Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 19 luglio 2013
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila - Navelli». S.S. n. 260 Picente: Lotto 4 dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari. Approvazione del progetto definitivo. (CUP F61B08000160000). (Delibera n. 39/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita';
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici») e s.m.i., e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
l'art. 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI, che prevede che il progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'art. 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e Dorsale appenninica», tra i sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura «Rieti - L'Aquila - Navelli», di cui fa parte l'intervento in approvazione;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 28, con la quale questo Comitato ha assegnato ad Anas S.p.A., per la realizzazione dell'intervento «S.S. 17 dell'Appennino abruzzese ed appulo-sannitico - Tronco Antrodoco - Navelli: variante sud all'abitato di L'Aquila - Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la S.S. 17 ter 2° lotto», altro intervento dell'infrastruttura «Rieti - L'Aquila - Navelli», contributi quindicennali suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di 10,832 milioni di euro;
Vista la delibera 22 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella «tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», la infrastruttura «Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada)», comprendente l'intervento «Adeguamento S.S. 260 Picente lotto 4 dallo svincolo di Manara allo svincolo di Cavallari»;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - e' stato costituito il «Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 12 luglio 2013, n. 22191, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo della «infrastruttura dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli - S.S. 260 Picente lotto 4 dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari - Adeguamento alla sezione C2 del decreto ministeriale 5 novembre 2011»;
Viste le note 10 luglio 2013, n. 21958, 16 luglio 2013, n. 22651, 16 luglio 2013, n. 22699 e 18 luglio 2013, n. 22965, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la proposta di cui sopra;
Considerato che l'opera e' inclusa nella Intesa generale quadro sottoscritta in data 20 dicembre 2002, tra i corridoi trasversali e dorsale appenninica, nell'ambito della «sistemazione della S.S. 260 Alto Aterno (tratto L'Aquila - Montereale - Amatrice), della S.S. Subequana e completamento della diramazione dell'asse sulla direttrice Rieti - Avezzano - Sora»;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
SU proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto
1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: sotto l'aspetto tecnico - procedurale:
che l'intervento oggetto della presente approvazione fa parte della infrastruttura stradale strategica di comunicazione «Rieti - L'Aquila - Navelli», che connette l'area dell'Aquila con Rieti e Ascoli, ed e' gestito dalla Provincia di Rieti nel tratto in territorio laziale (tronco innesto S.S. 4 - confine regionale) e da Anas S.p.A. nel tratto in territorio abruzzese (tronco confine regionale - innesto S.S. 80);
che, nell'ambito dell'infrastruttura «Rieti - L'Aquila - Navelli», l'intervento concerne il potenziamento viario della esistente S.S. 260 Picente, tronco confine regionale - innesto S.S. 80, lotto 4, compreso tra gli svincoli di Marana e di Cavallari, nel territorio dei comuni di Montereale e Capitignano, nella provincia dell'Aquila, e si estende per circa 6,5 km;
che i principali obiettivi del progetto in esame sono:
riduzione dei tempi di percorrenza con rettifiche di tracciato allo scopo di attenuare la tortuosita' della strada esistente e migliorarne l'altimetria;
aumento della sicurezza sia in condizioni normali che in condizioni invernali;
risoluzione delle attuali criticita' di traffico nei punti singolari;
eliminazione di specifiche criticita';
realizzazione dell'ammodernamento tecnologico dei materiali di pavimentazione e di segnaletica;
migliore inserimento ambientale dell'intervento con soluzioni rispettose del territorio, sottoposto a vincolo idrogeologico;
che il citato potenziamento sara' ottenuto mediante adeguamento di tratti di viabilita' esistente o mediante realizzazione di tratti in nuova sede in sostituzione di tratti esistenti, con le caratteristiche di strada C2 «extraurbana» di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001;
che sono compresi nel progetto anche il «collegamento con la S.S. 260» per l'accesso all'abitato di Montereale (535 m di strada tipo C2 in deroga alla norma per la pendenza, poi destinati a diventare strada urbana di tipo F1 alla conclusione della realizzazione di tutti i 6 lotti dell'adeguamento della S.S. 260 in territorio abruzzese) e tutta la viabilita' complementare di collegamento con la viabilita' locale (circa 1.500 m di viabilita' comprendente lo «svincolo/rotatoria Marana sud», l'«uscita Marana nord», lo «svincolo per Casale d'Abruzzo», la «rotatoria Casa Frantoni», la «rotatoria Piedicolle sud», la «intersezione con la S.P. 106», la «intersezione per Busci» sul «collegamento con la S.S. 260»);
