Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 agosto 2013, n. 164
Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, ai sensi del quale le Amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, le domande per «le riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di base» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno finanziario di competenza, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesta l'avvenuto versamento e la riassegnabilita' delle stesse;
Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ai sensi del quale le somme dovute da Amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate;
Visto il proprio decreto 24 gennaio 2000 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 615 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce il divieto di iscrizione di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da specifici provvedimenti legislativi;
Visti i successivi commi 616 e 617 dell'articolo 2, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali prevedono, in particolare, l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, in considerazione dell'andamento delle entrate versate, la cui dotazione e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti;
Visto l'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e, in particolare, il comma 28, che riconosce al Corpo della Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresi' che il predetto Corpo, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire, nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali e della relativa immagine, l'uso anche temporaneo di tali denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' il comma 31, il quale demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, l'individuazione dei predetti simboli e le specifiche modalita' attraverso le quali il predetto Corpo puo' consentirne l'uso a terzi, anche in via temporanea;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale», e, in particolare, gli articoli 124, 125 e 126 richiamati dall'articolo 2, comma 28, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 26 in tema di contratti di sponsorizzazione;
Visto l'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale la facolta' di cui all'articolo 545 dello stesso codice di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati e' estesa anche al Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Ministro della difesa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 3-4865 del 15 maggio 2013 ed il nulla osta espresso con nota n. 2970 del 16 maggio 2013;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ente», l'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51 - P.IVA 06028691001, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, diverso dall'Ente, al quale il Corpo della Guardia di finanza consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente decreto;
c) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che identificano il Corpo della Guardia di finanza ovvero quei reparti, strutture ed enti che, per le loro tradizioni o funzioni, costituiscono il patrimonio storico e culturale del medesimo Corpo e concorrono a esprimerne il prestigio;
d) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno del Corpo della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
e) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
f) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto o struttura del Corpo della Guardia di finanza, anche storico, ovvero la sua specifica professionalita' militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469
(Regolamento recante norme di semplificazione del
procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione alle unita' previsionali di base per la
spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento
ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999,
n. 293:
«Art. 2 (Modalita' di riassegnazione). - 1. Le
riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di base
di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni
legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione
europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica da
registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme
versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.
2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno
e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere
riassegnate alle corrispondenti unita' previsionali di base
dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica da
registrarsi alla Corte dei conti.
3. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni
di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del
responsabile del procedimento amministrativo che attesti,
anche sulla base delle relative evidenze informatiche,
l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la
riassegnabilita' delle somme.
4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle
amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il
tramite del competente Ufficio centrale del bilancio. ".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario, 27 dicembre 1999, n. 302:
«Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in
materia contabile). - 1. Le riassegnazioni alla spesa di
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato,
previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno
2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse
con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi
compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei
cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con
interventi di carattere umanitario, nonche' le
riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai
contratti collettivi al personale delle pubbliche
amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono
versate in apposita unita' previsionale di base
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti
unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di
bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite
del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali
di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001
e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi
intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi
internazionali, ad intese con confessioni religiose, a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato
nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 gennaio 2000 (Riconoscimento della personalita'
giuridica della Fondazione «Ente editoriale per il Corpo
della guardia di finanza»), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49.
- Si riportano i testi dei commi 615, 616 e 617
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario,
28 dicembre 2007, n. 300:
«615. - A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo
alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione
dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme
all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai
provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato
alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti
destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi
da lavoro dipendente».
«616. - In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.»
«617. - A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei
fondi di cui al comma 616 e' determinata nella misura del
50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai
pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in considerazione dell'andamento delle
entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente
rideterminata in base all'andamento dei versamenti
riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due
esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno
un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni
di euro.».
- Si riportano i testi dei commi 28 e 31 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario, 30 dicembre 2009, n. 302:
«28. - Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto
all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri
stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il
Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi
dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei
segni distintivi di cui al presente comma, in via
convenzionale ai sensi dell' articolo 26 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del
Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del
codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni.».
«31. - Ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
approvazione e procedure per la concessione degli emblemi
araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di
finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro della difesa, sono individuati le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni
distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche
modalita' attuative.».
- Si riportano i testi degli articoli 124, 125 e 126
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 4 marzo 2005, n.
52:
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta
del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del
titolo di proprieta' industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione,
sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.».
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti dell'autore della violazione). - 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare,
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del
diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo'
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.».
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1.
L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva,
tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu'
giornali da essa indicati, a spese del soccombente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2133 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
ordinario, 8 maggio 2010, n. 106:
«Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle
relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
dotazione, la facolta' di cui all' articolo 545, di
stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e
contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche
al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
ordinario, 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 

