Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 gennaio 2014 |
Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992», approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996; Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e in particolare l'art. 123; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Visto il decreto 22 luglio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che istituisce il consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Vista la proposta di Piano di azione nazionale, elaborata dal consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sulla base di un testo predisposto da un gruppo di esperti nominati dalle amministrazioni interessate, tenuto conto anche dell'esito della consultazione pubblica a cui il testo medesimo e' stato sottoposto dal 29 novembre 2012 al 15 gennaio 2013; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita il 19 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1
E' adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, allegato al presente decreto.
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PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150) Premessa. Sono passati oltre 10 anni, da quando, con l'elaborazione del Sesto programma di azione in materia di ambiente (2002-2012), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con decisione n. 1600/2002/CE, fu avviata dal Parlamento europeo e dal Consiglio l'elaborazione della «Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi». Gia' la prima comunicazione della Commissione COM (2002) 349, finalizzata ad avviare un'ampia consultazione tra tutte le parti interessate, quali agricoltori, industria, altre parti sociali e autorita' pubbliche, indicava quale obiettivo generale un uso dei prodotti fitosanitari adeguato al concetto di «sostenibilita'» del modello agricolo, secondo le indicazioni dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualita' devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». Con lo svolgersi delle iniziative che hanno portato alla presentazione, da parte della Commissione europea, della proposta di direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si e' evoluta e rafforzata la consapevolezza che una significativa riduzione generale dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari sia perfettamente compatibile con l'esigenza di garantire un'efficace protezione delle colture agrarie. La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita', derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. La direttiva prevede che gli obiettivi siano perseguiti anche attraverso specifici strumenti economici di sostegno, con la predisposizione di un apposito Piano d'azione nazionale, di seguito Piano. Relativamente agli strumenti di sostegno, l'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli strumenti ed i dispositivi della Politica agricola comune (PAC). Obiettivi del Piano. Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della nuova PAC (2014-2020), le Autorita' di gestione di ciascun documento programmatorio definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano. Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano, prevista ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/128/CE, e l'eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sara' disponibile. Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo. Esso si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilita' e sostenibilita' ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi, di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012. Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio. In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo n. 150/2012, il Piano si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari: a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita'; b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata; d) tutelare i consumatori; e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; f) conservare la biodiversita' e tutelare gli ecosistemi. Per il raggiungimento dei citati obiettivi il Piano, in via prioritaria, si propone di: assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari; garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari; assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici; prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici; prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico; prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita; prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversita' e la protezione delle avversita' biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche; prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011); individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio. Le azioni previste dal Piano sono coerenti con le misure stabilite ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE e con ogni altra norma europea concernente l'impiego di prodotti fitosanitari e concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle medesime. Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti e ad evidenziare le criticita', anche per consentire alle amministrazioni coinvolte di effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, la revisione delle misure adottate. I principali soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano sono: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni e le province autonome, i comuni, gli enti pubblici di ricerca, gli enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette, gli operatori agricoli e ogni altro utilizzatore di prodotti fitosanitari, i produttori e i distributori di prodotti fitosanitari nonche' tutti i soggetti coinvolti che propongano metodologie e tecniche alternative, i consulenti della difesa fitosanitaria, gli enti gestori delle reti ferroviaria e stradale, tutti gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione.
Parte di provvedimento in formato grafico A - Azioni. A.1 - Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012). Introduzione. In Italia un sistema di formazione, di base e di aggiornamento, per utilizzatori e distributori di prodotti fitosanitari e' stato attivato 45 anni fa con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968, poi modificato con il piu' recente decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale normativa prevedeva che l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici, tossici e nocivi fosse consentito solamente ai soggetti in possesso dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso degli stessi. Il rilascio ed il rinnovo, ogni 5 anni, dell'autorizzazione suddetta erano gia' subordinati alla frequenza a specifici corsi, di base e poi di aggiornamento, ed al superamento dell'esame finale attestante il possesso di competenze specifiche relative ai pericoli e ai rischi connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, alle misure precauzionali da adottare ed ai principi preposti ad un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale. La stessa normativa prevedeva che anche i distributori di prodotti fitosanitari fossero in possesso di una specifica abilitazione alla vendita, rilasciata e rinnovata sostanzialmente con gli stessi criteri e le medesime procedure stabilite per l'autorizzazione all'acquisto. In Italia circa 250.000 utilizzatori sono gia' in possesso dell'abilitazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, in parte riconducibile al certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo regolamentato dal Piano; sono oltre 7.000, invece, coloro che in Italia sono gia' in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il recepimento della direttiva n. 2009/128/CE richiede pertanto un adeguamento della normativa vigente per quanto riguarda la figura dell'utilizzatore professionale e del distributore e richiede l'attivazione di un sistema formativo e di certificazione analogo per la figura del consulente, attualmente non previsto dalla normativa nazionale. A.1.1 - Il sistema di formazione. 1. E' istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico. 2. Le regioni e le province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Salvo quanto previsto ai successivi punti A.1.7 e A.1.8, i certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 150/ 2012. 3. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione costituiscono le procedure attraverso le quali le regioni e le province autonome certificano la formazione periodica dei soggetti indicati al comma 1. 4. Il certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorita' competente e' personale e riporta i dati anagrafici e la foto dell'intestatario. Allo scopo di poterne accertare la validita', esso riporta, inoltre, la data di rilascio e quella di scadenza. Per gli utilizzatori professionali, le regioni e le province autonome possono prevedere il rilascio anche attraverso un badge, oppure attraverso uno strumento di identificazione in rete conforme alle disposizioni in materia, anche rispetto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. 5. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale. 6. Le autorita' regionali e provinciali competenti, fino al 26 novembre 2014, possono procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, secondo le modalita' regolamentari, adottate dalle stesse regioni o province autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2012. 7. Sono, pertanto, fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate e rinnovate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, attraverso modalita' precedentemente in vigore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalita' previste dal Piano, al paragrafo A.1.9, punti 1 e 2 e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita gia' rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, sulla base di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo. 8. Le regioni provvedono affinche' per i soggetti destinatari degli obblighi di formazione non si verifichi una duplicazione di adempimenti rispetto a quanto gia' previsto in materia di prodotti fitosanitari dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). I materiali e le unita' didattiche per i corsi di base e di aggiornamento saranno resi disponibili sul sito web nazionale previsto al paragrafo A.2.1, anche per gli utilizzatori non professionali. A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita. 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. 2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore e' tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso. 3. La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. 4. Le regioni e le province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dall'utilizzatore professionale ai fini dell'identificazione. A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attivita' di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attivita' nell'ambito di progetti o di specifiche misure a cio' finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome. L'attivita' di consulente e' incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilita' i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le societa' titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonche' i tecnici dei centri di saggio di societa' non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non puo' svolgere l'attivita' di consulenza. Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attivita' di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le regioni e le provincie autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell'identificazione. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attivita' di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformita' dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore. 1. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni. 2. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attivita' di distributore soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012. I corsi di formazione per utilizzatori professionali e distributori possono essere costituiti da un corso di base comune che si differenzia pero' nella restante parte con materie specifiche in base al diverso ruolo. A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per consulente. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attivita' di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012. A.1.6 - Modalita' di rilascio dei certificati di abilitazione. 1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita, nonche' alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto ai successivi paragrafi A.1.7 e A.1.8), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalita' di cui al successivo punto 2. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza. Tale monte ore puo' essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella regione responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta. 2. Le autorita' regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l'ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalita': a) somministrazione di test; b) colloquio orale. 3. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta regione o provincia autonoma provvedera' anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione. A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalita' di cui al successivo paragrafo A.1.9. A.1.8 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti. Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti: gli ispettori fitosanitari cosi' come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversita' delle piante e la difesa fitosanitaria; i ricercatori delle universita' e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversita' delle piante e della difesa fitosanitaria; i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorita' regionale o provinciale competente o in servizi pubblici; gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorita' regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012. Per i soggetti sopra elencati, le regioni e le province autonome, determinano idonei requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, e comunque nel rispetto di quanto previsto al citato art. 8, comma 3. A.1.9 - Modalita' di rinnovo dei certificati di abilitazione. I certificati di abilitazione vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. L'attivita' di aggiornamento puo' essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validita' dell'abilitazione. Le autorita' regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi. 1. Utilizzatori professionali: Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o iniziative di aggiornamento, di cui al successivo paragrafo A.1.11. La relativa attivita' viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validita' dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi verra' rilasciato «un attestato di aggiornamento». Le abilitazioni vengono rinnovate dalle autorita' regionali o provinciali competenti previa verifica dei predetti attestati. Le autorita' regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei previsti crediti formativi. 2. Distributori e consulenti: Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attivita' di consulenza vengono rinnovate dalle autorita' regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'avvenuta frequenza all'attivita' di aggiornamento. A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento. 1. La formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti e' di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 e il 25 dicembre 2012, e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attivita' di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle autorita' competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformita' al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo nella Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011. Sulla base di specifici accordi con le autorita' competenti, gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attivita' formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attivita' di consulente. Tale attivita' formativa deve essere riconosciuta dalle autorita' competenti ed essere coerente con quanto previsto all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2012 ed ai precedenti punti A.1.3, A.1.5, A.1.6 e A.1.11. Cosi' come previsto, inoltre, all'art. 8 del decreto legislativo n. 150/2012, il rilascio del relativo certificato e' subordinato all'ottenimento della valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del decreto stesso, secondo le disposizioni definite dalle autorita' competenti. 2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le societa' titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilita' i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le societa' titolari di autorizzazione sopra indicate. Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, le regioni e le province autonome possono ricorrere a esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con societa' titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e in accordo con le regioni e le province autonome, puo' attivare specifici percorsi formativi finalizzati a uniformare i contenuti e la metodologia didattica da adottare nei corsi realizzati dalle regioni e dalle province autonome. 3. Le regioni e le province autonome concordano, a livello territoriale, con le universita', gli istituti agrari, gli ordini e i collegi professionali di riferimento, gli istituti competenti in materia appartenenti agli enti pubblici di ricerca e altre strutture pubbliche o a partecipazione pubblica, specifiche attivita' formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano. A.1.11 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalita' di svolgimento. 1. Le regioni e le province autonome programmano moduli formativi che prevedono unita' didattiche comuni a tutti i soggetti ed unita' didattiche specifiche per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti. I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori ed i consulenti. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore. 2. Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie: a) gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti; b) gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti. Nell'ambito del medesimo percorso formativo (di base o di aggiornamento) dedicato agli utilizzatori professionali devono essere previste unita' didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate. Tenuto conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti nell'attivita' formativa e' raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'allegato I, parte A. 3. L'attivita' formativa puo' essere basata su un sistema di crediti formativi avvalendosi anche di altri corsi riconosciuti dalla pubblica amministrazione che trattano le materie previste dall'allegato I. 4. I corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalita' FAD/E-learning. Le attivita' devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validita', in conformita' ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring. Per il corso di base per utilizzatori professionali e' raccomandato il mantenimento dell'alternarsi di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. A.1.12 - Modalita' di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni. Le autorita' regionali o provinciali competenti sono tenute a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2015, i dati relativi alle diverse abilitazioni, come specificato all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2012, secondo lo schema riportato nel citato allegato I, parte B. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome definiscono un sistema informatico che consenta l'elaborazione dei dati o l'esportazione dei dati stessi in software di larga diffusione, nonche' le relative modalita' di consultazione. A.1.13 - Sospensione e revoca delle abilitazioni. Le competenti autorita' regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'allegato I, parte C. Il periodo di sospensione e' stabilito dalle competenti autorita' regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate. A.1.14 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari. A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita. Il distributore e' tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato. Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del regolamento (CE) 1107/2009 i distributori di prodotti fitosanitari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantita' vendute ai singoli utilizzatori professionali. Tale registro puo' essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all'autorita' regionale competente, cosi' come previsto al comma 2, lettera b) dell'art. 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Cosi' come il registro dei trattamenti, compilato a cura dell'utilizzatore professionale, anche il registro delle quantita' di prodotti fitosanitari venduti persegue finalita' di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. A tale scopo i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantita' di prodotti fitosanitari acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantita' acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche tale registro puo' essere compilato con l'ausilio di sistemi informatizzati. Per gli ulteriori adempimenti inerenti la compilazione dei suddetti registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al comma 6 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, il distributore e' tenuto ad annotare il numero o codice dell'abilitazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 150/2012, esibita dall'acquirente. A.1.15 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti). L'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) e' tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonche' al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessita' di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimita' o nelle aree trattate, cosi' come previsto al successivo paragrafo A.2.2. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come previsto all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 150/2012. Il contoterzista e' considerato utilizzatore professionale. Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all'acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantita' di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantita' dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente. A.2 - Informazione e sensibilizzazione (art. 11 del decreto legislativo n. 150/2012). A.2.1 - Programmi di informazione e sensibilizzazione. Le autorita' competenti, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 150/2012, definiscono, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, con il supporto del consiglio tecnico-scientifico, di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 150/2012, di seguito consiglio, i programmi di informazione, accurata ed equilibrata, e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonche' sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica. In tale ambito sara' realizzato un unico sito web nazionale di informazione rivolto a: utilizzatori professionali e non professionali; popolazione generale e consumatori. A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari. L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e provincie autonome, e' prevista nei seguenti casi: impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimita' di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.; quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012; quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, che potra' tener conto di eventuali proposte del consiglio. La segnalazione e' finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimita' o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze. A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole. Fermo restando quanto previsto all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati. A.2.4 - Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari. Le autorita' nazionali competenti, avvalendosi del consiglio, istituiscono piani di controllo relativamente a raccolta, classificazione ed analisi delle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari. A tale scopo verra' utilizzato il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto superiore di sanita' (ISS), che gia' acquisisce i dati sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari che sono rilevati dai Centri antiveleni (CAV), dalle ASL, dall'INAIL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure standard concordate. L'ISS, avvalendosi anche di altre istituzioni coinvolte, ha il compito di verificare la qualita' delle informazioni trasmesse al SIN-SIAP, integrare le diverse fonti informative, classificare e analizzare i dati relativi alla casistica esposta a fitosanitari. L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende disponibili, analisi descrittive a livello nazionale che possono essere rese disponibili anche a livello regionale. La base dati del SIN-SIAP verra', altresi', utilizzata per approfondimenti su problematiche emergenti e per contributi a piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di formazione/informazione, nonche' per valutazioni sulla sicurezza di uso dei prodotti fitosanitari di recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori di rischio distinti per esposizione professionale e non professionale. A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito delle attivita' di istruzione superiore e dei corsi di laurea pertinenti. Le autorita' nazionali competenti, le regioni e le province autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito delle attivita' di istruzione superiore e dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonche' la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli istituti agrari e delle universita'. A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012). Introduzione. Il controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso e' stato avviato in maniera volontaria all'inizio degli anni '80 ed e' stato quasi esclusivamente indirizzato alle aziende che adottavano sistemi di produzione integrata e biologica. In seguito, in attuazione del Programma interregionale agricoltura e qualita', misura 4 «impiego fitofarmaci ed efficienza distributiva delle irroratrici», si e' assistito ad una crescita del servizio e del numero dei controlli, effettuati nel rispetto di procedure armonizzate a livello nazionale. Progressivamente si e' passati da circa 20 centri prova abilitati ai 150 attuali. L'autorizzazione dei centri prova, la formazione e l'abilitazione dei tecnici, l'organizzazione del servizio sono di competenza delle singole regioni. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto ministeriale n. 10730 del 21 dicembre 2004, ha approvato un apposito «Programma per il coordinamento delle attivita' di controllo delle macchine per la protezione delle colture» affidandone la gestione all'Ente nazionale macchine agricole (ENAMA). E' stato, quindi, istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti del mondo scientifico e rappresentanti delle regioni, che ha prodotto una serie di documenti volti all'armonizzazione del servizio e delle procedure di controllo. Tali documenti sono in linea con quanto previsto dall'allegato II della direttiva, e tengono conto delle indicazioni tecniche specifiche definite a livello europeo dai gruppi di lavoro SPISE - Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe, sulla base della UNI EN ISO 13790, e costituiscono l'attuale riferimento per le attivita' di controllo in Italia. La direttiva 2009/128/CE rende obbligatorio il controllo funzionale, oggi in essere su base volontaria. Occorre considerare che in Italia sono presenti circa 600.000 irroratrici, di cui il 61% e' rappresentato da macchine per l'impiego di prodotti fitosanitari su colture arboree, il 31% e' rappresentato da barre irroratrici, ed il restante 8% e' rappresentato da attrezzature portate. Attualmente non e' disponibile un'anagrafe delle attrezzature in uso. A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione. Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012, e' effettuato presso centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida definite, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, allo scopo, si avvale dell'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA), organismo di supporto tecnico i cui compiti sono definiti al successivo punto A.3.10. Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantita' di miscela fitoiatrica, nonche' il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente. A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito si riporta l'elenco delle attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo, da sottoporre a controlli funzionali periodici: a) macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale (es. trattamenti su colture arboree): irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga); irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore; dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico; cannoni; irroratrici scavallanti; irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero; b) macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale (es. diserbo colture erbacee): irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri; cannoni; dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico; irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura; irroratrici abbinate alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida); c) macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette: irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo verra' eseguito in loco da personale appartenente ai centri di revisione autorizzati, utilizzando le apposite attrezzature mobili; attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili); irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume; irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga. Entro il 26 novembre 2016 le tipologie di attrezzature sopra indicate sono sottoposte al controllo funzionale periodico almeno una volta presso un centro prova autorizzato dalle regioni e province autonome. Eseguito il controllo funzionale, il centro prova autorizzato rilascia un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalita' previsti, come indicato nell'allegato II. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, l'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto. Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE. Le regioni e le province autonome, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di priorita' in relazione al grado di vetusta' delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al relativo rischio per la salute umana e per l'ambiente. A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano, un apposito decreto per individuare le attrezzature che devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al precedente paragrafo A.3.2. A tale scopo si tiene conto degli studi disponibili in materia, con particolare riferimento al documento, elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10730 del 21 dicembre 2004, denominato: «Classificazione delle macchine irroratrici da sottoporre ai controlli funzionali in funzione degli intervalli fra i controlli previsti dalla direttiva 2009/128/CE». Nel decreto verranno definite le ulteriori procedure finalizzate al controllo funzionale di tali attrezzature, non previste nel Piano. Per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonche' per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Per le attrezzature destinate ad attivita' in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la camera di commercio. Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto. A.3.4 - Esoneri. Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature: irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette. A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico. Il controllo funzionale ha lo scopo di verificare che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari soddisfino una serie di requisiti, indicati nel citato allegato II, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente. Il controllo effettuato con esito positivo garantisce il corretto funzionamento delle, assicurando che i prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature deve consentire di procedere al loro riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo, evitando perdite di prodotti fitosanitari. Affinche' il controllo funzionale abbia luogo, e' necessario che l'acqua contenuta nel serbatoio sia pulita, e che la macchina irroratrice nel suo complesso sia stata accuratamente pulita e non presenti rischi palesi per la sicurezza del controllore. Per rischi palesi, si intendono visibili ed evidenti danneggiamenti, malfunzionamenti e/o difetti a carico dell'irroratrice o delle sue componenti, compresi tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione all'attrezzatura indicati all'interno del manuale d'uso e manutenzione, ove presente. I centri prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test e devono garantire che non si verifichino forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei controlli (allegato III). A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie). La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale, ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realta' colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. In questo modo si garantisce la distribuzione della quantita' necessaria per ottenere l'efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi di prodotto. I dati da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali. Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti: a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina; b) la funzionalita' del circuito idraulico e del manometro; c) la funzionalita' degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia; d) la pulizia dei filtri e degli ugelli; e) la verifica dell'integrita' delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti). A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova (volontaria). 1. Una regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice puo' essere eseguita presso i centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Tale operazione e' da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al precedente paragrafo. I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali e' possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono: volume di distribuzione; tipo di ugello; portata dell'ugello; portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti); pressione di esercizio; altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici); velocita' di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice). 2. Nell'eseguire la regolazione, il centro prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire. 3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice e' necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per i trattamenti, in quanto: consente di identificare le condizioni operative e le realta' aziendali nell'ambito delle quali la macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali; rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocita' insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l'occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari. 4. Al termine delle operazioni di regolazione, il centro prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il centro prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresi', riportate le modalita' operative piu' idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda. 5. Le regolazioni effettuate dai centri prova hanno una validita' massima di 5 anni. 6. Le regioni e le province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i centri prova autorizzati. A.3.8 - Centri prova ed organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura. Gli utilizzatori professionali di macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari effettuano il controllo funzionale periodico presso centri prova riconosciuti e autorizzati dalle regioni e dalle province autonome. La struttura che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione o taratura strumentale delle macchine irroratrici inoltra apposita richiesta alla regione o provincia autonoma di appartenenza, nella quale indica le attrezzature in dotazione che rispettano le specifiche tecniche riportate nel citato allegato II, e dichiara di avvalersi di almeno un tecnico abilitato per ciascuna delle tipologie di irroratrici per le quali la struttura chiede il riconoscimento allo svolgimento del servizio (barre irroratrici, irroratrici per colture arboree, per colture protette, ecc). Le regioni e le province autonome possono prevedere che i centri prova gia' riconosciuti, che rispettano le procedure riportate nell'allegato II del Piano e dispongono di attrezzature conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato III del Piano, non debbano presentare la richiesta di autorizzazione. Il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, e superare un apposito esame (allegato IV). Le regioni e le province autonome possono esentare il personale tecnico, operante presso centri prova istituiti prima dell'entrata in vigore del Piano, dall'obbligo di frequentare il predetto corso di preparazione e dall'apposito esame, se in possesso di attestato di abilitazione rilasciato da strutture riconosciute dalle regioni e dalle province autonome. Il personale tecnico dovra', comunque, frequentare i corsi di aggiornamento che le regioni e le province autonome riterranno necessario organizzare in seguito. Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla regione o provincia autonoma competente e la valutazione delle prove d'esame e' effettuata da una commissione appositamente istituita dagli stessi enti. L'abilitazione del tecnico puo' essere sospesa o revocata in caso di: accertata irregolarita' del suo operato; ripetuta e ingiustificata assenza alle attivita' di aggiornamento organizzate dalla regione o provincia autonoma di appartenenza. A.3.9 - Verifica dell'attivita' svolta dai centri prova e dai tecnici abilitati. Le regioni e le province autonome svolgono un'attivita' di verifica tecnico-amministrativa periodica presso i centri prova autorizzati, secondo la seguente tempistica: ogni 24 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano meno di 200 controlli/anno; ogni 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano 200 o piu' controlli/anno. La verifica riguarda sia la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia la conformita' della strumentazione a quanto riportato nell'allegato III. I centri prova mobili che intendono operare anche al di fuori della regione o provincia autonoma nella quale sono stati autorizzati originariamente, per ottenere il riconoscimento della propria autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma nella quale intendono operare, devono darne apposita comunicazione. Nel caso in cui la regione o provincia autonoma riscontri delle irregolarita' o delle inadempienze nell'attivita' svolta dal centro prova mobile, ha la facolta' di sospendere temporaneamente o di revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla regione o provincia autonoma che ha rilasciato originariamente l'autorizzazione. Tutti i centri prova sono tenuti a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla propria attivita'. Tutti i centri prova sono tenuti a fornire, almeno trimestralmente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, informazioni dettagliate sui controlli effettuati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo. A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati, Le regioni e le province autonome raccolgono le informazioni relative ai controlli effettuati sul proprio territorio e inviano periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale secondo modalita' che saranno definite con un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro sei mesi dall''entrata in vigore del Piano, tenuto conto delle esperienze e dei sistemi informatici gia' in uso nelle singole regioni e province autonome. Con lo stesso decreto sara' definito il ruolo dell'ENAMA, organismo di supporto al MIPAAF, che provvedera': a supportare le autorita' competenti nella redazione e nell'aggiornamento delle procedure per l'attuazione dei controlli delle macchine e per il rilascio delle abilitazioni dei tecnici preposti al controllo; alla raccolta dei dati, forniti dalle regioni e province autonome, relativi ai centri prova, ai tecnici abilitati; a garantire un servizio di assistenza tecnica alle regioni e province autonome nell'espletamento delle varie fasi del servizio, compresa la formazione dei tecnici addetti ai controlli e dei formatori. Le regioni e le province autonome in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del supporto tecnico dell'ENAMA, attivano un registro nazionale delle attrezzature in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Le informazioni che devono essere necessariamente inviate al data base nazionale per le attrezzature che hanno superato i controlli sono i seguenti. Identificazione del centro prova: regione/provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere il servizio di controllo funzionale; nome e codice del centro prova. Identificazione del proprietario della macchina irroratrice: nome o ragione sociale ed indirizzo; partita IVA o codice fiscale. Identificazione della macchina irroratrice: tipologia; marca e modello (quando leggibili); numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento del controllo). Identificazione del controllo funzionale: data di esecuzione; numero dell'attestato di funzionalita'. A.3.11 - Mutuo riconoscimento del controllo funzionale e della regolazione strumentale. Ai fini dell'ottenimento del mutuo riconoscimento del controllo funzionale delle macchine irroratrici, in uso sul territorio nazionale ed internazionale impiegate a scopi professionali, e' necessario che: a) il centro prova e il tecnico che ha effettuato il controllo siano riconosciuti ed abilitati