che il tracciato principale dell'intervento in esame puo' essere suddiviso nelle seguenti tipologie stradali:
adeguamento di sede esistente (2.000 m);
nuova sede (3.100 m);
viadotti (270 m);
galleria (1.134 m);
che per la realizzazione sono stati individuati 4 macro settori operativi (A. Adeguamenti e costruzione nuove sedi stradali a sud di Marana, B. Galleria di Marana, C. Viadotto «Mogliette» sull'Aterno e D. Piani stradali di raccordo) e sono state previste tre fasi operative;
che negli anni 2009-2010 il progetto definitivo dell'intervento e' stato sottoposto ad approvazione ai sensi delle procedure ordinarie e in particolare che:
in data 1° aprile 2009 e' stata avviata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e il progetto e' stato trasmesso da Anas S.p.A. alle amministrazioni interessate;
in data 14 ottobre 2009 la Regione Abruzzo - Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia - Servizio pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;
in data 26 ottobre 2009 la Regione Abruzzo - Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia - Servizio tutela valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale;
in data 14 dicembre 2009 si e' tenuta una conferenza di servizi sul progetto definitivo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
in data 1° luglio 2010 il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna ha dichiarato perfezionata l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 383/1994;
che successivamente si e' impostata la procedura di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;
che in data 17 aprile 2012 il progetto definitivo dell'intervento e' stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, Anas S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' alle altre amministrazioni ed enti competenti;
che in data 19 novembre 2012 Anas S.p.A. ha precisato che il progetto definitivo era invariato rispetto a quello sottoposto alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;
che in data 27 novembre 2012 e' stato effettuato l'avviso di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' tramite la pubblicazione sui quotidiani «il Centro» e «Il Messaggero»;
che in data 2 gennaio 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi, che si e' tenuta in data 22 febbraio 2013 e si e' conclusa in data 3 marzo 2013;
che in data 21 febbraio 2013, con nota n. 1052, la Regione Abruzzo - Direzione affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia ha rilevato la difformita' parziale del progetto dalle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Montereale e la difformita' del progetto dalle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Capitignano;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella disamina dei pareri, ha dichiarato che le suddette difformita' sarebbero state superate con l'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato, ai sensi dell'articolo n. 165, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006;
che in data 21 febbraio 2013, con nota 51905, la Regione Abruzzo - Direzione lavori pubblici - Servizio Genio civile regionale ha confermato il parere favorevole con prescrizioni espresso nella conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;
che in data 28 marzo 2013, con nota n. 2058, il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo ha riaffermato le valutazioni espresse nella conferenza di servizi del 14 dicembre 2009, confermando l'autorizzazione ai lavori con le prescrizioni allora proposte riguardo la individuazione delle migliori soluzioni tecnico-costruttive nel progetto esecutivo, volte a mitigare gli impatti paesaggistici;
che il Presidente della Regione Abruzzo, con nota 2 luglio 2013, ha confermato l'intesa sulla localizzazione di cui al parere rilasciato in sede di conferenza di servizi del 14 dicembre 2009 dalla Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia - Servizio pianificazione territoriale, ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 383/1994, articolo n. 3;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore e' Anas S.p.A.;
che il cronoprogramma dell'opera prevede 8 mesi per la gara e relativa aggiudicazione, 5 mesi per la redazione del progetto esecutivo e per la relativa approvazione, 36 mesi di tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori e che l'entrata in esercizio e' prevista nel secondo semestre del 2017;
che la modalita' di affidamento prevista e' l'appalto integrato; sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo dell'investimento e' pari a 79.044.578 euro, IVA esclusa, comprensivo dell'importo di 10.310.162 euro (15 per cento) per oneri di investimento del soggetto aggiudicatore;
