Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2014
Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed, in particolare, l'articolo 19, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, cosi' come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, dall'articolo 13, comma 2, lett. d), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Sentito il Dipartimento della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2014

p. il Presidente del Consiglio dei ministri:
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014, n. 275
 
Allegato

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Statuto
Art. 1.
(Agenzia per l'Italia Digitale)

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e persegue, nella sua attivita', gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.
2. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato ed al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. L'Agenzia si avvale del Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
5. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.
6. All'Agenzia ed al relativo personale si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.
(Fini istituzionali)

1. L'Agenzia svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia.
2. L'Agenzia assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, anche in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera r) della Costituzione, con la finalita' di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
3. In tale contesto l'Agenzia e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni e con le disposizioni del decreto istitutivo.
4. L'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, agisce perseguendo l'ottimizzazione della spesa in materia informatica delle pubbliche amministrazioni, attraverso il monitoraggio della relativa spesa corrente e il supporto alle amministrazioni pubbliche nazionali e locali nel raggiungimento di obiettivi di standardizzazione e revisione dei processi interni e di ottimizzazione della spesa informatica complessiva.
5. L'Agenzia, secondo gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato, presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione Europea, svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza, promuove l'innovazione digitale nel Paese e contribuisce alla creazione di nuove conoscenze ed alla diffusione di nuove opportunita' di sviluppo economico collaborando con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalita' analoghe.

Art. 3.
(Il Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione)

1. L'Agenzia, al fine di assicurare il coordinamento informatico nel rispetto delle funzioni istituzionali e dei compiti spettanti alle amministrazioni centrali, regionali e locali si attiene alle deliberazioni del Comitato di indirizzo, di cui al successivo articolo 7, per ogni decisione atta a garantire una visione unitaria e condivisa di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione anche ai fini della coerenza con le deliberazioni specialistiche assunte nell'ambito della Commissione del Sistema Pubblico di Connettivita', di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito CAD), e della Cabina di Regia per l'Agenda Digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, si definisce "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione", la cui deliberazione e' sottoposta al Comitato di indirizzo su istruttoria dell'Agenzia, la documentazione progettuale e normativa che, nello scenario attuale ed a medio-lungo termine, identifica banche dati ed infrastrutture materiali ed immateriali di interesse nazionale oltre che, con riferimento alle istituzioni competenti, i progetti in corso per garantirne l'attuazione ed il loro stato di avanzamento.
3. Sono ricomprese nel novero delle infrastrutture immateriali di cui al precedente comma 2:
* l'emanazione di linee guida, regolamenti e pareri interpretativi;
* le scelte di standard che garantiscono l'interoperabilita' a livello nazionale ed europeo;
* la scelta delle priorita' di intervento in relazione alle disponibilita' finanziarie;
* la stipula di accordi di natura strategica che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi posti dal citato modello
* le segnalazioni di incongruenze normative che impediscono il raggiungimento dei risultati attesi.
4. Per favorire la predisposizione ed il monitoraggio del "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione", di cui sono resi pubblici gli aggiornamenti finalizzati ad un miglioramento del processo di interazione tra domanda delle amministrazioni ed offerta del mercato ICT, l'Agenzia assicura il coordinamento degli uffici dirigenziali delle amministrazioni di cui all'articolo 17 del CAD e delle strutture di coordinamento in materia ICT rappresentative delle amministrazioni regionali e locali.

