69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3."
"Art. 47-ter. Detenzione domiciliare.
01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad
eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e
609-octies del codice penale, dall' articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis
della presente legge, puo' essere espiata nella propria
abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento
dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio
della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta'
purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato
con l'aggravante di cui all' articolo 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza
ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case
famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad
anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta'
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1.
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata
per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il
condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui
all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che puo' essere
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio
l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione
domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,
comma 4.
2.
3.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura
penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
4-bis.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a
cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi
dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la
disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo
che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca
del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'
essere sostituita con altra misura.".
Si riporta il testo dell'articolo 51 bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 51-bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della liberta'.
1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in
prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o
della detenzione domiciliare speciale o del regime di
semiliberta', sopravviene un titolo di esecuzione di altra
pena detentiva, il pubblico ministero informa
immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando
contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di
sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle
pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter
o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre
commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la
prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne
dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e'
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.".
Si riporta il testo degli articoli 58 quater e 58
quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 58-quater. Divieto di concessione di benefici.
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei
casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e
la semiliberta' non possono essere concessi al condannato
che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta
punibile a norma dell' articolo 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al
condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di
una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11,
dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un
periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa
l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso
il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli
289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la
morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei
benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non
abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della
pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei
anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e
le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
non possono essere concessi, o se gia' concessi sono
revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, nei cui
confronti si procede o e' pronunciata condanna per un
delitto doloso punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto
in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385
del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la
fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa
alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne
da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo
di ultima detenzione dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al
comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in
cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o
e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura.
7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei
casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e
la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una
volta al condannato al quale sia stata applicata la
recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del
codice penale."
"Art. 58-quinquies. Particolari modalita' di controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare.
1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il
magistrato o il tribunale di sorveglianza possono
prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle
caratteristiche funzionali e operative degli apparati di
cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'.
Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione
della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di
procedura penale.".
Si riporta il testo dell'articolo 275-bis del codice di
procedura penale
"Art. 275-bis. Particolari modalita' di controllo.
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari
anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere,
il giudice, salvo che lo ritenga in relazione alla natura e
al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia
accertato la disponibilita' da parte della polizia
giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede
l'applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione
dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso
all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le
procedure di installazione e ad osservare le altre
prescrizioni impostegli.".
 
Art. 4

Liberazione anticipata speciale

1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano gia' usufruito della liberazione anticipata, e' riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1º gennaio 2010.
4. (soppresso).
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, ne' ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 54 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 54. Liberazione anticipata.
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di
partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale
riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo
piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione
di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso
in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio e' comunicata
all'ufficio del pubblico ministero presso la corte
d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di
esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da
lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel
corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del
beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che
occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei
permessi premio, della semiliberta' e della liberazione
condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma
1 si considera come scontata. La presente disposizione si
applica anche ai condannati all'ergastolo.".
 