Tabella A

Sono qualificabili come denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo della Guardia di Finanza: - Stemma Araldico della Guardia di Finanza (D.P.R. del 6 agosto 1988).
Di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, e sul mare azzurro, fluttuoso d'argento, posto a sinistra, il tutto fondato sulla pianura partita d'oro e di verde; al capo diminuito d'oro. Lo scudo e' ornato dagli emblemi rappresentativi delle onorificenze e delle ricompense al valore; e' timbrato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero, NEC RECISA RECEDIT.
(cosi' come da annesso 1) - Stemma Araldico dell'Accademia della Guardia di Finanza (D.P.R. 11 marzo 1991).
Inquartato: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine. Lo scudo e' sormontato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero, MONITI MELIORA SEQUAMUR.
(cosi' come da annesso 2) - Stemma Araldico della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (D.P.R. 17 gennaio 1991).
Inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento.
Lo scudo e' timbrato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari.
Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero: CONSILIO ET VIRTUTE.
(cosi' come da annesso 3) - Distintivo del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Scudo sannitico di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, e sul mare azzurro, fluttuoso d'argento, posto a sinistra, il tutto fondato sulla pianura partita d'oro e di verde; al capo diminuito d'oro. Lo scudo e' timbrato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari.
(cosi' come da annesso 4) - Distintivo di reparto per l'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": ISPETTORATO ISTITUTI DI ISTRUZIONE.
Di campo argentato testa dorata della Dea Minerva con elmo corinzio.
(cosi' come da annesso 5) - Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE NORD-OCCIDENTALE.
Inquartato in decusse: il 1° troncato, il primo croce piana bianca su campo rosso, il secondo, separato dal primo da una fascia bianca, di campo nero un leone bianco linguato; il 2° di campo argentato biscione visconteo coronato d'oro, di rosso linguata ingollante un bambino; il 3° croce rossa su campo argentato, dorati San Giorgio a cavallo voltato a sinistra nell'atto di uccidere il drago; il 4° su campo blu toro furioso dorato.
(cosi' come da annesso 6) - Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE NORD-ORIENTALE.
Interzato in pergola: il 1° di campo argentato, l'aquila antica di Trento di nero, rostrata e membrata di giallo, contornata da fiamme di rosso uscenti e linguata di rosso fiammeggiante, con le ali caricate da sostegni di giallo; il 2° di campo azzurro, l'aquila ad ali spiegate, tenente con gli artigli una corona turrita argentata all'ombelico; il 3° di campo rosso, leone d'oro, alato e nimbato dello stesso, con testa posta di fronte, accovacciato, tenente tra le zampe anteriori avanti al petto il libro aperto dell'Evangelo scritto delle parole a lettere maiuscole romane di nero PAX TIBI MARCE nella prima facciata in quattro righe ed EVANGELISTA MEUS nella seconda facciata, similmente in quattro righe.
(cosi' come da annesso 7) - Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE CENTRO - SETTENTRIONALE.
Interzato in pergola: Il 1° di campo argentato giglio aperto e bottonato di rosso; il 2° inquartato: il primo e il quarto croce piana rossa su campo argentato con capo d'Angio', tre gigli d'argento su campo blu e lambello rosso; il secondo e il terzo di blu alla parola LIBERTAS maiuscola d'oro posta in banda; il 3° troncato, il primo di campo blu capo d'Angio', tre gigli d'oro lambello di rosso; il secondo separato da una fascia bianca, guerriero dorato armato di spada su cavallo corrente.
(cosi' come da annesso 8) - Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE CENTRALE.
Inquartato in decusse: il 1° croce piana rossa su campo argentato con le teste di quattro mori attortigliati di bianco voltati a sinistra; il 2° di campo rosso, grifone bianco rampante e coronato; il 3° di campo argentato d'oro un'aquila dal volo abbassato, imbeccata, rostrata, membrata, linguata; il 4° di campo rosso tutto d'oro lupa romana al naturale allattante i due gemelli su piedistallo.
(cosi' come da annesso 9) - Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE MERIDIONALE.
Inquartato in decusse: il 1° di campo rosso con sei torri merlate argentate tre ordinate nella parte superiore e tre nella parte inferiore, sormontate da una corona marchesale dorata; il 2° inquartato in decusse: blu al primo e al terzo, argentato al secondo e al quarto, con pastorale d'oro in palo; il 3° di campo blu con banda rossa, leone d'oro linguato, coronato, sormontato da tre stelle d'oro ordinate in fascia; il 4° di campo azzurro con cavallo inalberato bianco.
(cosi' come da annesso 10) - Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE SUD-OCCIDENTALE.
Partito: il 1° di campo rosso, d'oro un'aquila coronata imperiale ad ali aperte, tenente con gli artigli una fascia carica delle iniziali "S.P.Q.P."; il 2° inquartato in decusse, al primo e al terzo rosso a quattro pali dorati, al secondo e al quarto d'argento alla croce di nero potenziata.
(cosi' come da annesso 11) - Distintivo di reparto per il Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REPARTI SPECIALI.
Interzato in pergola di campi azzurro, rosso e blu, di profilo grifone di argento rampante, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d'argento.
(cosi' come da annesso 12) - Distintivo di reparto per il Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": AERONAVALE.
Di campo azzurro e pianura di mare blu fluttuoso d'argento, d'argento un'ancora cordata a banda, sinistrata un'ala a sette piume.
(cosi' come da annesso 13) - Distintivo di reparto per l'Accademia della Guardia di Finanza.
Scudo sannitico inquartato dorato nella bordura: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine.
(cosi' come da annesso 14) - Distintivo di reparto per la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": SCUOLA POLIZIA TRIBUTARIA.
Di campo blu testa dorata della Dea Minerva con elmo corinzio.
(cosi' come da annesso 15) - Distintivo di reparto per la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.
Scudo sannitico inquartato dorato nella bordura: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento.
(cosi' come da annesso 16) - Distintivo di reparto per la Legione Allievi della Guardia di Finanza.
Scudo sannitico dorato nella bordura: sul campo l'azzurro, due ordini di monti di cui il primo bianco il secondo d'argento, e pianura di mare blu fluttuoso d'argento, dorati in decusse un'ancora e una piuma.
(cosi' come da annesso 17) - Distintivo di reparto per il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO RECLUTAMENTO.
Di campo verde, in decusse dorati un'ancora e una piuma, sul tutto uno spadino dorato in palo all'ingiu', guarnito di bianco e di nero.
(cosi' come da annesso 18) - Distintivo di reparto per il Centro Sportivo della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO SPORTIVO.
Di campo azzurro, un discobolo dorato in movimento voltato a sinistra tenente il disco nel cantone destro del capo con la mano destra, nella mezza punta cinque cerchi di azzurro, giallo, nero, verde, rosso, intrecciati.
