Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2014 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
DELIBERA 4 febbraio 2014 |
Regolamento in materia di pubblicita' e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'IVASS. |
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l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il Regolamento di organizzazione dell'IVASS, approvato con delibera del Consiglio n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» ai sensi del quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi del quale le Autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; Ritenuta la necessita' di attuare quanto previsto dal citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza dell'organizzazione e dell'attivita' dell'IVASS, secondo quanto previsto dall'art. 11 del medesimo decreto;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; b) «sito istituzionale»: il sito web dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it; c) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «decreto trasparenza»: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; e) «pubblicazione»: la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'IVASS dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' dello stesso in conformita' a quanto stabilito dal decreto trasparenza; f) «Consiglio»: il Presidente ed i consiglieri dell'IVASS; g) «Direttorio integrato»: il governatore della Banca d'Italia, il direttore generale della Banca d'Italia (Presidente dell'IVASS), i tre vice direttori generali della Banca d'Italia ed i due consiglieri; h) «Segretario generale»: il Segretario generale dell'IVASS, ove nominato ai sensi dello Statuto dell'IVASS; i) «Responsabile»: il responsabile per la trasparenza.
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| Art. 2 Oggetto
1. Il presente regolamento individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'IVASS, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del decreto trasparenza. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dall'IVASS nel rispetto di quanto previsto dal decreto trasparenza. 3. Sono dettate altresi' le modalita' per lo svolgimento dell'accesso civico da parte degli interessati ai dati, alle informazioni ed ai documenti la cui pubblicazione e' prevista ai sensi del presente regolamento.
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| Art. 3 Principio di trasparenza
1. L'Istituto ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza allo scopo di render conto del proprio operato attraverso un'efficace comunicazione nei confronti dei destinatari della propria azione e del pubblico. 2. L'Istituto rende accessibili i dati, le informazioni ed i documenti concernenti la sua attivita' e la sua organizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia di segretezza e riservatezza delle informazioni.
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| Art. 4 Decorrenza e durata della pubblicazione
1. Nella home page del sito istituzionale dell'IVASS e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento, i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati tempestivamente. Le informazioni per le quali e' previsto nel presente regolamento un termine di aggiornamento annuale sono pubblicate entro il mese di febbraio. I dati restano disponibili per un periodo di 5 anni decorrenti da 1° gennaio dell'anno successivo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 3. Restano in ogni caso fermi gli specifici termini previsti dal presente regolamento, dal programma triennale per la trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5 del presente regolamento, dal codice delle assicurazioni private e dai relativi regolamenti attuativi nonche' dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
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| Art. 5 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
1. L'IVASS, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del codice delle assicurazioni private, adotta il programma triennale per la trasparenza e l'integrita', che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 2. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrita' definisce le modalita' e le iniziative volte alla puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento nonche' all'eventuale implementazione nel sito istituzionale di atti ulteriori rispetto a quelli previsti nel medesimo regolamento. Il programma individua, altresi', le misure organizzative necessarie ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui al successivo art. 25. 3. L'IVASS pubblica sul proprio sito istituzionale il programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e annualmente da' conto del relativo stato di attuazione e degli eventuali aggiornamenti.
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| Art. 6 Atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. L'IVASS pubblica il riferimento alle norme di legge statale che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita' con i relativi link alla banca dati «Normattiva». 2. Sono altresi' pubblicati lo Statuto dell'IVASS, l'organigramma e il codice etico.
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| Art. 7 Organizzazione dell'istituto
1. L'IVASS pubblica le informazioni concernenti la propria organizzazione, corredate dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicate le informazioni relative: a) al Presidente, ai componenti del consiglio e del direttorio integrato, al Segretario generale, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione delle unita' organizzative, con indicazione delle competenze, dei nomi dei titolari delle unita' stesse e del numero complessivo delle risorse assegnate; c) all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'Istituto, mediante l'organigramma; d) ai riferimenti contenuti nella pagina «Contatti» del sito istituzionale dell'IVASS.
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| Art. 8 Organi dell'IVASS
1. L'IVASS pubblica le seguenti informazioni relative ai componenti del consiglio e al Segretario generale: a) gli estremi identificativi dell'atto di nomina; b) il curriculum vitae; c) i compensi annui lordi. 2. In relazione ai componenti del direttorio integrato quali il governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il direttore generale ed i tre vice direttori generali della Banca d'Italia, l'Istituto rende note le informazioni di cui al comma 1 mediante il collegamento alla pagina del sito istituzionale della Banca d'Italia. 3. L'IVASS pubblica i dati entro tre mesi dalla nomina dei componenti del consiglio e del Segretario generale e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
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| Art. 9 Titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. L'Istituto pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, con facolta' di pubblicare in forma aggregata quelle relative ai dirigenti a tempo indeterminato: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) le retribuzioni annue lorde relative al rapporto di lavoro, con l'indicazione dell'importo minimo e massimo percepito. 2. In relazione ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza l'Istituto pubblica gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'attivita' oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attivita' nonche' i relativi compensi, previsti ed erogati, comunque denominati. 3. L'Istituto pubblica i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
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| Art. 10 Dotazione organica e costo del personale
1. L'IVASS pubblica e aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. 2. L'IVASS pubblica e aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.
