Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 dicembre 2013 |
Modalita' di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 67-octies con il quale e' stato riconosciuto ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni; Visto il comma 1-bis dell'articolo 67-octies del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 che consente di fruire del credito di imposta anche alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi; Visto il comma 3 dell'articolo 67-octies dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012 che riconosce il credito di imposta di cui al precedente comma 1 nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; Visto, inoltre, il comma 4 dell'articolo 67-octies del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' applicative delle disposizioni dello stesso articolo 67-octies, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente la sua indebita fruizione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2012, recante i criteri per la ripartizione tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto della somma di euro 100 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nonche' i criteri generali e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi alle imprese aventi sede o unita' locali o fondi ubicati nei territori della Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 11, del citato decreto 10 agosto 2012 con il quale e' stato stabilito che con provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati, sono disciplinate le modalita' operative per la presentazione delle domande e per la concessione, la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite idonee modalita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, anche attraverso idonee procedure informatiche, condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di evitare sovracompensazioni dei danni di cui al precedente comma 5 per cumuli con altri aiuti concessi ai sensi di altre disposizioni normative; Visto, inoltre, il comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale, ai fini del monitoraggio del finanziamento di cui al comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, istituiscono e curano, a tal fine, un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma; Ritenuta necessaria anche per il credito d'imposta di cui all'articolo 67-octies l'introduzione di un'attivita' di monitoraggio volta a verificare in concreto l'assenza di sovracompensazioni rispetto al limite del 100% dei danni subiti; Visto che tali attivita' di monitoraggio sono demandate dalle altre disposizioni teste' esaminate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; Viste le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto rispettivamente gli Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura) e gli Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo; Visti i commi 421, 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare l'articolo 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze; Visto l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua le modalita' applicative del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.
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| Art. 2 Ambito soggettivo
1. Possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attivita' in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito: a) la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale dell'immobile; b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attivita', a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione. 2. Possono, altresi', fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.
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| Art. 3 Ambito oggettivo
1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell'articolo 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
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| Art. 4 Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'articolo 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili ai sensi dell'articolo 3 sostenuti nell'anno precedente, nonche' l'importo di quelli non indicati nelle eventuali istanze presentate in precedenza. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina annualmente la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. 3. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di cui al comma 3. 5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". 6. L'importo dei costi per i quali e' riconosciuto il credito d'imposta e' determinato secondo i criteri e le modalita' previsti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
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| Art. 5 Monitoraggio e trattamento tributario del credito di imposta
1. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito e' utilizzato. 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, utilizzano il registro di cui al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.
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| Art. 6 Controlli
1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 184
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