(cosi' come da annesso 19) - Distintivo di reparto per il Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE.
Tagliato di rosso e di bianco, sotto il capo alla fascia fiammeggiante di oro e di verde, di intorno alla figura del cuore un alloro circolare dorato, un'aquila dorata volante tenente con gli artigli all'ombelico una spada a banda.
(cosi' come da annesso 20) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE LIGURIA.
Croce rossa su campo argentato, dorati San Giorgio a cavallo voltato a sinistra nell'atto di uccidere il drago.
(cosi' come da annesso 21) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE PIEMONTE.
Su campo blu toro furioso dorato.
(cosi' come da annesso 22) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Valle D'Aosta della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.
Troncato, il primo croce piana bianca su campo rosso, il secondo, separato dal primo da una fascia bianca, di campo nero un leone bianco linguato.
(cosi' come da annesso 23) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE LOMBARDIA.
Di campo argentato biscione visconteo coronato d'oro, di rosso linguata ingollante un bambino.
(cosi' come da annesso 24) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE.
Di campo argentato, l'aquila antica di Trento di nero, rostrata e membrata di giallo, contornata da fiamme di rosso uscenti e linguata di rosso fiammeggiante, con le ali caricate da sostegni di giallo.
(cosi' come da annesso 25) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE VENETO.
Di campo rosso, leone d'oro, alato e nimbato dello stesso, con testa posta di fronte, accovacciato, tenente tra le zampe anteriori avanti al petto il libro aperto dell'Evangelo scritto delle parole a lettere maiuscole romane di nero PAX TIBI MARCE nella prima facciata in quattro righe ed EVANGELISTA MEUS nella seconda facciata, similmente in quattro righe.
(cosi' come da annesso 26) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.
Di campo azzurro, l'aquila ad ali spiegate, tenente con gli artigli una corona turrita argentata all'ombelico.
(cosi' come da annesso 27) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA.
Inquartato: il primo e il quarto croce piana rossa su campo argentato con capo d'Angio', tre gigli d'argento su campo blu e lambello rosso; il secondo e il terzo di blu alla parola LIBERTAS maiuscola d'oro posta in banda.
(cosi' come da annesso 28) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE TOSCANA.
Di campo argentato giglio aperto e bottonato di rosso.
(cosi' come da annesso 29) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE MARCHE.
Troncato, il primo di campo blu capo d'Angio', tre gigli d'oro lambello di rosso; il secondo separato da una fascia bianca, guerriero dorato armato di spada su cavallo corrente.
(cosi' come da annesso 30) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE SARDEGNA.
Croce piana rossa su campo argentato con le teste di quattro mori attortigliati di bianco voltati a sinistra.
(cosi' come da annesso 31) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE UMBRIA.
Di campo rosso, grifone bianco rampante e coronato.
(cosi' come da annesso 32) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE LAZIO.
Di campo rosso tutto d'oro lupa romana al naturale allattante i due gemelli su piedistallo.
(cosi' come da annesso 33) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE ABRUZZO.
Di campo argentato d'oro un'aquila dal volo abbassato, imbeccata, rostrata, membrata, linguata.
(cosi' come da annesso 34) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE MOLISE.
Di campo rosso con sei torri merlate argentate tre ordinate nella parte superiore e tre nella parte inferiore, sormontate da una corona marchesale dorata.
(cosi' come da annesso 35) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE CAMPANIA.
Di campo azzurro con cavallo inalberato bianco.
(cosi' come da annesso 36) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE PUGLIA.
Inquartato in decusse: blu al primo e al terzo, argentato al secondo e al quarto, con pastorale d'oro in palo.
(cosi' come da annesso 37) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE BASILICATA.
Di campo blu con banda rossa, leone d'oro linguato, coronato, sormontato da tre stelle d'oro ordinate in fascia.
(cosi' come da annesso 38) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE CALABRIA.
Inquartato in decusse, al primo e al terzo rosso a quattro pali dorati, al secondo e al quarto d'argento alla croce di nero potenziata.
(cosi' come da annesso 39) - Distintivo di reparto per il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE SICILIA.
Di campo rosso, d'oro un'aquila coronata imperiale ad ali aperte, tenente con gli artigli una fascia carica delle iniziali "S.P.Q.P."
(cosi' come da annesso 40) - Distintivo di reparto per il Comando Tutela della Finanza Pubblica della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": TUTELA FINANZA PUBBLICA.
Di campo blu, sotto il capo fascia fiammeggiante di oro e verde, grifone di argento rampante linguato di rosso, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d'argento.
(cosi' come da annesso 41) - Distintivo di reparto per il Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": TUTELA DELL'ECONOMIA.
Di campo azzurro, sotto il capo fascia fiammeggiante di oro e verde, grifone di argento rampante linguato di rosso, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d'argento.
(cosi' come da annesso 42) - Distintivo di reparto per il Comando Unita' Speciali della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": UNITA' SPECIALI.
Di campo rosso, sotto il capo fascia fiammeggiante di oro e verde, grifone di argento rampante linguato di rosso, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d'argento.
(cosi' come da annesso 43) - Distintivo di reparto per la Scuola Alpina di Predazzo della Guardia di Finanza.
Scudo rotondo dorato nella bordura, al cui interno nei tre quarti di cerchio nero e' posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura": SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA PREDAZZO.
Di campo azzurro, al cantone destro e sinistro della punta due monti di bianco, la pianura semicircolare gialla e verde, alla mezza punta il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; a sbarra dorati uno sci e una racchetta tenente svolazzante a destra un tricolore; nel fianco sinistro a lettere maiuscole dorate carattere "futura": NEC RECISA RECEDIT.
(cosi' come da annesso 44) - Distintivo di reparto per la Scuola Nautica di Gaeta della Guardia di Finanza.
Scudo rotondo dorato nella bordura, al cui interno insistono quattro cerchi concentrici, bianco, dorato, blu, dorato, all'interno del cerchio blu in oro un nodo piano lungo tutto lo scudo; di campo azzurro, in pianura posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura bold": SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA. Da destra a sinistra un guidone giallo svolazzante attraversante un'ancora cordata con asta dorata; in capo scudo sannitico inquartato con corona turrita e rostrata: il 1° su campo rosso leone d'oro alato tenente una spada in palo, il 2° croce rossa su campo bianco, il 3° croce bianca su campo blu, il 4° croce bianca su campo rosso.