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| Art. 11 Incarichi ai dipendenti
1. L'Istituto pubblica l'elenco degli eventuali incarichi, conferiti o autorizzati, a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
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| Art. 12 Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, sono pubblicati i bandi di concorso indetti dall'Istituto per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale. 2. L'IVASS pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi di concorso, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
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| Art. 13 Valutazione della performance e distribuzione dei premi
1. L'IVASS pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance distribuiti al personale dirigente nonche' l'indicazione relativa all'entita' del premio mediamente conseguito.
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| Art. 14 Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
1. L'IVASS pubblica e aggiorna le informazioni, i documenti e i dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicita' previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Istituto pubblica annualmente, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto dell'acquisizione, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che hanno partecipato alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera in caso di lavori e l'eventuale durata del contratto in caso di servizi o forniture.
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| Art. 15 Dati aggregati relativi all'attivita' istituzionale
1. L'IVASS pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attivita' istituzionale, organizzati a fini statistici e conoscitivi, in forma aggregata, per settori di attivita'.
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| Art. 16 Bilancio
1. L'Istituto pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
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| Art. 17 Beni immobili
1. L'IVASS pubblica le informazioni concernenti il canone di locazione corrisposto in relazione alla propria sede.
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| Art. 18 Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'IVASS
1. L'Istituto pubblica le relazioni della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'Istituto.
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| Art. 19 Tempi di pagamento dell'IVASS
1. L'IVASS pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi e forniture, denominato: «Indicatore di tempestivita' dei pagamenti».
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| Art. 20 Procedimenti amministrativi
1. L'IVASS pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attivita' amministrativa e l'accesso ai documenti detenuti o formati in ragione della propria attivita' amministrativa. 2. Nel Regolamento n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono indicati, per ciascun procedimento, le unita' organizzative responsabili, i termini di conclusione, la fonte normativa di riferimento.
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| Art. 21 Provvedimenti amministrativi
1. L'IVASS da' notizia dei provvedimenti amministrativi assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali. 2. Sono pubblicati gli elenchi delle imprese di assicurazione e dei gruppi assicurativi, l'elenco delle imprese in liquidazione, il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'elenco degli intermediari dell'Unione europea. 3. Sono altresi' pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa dell'IVASS con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
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| Art. 22 Pagamenti informatici
1. L'IVASS pubblica e specifica nelle richieste di pagamento il codice IBAN identificativo del conto di regolamento tramite il quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti.
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| Art. 23 Accesso civico
1. Chiunque, in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti nel presente regolamento, puo' presentare all'Istituto istanza di accesso civico. 2. L'istanza di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile di cui all'art. 25 del presente regolamento, secondo le modalita' operative che saranno individuate nel programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. 3. L'IVASS, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei dati e delle informazioni previste nel presente regolamento o eventualmente nel programma triennale per la trasparenza e l'integrita', dandone comunicazione all'interessato, o indica il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, qualora il dato o l'informazione risultino gia' pubblicati ai sensi del presente regolamento.
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| Art. 24 Differimento nella pubblicazione di informazioni, dati e documenti
1. L'Istituto puo' differire, totalmente o parzialmente, o omettere, la pubblicazione di informazioni, dati e documenti altrimenti prevista dal presente regolamento nel caso di esigenze di riservatezza o di segreto previste dall'ordinamento, adottando provvedimento motivato, nonche' in caso di impedimenti di natura tecnica, fornendo sul sito istituzionale apposita comunicazione.
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| Art. 25 Responsabile per la trasparenza
1. Il responsabile viene nominato con atto formale dell'IVASS. Il nominativo del responsabile e' indicato nel programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e nella sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente». 2. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di indirizzo, di coordinamento e di controllo sull'adempimento, da parte dei titolari delle unita' organizzative, degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonche' segnalando agli organi dell'IVASS ed alla commissione di disciplina dell'Istituto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 3. Il responsabile provvede all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrita', riferisce annualmente agli organi dell'Istituto in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 4. I titolari delle unita' organizzative garantiscono, ciascuno per le informazioni, i dati e i documenti di propria competenza, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
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| Art. 26 Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore entro trenta giorni successivi a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso altresi' disponibile nella sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente». Roma, 4 febbraio 2014
Il presidente: Rossi
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