Art. 4.
(Attribuzioni)

1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri fini istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, nella redazione del Piano triennale dell' Information and Communication Technology (ICT) nella Pubblica Amministrazione e nella definizione dei principali interventi per la sua realizzazione e ne monitora annualmente lo stato di implementazione, confrontando i propri obiettivi con quelli dell'Agenda Digitale Europea;
b) supporta il Commissario del Governo nella predisposizione della relazione sullo stato di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana di cui all'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n, 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione centrale, regionale e locale predisponendo e mantenendo aggiornato il "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione" di cui all'art. 3;
d) emana pareri interpretativi, su richiesta delle amministrazioni, sulle disposizioni del CAD e sulle disposizioni in materia di ICT ed evidenzia al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, esigenze di modifiche normative per disposizioni che appaiono ostacolare o deviare la corretta evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione secondo il modello di riferimento approvato dalla Commissione SPC.
e) detta indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo da assicurare anche la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;
f) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati a erogare servizi ai cittadini e alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a livello europeo;
g) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
h) elabora le linee guida finalizzate al consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni ed alla razionalizzazione dei relativi CED ai sensi dell'art. 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato e integrato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
i) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
j) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e di processo che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie;
k) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla ottimizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP S.p.a e SOGEI S.p.a.;
l) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini e le iniziative di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti anche mediante intese con la Scuola Nazionale di Amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
m) promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del CAD;
n) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione, sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita', dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni, proponendo eventuali misure correttive e segnalando casi di difformita' rispetto agli standard di riferimento;
o) nelle materie attribuite, costituisce, in accordo con le amministrazioni competenti, autorita' di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito internazionale e partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della Societa' dell'informazione;
p) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni, sulla base dell'attivita' istruttoria svolta da Consip S.p.a, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
q) promuove la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformita' al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale;
r) promuove, anche a richiesta delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per settori omogenei o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi;
s) in accordo con l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e con il Ministero dello sviluppo economico, assicura, per quanto di competenza, la presenza italiana ai lavori della DG Communications Networks, Content and Technology della Commissione Europea (DG Connect) e a progetti e iniziative dell'Unione europea in ambito di innovazione digitale;
t) dirige e organizza le attivita' del CERT della Pubblica Amministrazione - gia' SPC.
2. L'Agenzia svolge altresi' ogni altra funzione attribuita dal decreto istitutivo e dalla legge.
3. L'Agenzia, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e di ogni altra attivita' connessa, opera in conformita' alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie a essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e della legislazione nazionale in materia di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e di trasparenza dell'attivita' amministrativa. L'Agenzia promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle funzioni ad essa attribuite.
4. L'Agenzia per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti, puo' stipulare accordi e convenzioni e partecipare all'attivita' di centri di ricerca, anche internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5.
(Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore generale (di seguito: Direttore), nominato con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto istitutivo, resta in carica per tre anni ed e' rinnovabile. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.
3. Il Comitato di indirizzo (di seguito: Comitato), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, e' composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 21, comma 2 del decreto istitutivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
4. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato ed e' composto dal presidente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi. I membri del collegio dei revisori, iscritti al registro dei revisori legali, possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. I compensi dei membri del Collegio dei Revisori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6.
(Attribuzioni del Direttore generale)

1. Il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonche' con le regioni e le autonomie locali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore, in coerenza con quanto previsto dal "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione" di cui al precedente art. 3, comma 2, presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, una proposta di convenzione di durata triennale, aggiornata annualmente, nella quale vengono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, i risultati attesi in un arco temporale determinato, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, le modalita' necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. La convenzione viene stipulata entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. Si applicano le disposizioni in materia di ciclo della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In prima applicazione, la proposta di convezione e' presentata entro 90 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato di approvazione del presente Statuto.
3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e in particolare:
a) predispone e sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, la convenzione triennale di cui all'articolo 6, comma 2;
b) partecipa senza diritto di voto al Comitato e sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'articolo 14 del presente Statuto, per l'approvazione, le modifiche dello statuto;
c) determina le scelte gestionali dell'Agenzia e attua gli indirizzi tecnologici e strategici del Comitato;
d) predispone il budget aziendale ed il bilancio di esercizio dell'Agenzia e li trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato per l'approvazione;
e) adotta i programmi per dare attuazione alla convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
f) sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato una relazione sull'attivita' dell'Agenzia ed, in particolare, sullo stato di attuazione della convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2;
g) adotta i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa, sottoponendoli per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato;
h) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;
i) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, al conferimento degli incarichi ai dirigenti;
j) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con altre Agenzie e con gli altri enti e organi della pubblica amministrazione che esercitano funzioni nei settori dell'informatica, nonche' con il sistema delle autonomie regionali e locali.
4. Il Direttore ha facolta', sentito il Comitato, di nominare uno o piu' Comitati di supporto, composti da esponenti di istituzioni e/o associazioni per l'analisi propedeutica alla definizione di orientamenti e prospettive su materie di interesse dell'Agenzia. I membri dei predetti comitati prestano la propria opera a titolo gratuito.
5. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un Vicario nominato, tra i dirigenti, dal Direttore stesso.