(cosi' come da annesso 45) - Distintivo di reparto per la Scuola Allievi Finanzieri di Bari della Guardia di Finanza.
Scudo rotondo dorato nella bordura, al cui interno insistono due cerchi concentrici, il primo giallo e verde, nel giallo posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura": SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI GUARDIA DI FINANZA, il secondo dorato; troncato mezzo partito, nel 1° su campo rosso un gladio in palo su libro aperto; il 2° su campo verde, tutto dorato grifone in profilo seduto sugli arti posteriori poggiante la zampa anteriore destra sul forziere; il 3° su campo bianco e rosso di fronte cattedrale di S. Nicola.
(cosi' come da annesso 46) - Distintivo di reparto per il Quartier Generale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": QUARTIER GENERALE.
Di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, il tutto fondato sulla pianura di mare azzurro, fluttuoso d'argento.
(cosi' come da annesso 47) - Distintivo di reparto per il Centro Logistico della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO LOGISTICO.
Di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, il tutto fondato sulla pianura di mare azzurro, fluttuoso d'argento.
(cosi' come da annesso 48) - Distintivo della Banda Musicale della Guardia di Finanza.
Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": BANDA MUSICALE.
Di campo verde una lira verde chiaro con corde in palo argentate.
(cosi' come da annesso 49) - Distintivi di "Istruttore di tiro rapido di polizia" della Guardia di Finanza, descritti come segue:
disco bordato, a sbalzo, da rami di quercia verdi e settori in smalto verde, bianco e rosso in alto, verde e giallo in basso; reca, a sbalzo, nel disco centrale, una pistola e la scritta GUARDIA DI FINANZA e ASSISTENTE - GUIDA DI TIRO, bronzato;
disco bordato, a sbalzo, da rami di quercia e settori in smalto verde, bianco e rosso in alto, verde e giallo in basso; reca, a sbalzo, nel disco centrale, una pistola e la scritta GUARDIA DI FINANZA e ISTRUTTORE DI TIRO OPERATIVO argentato o dorato.
(cosi' come da annesso 50) - Distintivo "Abroad Operation Expert" della Guardia di Finanza.
Ovale, al centro e' raffigurato un "globo terrestre" celeste su sfondo azzurro, circoscritto da un anello piatto di forma ovale dorato; reca, nella parte superiore, la scritta dorata GUARDIA DI FINANZA su riquadro, con sfondo giallo e contorno verde, nella parte inferiore la scritta nera ABROAD OPERATIONS EXPERT su riquadro dorato, sopra detta scritta sono riprodotti i colori della bandiera nazionale.
(cosi' come da annesso 51) - Distintivo di specializzazione per militari dei reparti A.T.P.I. della Guardia di Finanza.
Tutto dorato un'aquila ad ali spiegate che poggia su una saetta passante trasversalmente in un cerchio, da sinistra a destra.
(cosi' come da annesso 52) - Distintivo di specializzazione AT - PI per Ufficiali della Guardia di Finanza.
Tutto dorato un'aquila ad ali spiegate che poggia su una saetta passante trasversalmente in un cerchio dorato bordato in rosso, da sinistra a destra.
(cosi' come da annesso 53) - Distintivo di specializzazione "Gruppi Sportivi Fiamme Gialle" della Guardia di Finanza.
Scudo svizzero, con fondo di colore giallo, reca in capo fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati, la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue, in pianura cinque anelli olimpici, presenta bordura a fondo verde, su cui e' riportata in giallo a carattere maiuscolo la dicitura GRUPPI SPORTIVI FIAMME GIALLE.
(cosi' come da annesso 54) - Distintivo per qualificati "Investigatore Economico Finanziario" e distintivo per specializzati "Esperto d'Area" della Guardia di Finanza, descritti come appresso:
disco argentato, presenta al centro un grifone alato con una zampa poggiata sul forziere, nella parte superiore e' riportata in nero carattere maiuscolo la dicitura GUARDIA DI FINANZA, parimenti nella parte inferiore INVESTIGATORE ECONOMICO FINANZIARIO;
disco dorato, presenta al centro un grifone alato con una zampa poggiata sul forziere, nella parte superiore e' riportata in nero carattere maiuscolo la dicitura GUARDIA DI FINANZA, parimenti nella parte inferiore ESPERTO D'AREA.
(cosi' come da annesso 55) - Distintivo di specializzazione "Verificatore Fiscale" della Guardia di Finanza.
Disco di campo blu Savoia dorato nella bordura, al centro dorato un sole raggiante, con stampigliata in oro la scritta Verificatore Fiscale.
(cosi' come da annesso 56) - Distintivo di qualificazione "Istruttore" della Guardia di Finanza.
Scudo di campo verde dorato nella bordura, nel capo dorata la scritta in stampatello ISTRUTTORE, al centro dorati un gladio su libro aperto con intorno le foglie di alloro intrecciate e di quercia.
(cosi' come da annesso 57) - Distintivo di "Perito Selettore" della Guardia di Finanza.
Dorato il dio Giano Bifronte riporta il fonema in greco antico "psi" "che"; in basso e' presente la scritta nera in stampatello SELETTORE.
(cosi' come da annesso 58) - Distintivi di Specializzazione per "Piloti Istruttori" della Guardia di Finanza descritti come appresso:
disco dorato raffigurante due gabbiani in volo stilizzati, in alto sul disco in maiuscolo la scritta nera in stampatello PILOTA in basso ISTRUTTORE;
disco di campo celeste con bordura verde in alto e gialla in basso, nella prima in maiuscolo la scritta nera CENTRO AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA, nella seconda PILOTA ISTRUTTORE; nel campo due gabbiani bianchi in volo stilizzati.
(cosi' come da annesso 59) - Distintivi per il "Servizio Cinofili" della Guardia di Finanza, descritti come appresso:
disco dorato nella bordura composto da una corda, al cui centro e' raffigurata la testa a sbalzo di un cane (pastore tedesco), circoscritta da un anello piatto in forma circolare smaltato in verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta in stampatello SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA - ISTRUTTORE;
disco dorato nella bordura composto da una corda, al cui centro e' raffigurata la testa a sbalzo di un cane (pastore tedesco), circoscritta da un anello piatto in forma circolare smaltato in verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta in stampatello SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA - CONDUTTORE;
disco al cui centro e' raffigurata la testa a sbalzo di un cane (pastore tedesco), circoscritta da un anello piatto in forma circolare smaltato in verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta in stampatello SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA.
(cosi' come da annesso 60) - Distintivo di "Specialista di Informatica" della Guardia di Finanza.
Disco con una "i" stilizzata gialla con sottostante ombra in nero e due freccine bilaterali nere su campo giallo/verde; tra il bordo interno e quello esterno, entrambi dorati, reca in nero, nella parte superiore la scritta in stampatello GUARDIA DI FINANZA, nella parte inferiore SPECIALISTA DI INFORMATICA.
(cosi' come da annesso 61) - Distintivo di "Specialista di Telecomunicazioni" della Guardia di Finanza.
