Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 gennaio 2014 |
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria», in Todi, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale» e il successivo Regolamento (UE) n. 1301 del 9 dicembre 2011 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 11 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010, con il quale l'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria», e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale»; Considerato che il Consorzio di tutela del vitellone bianco dell'Appennino centrale ha confermato, a seguito della scadenza della autorizzazione triennale concessa con il sopra citato decreto, «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» quale struttura di controllo per la denominazione protetta in argomento per il prossimo triennio; Visto il decreto 9 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2013, con il quale e' stata prorogata la citata autorizzazione triennale; Considerato che «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» ha trasmesso il piano dei controlli della denominazione protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» in data 16 gennaio 2014; Considerato che il piano dei controlli sopra citato e' stato valutato e ritenuto conforme; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» con sede in Todi, frazione Pantalla, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», registrata ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. La autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di autorizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
«3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 29 gennaio 2014
Il direttore generale: La Torre
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