da almeno una regione o provincia autonoma; b) il controllo funzionale sia stato condotto conformemente alle indicazioni riportate nei protocolli di prova riconosciuti a livello nazionale; c) l'attestato di funzionalita' della macchina irroratrice riporti: numero e data di emissione; tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura; nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, partita IVA o codice fiscale); firma del tecnico che ha eseguito il controllo; dati identificativi del centro prova. Oltre all'attestato di funzionalita', i centri prova rilasciano anche un'etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice, in cui sono riportate le informazioni riguardanti il controllo funzionale effettuato, il centro prova e l'ente responsabile del servizio. I contenuti minimi dell'etichetta sono specificati nell'allegato II. Il mutuo riconoscimento riguarda anche l'eventuale regolazione strumentale effettuata volontariamente dal proprietario della macchina irroratrice presso il centro prova specificamente autorizzato. A.4 - Irrorazione aerea (art. 13 del decreto legislativo n. 150/2012). L'irrorazione aerea e' vietata e puo' essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalita' di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. A.4.1 - Prescrizioni di carattere generale. In caso di deroga, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, possono essere utilizzati solo prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per l'irrorazione mediante mezzo aereo. I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti e addetti alla base) devono essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Gli aeromobili devono essere equipaggiati con accessori che rappresentino la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati. Le attrezzature impiegate per l'irrorazione aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura) prima dell'inizio dei trattamenti (cfr. A.3.3); devono comunque essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione periodiche necessarie per garantirne l'efficienza. I soggetti che effettuano il trattamento con il mezzo aereo devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo e rispettare le norme di sicurezza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i piloti devono essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie. L'esecuzione dell'irrorazione aerea e' comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ed in aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico. I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sono soggetti all'obbligo di registrazione dei dati e di tenuta della documentazione come disposto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012. A.4.2 - Richiesta di autorizzazione. La richiesta di autorizzazione va presentata dalle aziende agricole singole o in forma associata, in tempi congrui, compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n. 150/2012, rispetto alla data prevista per l'inizio dei trattamenti, all'autorita' competente e deve contenere le seguenti informazioni e documentazione: a) dati dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte; b) individuazione delle localita' interessate e delle relative superfici da sottoporre a trattamento aereo, con indicazione dei comuni di appartenenza; c) colture e piante da trattare con l'indicazione delle avversita' interessate all'intervento; d) motivazioni che giustificano il ricorso al mezzo aereo; e) prodotto fitosanitario da usare, con indicazione della dose per ettaro e del quantitativo totale di prodotto da utilizzare; f) programma di massima dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine previsti, del numero totale massimo dei trattamenti, degli orari della giornata nei quali sono effettuati i trattamenti; g) dati relativi alle autorizzazioni della ditta e del pilota che eseguira' i trattamenti, nonche' quelli relativi al mezzo utilizzato, corredati dalla documentazione comprovante l'efficienza dell'attrezzatura impiegata; h) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalita' e del recapito degli addetti alle basi con allegata copia dei relativi certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari; i) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala 1:10.000, o piu' dettagliata, riportante anche l'indicazione delle aree di salvaguardia; j) presenza di eventuali aree sensibili, quali: abitazioni; aree aperte al pubblico; allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi; corsi d'acqua; pozzi; strade aperte al traffico e le misure che si intendono adottate per evitare contaminazioni o altri effetti indesiderati; k) distanze minime dalle aree pubbliche, dalle aree residenziali e da altre aree sensibili, tenuto conto che la zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali; l) nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, e' necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati; m) situazione climatica ed anemologica, nonche' le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza; n) relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca informazioni dettagliate circa le pertinenti misure di mitigazione, ivi compresa la compatibilita' del prodotto fitosanitario con le altre colture o pratiche agricole (quali l'agricoltura biologica) presenti nel comprensorio interessato; o) dichiarazione d'impegno a rispettare le ulteriori specifiche condizioni stabilite nell'autorizzazione al trattamento aereo e le specifiche condizioni di impiego riportate nell'etichetta del prodotto; p) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal pilota del mezzo aereo dalla quale risulti che e' stata eseguita un'accurata ricognizione del territorio da trattare al fine di accertare l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.) e l'eventuale presenza di piante isolate o di colture diverse all'interno del territorio. La richiesta deve essere notificata per conoscenza, a cura del richiedente, ai comuni interessati. A.4.3 - Procedura autorizzativa. 1. I comuni interessati hanno trenta giorni per presentare ai competenti servizi della regione o provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del trattamento aereo. 2. La regione o provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2012, nonche' le osservazioni pervenute dai comuni o da altri soggetti, al fine di completare la valutazione, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. La regione o provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia fitosanitaria, sanitaria e ambientale dagli uffici preposti, e le osservazioni dei comuni, richiede senza indugio al Ministero della salute un parere in merito alla possibilita' di autorizzare il trattamento con mezzo aereo, allegando copia dell'istanza ricevuta dai soggetti interessati al trattamento, unitamente alle proprie valutazioni e ad ogni documento pertinente. Copia della richiesta e' inviata, a cura della regione o provincia autonoma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Sulla base della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 150/2012, acquisita la richiesta della regione o provincia autonoma, il Ministero della salute, sentito il comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale - sezione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ovvero, ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, esprime il proprio parere. 5. La regione o provincia autonoma rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo per la difesa ordinaria, acquisito il parere favorevole del Ministero della salute. 6. Le autorita' competenti conservano copia delle richieste e delle autorizzazioni e mettono a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali le aree interessate al trattamento fitosanitario mediante mezzo aereo, il calendario di esecuzione del trattamento, i prodotti fitosanitari utilizzati. A.4.4 - Informazioni alla popolazione interessata e alle autorita' locali. Il soggetto autorizzato deve provvedere alla diffusione delle informazioni nei riguardi della popolazione interessata. A tale scopo e' tenuto ad affiggere, per il tramite dei comuni interessati, un congruo numero di manifesti secondo modalita' che consentano un'adeguata informazione. In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati e i tempi di rientro. Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai comuni interessati e alle singole Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio. Il rinvio del trattamento deve, altresi', essere comunicato immediatamente al comune ed all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, secondo modalita' preventivamente concordate. A.4.5 - Prescrizioni specifiche. Gli addetti alle basi degli aeromobili, durante le operazioni devono essere sempre presenti nelle basi loro assegnate. Durante i trattamenti e' vietato il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto piu' breve, mantenendo gli ugelli chiusi. Al fine di ridurre gli effetti della deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni: a) il diametro medio delle gocce delle miscele irrorate deve essere tale da limitare al massimo la deriva; b) i trattamenti devono essere eseguiti con classe 1 della scala di Beaufort della forza del vento; c) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di idonee indicazioni a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore; d) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e a velocita' compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento. Le aree trattate potranno essere agibili nel rispetto dei tempi di rientro specificati in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato. A.4.6 - Vigilanza. Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed i comuni verificano il rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'autorita' competente procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 del decreto legislativo n. 150/2012. A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012). A.5.1 - Linee guida. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche. Tali linee guida individuano una serie di misure nonche' i relativi criteri di scelta e riguardano: 1) la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile; 2) le misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del rischio, volte a minimizzare i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione; 3) la tutela delle biodiversita' e le misure specifiche di mitigazione del rischio da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in funzione degli obiettivi di tutela; 4) le misure volontarie per favorire l'applicazione e l'integrazione di quelle di protezione dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in coerenza con la nuova programmazione della PAC, nonche' i criteri affinche' l'attuazione di dette misure non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA). A.5.2 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Le regioni e le province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee misure in coerenza alle disposizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, di quelle previste dalla direttiva 2000/60/CE, dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dai Piani di gestione di distretto idrografico e dai Piani di tutela delle acque. Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure basate su pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione di organismi nocivi, di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonche' sulle strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali misure tengono conto, altresi', della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose, di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del consiglio, mettono a disposizione delle regioni e delle province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni piu' rilevanti sulla tossicita', l'ecotossicita', il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse. Le regioni e le province autonome utilizzano tali informazioni per le attivita' di competenza, ne assicurano il trasferimento agli enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosita' dei prodotti fitosanitari. Le regioni e le province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali. A.5.2.1 - Misure specifiche per l'ambiente acquatico. Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, tenuto conto degli obiettivi di qualita' ambientale e degli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati ai sensi della direttiva 2000/60 CE le regioni e le province autonome, conformemente delle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, adottano misure specifiche per la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico. Tra le possibili misure sono da contemplare: misure di mitigazione, sostituzione/ limitazione d'uso/ eliminazione di prodotti fitosanitari, nonche' iniziative di informazione e formazione. La scelta sara' operata da parte delle regioni e delle province autonome tenendo conto delle peculiarita' del territorio e della sua fragilita', del tipo di pressioni presenti e del tipo di risposta atteso, nonche' degli ecosistemi da salvaguardare. A.5.2.2 - Misure specifiche per l'acqua potabile. Allo scopo di tutelare la qualita' dell'acqua potabile, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 152/2006, le regioni e le province autonome individuano, conformemente alle misure delle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, ai Piani di tutela delle acque e ai Piani di gestione dei distretti idrografici, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2, di cui al decreto del Ministero della salute 21 luglio 2004, e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attivita' di monitoraggio ambientale. Nelle predette aree di salvaguardia le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'art. 94, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006. A.5.2.3 - Misure volontarie di accompagnamento. Le regioni e le province autonome prevedono opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di tecniche e pratiche, volte al miglioramento della qualita' ambientale ed alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. Nella definizione delle misure di mitigazione della deriva, volte a minimizzarla o ad impedirne gli effetti, possono essere utilizzati, tra gli altri, il documento prodotto dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari «Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento») e le indicazioni scaturite dal progetto TOPPS PROWADIS. Al fine di proteggere le acque superficiali dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, e' raccomandata la costituzione di una idonea fascia di rispetto non trattata lungo i corpi idrici. A.5.3 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione. Ai fini della tutela della salute pubblica, e' vietato l'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che costituisce accesso diretto alle acque di balneazione, individuate ai sensi del decreto legislativo 116/2008. In deroga a tale divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le regioni e le province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione della loro minore pericolosita', dei rischi connessi al loro impiego e alle loro specifiche modalita' di applicazione. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali individuano, in accordo con le regioni e le province autonome e con il supporto del consiglio, le misure da adottare nelle aree di influenza delle acque di balneazione, al fine di garantire una piu' efficace tutela della salute umana nelle predette aree. A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie. E' necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalita' di impiego che consentano di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente. Per tale finalita' si prevedono le seguenti misure: sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicita' riproduttiva, in categoria 1A e 1B; sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano o che riporteranno in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorita' competenti ai fini della tutela della salute pubblica. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto, in particolare della necessita' di: limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente; dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo fisico o meccanico sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione; utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni, il controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc.; valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilita'; utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo; programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti. Nella definizione di tali criteri sono coinvolte, se del caso, le altre Amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificita' del territorio. Le regioni e le province autonome, in relazione alla specificita' delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree e/o adeguate misure di mitigazione del rischio. Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono tenuti comunque ad adottare i medesimi criteri. Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attivita' di contenimento e di gestione della vegetazione infestante sulle o lungo le linee ferroviarie, ivi compresi i trattamenti fitosanitari, concordano con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio i tempi di esecuzione dei trattamenti fitoiatrici, nelle more della definizione dei predetti criteri ambientali minimi, e riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantita' impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi applicate. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento. A.5.5 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade. E' necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalita' di impiego che consentano di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali. Per tale finalita' si prevedono le seguenti misure: sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicita' riproduttiva, in categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessita' di: utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonche' nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il piu' possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.); valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilita'; utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari anche per evitare l'insorgere di resistenze causate dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva; programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti. Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificita' del territorio. Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono tenuti comunque ad adottare i medesimi criteri. Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attivita' di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante nella rete stradale e autostradale, nelle more della definizione dei predetti criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantita' impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi utilizzate. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento. A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica e' necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente. Le regioni e le provincie autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformita' a quanto previsto dal Piano. Le autorita' locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimita' di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non puo' essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovra' evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui e' ridotto al minimo il disagio per le persone. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento. Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimita' di strutture sanitarie, e' vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni piu' restrittive delle Autorita' locali competenti, tale distanza puo' essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri. A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida. In ambiente urbano, le autorita' locali competenti per la gestione della flora infestante individuano: a) le aree dove il mezzo chimico e' vietato; b) le aree dove il mezzo chimico puo' essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. In particolare sono previste le seguenti misure: i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6; in caso di deroga non si puo' ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida. Le autorita' locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che: sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso e' comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, e' consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica; entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le regioni e le province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; e' vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8. A.5.7 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2 e quanto prescritto nell'etichetta, e' vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI). A.5.8 - Tutela dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette. Le misure per la tutela della biodiversita' previste nel presente capitolo si applicano con priorita' ai siti della Rete natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure gia' stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete natura 2000, nonche' le misure di conservazione della biodiversita' definite con altri provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale. A.5.8.1 - Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida, di cui al paragrafo A.5.1, per la scelta delle misure specifiche da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari, nonche' delle attivita' agricole ivi presenti, in funzione almeno dei seguenti target da salvaguardare: habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (allegato V); habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; habitat in cui vi e' la necessita' di tutelare le api e gli altri impollinatori, come ad esempio gli imenotteri selvatici e i lepidotteri. Nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversita', gia' sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia nazionale sulla biodiversita', le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare. Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o degli habitat da tutelare e degli esiti delle attivita' di monitoraggio ambientale. Con riferimento alle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, le regioni e le province autonome e gli enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari, sulla base delle linee guida di cui sopra. Le misure di cui sopra si integrano con gli strumenti ed i dispositivi della PAC, come previsto al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150/2012. Dette misure generano effetti positivi sulla biodiversita', sull'acqua e sul suolo, e sono equivalenti a quelli prodotti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, cosi' come individuate nei regimi di sostegno della PAC. I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al precedente paragrafo A.5.2, con il supporto del consiglio, mettono a disposizione delle regioni e delle province autonome nonche' degli enti gestori delle aree naturali protette, le informazioni piu' rilevanti sulla tossicita', l'ecotossicita', il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosita' dei prodotti fitosanitari. All'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate, ai sensi del decreto legislativo n. 227/2001, e' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la possibilita' di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche. Con la finalita' di rendere piu' efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, le regioni e le province autonome promuovono un'attivita' formativa ed informativa finalizzata all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversita' derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari in tali aree, con particolare riferimento alla scelta delle sostanze attive compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro strumento di gestione gia' adottato. Tenuto conto delle priorita' di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA (1) e MEDWET (2) ), le Zone Ramsar hanno priorita' di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il consiglio, in accordo con le regioni e le province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonche' di quelli rinvenuti a seguito delle attivita' di monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati. A.5.8.2 - Misure volontarie, complementari. Sulla base delle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, punto 4, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, le specifiche azioni individuate dalle regioni e province autonome devono essere coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione gia' predisposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003. Fra le possibili azioni, che si inquadrano nelle predette linee guida, possono figurare quelle riportate di seguito: individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonche' di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito e' possibile prevedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa; azioni dirette all'incentivazione della costituzione di siepi e fasce tampone di ampiezza adeguata, del mantenimento delle stesse, del loro ripristino, ovvero della naturale ricolonizzazione delle specie tipiche delle fasce perifluviali e di altre specie che costituiscono habitat di interesse comunitario (codici Habitat a norma della direttiva 92/43/CEE: 92A0, 92C0, 92D0, 91F0, 91E0*, 3240, 3230, 3220). La realizzazione di formazioni lineari arboreo-arbustive ai fini della salvaguardia delle acque superficiali da prodotti fitosanitari nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alle relative leggi regionali, che ottemperino alle specifiche disposizioni regionali di settore o conformi a quanto previsto dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, non e' assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA); azioni incentivanti la mitigazione del rischio ai fini della riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali, dovuta a fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva e al ruscellamento dei prodotti fitosanitari, di cui al paragrafo A.5.2.3; azioni che incentivano, nell'ambito della misura di consulenza aziendale promossa dalla PAC, la consulenza orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate all'interno dei Siti natura 2000, affinche' acquisiscano adeguata professionalita' per valutare tutte le opportunita' che conseguono all'appartenenza della propria azienda al sito. Le regioni e le province autonome possono prevedere azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la valorizzazione dei prodotti locali ottenuti nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alle relative leggi regionali, con pratiche eco-compatibili a basso apporto di prodotti fitosanitari, anche attraverso l'introduzione di marchi di qualita' ambientale, in coerenza con gli strumenti normativi esistenti. A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (art. 17 del decreto legislativo n. 150/2012). Nell'allegato VI, sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati per una corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze. Entro il 1° gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell'allegato VI. Fino alla stessa data si applicano le disposizioni vigenti. A.6.1 - Misure di accompagnamento. Di seguito, sono riportati i criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Tali indicazioni tengono conto, tra l'altro, della normativa in vigore, degli orientamenti e delle linee guida nazionali e regionali in materia e delle indicazioni tecniche scaturite dal progetto Europeo Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources - Formazione degli operatori per prevenire l'inquinamento da fonti puntuali). In particolare, le regioni e le province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende a: 1) realizzare nuovi depositi