Art. 5
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
novembre 2010, n.199 (Disposizioni relative all'esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi.):
"Art. 1. Esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi.
1. La pena detentiva non superiore a diciotto mesi,
anche se costituente parte residua di maggior pena, e'
eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo
pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di
seguito denominato «domicilio». Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia'
dispone delle informazioni occorrenti.
2. La detenzione presso il domicilio non e'
applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti
indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato
accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della
medesima legge;
d) quando vi e' la concreta possibilita' che il
condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono
specifiche e motivate ragioni per ritenere che il
condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non
sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio anche
in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese
dal reato.
3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del
codice di procedura penale, quando la pena detentiva da
eseguire non e' superiore a diciotto mesi, il pubblico
ministero, salvo che debba emettere il decreto di
sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del
codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi
previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo,
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita
presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un
verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,
nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di
recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva
non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte
residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al
comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera
b), del codice di procedura penale, non e' consentita la
sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico
ministero o le altre parti fanno richiesta, per
l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
secondo il disposto di cui al comma 5 del presente
articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto
penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o
del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza
una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
La relazione e' corredata di un verbale di accertamento
dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi
dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma
il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e'
ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione
della pena presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero nonche' all'ufficio locale
dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di
sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione
penale esterna segnala ogni evento rilevante
sull'esecuzione della pena e trasmette relazione
trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o
alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o
che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1
puo' essere eseguita presso una struttura sanitaria
pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il
magistrato di sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e
le forme di controllo necessarie per accertare che il
tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente
o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei
limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna
regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base
degli accrediti gia' in essere con il Servizio sanitario
nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9
e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma
7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti
dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento e'
adottato dal magistrato di sorveglianza.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto
della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
delle carceri.):
"Art. 3. Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199.
1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: «ad un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «a diciotto mesi»;
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4,
la parola: «dodici», ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: «diciotto» e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il magistrato di sorveglianza
provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone
delle informazioni occorrenti»;
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «condannati
in esecuzione penale esterna», sono inserite le seguenti:
«e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei
reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione
domiciliare della pena detentiva» .".
La legge 17 febbraio 2012, n. 9 reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto
della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
delle carceri.".
 
Art. 6

Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo:
«Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
«6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero ) :
"Art. 16. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 14).
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il
limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare
sentenza di condanna per il reato di cui all' articolo
10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che
impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in
caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo
14, commi 5-ter e 5-quater.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal
questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero
per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione
per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628,
terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In
caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia
stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per
reati che non la consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto
dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore
del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita'
dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione
dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il
Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita'
del detenuto straniero sono inserite nella cartella
personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230.
6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato
possibile procedere all'identificazione dello straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti
utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
di detenzione del condannato. Il magistrato decide con
decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e'
comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo
difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni,
possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un
difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di
un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di
20 giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma
5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende
l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19.".
Si riporta il testo dell'articolo 407 del codice di
procedura penale:
"Art. 407. Termini di durata massima delle indagini
preliminari.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la
durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, 630];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine
compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati .".
Si riporta il testo degli articoli 628 e 629 del codice
penale:
"Art. 628. Rapina.
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia,
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni
e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi
a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo
416-bis;
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro;
3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona ultrasessantacinquenne.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al
terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente.".
Si riporta il testo dell' articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della liberta'):
"Art. 26. Cartella personale.
1. Per ogni detenuto o internato e' istituita una
cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto
dell'ingresso in istituto dalla liberta'. La cartella segue
il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita
nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o
l'internato e' dimesso. Di tale custodia e' data tempestiva
notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2. L'intestazione della cartella personale e' corredata
dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della
fotografia e di ogni altro elemento necessario per la
precisa identificazione della persona.
3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito
dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal
quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica
menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e
delle infrazioni che le hanno determinate, nonche' della
eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni
stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI
del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di
sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente
proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da
disposizioni ministeriali.
4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza
e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo 14-ter
e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla
direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella
personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in
prova al servizio sociale, al regime di semiliberta' ed
alla detenzione domiciliare, sono, altresi', comunicati al
centro di servizio sociale del luogo nel quale viene
eseguita la misura alternativa alla detenzione.
5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare
e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun
detenuto e' annotato il giudizio espresso dalla direzione
sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103.
6. All'atto del trasferimento del detenuto o
dell'internato in altro istituto, nella cartella personale
e' annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del
trattamento e sulla condotta tenuta. ".
 