che la copertura finanziaria dell'intervento e' posta interamente a carico delle risorse attribuite ad Anas S.p.A. nell'ambito dei contratti di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
quanto a 31.509.000 euro a carico delle risorse del contratto di programma 2008;
quanto a 47.535.578 euro a carico delle risorse del contratto di programma 2009;
che, con riferimento alle risorse di cui al contratto di programma 2009, esse derivano da una rimodulazione proposta dal Presidente della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1, comma 1, del contratto stesso, consistente in:
il definanziamento dell'intervento «tronco Antrodoco - Navelli tratto San Pio delle Camere» dal chilometro 45+000 al chilometro 58+000, relativo alla S.S. 17 «dell'Appennino abruzzese e Appulo sannitico», per l'importo di 76.859.762 e contestuale trasferimento dell'intervento dalla tabella 1 alla tabella 2 «ulteriori interventi appaltabili»;
il finanziamento, con le risorse liberate, dei seguenti interventi:
S.S. 260 «Picente» - lotto 3: lavori di adeguamento plano altimetrico della sede stradale da San Pelino a Marana di Montereale, per l'importo di 9.290.445 euro, con inserimento dell'intervento in tabella 1 nella sezione «interventi aggiunti a seguito della rimodulazione di giugno 2013»;
S.S. 260 «Picente» - lotto 4: dorsale Amatrice-Montereale - L'Aquila, dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari, per l'importo di 47.535.578 euro, con inserimento dell'intervento in tabella 1 nella sezione «interventi aggiunti a seguito della rimodulazione di giugno 2013»;
S.S. 5 «Tiburtina Valeria - Gole di San Venanzio 2° stralcio», per l'importo di 5.755.704 euro, con inserimento dell'intervento in tabella 1 nell'ambito della sezione «manutenzione straordinaria e altri interventi»;
S.S. 17 «Variante sud all'abitato dell'Aquila - Collegamento con il lotto 2 di variante in localita' Bazzano e con la S.S. 17 al chilometro 45+000 in localita' San Gregorio, lotto C», per l'importo di 14.278.035 euro, come integrazione al finanziamento stesso essendo detto intervento gia' inserito nella tabella 1 per l'importo di 33.721.965 euro;
che la rimodulazione di cui sopra e' stata autorizzata in data 4 luglio 2013, con nota n. 3120, dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - Direzione generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che Anas S.p.A., con nota 10 luglio 2013, n. 93486, ha trasmesso al Ministero stesso le tabelle 1 e 2 - Allegato A del contratto, debitamente aggiornate e siglate;
che, con la nota citata in premessa 16 luglio 2013, n. 22651, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, ha trasmesso documentazione riguardante l'autorizzazione di cui sopra, a esclusione delle suddette tabelle 1 e 2 - Allegato A del contratto di programma 2009;
che nelle somme a disposizione non e' presente una specifica voce concernente la spesa per le verifiche archeologiche durante i lavori di sbancamento, come invece richiesto dal Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo in sede di conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;
che il Ministero istruttore non ha precisato l'impatto finanziario dell'accoglimento delle prescrizioni; 2. degli esiti istruttori e della seduta preparatoria, e in particolare:
che, al netto della voce degli «oneri di investimento», il costo dell'opera risulta pari a 68.734.416 euro;
che, fermo restando il limite di spesa di 79.044.578 euro, l'ammontare degli oneri di investimento deve essere dettagliato alla fine del periodo di costruzione al Ministero vigilante;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti imputa una quota di copertura finanziaria pari a 31.509.000 euro sulle risorse ordinarie Anas relative al contratto di programma 2008, ma l'intervento non risulta incluso ne' nel relativo Allegato A, tabella 1 («Appaltabilita' 2008»), ne' nell'Allegato A, tabella 2 («Residua appaltabilita' 2008»);
che lo stesso Ministero, con nota 16 luglio 2013, n. 22699, consegnata nel corso della riunione preparatoria, riferisce che l'intervento ha beneficiato di una rimodulazione di risorse del contratto di programma Anas 2008, operata nell'ambito degli interventi localizzati nel territorio della Regione Abruzzo, per lo stesso importo di 31.509.000 milioni di euro;
che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dei contratti di programma 2008 e 2009 tra Anas S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' necessario acquisire le relative tabelle in allegato A, aggiornate e sottoscritte dalle parti;
che con nota 18 luglio 2013, n. 22965, il Ministero istruttore ha trasmesso la documentazione concernente gli espropri;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo del «lotto 4 della S.S. n. 260 "Picente" dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari»;
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 79.044.578 sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1.