dei prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti riportati all'allegato VI parte A, rispondano ai seguenti ulteriori requisiti: il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato in un'area non a rischio, da un punto di vista ambientale, e non sia ubicato su pendii rivolti verso aree suscettibili di inquinamento e nelle zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile (art. 94, decreto legislativo n. 152/2006); i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati; i depositi consentano di mantenere temperature comprese 0 e 40 °C; i depositi siano dotati di porta ignifuga; il sistema di contenimento, es. pozzetto, deve essere dimensionato in modo tale da contenere almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi piu' capace conservato nel deposito; 2) ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele che: consentano la raccolta di sversamenti accidentali di prodotto; siano dotate di dispositivi per la raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti; siano costituite da un battuto di cemento munito di un tombino collegato ad un serbatoio di raccolta dei reflui contaminati con prodotti fitosanitari; siano dotate, in una zona adiacente al locale di deposito, di strumenti per la pesatura, acqua corrente, lavello lavamani, lava-occhi e doccia di emergenza; 3) acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele: conta litri automatici o sensori di allarme montati sul serbatoio per il controllo del riempimento dei serbatoi; soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della fonte idrica quando si rende necessario effettuare il riempimento dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete idrica; valvola di non ritorno da utilizzare nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali; 4) realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la pulizia interna od esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti; 5) acquistare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio: attrezzature che riducono la deriva; attrezzature che recuperano la miscela fitoiatrica che non ha raggiunto il bersaglio; attrezzature che ottimizzano la localizzazione dei trattamenti fitosanitari sui bersagli, attraverso strumenti di precisione; 6) definire strategie di tipo consortile e/o associativo per lo smaltimento dei rifiuti; 7) realizzare sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o biologico (es. biobed, eliosec, biobac) autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida approvate dal consiglio. A partire dal primo gennaio 2015, il consiglio predispone annualmente criteri di indirizzo sulle attrezzature e sulle soluzioni precedentemente richiamate, da promuovere e rendere prioritarie nei programmi di sostegno. A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012). Introduzione. Secondo i dati del SINAB (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica) riferiti al 2012, in Italia le aziende agricole che praticano l'agricoltura biologica sono 43.815, pari al 2,7% del totale. La superficie complessiva coltivata con tale metodo e' 1.167.362 ha, pari al 9% della SAU totale (12.885.186 ha). Le principali colture interessate sono le foraggere, i cereali e i pascoli. Segue, in ordine di importanza, la superficie investita ad olivicoltura. Piu' contenute risultano le superfici coltivate a vite (5% della superficie complessiva coltivata a biologico) e quelle ortofrutticole (3,8% della superficie complessiva coltivata a biologico). In Italia, l'interesse per metodi produttivi che prevedessero un uso piu' corretto dei prodotti fitosanitari, nel rispetto sia dei consumatori che dell'ambiente e' riconducibile al»Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata» elaborato ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 11 settembre 1987. Le iniziative realizzate nelle diverse regioni e province autonome hanno permesso, anche se in modo differenziato, di conseguire significative riduzioni nell'uso dei prodotti fitosanitari e di razionalizzare le strategie di difesa delle colture. Questa tendenza e' confermata dai dati elaborati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che evidenziano una progressiva riduzione delle quantita' di prodotti fitosanitari distribuiti a fronte di un significativo incremento dell'impiego di prodotti a minore rischio per la salute umana e per l'ambiente. I dati ISTAT del 2012 evidenziano, infatti, come negli ultimi 10 anni in Italia la quantita' dei prodotti fitosanitari sia diminuita di 33.000 tonnellate, pari al 19,8% del totale. Sempre nel periodo 2002-2012 la quantita' di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari e' diminuita complessivamente di 32.820 tonnellate (-34,7%); in particolare, sono diminuite le sostanze attive insetticide, fungicide ed erbicide (rispettivamente del 43,8%, 41,5% e 31,9%) mentre sono aumentate del 27,3% le altre sostanze attive. Nell'ultimo decennio sono risultati in forte crescita i prodotti fitosanitari di origine biologica, passati da 11,9 a 289,9 tonnellate. Le attivita' promosse nelle diverse regioni e province autonome hanno permesso inoltre di definire appositi «Disciplinari di produzione integrata» per le principali colture ortofrutticole e per la vite, la cui applicazione e' stata fortemente incrementata, a partite dalla seconda meta' degli anni '90, attraverso l'adozione delle misure agro-ambientali promosse con il regolamento n. 2078/92 e con i Programmi operativi predisposti nell'ambito dei regolamenti che riguardano l'Organizzazione comune dei mercati (OCM) del settore ortofrutticolo. Un forte impulso alla diffusione di questo metodo di coltivazione e' derivato anche dalle richieste del mercato, sempre piu' orientato a garantire elevati standard di sicurezza, e dalla necessita' di preservare gli agro ecosistemi. I risultati raggiunti sono confermati anche dai rapporti pubblicati periodicamente dall'EFSA in merito alla presenza di residui di prodotti fitosanitari presenti nelle derrate alimentari. Nel 2013 il rapporto dell'EFSA evidenzia che l'Italia ha registrato il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 %), inferiori di cinque volte a quelli della media europea (1,5% di irregolarita') e di 26 volte nei confronti di quelli extracomunitari (7,9%). Da considerare in questo quadro anche l'importante mutamento che si e' determinato in seguito ai risultati del programma di revisione europea delle sostanze attive avviato negli anni '90 in applicazione della direttiva CE n. 414/91, che ha determinato la progressiva revoca in Italia di circa 200 sostanze attive caratterizzate da un profilo tossicologico od eco-tossicologico non piu' in linea con gli standard normativi piu' restrittivi. I dati sopra riportati evidenziano come l'Italia sia all'avanguardia nell'applicazione delle tecniche di agricoltura sostenibile. Si ritiene, pertanto, importante proseguire nell'attivita' di incentivazione delle strategie fitosanitarie sostenibili con l'obiettivo di incrementare le superfici coltivate con il metodo della produzione integrata e della produzione biologica, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi A.7.3 «La difesa integrata volontaria» e A.7.4 «L'agricoltura biologica». A tal fine, occorre predisporre e mettere a disposizione di tutte le aziende agricole le informazioni ed i supporti necessari per applicare i prodotti fitosanitari nella minore quantita' possibile ed in modo razionale, secondo i principi generali stabiliti nell'allegato III della direttiva 2009/128/CE, utilizzando gli strumenti previsti all'art. 14, comma 2 della direttiva stessa, cosi' come dettagliati nel successivo paragrafo A.7.2. relativo a «La difesa integrata obbligatoria». A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili. Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari e' la riduzione del rischio, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari. Essa si ottiene con: a) strategie di difesa fitosanitaria integrata; b) misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche indicate nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, comma 1; c) strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico; d) sistemi di controllo biologico delle avversita'; e) uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantita' di prodotti fitosanitari impiegati. A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria. La difesa integrata obbligatoria prevede: a) l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; b) l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; d) l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012). A.7.2.1 - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con lo scopo di definire le azioni e i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del consiglio, che si avvale del Gruppo difesa integrata e del Gruppo tecniche agronomiche operanti in seno all'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato fitosanitario nazionale, provvede a: 1) coordinare la predisposizione di strumenti per favorire la conoscenza e la corretta applicazione della difesa integrata obbligatoria, e delle strategie fitosanitarie sostenibili anche attraverso un manuale di orientamento sulle «Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie sostenibili», secondo quanto previsto all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2012; 2) mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012; 3) definire, in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del manuale di orientamento per la difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso; 4) attivare iniziative per la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversita' (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale, con particolare riferimento a: standardizzazione dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in alcune regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a disposizione dalle reti meteorologiche regionali); messa a disposizione delle regioni e delle province autonome, degli algoritmi e dei «sorgenti» dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversita', dei software applicativi e di una piattaforma informatica, che consenta agli stessi enti di gestire informazioni utilizzabili per ciascun ambito territoriale; validazione dei diversi modelli nei diversi ambiti territoriali; 5) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili, individuando strumenti finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del presente piano. A.7.2.2 - Le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome mettono in atto le azioni per l'applicazione della difesa integrata provvedendo a: 1) attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. In particolare assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonche' sugli obblighi definiti dal Piano; 2) assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversita' e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento di cui al precedente paragrafo A.7.2.1, punti 4 e 5, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilita' di: previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversita'; bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata. Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche: cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali avversita'; valenza territoriale; riportare informazioni sull'andamento meteorologico; riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversita', indicazioni sul momento piu' opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili; riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata, richiamati nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012; 3) promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento. A.7.2.3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sulla base dei documenti e delle basi informative di cui ai punti A.7.2.1 e A.7.2.2 applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012. A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a: a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2; c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; d) materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorita' competenti. I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l'informazione e la sua divulgazione. Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio di cui al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 2, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, cosi' come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3. A.7.3 - La difesa integrata volontaria. La difesa integrata volontaria per le finalita' indicate all'art. 20 del decreto legislativo n. 150/2012 e' un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti. La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalita' previste dal Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali, tenendo conto dei criteri generali definiti nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4, per la scelta delle sostanze attive. L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validita' del Piano, e' l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole. Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validita' del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato nei paragrafi su citati dell'allegato II del regolamento (CE) 1107/09. La quantificazione di tale obiettivo sara' ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della nuova PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento. A.7.3.1 - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Gruppo difesa integrata e del Gruppo tecniche agronomiche operanti in seno all'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, provvede a: 1) definire e pubblicare annualmente, sul portale internet della Rete rurale, le «linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti» che dovranno essere messe a punto in coerenza con il citato Sistema nazionale di qualita' di cui all'art. 