Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 5 febbraio 2014
Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in particolare l'articolo 35, che individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorita' di gestione e attuazione della CITES in Italia;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare, l'articolo 5, comma 5-bis, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2011 che, ad integrazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002, ha previsto l'esenzione dagli obblighi di registrazione per i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, riportate nell'elenco nell'allegato 1 allo stesso decreto;
Considerato che, ai sensi del citato decreto, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 allo stesso;
Visti i pareri della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/92, espressi nel corso delle riunioni 178^, del 16 giugno 2010, e 180^, del 22 marzo 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 268, dell'8 aprile 2011, con cui sono state apportate integrazioni all'elenco di specie di uccelli di cui all'allegato 1 al predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010;
Visto il successivo parere espresso da parte della Commissione Scientifica CITES, di cui all'art. 4 della legge n. 150/92, nel corso della 208^ riunione del 19 novembre 2013;
Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014, concernente l'implementazione dell'elenco delle specie di uccelli facilmente e comunemente allevate in cattivita';
Ravvisata la necessita' di rettificare alcuni errori materiali dell'allegato 1 al predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1

L'allegato 1 al D.M. 5 ottobre 2010, da ultimo integrato con decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014, e' cosi' rettificato:

«Allegato 1 Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n.
338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e
comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura
risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:

(elenco in ordine alfabetico)

1) Agapornis fischeri
2) Agapornis lilianae
3) Agapornis nigrigenis
4) Agapornis personata
5) Agapornis taranta
6) Aratinga jandaya
7) Aratinga solstitialis
8) Bolborhyncus linicola linicola
9) Forpus celesti
10) Forpus conspicillatus
11) Forpus passerinus
12) Latamus discolor
13) Leiotrix lutea
14) Myiopsitta monacus
15) Nandayus nenday
16) Neophema elegans
17) Neophema pulchella
18) Neophema splendida
19) Neopsephotus bourkji
20) Padda oryzivora
21) Platycercus elegans elegans
22) Platycercus eximius
23) Platycercus eximius caeciliae
24) Platicercus icterotis icterotis
25) Poephila cincta
26) Polytelis alexandrae
27) Polytelis anthopeplus
28) Polytelis swainsonii
29) Psephotus haematonosus haematenosus
30) Psittacula cyanocephala
31) Psittacula eupatria eupatria
32) Pyrrhura molinae hypoxanta
33) Pyrrhura molinae molinae
34) Trichoglossus haematodus haematodus
35) Trichoglossus haematodus moluccanus»
Il presente decreto direttoriale verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2014

Il direttore generale: Grimaldi
 
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