Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 dicembre 2013
Disposizioni applicative dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, e' previsto un onere di comunicazione, da parte dei produttori, con modalita' da fissare con apposito decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'Economia e delle Finanze;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attivita' produttive e con il Ministro della Salute recante "Disposizioni applicative articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari", successivamente modificato con decreto 29 novembre 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attivita' produttive e con il Ministro della Salute;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, che regola il Codice dell'Amministrazione Digitale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
Visto il regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto l'articolo 4, comma 57, legge n. 350/2003, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i successivi commi 58 e 59;
Visto il DPCM n. 242 del 4 novembre 2012, recante la "definizione dei termini di conclusione dei provvedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazioni e di esportazione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
Considerata la necessita' di definire una modalita' operativa uniforme e finalizzata a semplificare il compito delle imprese per quanto attiene alle comunicazioni e di assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei;
Ritenuta l'opportunita', ai fini di una piu' efficace gestione del sistema, di prevedere specifiche modalita' telematiche, mirate a monitorare i quantitativi di sfarinati e paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinati all'esportazione e a dare continuita' alla serie statistica sul commercio attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Ritenuto necessario che nei documenti doganali vengano riportate informazioni atte a evidenziare che si tratta di merce avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle nome del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinati all'esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti, e' necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio;
Tenuto conto che le singole materie prime di base con requisiti difformi da quelli prescritti, nonche' le sostanze per le quali non e' consentito l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 sono indicate in appositi registri di carico e scarico;
Considerata l'opportunita' di venire incontro alle mutate e specifiche esigenze degli operatori del settore della pasta alimentare in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti;
Considerata l'esigenza manifestata dalle imprese di semplificare le modalita' di gestione relativamente alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonche' per soddisfare le potenziali accresciute richieste del mercato dell'Unione Europea e internazionale di sfarinati e di paste alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un sistema telematico per la gestione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, modificato da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41.
2. I soggetti interessati devono presentare richiesta di iscrizione al sistema telematico secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 che, unitamente ai successivi allegati 2 e 3, costituiscono parte integrante del decreto.
3. I soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, devono produrre una distinta comunicazione per ogni tipologia di sfarinati e paste alimentari, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della lavorazione, al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni in causa da parte del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Gli incrementi di produzione per singola tipologia di pasta, rispetto a quanto gia' trasmesso, devono essere riportati attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2.
5. Le variazioni del Paese di destinazione, rispetto a quanto gia' comunicato, devono essere riportate, entro il giorno di spedizione e di esportazione, attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2.
6. La produzione riportata nella comunicazione iniziale deve intendersi conclusa entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
7. I soggetti interessati devono, entro il 31 gennaio, dell'anno successivo comunicare all'Amministrazione i dati concernenti i riepiloghi relativi alla produzione effettuata ed alle quantita' esportate o spedite entro il 31 dicembre, utilizzando le medesime procedure e modalita' operative di cui al sistema telematico.
8. A partire dal 1 dicembre, l'operatore interessato presenta una nuova comunicazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, per la produzione da realizzare nell'anno successivo.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' di compilazione

1. Le disposizioni in merito alle modalita' di compilazione del modello di comunicazione, per gli sfarinati e le paste alimentari previsti all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono contenute nelle "Istruzioni per la compilazione" riportate nell'allegato 2.
 
Art. 3
Scambi informativi

1. Gli scambi informativi tra l'autorita' doganale e le autorita' competenti indicate nel decreto vengono realizzati secondo i principi dello sportello unico doganale istituito dall'articolo 4, comma 57, legge 350/2004, e le disposizioni di cui al DPCM n. 242 del 4 novembre 2012.
 
Art. 4
Modalita' di controllo

1. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' destinati all'esportazione, aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, e' effettuata in modo da renderne possibile la diretta ed immediata verifica da parte degli organi di controllo, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti aventi caratteristiche conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, nonche' i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo nazionale, destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo Spazio economico europeo o all'esportazione, sono identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalita' tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza. In presenza di magazzini automatizzati, limitatamente ai prodotti finiti, e' sufficiente poterli individuare tramite il sistema informatico del magazzino stesso.
3. Non e' necessario identificare con appositi cartelli le materie prime e le sostanze conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 che si intendono utilizzare nella produzione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
 
Art. 5
Registri di carico e scarico

1. Nell'apposito registro di carico e scarico, tenuto secondo le modalita' indicate nell'allegato 3, sono annotate:
- le materie prime con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e
- le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, ai sensi del DPR n. 187/2001
che si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui all'articolo 12, comma 1, del DPR n. 187/2001;
- i prodotti finiti ottenuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del DPR 187/01.
 
Art. 6
Norme abrogate

1. Sono abrogati il decreto interministeriale 26 aprile 2002 e il decreto interministeriale 29 novembre 2002.
2. Per le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 26 aprile 2002 e nel decreto interministeriale del 29 novembre 2002.
 
Art. 7
Clausola di salvaguardia

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Girolamo
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 446
 
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