Disco, al centro raffigura "l'orbe terracqueo", bianca la terra, blu l'acqua, con elementi stilizzati dorati raffiguranti un traliccio con varie antenne e folgori in forma di frecce, attraversato da una banda giallo - verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta gialla in stampatello nella parte superiore GUARDIA DI FINANZA, nella parte inferiore SPECIALISTA TELECOMUNICAZIONI.
(cosi' come da annesso 62) - Distintivo per i "Tiratori Scelti" della Guardia di Finanza.
Disco bronzato, bordato a sbalzo da rami di quercia e settori in smalto verde, bianco e rosso in alto, verde e giallo in basso; reca dorati, a sbalzo, nel disco centrale, un fucile e la scritta GUARDIA DI FINANZA e TIRATORE SCELTO, bronzato.
(cosi' come da annesso 63) - Distintivi di specializzazione "Alpestre" della Guardia di Finanza, descritti come appresso:
ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso sopra l'ovale su fondo liscio la scritta ALPIERE;
ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ALPIERE SCELTO;
ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro due sci, sopra d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ISTRUTTORE SCI;
ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro corda intrecciata e piccozza sopra d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ISTRUTTORE ALPINISMO;
ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro due sci, sopra d'oro una piccozza, sopra d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ISTRUTTORE SCI ALPINISMO;
ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro due sci, sopra d'oro una piccozza, sopra d'argento una stella alpina, al di sotto, sopra l'ovale, la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde.
(cosi' come da annesso 64) - Distintivo in dotazione al Gruppo Sciatori "Fiamme Gialle" della Guardia di Finanza.
Scudo svizzero dorato nelle bordure non al capo, con le scritte nere laterali in stampatello da destra a sinistra GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE, di campo azzurro una montagna bianca, al cuore il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; alla pianura di giallo e verde dorati i cinque cerchi olimpici.
(cosi' come da annesso 65) - Distintivi in dotazione per varie discipline sportive della Guardia di Finanza, descritti come appresso:
disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE ATLETICA LEGGERA; all'interno troncato di giallo e verde, con tre linee bianche nel verde, due figure umane bianche stilizzate in movimento a sinistra;
disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE JUDO; all'interno partito di giallo e verde due figure umane bianche e nere stilizzate in movimento a sinistra nella lotta;
disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE KARATE; all'interno partito di giallo e verde due figure umane bianche e nere stilizzate contrapposte nella lotta;
disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE NUOTO; all'interno troncato a onde di giallo e verde, con tre onde bianche nel verde, due figure umane bianche stilizzate in movimento di nuoto a sinistra;
disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE TIRO; all'interno troncato di giallo e verde due figure umane nere e bianche stilizzate la prima volge a destra nel giallo, la seconda a sinistra nel verde, nell'atto di sparare con armi corta e lunga; dal cuore cinque cerchi neri concentrici.
(cosi' come da annesso 66) - Distintivi tradizionali dei corsi di formazione per Ufficiali della Guardia di Finanza, descritti come appresso:
ovale azzurro, in pianura dipanano due bracci di alloro dorato, sul capo una pergamena dorata; sotto su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero MONITI MELIORA SEQUAMUR; al centro scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine;
ovale azzurro, in pianura ovale argentato dal quale dipanano due bracci di alloro argentato, sul capo una pergamena argentata; sotto su lista bifida e svolazzante d'argento, il motto, in lettere maiuscole di nero MONITI MELIORA SEQUAMUR; al centro scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine.
(cosi' come da annesso 67) - Distintivo tradizionale per il Settore Aeronavale della Guardia di Finanza.
Disco contenente tre cerchi concentrici giallo, verde, bianco, nel giallo in alto, la scritta in stampatello nero GUARDIA DI FINANZA, in basso SERVIZIO AERONAVALE; su tutto due ali dorate moventi e un'ancora argentata in palo poggiante, sopra il capo una corona dorata turrita.
(cosi' come da annesso 68) - Distintivi tradizionali di corso AA.FF. della Guardia di Finanza, descritti come appresso:
disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro, tutto dorato a destra il primo numero romano, a sinistra torre merlata cimata da un cavallo alato poggiante in pianura dorata; sopra il disco una pergamena dorata;
disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro, sopra la verde pianura una fila di alberi al naturale, sull'ombelico due ordini di colonne romane dorate e argentate, sulla mezza punta il secondo numero romano; sopra il disco una pergamena dorata;
disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro, sopra la pianura dorata un castello merlato al naturale, al fianco destro il terzo numero romano, al cantone destro del capo la testa di aquila che volge a sinistra; sopra il disco una pergamena dorata;
disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro un'aquila argentata ad ali spiegate poggianti, nel capo il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue, nella mezza punta il quarto numero romano; sopra il disco una pergamena dorata;
disco dorato nella bordura, al cui interno nei tre quarti di cerchio nero e' posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura": SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA PREDAZZO; di campo azzurro, al cantone destro e sinistro della punta due monti di bianco, la pianura semicircolare gialla e verde, alla mezza punta il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; a sbarra dorati uno sci e una racchetta tenente svolazzante a destra un tricolore. Nel fianco sinistro a lettere maiuscole dorate carattere "futura": NEC RECISA RECEDIT; sopra il disco una pergamena dorata;
disco dorato nella bordura, al cui interno insistono quattro cerchi concentrici, bianco, dorato, blu, dorato, all'interno del cerchio blu in oro un nodo piano lungo tutto il disco; di campo azzurro, in pianura posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura bold": SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA. Da destra a sinistra un guidone giallo svolazzante con asta dorata; in capo scudo sannitico inquartato con corona turrita e rostrata: il 1° su campo rosso leone d'oro alato tenente una spada in palo, il 2° croce rossa su campo bianco, il 3° croce bianca su campo blu, il 4° croce bianca su campo rosso; sopra il disco una pergamena dorata.
(cosi' come da annesso 69) - Distintivo tradizionale per i militari in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza.
Disco dorato nella bordura, posto in stampatello in nero in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA; di campo di azzurro tutto bianco una spada in palo tiene i piatti di una bilancia, nell'ombelico su tutto lista bifida e svolazzante con scritta nera in stampatello LEX.
