Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2014 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Mylan Generics».


Estratto determinazione V & A n. 113/2014 del 21 gennaio 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS, nella forma e confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini di polvere; in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare AIC: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano - Codice Fiscale 13179250157;
Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini di polvere - AIC n. 035878077 (in base 10) 126X5X (in base 32)
Forma Farmaceutica: polvere per soluzione per infusione
Composizione: 1 flacone di polvere per soluzione per infusione contiene:
Principio Attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H2O 2,386 g (pari a ceftriaxone 2 g)

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: AIC n. 035878077 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini di polvere
Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 035878077 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini di polvere - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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