Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 24 dicembre 2013 |
Regolazione di eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio utili, all'attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"»; Visto il decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2013, recante «Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti»; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, che demanda ad uno o piu' provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la regolazione di eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio utili all'attuazione della sperimentazione; Visto l'art. 3, comma 2 e seguenti, del decreto-legge 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha esteso la sperimentazione ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, con avvio nel 2014; Rilevata, sulla base delle indicazioni emerse all'avvio della sperimentazione, nonche' dal confronto con i Comuni coinvolti, la necessita' di apportare modificazioni al citato decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 che specifica le modalita' di attuazione della sperimentazione, al fine di: meglio definire la nozione di trattamenti economici rilevanti ai fini dell'accesso al beneficio; chiarire la definizione di nucleo familiare rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare del beneficio; ridefinire la tempistica e le modalita' del monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico; prevedere la gestione di una eventuale richiesta di riesame da parte dei richiedenti in esito alle verifiche del possesso dei requisiti auto dichiarati;
Decreta:
Art. 1 Trattamenti economici
1. All'art. 4 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), punto v), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la misura della soglia e' aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera a), punto v), valgono le seguenti regole di computo: a. nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; b. le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore; c. nel caso di erogazioni che hanno periodicita' bimestrale, l'ammontare considerato e' la meta' dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono; d. nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione; e. non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresi' nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6.»
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| Art. 2 Beneficio concesso
1. All'art. 5, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le parole «calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge e dai figli» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef non conviventi diverse dal coniuge e dai figli».
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| Art. 3 I progetti personalizzati di presa in carico
1. All'art. 6 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «finalizzato al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.» sono inserite le seguenti: «Il progetto e' predisposto e sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre.»; b) al comma 2, le parole «entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla sottoscrizione da parte dei componenti del Nucleo Familiare Beneficiario e comunque prima dell'accreditamento del 4° bimestre»; c) al comma 3, le parole «In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione.»; d) il comma 4 e' soppresso; e) al comma 5, le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».
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| Art. 4 Verifica dei requisiti e gestione di eventuali richieste di riesame
1. All'art. 3 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera h), il punto i) e' sostituito dal seguente: «i. inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla lettera a), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' la graduatoria definitiva in esito alla gestione di eventuali richieste di riesame ai sensi dell'art. 8, comma 1.»; b) al comma 1, lettera h), punto ii), le parole «l'esito delle verifiche e quindi» sono sostituite dalle seguenti: «l'esito delle verifiche, nonche' le eventuali omissioni e/o difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, e quindi, successivamente all'invio della graduatoria definitiva,». 2. All'art. 4, comma 4, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le parole «sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all'art. 8, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle graduatorie definitive inviate dai Comuni, effettuate le verifiche ed in esito all'eventuale riesame di cui all'art. 8, comma 1,». 3. All'art. 8, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo «Successivamente alle verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5» e' sostituito dal seguente: «Successivamente alle verifiche, comunica ai Comuni la graduatoria aggiornata dei Nuclei Familiari richiedenti il beneficio, nonche' le eventuali omissioni e/o difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, ai fini della gestione da parte dei Comuni di eventuali richieste di riesame, corredate da idonea documentazione, ai sensi della normativa vigente. I Comuni, in esito all'eventuale riesame, approvano e inviano al Soggetto Attuatore la graduatoria definitiva. Il Soggetto attuatore identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5».
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| Art. 5 Entrata in vigore
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 341
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