(cosi' come da annesso 70) - Distintivo tradizionale del corso ordinario per i sottufficiali, e per gli ispettori e i sovrintendenti della Guardia di Finanza, descritto come segue:
ovale dorato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA SOTTUFFICIALI, in alto una pergamena dorata, un secondo ovale concentrico argentato contiene uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento;
ovale argentato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA SOTTUFFICIALI, in alto una pergamena argentata, contenete uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento;
ovale dorato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI, in alto una pergamena dorata, contenente uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento;
ovale argentato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI, in alto una pergamena argentata, contenente uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento.
(cosi' come da annesso 71) - Distintivo per i militari della Guardia di Finanza impiegati nel Servizio di Soccorso Alpino, anche ad honorem.
Disco verde con bordure nere ove insiste in alto la scritta nera in stampatello SOCCORSO ALPINO in basso GUARDIA DI FINANZA; all'interno su campo grigio una croce bianca bordata rossa, al cuore il fregio dorato e rosso tradizionale, granata verde, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati, la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue. Lo stesso puo' essere d'oro o d'argento se ad honorem.
(cosi' come da annesso 72) - Distintivo di "Promozione per meriti eccezionali" della Guardia di Finanza.
Dorato: due gladi incrociati ai quali e' sovrapposto, al centro, il fregio tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; il tutto contornato da due rami di alloro, intrecciati alla base e sormontati da una corona turrita.
(cosi' come da annesso 73) - Distintivo per "benemerenze di servizio" della Guardia di Finanza.
Dorato: due gladi incrociati ai quali e' sovrapposto, al centro, il fregio tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue.
(cosi' come da annesso 74) - Distintivo per i delegati COIR e COBAR della Guardia di Finanza, descritti come appresso:
scudo sannitico bianco con bordura nera, al centro disco dorato ove insite una scritta in stampatello CONSIGLIO INTERMEDIO DI RAPPRESENTANZA tagliato di verde e di giallo, al cuore il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; in pianura lista bifida e svolazzante, il motto, in lettere maiuscole di nero, UNA SORS; sul capo la scritta in stampatello in nero COIR;
scudo sannitico bianco con bordura nera, al centro disco dorato ove insite una scritta in stampatello CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA tagliato di verde e di giallo, al cuore il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; in pianura lista bifida e svolazzante, il motto, in lettere maiuscole di nero, UNA SORS; sul capo la scritta in stampatello in nero COBAR.
(cosi' come da annesso 75) - Distintivo di incarico per ispettore titolare "Comandante di Reparto" della Guardia di Finanza.
Di forma rettangolare, presenta cornice esterna di colore giallo, fondo di colore grigio scuro riportante la scritta in stampatello, sforata, di colore bianco COMANDANTE di REPARTO.
(cosi' come da annesso 76) - Distintivo per il contingente della Guardia di Finanza appartenente alla TASK FORCE "GRIFO" impiegato nella missione I.S.A.F. in AFGHANISTAN.
Disco contenente quattro cerchi concentrici, nel primo in alto di nero, rosso e verde, in basso verde e giallo; nel secondo grigio insistono le scritte nere in stampatello TASK FORCE "GRIFO" in alto, e GUARDIA di FINANZA in basso; il terzo composto di colori concentrici verde, bianco e rosso; nel quarto celeste, un grifone grigio con rifiniture di colore scuro inerenti il piumaggio del busto, ove insistono in alto le scritte nere ISAF e in "dari" (persiano), e in basso AFGHANISTAN.
(cosi' come da annesso 77) - Distintivi per autovetture, imbarcazioni ed aeromobili militari della Guardia di Finanza, descritti come segue:
rettangolo azzurro al cui interno insiste una cornice rossa dentro la quale quattro stelle rosse a banda, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;
rettangolo azzurro dentro il quale tre stelle rosse a banda, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;
rettangolo azzurro dentro il quale due stelle rosse a banda, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;
rettangolo azzurro dentro il quale una stella rossa al cuore, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;
rettangolo azzurro dentro il quale in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue.
(cosi' come da annesso 78) - Distintivo speciale, guidone per lo sport velico della Guardia di Finanza.
Triangolo blu nella bordura, di campo giallo un'ancora cordata in palo.
(cosi' come da annesso 79) - Placche di riconoscimento per i militari della Guardia di Finanza, descritte come segue:
dorata. In alto: una striscia curva con la dicitura incisa, in nero GUARDIA DI FINANZA; al centro una ruota dentata, sormontata a rilievo sul lato destro da un ramo di foglie di alloro, sul lato sinistro da un ramo di foglie di quercia e al centro da una stella - di cui sono visibili quattro punte - sormontata a rilievo dal fregio tradizionale; nel tondo della tromba del fregio e' inserito un ologramma riproducente le lettere R.I.; in basso una striscia con la dicitura in nero REPUBBLICA ITALIANA;
argentata. In alto: una striscia curva con la dicitura incisa, in nero GUARDIA DI FINANZA; al centro una ruota dentata, sormontata a rilievo sul lato destro da un ramo di foglie di alloro, sul lato sinistro da un ramo di foglie di quercia e al centro da una stella - di cui sono visibili quattro punte - sormontata a rilievo dal fregio tradizionale; nel tondo della tromba del fregio e' inserito un ologramma riproducente le lettere R.I.; in basso una striscia con la dicitura in nero REPUBBLICA ITALIANA.
(cosi' come da annesso 80) - Fregio tradizionale della Guardia di Finanza.
Granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati. La granata e' sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue.
Detto fregio puo' essere dorato o di altri colori e puo' essere bordato di rosso.
(cosi' come da annesso 81) - Fregio per chepi' della Guardia di Finanza.
Dorato, guarnito con una coccarda tricolore ed una portapennacchio. Raffigura una granata centrale contornata da una tromba, con due fucili sottostanti incrociati e sormontati da un collo dal quale nasce una fiamma a piu' lingue. La parte inferiore del fregio e' contornata da due corone, intersecate rispettivamente da una piccozza e da un'alabarda.
(cosi' come da annesso 82) - Mostreggiature dei militari della Guardia di Finanza.
Aventi la forma di una fiamma a due punte di colore giallo, con filettatura di colore verde lungo tutto il perimetro e stelletta al centro del fondo giallo.
(cosi' come da annesso 83) - Scritta "le avventure di Finzy il finanziere della nuova generazione" in formato ravie.
(cosi' come da annesso 84)
- Immagine del personaggio disegnato Finzy.