Art. 7
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
liberta' personale

1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286):
"Art. 20. (Trattenimento nei centri di identificazione
ed espulsione).
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento dello straniero presso il centro di
identificazione ed espulsione piu' vicino, in relazione
alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14
del testo unico, e' comunicato all'interessato con le
modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero e'
informato del diritto di essere assistito, nel procedimento
di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore
di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e'
dato altresi avviso che, in mancanza di difensore di
fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene
informato che in caso di indebito allontanamento la misura
del trattenimento sara' ripristinata con l'ausilio della
forza pubblica.
4. Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il
tempo strettamente necessario per l'esecuzione del
respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i
termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare
se il provvedimento del questore non e' convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del
trattenimento non puo' essere motivo del ritardo
dell'esecuzione del respingimento.
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati
allo straniero destinatario del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di
convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo
unico.
Art. 21. (Modalita' del trattenimento).
1. Le modalita' del trattenimento devono garantire, nel
rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la
liberta' di colloquio all'interno del centro e con
visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di
culto, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed
i diritti fondamentali della persona, fermo restando
l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai
servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli
stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta'
del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la liberta' di
corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono definite le
modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione
alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero puo' avvenire
unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione
individuati al sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo
unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e'
ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato
in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario
per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso
la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti
occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede
all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in Italia, o per
altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che
procede, sentito il questore, puo' autorizzare lo straniero
ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente
necessario, informando il questore che ne dispone
l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri
e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice
competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri
possono accedere i familiari conviventi e il difensore
delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto,
il personale della rappresentanza diplomatica o consolare,
e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarieta' sociale, ammessi a svolgervi
attivita' di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero
sulla base di appositi progetti di collaborazione
concordati con il prefetto della provincia in cui e'
istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare
convivenza all'interno del centro, comprese le misure
strettamente indispensabili per garantire l'incolumita'
delle persone, nonche' quelle occorrenti per disciplinare
le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per le
esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana
e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono
adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione
delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del
centro e delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalita'
di trattenimento alle finalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le
misure occorrenti per la sicurezza e I'ordine pubblico nel
centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone
e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per
impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga
violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di
pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione
da parte del gestore e del personale del centro che sono
tenuti a fornirla.
Art. 22. (Funzionamento dei centri di identificazione
ed espulsione).
1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il
centro di identificazione ed espulsione provvede
all'attivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attivita', a norma dell'articolo
21, comma 8, in conformita' alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal
Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti
pubblici o privati che possono avvalersi dell'attivita' di
altri enti, di associazioni del volontariato e di
cooperative di solidarieta' sociale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere
disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e
la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il
posizionamento di strutture, anche mobili, la
predisposizione e la gestione di attivita' per
l'assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella
religiosa, il mantenimento, il vestiario, la
socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso
soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano
servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici
o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze
provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione
del centro e dispone i necessari controlli
sull'amministrazione e gestione del centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o
piu' locali idonei per l'espletamento delle attivita' delle
autorita' consolari. Le autorita' di pubblica sicurezza
assicurano ogni possibile collaborazione all'autorita'
consolare al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con
spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23. (Attivita' di prima assistenza e soccorso).
1. Le attivita' di accoglienza, assistenza e quelle
svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al
soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al
di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo
strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti
centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per
l'erogazione di specifiche forme di assistenza di
competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a
cura del prefetto con le modalita' e con l'imputazione
degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore,
comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286:
"Art. 14. (Esecuzione dell'espulsione) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12).
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le
condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della
mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento,
di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici
mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione
e il respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice
di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato
con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso
di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine
del questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".
Per il testo dell'articolo 36 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354 si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 8
Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle
agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai
datori di lavoro in favore di detenuti ed internati.

1. E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.
2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 22
giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti.):
"Art. 3.
1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o
internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai
sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito di imposta mensile nella misura massima di
settecento euro per ogni lavoratore assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi
provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito d'imposta mensile nella misura massima di
trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, e si applicano per un
periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello
stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno
beneficiato di misure alternative alla detenzione o del
lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di
ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.
Art. 4.
1. Le modalita' ed entita' delle agevolazioni e degli
sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6,
con apposito decreto del Ministro della giustizia da
emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema
di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari.".
Si riporta il testo dell' articolo 4 della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali.).
"Art. 4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione
centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla cessazione dello stato di
detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o
del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.".
Il testo della legge 24 dicembre 2012 n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
 
Art. 9

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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