Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2014
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla societa' «Cicpnd», in Legnano, ad operare in qualita' di Ispettorato Utilizzatori ai sensi della direttiva 97/23/CE.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», in particolare l'art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12, con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita';
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»;
Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
Vista l'istanza della societa' Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive e per i processi industriali - CICPND, associazione senza fini di lucro dell'11 dicembre 2013, prot. n. 204820, volta ad operare quale entita' terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi su giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV (rif. punto 3.1.3 allegato I alla direttiva 97/23/CE);
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
Visto il decreto 17 novembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 2011con il quale veniva concessa all'organismo CICPND l'autorizzazione ad operare quale entita' terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi su giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV (rif. punto 3.1.3 allegato I alla direttiva 97/23/CE) con scadenza il 16 novembre 2013;
Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, acquisita in data 11 febbraio 2013, n. 22612, con la quale veniva rilasciato alla societa' Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive e per i processi industriali - CICPND, con sede legale in via C. Pisacane n. 46 - 20025 Legnano (Milano), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Decreta:

Art. 1

1. L'organismo CICPND, con sede legale in via C. Pisacane n. 46 - 20025 Legnano (Milano), e' autorizzata, ad operare quale entita' terza riconosciuta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi su giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV (rif. punto 3.1.3 allegato I alla direttiva 97/23/CE).
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione ha validita' fino al 7 marzo 2014, data di scadenza della notifica sul sistema NANDO.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.
L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.

Roma, 22 gennaio 2014

Il direttore generale: Vecchio
 
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