Personaggio disegnato con testa, collo, petto e zampe anteriori di aquila e parte inferiore del corpo di leone identificabile nel grifone, che indossa la divisa grigia della Guardia di Finanza, munito di berretto, in movimento con zampa sinistra in piano primo, coda in evidenza al lato sinistro, braccio destro piegato con la mano incline a detto berretto verso il lato destro della visiera, braccio sinistro dietro il corpo in secondo piano, zampa destra in secondo piano visibile nelle punte delle dita.
(cosi' come da annesso 85) - Sito istituzionale della Guardia di Finanza: www.gdf.gov.it.
(cosi' come da annesso 86) - Scritta Servizio Centrale Investigazione Criminalita' Organizzata - S.C.I.C.O.. - Scritta Nucleo Speciale Polizia Valutaria. - Scritta Gruppo Operativo Antidroga - G.O.A.. - Scritta Gruppo Investigazione Criminalita' Organizzata - G.I.C.O.. - Scritta Anti Terrorismo Pronto Impiego - A.T.P.I.. - Scritta Baschi Verdi. - Scritta Gruppo Investigativo Antiriciclaggio. - Scritta Finanziere. - Scritta Guardia di Finanza e ogni altra denominazione direttamente riconducibile ai Reparti o Comandi di detto Corpo. - Scritta delle Fiamme Gialle in carattere freehand 471 BT.
Lettere F di giallo e G di verde minuscole intersecate con la f piu' in alto e in primo piano.
(cosi' come da annesso 87) - Scritta Servizio 117 in primo piano con un lampo a sbarra tra la parte estrema del 7 e la parte estrema in basso del primo 1.
(cosi' come da annesso 88) - Prodotti editoriali editi dall'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza:
Calendario storico della Guardia di Finanza;
Il Finanziere;
Panorama Tributario e Professionale;
Rapporto Annuale della Guardia di Finanza;
Rivista della Guardia di Finanza. - Distintivo relativo al titolo di alta formazione "Corso Superiore di Polizia Tributaria" della Guardia di Finanza.
Tutto dorato, testa della dea Minerva, con elmo corinzio, circondata da due bracci di alloro intersecati in punta; su tutto nella punta, dorato nella bordura, Scudo gotico antico di campo rosso, le lettere maiuscole intersecate dorate R.I..
(cosi' come da annesso 89) - Distintivo di specializzazione della Guardia di Finanza per Ufficiali che hanno frequentato il corso per comandanti di Stazione Navale, oppure che abbiano comandato la Scuola Nautica di Gaeta o reparto navale per due anni.
Ovale dorato, sforato a giorno, contornato da una corona di nodi marinari, raffigurante un guardacoste in navigazione in movimento a sinistra e un'ancora cordata che fuoriesce, verticalmente con il ceppo e le marre, dalla corona stessa.
(cosi' come da annesso 90) - Distintivo ricordo della Guardia di Finanza per missione in territorio albanese.
Nastrino riportante al centro una stella dorata o argentata o bronzea su banda nera a fondo rosso, alle estremita' rispettivamente i colori giallo e verde.
(cosi' come da annesso 91) - Medaglia al Valore della Guardia di Finanza.
Sostenuta da un nastro di colore azzurro con all'estremita', in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, quattro filetti gialli; riporta sul "recto" il fregio tradizionale del Corpo, al centro il monogramma della Repubblica Italiana, mentre nella parte inferiore, la scritta AL VALORE DELLA GUARDIA DI FINANZA; sul verso, due rami, uno di quercia e uno di alloro, decussati tra loro nella parte inferiore; tra le estremita' superiori dei serti e' posta una stelletta a cinque punte. Nastrini.
Di fondo azzurro riproducono al centro una stella dorata, argentata o bronzea; alle estremita' ed in posizione simmetrica rispetto al centro quattro filetti gialli.
(cosi' come da annesso 92) - Croce al Merito della Guardia di Finanza.
Sostenuta da un nastro di colore azzurro, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro all'estremita' due filetti gialli e verso il centro due filetti verdi; riporta sul "recto" il fregio tradizionale del Corpo, al centro il monogramma della Repubblica Italiana; sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la scritta AL MERITO DELLA GUARDIA DI FINANZA; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita. Nastrini.
Di fondo azzurro, possono riprodurre al centro una corona turrita, rispettivamente d'oro o d'argento; in posizione simmetrica rispetto al centro, all'estremita' due filetti gialli e verso il centro due filetti verdi.
(cosi' come da annesso 93) - Distintivo ricordo della Guardia di Finanza per missioni in Kosovo e in Montenegro.
Nastrino riportante due bande nere su fondo rosso.
Nastrino riportante due bande gialle su fondo rosso.
(cosi' come da annesso 94) - Medaglia al Merito di Lungo Comando nella Guardia di Finanza.
Nastrino riportante al centro una stella dorata o argentata o bronzea contraddistinto da sequenza alternata di bande di colore blu e bianco.
(cosi' come da annesso 95) - Distintivo di specializzazione per Ufficiali della Guardia di Finanza addetti al Servizio Navale.
Scudo sannitico dorato nella bordura, reca al centro un'ancora dorata a due marre, nodata in palo. In basso, la scritta dorata in stampatello SERVIZIO NAVALE.
(cosi' come da annesso 96) - Distintivo di specializzazione per militari della Guardia di Finanza addetti al Servizio Aereo.
Scudo sannitico dorato nella bordura, reca al centro un rotone dorato con pale in smalto bianco. In basso, la scritta dorata in stampatello SERVIZIO AEREO.
(cosi' come da annesso 97) - Immagine riproducente grifone stilizzato in profilo, posto a sinistra.
(cosi' come da annesso 98)
Codici Pantone dei colori utilizzati per gli annessi alla presente
Tabella A
===========================================
| Numero Codice |  Descrizione |
+===============+=========================+
|  108 |  GIALLO |
+---------------+-------------------------+
|  185 |  ROSSO |
+---------------+-------------------------+
|  287 |  BLU scuro |
+---------------+-------------------------+
|  293 |  variazioni di BLU |
+---------------+-------------------------+
|  294 |  variazioni di BLU |
+---------------+-------------------------+
|  299 |  CELESTE |
+---------------+-------------------------+
|  300 | BLU chiaro  |
+---------------+-------------------------+
|  306 |  AZZURRO |
+---------------+-------------------------+
|  322 |  variazioni di GRIGIO |
+---------------+-------------------------+
| 348 | VERDE |
+---------------+-------------------------+
| 349 | VERDE scuro |
+---------------+-------------------------+
| 355 | variazioni di VERDE |
+---------------+-------------------------+
| 390 | VERDE chiaro |
+---------------+-------------------------+
| 422 | GRIGIO |
+---------------+-------------------------+
| 432 | GRIGIO scuro |
+---------------+-------------------------+
| 464 | MARRONE |
+---------------+-------------------------+
| 464 al 50% | MARRONE chiaro |
+---------------+-------------------------+
| 464 al 80% | MARRONE scuro |
+---------------+-------------------------+
| 484 | ROSSO scuro |
+---------------+-------------------------+
| 625 C | variazioni di VERDE |
+---------------+-------------------------+
| 871 | ORO |
+---------------+-------------------------+
| 877 | ARGENTO |
+---------------+-------------------------+
| 7406 C | variazioni di GIALLO |
+---------------+-------------------------+
| 17-0942 | BRONZO |
+---------------+-------------------------+