Art. 7.
(Attribuzioni del Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato e' l'organo di indirizzo strategico dell'Agenzia. E' presieduto dal rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed adotta, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento di funzionamento.
2. In particolare, il Comitato delibera sul modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3, individuandone le priorita' di intervento anche sulla base delle disponibilita' finanziarie, e ne monitora l'attuazione.
3. Il Comitato delibera, altresi', sulle questioni che il presidente pone all'ordine del giorno, anche su proposta del Direttore generale.

Art. 8.
(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, provvede agli altri compiti previsti dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica, e svolge il controllo secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 9.
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. I membri del Collegio partecipano alle riunioni convocate, compatibilmente con le attivita' da svolgere, anche attraverso mezzi di telecomunicazione (audio o video conferenze) tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
3. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
4. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale del bilancio preventivo e relative variazioni e del bilancio consuntivo e' redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 10.
(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.
(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

1. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 130 unita', comprensive dei posti di dirigente di prima fascia e di seconda fascia, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le necessita' di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalita' di trasferimento del personale indicate nell'art. 22 del decreto istitutivo. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
2. L'organizzazione dell'Agenzia e' determinata con regolamento adottato dal Direttore entro 45 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del presente Statuto, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.
3. Il regolamento di organizzazione definisce nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme sull'assunzione del personale, nonche' la disciplina sui contratti di lavoro flessibile nel rispetto dell'articolo 36 e dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4 Nelle more dell'inserimento nell'accordo quadro sui comparti di contrattazione, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

Art. 12.
(Codice etico del personale)

1. Il personale dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n.190, conforma la propria condotta alle prescrizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri e al codice etico di cui al comma 2.
2. Il Direttore adotta un codice etico del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

Art. 13.
(Bilancio dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) dalle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto istitutivo;
b) dai finanziamenti erogati in esito alla convenzione di cui al precedente art. 6, comma 2;
c) dalle eventuali ulteriori risorse derivanti da accordi e convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 4, comma 4.
2. Il Direttore adotta un regolamento di contabilita' e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le norme contenute nel regolamento di contabilita' disciplinano in dettaglio le modalita' di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovra' essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed e' approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 14.
(Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche allo Statuto dell'Agenzia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, su proposta del Direttore generale.

Art. 15.

(Norma transitoria per la copertura provvisoria di posizioni
dirigenziali e in materia di assunzioni )

1. Al fine di garantire la piena funzionalita' dell'Agenzia, nelle more della determinazione della dotazione organica di cui all'articolo 11, comma 1, del presente Statuto e dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 11, comma 2, il Direttore definisce un assetto organizzativo provvisorio e, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite all'Agenzia puo' conferire, per un limite temporale massimo di ventiquattro mesi, incarichi dirigenziali a tempo determinato, non rinnovabili, fino ad un massimo di cinque unita', di livello dirigenziale non generale, a persone dotate di esperienza e qualificazione professionale.
2. All'esito del trasferimento di personale di cui all'art. 22 del decreto istitutivo, al fine di garantire la funzionalita' dell'Agenzia, puo' trovare applicazione l'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
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