1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Gli oneri per l'ottemperanza alla prescrizione richiesta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo in sede di conferenza di servizi del 14 dicembre 2009, concernente le verifiche archeologiche durante i lavori di sbancamento, saranno a carico della voce somme a disposizione del quadro economico. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2.
1.4 Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle raccomandazioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1.5 Gli elaborati concernenti gli espropri sono i seguenti:
L0718A D 0901 T00 ES00 ESP ES01 A;
L0718A D 0901 T00 ES00 ESP PL01 B;
L0718A D 0901 T00 ES00 ESP PL02 B;
L0718A D 0901 T00 ES00 ESP PL03 B;
L0718A D 0901 T00 ES00 ESP SC01 A;
2. Copertura finanziaria
La copertura finanziaria dell'intervento e' assicurata:
quanto a 31.509.000 euro, a carico delle risorse del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualita' 2008;
quanto a 47.535.578 euro a carico delle risorse del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualita' 2009.
3. Prescrizioni
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a questo Comitato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana:
le tabelle del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualita' 2008, aggiornate e sottoscritte dalle parti, inclusive della rimodulazione con la quale e' stato finanziato l'intervento di cui al punto 1.1, per l'importo di 31.509.000 euro;
le tabelle del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualita' 2009, aggiornate e sottoscritte dalle parti, inclusive della rimodulazione di giugno 2013, con la quale e' stato finanziato l'intervento di cui al punto 1.1 per l'importo di 47.535.578 euro.
4. Disposizioni finali
4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.
4.2 Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esito delle verifiche preventive di interesse archeologico.
4.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procedera' a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006. Lo stesso soggetto aggiudicatore provvedera', successivamente al collaudo, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dettaglio degli oneri di investimento.
4.4 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, in particolare con riferimento a quanto disposto dall'art. 166, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici e tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
4.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.
4.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente
Letta Il segretario delegato
Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 350
 
Allegato 1

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).
Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila - Navelli».
S.S. n. 260 Picente: Lotto 4 dallo svincolo di Marana
allo svincolo di Cavallari.
Approvazione del progetto definitivo (CUP F61B08000160000)
Prescrizioni - Parte prima

1. Individuazione delle migliori soluzioni tecnico costruttive nel progetto esecutivo volte a mitigare gli impatti paesaggistici (es. salvaguardia dei fiumi e/o dei torrenti e/o dei corsi d'acqua interessati dal tracciato stradale, contenimento dei movimenti terra e sbancamenti, qualita' nell'esecuzione delle opere d'arte - ponti, viadotto, muri di contenimento) e l'esecuzione degli accertamenti preventivi ed il controllo archeologico durante l'esecuzione dei lavori nelle aree suscettibili di interesse.
2. Le rampe di accesso all'asse stradale in adeguamento della S.S. 260 Picente lotto 4 non ricadono nelle competenze dell' Amministrazione provinciale.
3. Preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nel rispetto dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66/2010 modificato dal decreto legislativo 20/2012 ovvero secondo le richieste del competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione rilasciato dal predetto reparto dovra' essere inviato anche al comando militare esercito competente per territorio.
Rispetto delle disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 146/394/4422 del 9/8/2000, riferita alla sicurezza dei voli a bassa quota.
4. Le aree di demanio pubblico C.T. comune di Montereale FG 78 p.lle 247/p 248/p 249/p 511/p e FG 84 p.la 183/p sono inespropriabili e pertanto dovra' essere rilasciata dall'organo idraulico competente la relativa concessione demaniale prima dell'inizio dei lavori.
Per le aree appartenenti al patrimonio dello Stato C.T. comune di Montereale FG 77 p.lle 276/p 260/p 224/p 293 e FG 78 p.la 509/p FG 85 p.lle 132 40/p 136 e FG 100 p.lle 1555/p 1556 1557 769 e FG 112 p.lla 350/p le indennita' di esproprio dovranno essere concordate con la scrivente Direzione Regionale della Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo e Molise in quanto dovranno essere quantificate con il prezzo di libero mercato.
5. Adozione di tutti gli accorgimenti necessari per ridurre la frammentazione della continuita' ambientale del territorio dei nuovi tratti (prevedendo sovrappassi e sottopassi per la piccola fauna) e posizionamento lungo tutto il percorso di dissuasori di tipo visivo (catarifrangenti) per proteggere la fauna selvatica da incidenti.
Smaltimento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta dei lavori e gli inquinamenti localizzati preesistenti, come da normativa vigente, recuperando eventuale materiale lapideo secondo quanto previsto dal Regolamento reperimento, lavorazione e riutilizzo del materiale lapideo.
Utilizzo di sole specie autoctone per la riduzione degli impatti visivi e la riqualificazione ambientale ed inerbimento, attraverso la semina di adeguati miscugli di sementi di specie locali di tutte le aree interessate dai lavori.
6. Il Soggetto Aggiudicatore, per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovra' chiedere in anticipo, rispetto al cronoprogramma dei lavori, il rilievo degli impianti interrati e lo spostamento degli impianti elettrici aerei ed interrati di proprieta' Enel interferenti con le nuove opere.
7. Gli oneri derivanti da eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di telecomunicazioni correlati alla realizzazione delle opere in oggetto saranno addebitati al Soggetto Aggiudicatore.
8. Devono essere rispettati i limiti di cui all'articolo 96, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» che prevede che «sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti (...) f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi».

Raccomandazioni - Parte seconda

1. Ogni variazione deve essere sottoposta all'approvazione del Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato e i tagli delle piante eventualmente necessari devono essere concordati con il locale Comando Stazione Forestale.
2. Considerare che su tutti gli immobili C.T. comune di Montereale FG 77 p.lle 276/p 260/p 224/p 293 e FG 78 p.la 509/p FG 85 p.lle 132 40/p 136 e FG 100 p.lle 1555/p 1556 1557 769 e FG112 p.lla 350/p e' in essere un contratto di locazione tra Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo e Molise e Fastweb S.p.A. per la posa di infrastrutture di telecomunicazioni. Inoltre la particella 350 del FG 112 e' interessata da attraversamento e fiancheggiamento con la linea elettrica a BT 400 V (Enel Distribuzione) per allaccio del depuratore.
3. Dovranno essere rimesse all'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, prima dell'inizio dei lavori, tutte le eventuali altre autorizzazioni degli altri enti competenti.
La data di inizio lavori andra' comunicata a mezzo fax con adeguato anticipo al locale comando stazione CTA/CFS Sorveglianza del medesimo Parco.
 
Allegato 2

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).
Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila - Navelli».
S.S. n. 260 Picente: Lotto 4 dallo svincolo di Marana
allo svincolo di Cavallari.
Approvazione del progetto definitivo (CUP F61B08000160000)
Clausola antimafia

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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