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e
degli altri segni distintivi della Guardia di Finanza.

1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno distintivo indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' di ogni altro stemma, emblema, denominazione e segno distintivo che identifica la Guardia di finanza ovvero gli enti, i reparti e le strutture, esistenti o soppresse, istituiti ai sensi delle leggi di ordinamento del Corpo.
2. Le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui comma 1 sono di seguito denominati simboli.
3. I simboli indicati nella tabella di cui al comma 1 sono pubblicati, anche, sul sito web istituzionale della Guardia di finanza (www.gdf.it).
 
Art. 3

Modalita' di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli del Corpo della
Guardia di finanza

1. La Guardia di finanza puo' consentire ai licenziatari l'uso temporaneo dei propri simboli, a titolo oneroso, in via convenzionale attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti a essi assimilabili, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. All'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la Guardia di finanza provvede direttamente o avvalendosi dell'Ente secondo modalita' definite in apposita convenzione con cui regolare le relative condizioni, con l'osservanza delle disposizioni recate dal presente decreto.
3. I contratti che disciplinano l'attivita' di cui al comma 1, ferme restando le cause di esclusione previste all'articolo 6, stabiliscono, tra l'altro:
a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso temporaneo, a titolo oneroso, dei simboli del Corpo della Guardia di finanza, chiaramente individuati;
b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i criteri ovvero le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi;
c) l'ammontare del corrispettivo, che potra' consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione o rateizzato e commisurato a una percentuale del fatturato (royalties) relativo al bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei simboli, ovvero nella fornitura di beni e servizi equivalenti di valore;
d) gli impegni e i diritti della Guardia di finanza e del licenziatario;
e) le modalita' e i limiti di utilizzo dei simboli da parte del licenziatario, il quale ha l'obbligo di:
1) non associare a beni e servizi non autorizzati i simboli oggetto di licenza;
2) realizzare i beni recanti i simboli dei quali sia stato consentito l'uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualita', con l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti;
3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti indicazioni per evidenziare la titolarita' dei simboli in capo al Corpo della Guardia di finanza;
f) la durata del contratto;
g) le modalita' attraverso le quali la Guardia di finanza verifica la regolare osservanza, sul piano giuridico ed economico, degli adempimenti convenuti nonche' il rispetto delle clausole contrattuali pattuite per l'utilizzo dei simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine:
1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario e di produzione, a richiesta, della documentazione amministrativa concernente la prestazione oggetto del contratto;
2) la facolta' della Guardia di finanza di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti a riscontrare il corretto uso dei simboli;
3) l'obbligo del licenziatario di produrre, prima della commercializzazione del bene ovvero dell'avvio dell'attivita' che comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del bene stesso o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'evento nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo;
h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze del licenziatario nonche' le relative penalita' e le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali;
i) apposite clausole, al fine di salvaguardare, anche al verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del contratto, l'attivita', l'immagine, il prestigio o le finalita' istituzionali del Corpo della Guardia di finanza;
l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto di utilizzare i simboli della Guardia di finanza, pena la risoluzione di diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilita' di cessione sia consentita, di volta in volta, da una espressa autorizzazione della Guardia di finanza stessa.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli diretti alla verifica di quanto stabilito al comma 3, lettere g) e i).
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario,
2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione). - 1. Ai
contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi
assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila
euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta
dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di
requisiti di qualificazione dei progettisti e degli
esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla
direzione ed esecuzione del contratto.
2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis
del presente codice.».
 
Art. 4
Modalita' di utilizzo, a titolo gratuito, dei simboli
del Corpo della Guardia di Finanza

1. Il Corpo della Guardia di finanza puo' consentire l'uso temporaneo gratuito dei simboli, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero da privati, senza finalita' di lucro.
 
Art. 5
Impiego delle risorse derivanti dallo sfruttamento
dei simboli del Corpo della Guardia di finanza

1. Le risorse finanziarie derivanti dallo sfruttamento commerciale dei simboli sono versate dal licenziatario ovvero dall'Ente, presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione della relativa quietanza al Comando Generale della Guardia di finanza.
 
Art. 6
Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalle procedure contrattuali oggetto del presente decreto:
a) i soggetti pubblici, privati o organizzazioni senza finalita' di lucro che, all'atto della stipula, hanno in corso controversie di natura legale con il Corpo della Guardia di finanza nella specifica materia ovvero si trovano in situazioni di conflitto d'interesse con l'attivita' istituzionale del Corpo medesimo;
b) i soggetti privati che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale, nonche' di idoneita' e capacita' previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
2. La Guardia di finanza, anche nell'ipotesi in cui si avvale dell'Ente, rifiuta, con atto motivato, qualsiasi richiesta di utilizzo, anche temporaneo, dei simboli qualora:
a) dalla licenza puo' derivare un conflitto d'interesse con l'attivita' istituzionale della stessa;
b) l'utilizzo commerciale dei simboli, comporta un possibile pregiudizio o danno alle proprie finalita' istituzionali e all'immagine della stessa;
c) il Corpo reputa inammissibile la richiesta di licenza per motivi di opportunita' generale.
3. Non e' in ogni caso consentito l'uso dei simboli riguardanti:
a) la propaganda di natura politica o sindacale e la diffusione di posizioni ideologiche di qualunque natura;
b) direttamente o indirettamente, la produzione o la distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) la commercializzazione di beni e l'esecuzione di servizi vietate dalle norme vigenti.
Note all'art. 6:
- Si riportano i testi degli articoli 38 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 38 (Requisiti di ordine generale - art. 45,
direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17,
d.P.R. n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'
articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'
articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all' articolo 6, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati
del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.».
«Art. 39 (Requisiti di idoneita' professionale - art.
46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art.
12, d.lgs. n. 358/1992). - 1. I concorrenti alle gare, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali. Si applica la disposizione
dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti
pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti
pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti
pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale
e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non
figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria
responsabilita', che il certificato prodotto e' stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono
essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio paese d'origine il servizio in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.».
«Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici -
artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n.
109/1994). - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la
loro attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il
regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni,
le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa
richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I
soggetti accreditati sono tenuti a inserire la
certificazione di cui alla presente lettera relativa alle
imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale
istituito presso l'organismo nazionale italiano di
accreditamento di cui all' articolo 4, comma 2, della legge
23 luglio 2009, n. 99;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra
i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle
stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a).
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale decadenza nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita'
all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita' contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di
gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il
periodo di durata della validita' delle categorie generali
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a
disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e
interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per
le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'
commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonche'
in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio
di proporzionalita' e nel rispetto del principio del
contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino
alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei
confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita'
nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di
qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non
veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di
cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del
beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo
113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione
della documentazione e degli atti utilizzati per il
rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione
dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano
tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso
termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare
all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del
possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita'
di attestazione.
9-quater. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza o della gravita' dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e'
cancellata e perde comunque efficacia.».
«Art. 41 (Capacita' economica e finanziaria dei
fornitori e dei prestatori di servizi - art. 47, direttiva
2004/18; artt. 1, 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n.
358/1992). - 1. Negli appalti di forniture o servizi, la
dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno
o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente,
nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti
in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del
bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza
congrua motivazione, limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e'
presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente
aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma
1, lettere b) e c).».
«Art. 42 (Capacita' tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi - art. 48, direttiva
2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.
358/1992). - 1. Negli appalti di servizi e forniture la
dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda
della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso
delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o
delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da
consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o
dal prestatore del servizio per garantire la qualita',
nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o,
nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per
incarico della stazione appaltante, da un organismo
ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il
concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno
scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del
concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per
il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali
dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e
unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento,
delle misure di gestione ambientale che l'operatore potra'
applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero
medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione
indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento
tecnico di cui il prestatore di servizi disporra' per
eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni,
descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticita' sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato
rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita' dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o
nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque,
tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello
predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito
informatico presso l'Osservatorio, previo parere del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai
prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto
rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto
previsto dall'articolo 6, comma 11.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente
articolo possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei
principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita'
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi.».
 
Art. 7
Trattamento dei dati personali

1. I dati e le notizie raccolti in applicazione del presente decreto sono trattati esclusivamente per le finalita' dallo stesso previste, con l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati e' il Comando Generale della Guardia di finanza.
3. I dati possono essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalita' del presente decreto.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 29 luglio
2003, n. 174.
 
Art. 8
Norme finali

1. Alle procedure negoziali disciplinate dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° agosto 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze n. 385
Note all'art. 8:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2005, n. 292 (Regolamento di amministrazione
del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione
dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2006, n.
18.
 
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