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, per la scelta delle sostanze attive; 2) assicurare la coerenza dei disciplinari regionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo delle infestanti con gli orientamenti dell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e dell'allegato II, paragrafi 3.6 , 3.7, 3.8 e 4 del regolamento (CE) 1107/2009 e con le linee guida nazionali di cui al punto 1); 3) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa integrata volontaria, avvalendosi anche delle reti di ricerca e delle piattaforme informatiche nazionali attive nel settore della difesa integrata e degli istituti competenti appartenenti agli enti pubblici di ricerca; 4) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2); 5) favorire la valorizzazione della produzione integrata volontaria, a livello nazionale e comunitario, mediante il marchio di cui alla legge n. 4/2011. A.7.3.2 - Le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome promuovono la difesa integrata volontaria provvedendo a: 1) attuare gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali «Piani d'azione regionali», che possono comprendere piani d'area e per coltura; 2) aggiornare i disciplinari di produzione integrata in coerenza con il citato «Sistema nazionale di qualita'» di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, conformemente a quanto riportato ai punti 1) e 2) del paragrafo A.7.3.1. I disciplinari regionali, vincolanti per le aziende che aderiscono ai programmi di difesa integrata volontaria, sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati sui portali regionali e sul sito della Rete rurale nazionale; 3) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi, nonche' il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attivita' di supporto previste per la difesa integrata obbligatoria e per l'agricoltura biologica; 4) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi; 5) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2). A.7.3.3 - Le aziende agricole. Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a: a) rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle regioni e dalle province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2; b) effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati, secondo le modalita' previste al paragrafo A.3.7. A.7.4 - L'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica basa la difesa fitosanitaria delle colture, prioritariamente sull'adozione di modelli aziendali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria. La gestione del sistema produttivo e', pertanto, finalizzata a garantire un alto livello di biodiversita', la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive. Il regolamento CE 834/2007, che stabilisce le norme obbligatorie per gli agricoltori biologici, prevede, infatti, il ricorso all'uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunque non di sintesi chimica, elencate nell'allegato II del regolamento CE n. 889/2008, e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura. L'obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva applicazione del Piano e' l'incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico, con riferimento alle principali produzioni agricole. La quantificazione di tale obiettivo sara' ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della nuova PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento. A.7.4.1 - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, e del «Gruppo di esperti» di cui al decreto ministeriale n. 0018180 del 12 agosto 2013, provvede a: 1) definire un manuale di orientamento, in coerenza con quanto previsto al punto A.7.2.1, per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione biologica, tenendo conto anche del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011; 2) definire, aggiornare e pubblicare periodicamente, sul portale internet, le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, valorizzando i sistemi informativi per il biologico gia' esistenti; 3) provvedere alla gestione e all'aggiornamento della banca dati sui prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica; 4) predisporre e diffondere materiale informativo sulla difesa in agricoltura biologica, valorizzando i sistemi informativi per il biologico gia' esistenti; 5) realizzare iniziative informative sull'agricoltura biologica rivolte anche ad utilizzatori non professionali per incentivare l'adozione di pratiche colturali a basso impatto sanitario e ambientale; 6) promuovere programmi di formazione specifica e di aggiornamento per gli operatori del biologico; 7) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nell'agricoltura biologica, avvalendosi anche delle reti di ricerca e delle specifiche piattaforme tecnologiche e informatiche nazionali attive nel settore, nonche' degli enti pubblici di ricerca; 8) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dell'agricoltura biologica, valorizzando anche i sistemi informativi per il biologico gia' esistenti; 9) favorire la promozione e la valorizzazione delle produzioni biologiche a livello nazionale e comunitario. A.7.4.2 - Le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome promuovono l'agricoltura biologica provvedendo a: 1) attuare gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali «Piani d'azione regionali»; 2) predisporre e diffondere le informazioni di cui al precedente punto A.7.2.2 e, ove possibile, ulteriore materiale informativo a beneficio delle aziende agricole biologiche; 3) rendere disponibile, sui portali regionali, il manuale sulle tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, anche attraverso collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa biologica e di ricerca e sperimentazione); 4) predisporre eventuali bollettini sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio che forniscano agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa biologica; 5) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende, nonche' il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attivita' di supporto previste per la difesa integrata volontaria e obbligatoria; 6) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi; 7) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nello sviluppo dell'agricoltura biologica nonche' le attivita' di ricerca e sperimentazione specificamente ad essa orientate. A.7.4.3 - Le aziende agricole. Le aziende agricole applicano le tecniche di agricoltura biologica, anche tenendo conto, come ulteriore elemento di qualificazione, delle disposizioni specifiche previste dal Piano, delle linee guida e manuali nazionali, di cui al paragrafo A.7.4.1, nonche' degli orientamenti regionali di cui ai paragrafi A.7.2.2 e A.7.4.2. B - Indicatori - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012). In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati attraverso l'applicazione delle misure previste dal piano per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre categorie di indicatori: 1) indicatori prioritari per la valutazione complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio. Gli indicatori inseriti nel Piano sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri: rilevanza delle informazioni rese; misurabilita' in termini di immediata disponibilita' e aggiornabilita' dei dati, possibilmente affiancata da una serie storica consolidata a livello nazionale; solidita' scientifica. Il calcolo degli indicatori e degli indici prevede, in primis, l'utilizzo dei dati statistici rilevati in accordo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1185/2009, relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari. Tali informazioni statistiche, comparabili ed armonizzate sull'intero territorio comunitario, sono riferite a: 1) quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate (allegato III del citato regolamento 1185/2009); 2) quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali. Le informazioni relative ai quantitativi commercializzati sono fornite da produttori, commercianti, importatori e fornitori. Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno raccolte annualmente su talune colture selezionate sulla base della quantita' e della tipologia delle sostanze attive utilizzate e sull'estensione della superficie coltivata. Inoltre, nella individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalita' del Piano,come i progetti gia' inseriti nel programma statistico nazionale. Nell'allegato VII sono riportati gli indicatori del Piano, il cui elenco completo sara' definito con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 150/2012. C - Monitoraggio. C.1 - Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee. Allo scopo di rilevare la presenza e gli eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari nell'ambiente acquatico, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei programmi di rilevazione di cui all'art. 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuano il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la metodologia di scelta delle sostanze da ricercare prioritariamente, i metodi per il campionamento, l'analisi e il controllo di qualita'. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema informativo nazionale tutela delle acque (SINTAI), trasmettono al medesimo Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attivita' di monitoraggio relativi all'anno precedente. L'ISPRA raccoglie, elabora e valuta tali dati, li trasmette al consiglio ed alle regioni e province autonome. Al fine di seguire l'evoluzione nel tempo della contaminazione viene definito un indicatore di tendenza della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque, che rientra tra quelli previsti nel capitolo B. L'indicatore e' basato sulle frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed e' riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'ISPRA, sulla base dei dati forniti annualmente dalle regioni e province autonome, valuta la tendenza della contaminazione. C.2 - Monitoraggio dei prodotti fitosanitari e dei relativi residui negli alimenti. Nell'ambito dei programmi di controllo ufficiale coordinati dal Ministero della salute e delle pertinenti ulteriori disposizioni, le regioni e le province autonome eseguono controlli sui prodotti fitosanitari e sugli alimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei suddetti prodotti, nonche' la conformita' delle derrate alimentari relativamente al livello massimo di residuo consentito. I predetti controlli, analogamente all'attivita' di sistematica rilevazione delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari, costituiscono parte integrante delle attivita' di monitoraggio e sorveglianza previste dal Piano. Essi sono anche finalizzati a verificare l'efficacia della formazione, in particolare di quella rivolta ai distributori ed agli utilizzatori professionali. Le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione al Ministero della salute dei dati, relativi ai controlli eseguiti, secondo le modalita', i formati e le codifiche indicati dal Ministero stesso, anche in conformita' ai requisiti di standardizzazione dei flussi informativi definiti dall'autorita' europea per la sicurezza alimentare e condivisi in ambito europeo. Le regioni e le province autonome promuovono il miglioramento delle capacita' operative dei Laboratori di controllo ufficiale, anche attraverso la creazione e l'implementazione di una rete di collaborazione tra i laboratori operanti presso le aziende ARPA, APPA, AUSL e gli istituti IZS, con il coordinamento tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanita', quale Laboratorio Nazionale di riferimento per residui di fitofarmaci in varie matrici alimentari e per metodiche monoresiduo. D - Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione. La ricerca e la sperimentazione costituiscono elementi fondamentali per lo sviluppo di strategie e l'attuazione di azioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla difesa fitosanitaria a basso apporto dei prodotti fitosanitari. Al fine di garantire una qualificazione del sistema agricolo nazionale attraverso l'adozione di soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi del Piano, e' necessario sviluppare una rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca, anche valorizzando gli strumenti gia' esistenti (piattaforme tecnologiche, reti di ricerca, sistemi informativi ecc.). I Ministeri, le regioni e le province autonome, promuovono la ricerca, la sperimentazione e lo scambio di informazioni ed esperienze sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, coordinando le attivita' di ricerca e individuando strumenti finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del Piano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli altri Ministeri competenti, con il supporto del consiglio, e in collaborazione con le Istituzioni pubbliche di ricerca, coordina la rete di cui sopra, per l'attuazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione nonche' il trasferimento delle innovazioni, con riferimento anche al sistema di ricerca europeo. Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate: 1) studi di sistema mirati a: ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; valutare l'esposizione e gli effetti acuti e cronici sulla popolazione; limitare gli inquinamenti puntiformi e diffusi; individuare e mettere a punto sistemi colturali a basso input chimico; ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari; sviluppare sistemi colturali resilienti o a totale eliminazione di uso di sostanze chimiche di sintesi; introdurre metodi innovativi di analisi multi-residuo; ridurre il rischio per la biodiversita'; 2) studi riguardanti la prevenzione e la gestione delle avversita' biotiche (patogeni, parassiti e piante infestanti, ecc.), con particolare riferimento a: individuazione delle avversita' biotiche; ecologia e biologia delle avversita' biotiche; sviluppo e ottimizzazione di metodi di monitoraggio; sviluppo e ottimizzazione di modelli di simulazione, di previsione e di avvertimento; distribuzione spaziale delle avversita' biotiche; sistemi di prevenzione e gestione attraverso tecniche agronomiche e colturali (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, ecc.); soglie di intervento per l'ottimizzazione di strategie di difesa; approcci alternativi alla lotta chimica e innovativi per la difesa integrata e biologica delle colture; ecologia microbica del suolo e controllo biologico delle avversita' biotiche; resistenza delle piante alle avversita' biotiche, ai mezzi chimici e risposte indotte; prevenzione e gestione delle avversita' biotiche nelle aree extra-agricole ( aree urbane, sedi ferroviarie ecc.); 3) prevenzione e gestione di danni da avversita' abiotiche; 4) studi sugli ausiliari, riguardanti in particolare: potenziamento dell'utilizzo degli ausiliari nei programmi di difesa integrata e biologica; messa a punto di criteri standard di valutazione della selettivita' dei prodotti fitosanitari nei confronti degli organismi utili; 5) ambiente e residui: ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari; e metaboliti; messa a punto di modelli di simulazione sul residuo e sul multi residuo dei prodotti fitosanitari; 6) studi sulla resistenza delle avversita' biotiche ai prodotti fitosanitari, quali: definizione di procedure standard per la valutazione della resistenza; caratteristiche genetiche delle avversita' biotiche; individuazione dei siti e dei meccanismi d'azione dei prodotti fitosanitari; base line dell'efficacia dei prodotti fitosanitari; altri studi utili alla definizione delle strategie di gestione della resistenza; studi per la messa a punto di strategie di prevenzione e gestione della resistenza su ampia scala; 7) studi dell'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari, riguardanti in particolare: valutazione del comportamento dei prodotti fitosanitari nei diversi comparti ambientali (acqua, suolo, vegetali ecc.); messa a punto di modelli di simulazione sul comportamento ambientale dei prodotti fitosanitari; gli equilibri ecologici dei sistemi nelle aree naturali protette; 8) misure di mitigazione del rischio: valutazione dell'efficacia di misure di mitigazione del rischio ambientale derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari; 9) indicatori di rischio: messa a punto di metodologie per la rilevazione dei dati utili per l'applicazione degli indicatori di rischio (consumatori, operatori, organismi acquatici, acque di falda, biodiversita' ed ecosistemi); 10) sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi esistenti. I Ministeri competenti collaborano con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di «alta formazione» e nei PNR - Programmi nazionali della ricerca, coerentemente con il nuovo programma dell'Unione europea per il sostegno alla ricerca e all'innovazione, denominato Horizon 2020. E - Modalita' di coordinamento per le attivita' di controllo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2012, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano le autorita' competenti preposte ai controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto decreto legislativo e ne danno contestualmente comunicazione alle autorita' competenti a livello nazionale, tenendo conto anche dei sistemi di controllo gia' esistenti, previsti dalle norme in vigore, e da quanto indicato nell'allegato I. Inoltre, le autorita' individuate per i controlli tengono conto delle attivita' di controllo previste da altre norme vigenti, tra cui quelle effettuate sulle aziende aderenti alla PAC secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. Le autorita' competenti a livello nazionale e le autorita' competenti a livello regionale assicurano un coordinamento efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative territoriali. A tale scopo possono avvalersi del supporto del consiglio. Ai fini della programmazione e del coordinamento dei controlli, il consiglio propone: a) le linee guida sui controlli costituite dalla raccolta di disposizioni e indicazioni aventi funzioni di indirizzo nei confronti delle autorita' competenti per le attivita' di controllo, al fine di assicurare omogeneita' di intervento in tutto il territorio nazionale; b) il piano nazionale annuale per il coordinamento delle attivita' di controllo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' predisporre una banca dati dei risultati dei controlli, al fine di garantire un adeguato flusso delle informazioni, finalizzato ad accrescere l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con quelli previsti in ambito PAC. F - Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano. Per i diversi livelli di operativita' del Piano e' necessario prevedere specifiche attivita' di coordinamento finalizzate ad assicurare l'attuazione e l'aggiornamento del Piano stesso, come riportato di seguito: 1) livello nazionale (relazioni con la UE): indirizza e coordina l'attuazione delle misure previste dal Piano; coordina la verifica (raccolta dati) del raggiungimento degli obiettivi del Piano sulla base degli indicatori di cui al punto B; coordina il sistema di controllo dell'attuazione del Piano, di cui al punto E; promuove e attua le misure di supporto (sistemi informativi, banche dati, portali, manuali, ricerca ecc.) previste dal Piano; coordina e promuove le attivita' di ricerca e sperimentazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano; assicura le relazioni con gli stakeholders; predispone la documentazione e i report da presentare alla UE; coordina l'aggiornamento periodico del Piano (almeno ogni 5 anni); 2) livello locale (regioni e province autonome): programma le attivita' previste dal Piano per l'ambito territoriale di competenza. In tal senso potranno essere definiti Piani d'azione regionali (PAR) che concernenti tutte le attivita' previste dal Piano; predispone e trasmette le relazioni sullo stato di attuazione del Piano per il proprio territorio di competenza secondo quanto disposto dall'art. 6, punto 8, del decreto legislativo n. 150/2012; informa annualmente sull'attuazione delle misure secondo quanto disposto dall'art. 14, punto 2, del decreto legislativo n. 150/2012. G - Manuali di riferimento esistenti o in corso di elaborazione: orientamenti per la difesa integrata obbligatoria; linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria e il controllo integrato delle infestanti (disponibile); manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione biologico: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa delle colture in agricoltura biologica; manuali regionali per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti fitosanitari (disponibili); manuale per la tutela o salvaguardia del patrimonio apistico; manuale sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio; manuali ENAMA (disponibili, scaricabili dal sito internet www.enama.it/it/irroratrici.php); manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente le buone pratiche agricole per salvaguardare la biodiversita' e ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosantari; Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources) (disponibile): uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS per la prevenzione dell'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org); le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione di prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org); il lavaggio interno ed esterno delle macchine irroratrici (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org); sistemi per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitoiatrico (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org); uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS - Prowadis per la prevenzione e la mitigazione dei fenomeni di deriva e ruscellamento dei prodotti fitosanitari (in preparazione). I manuali di cui sopra saranno resi disponibili sul sito ufficiale del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, predisposto dai Ministeri competenti. H - Risorse finanziarie. Per ciascuna delle azioni previste dal Piano, possono essere attivati appropriati strumenti di sostegno al fine di incentivarne l'attuazione, ad esclusione delle azioni a carattere obbligatorio.
(1) African-Eurasian Waterbird Agreement - http://www.unep-aewa.org/
(2) Mediterranean Wetland Initiative per l'applicazione della Convenzione di Ramsar nell'area mediterranea - http://www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp
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| Allegato I
Parte A
Obiettivi formativi
Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti, nonche' i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso (base o aggiornamento). Corso di base. Materie comuni per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti: 1) legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi; 2) pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: a) modalita' di identificazione e controllo; b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata; c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente; d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversita' e l'ambiente in generale; e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione; 3) strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonche' principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversita' presenti nell'area; 4) valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente; 5) misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente; 6) corrette modalita' di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; 7) corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari; 8) rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalita' per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari; 9) attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura); b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva); c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio; 10) aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012; 11) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari. Materie specifiche per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti. Utilizzatori professionali: corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012; corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare; modalita' di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali; conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici; conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonche' i rischi derivanti da comportamenti errati; modalita' di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso; norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche. Distributori: legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.); modalita' di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012; modalita' di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012; interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformita' al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012; norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attivita' specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformita' al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante; biologia e modalita' di prevenzione e controllo delle principali avversita' delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attivita' di vendita; modalita' di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali. Consulenti: legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.); corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012; approfondimenti relativi alla biologia e alle modalita' di prevenzione e controllo delle principali avversita' delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attivita' di consulenza; corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa; modalita' di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali; norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche; informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro; ruolo del consulente; capacita' di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari; modalita' di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012; norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attivita' specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformita' al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012; addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformita' al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante. Corso di aggiornamento. Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificita' territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attivita' di aggiornamento sono quelli riportati di seguito. Utilizzatori professionali: acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica; conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie; conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale. Distributori: acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica; conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale. Consulenti: acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile; conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato II COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI OGGETTO DEL CONTROLLO FUNZIONALE, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLO STESSO E REQUISITI DI FUNZIONALITA' CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI In attesa dell'emanazione di una norma europea armonizzata che definisca i parametri funzionali oggetto del controllo funzionale, le relative modalita' di esecuzione e i limiti di accettabilita', si e' provveduto a definire quanto segue sulla base della normativa europea esistente (EN 13790). 1. Irroratrici per colture erbacee. 1.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione. Le protezioni dell'albero cardanico di trasmissione del moto dalla presa di potenza all'irroratrice devono essere obbligatoriamente montati e in buone condizioni. Le differenti parti dell'albero e i giunti universali (cardanici) devono essere privi di vizi e non devono mostrare segni di logorio, buchi, deformazioni o lacerazioni e devono operare correttamente. Il sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell'albero cardanico di trasmissione dalla PDP deve essere presente e deve operare in modo sicuro. I dispositivi di protezione e le parti della trasmissione del moto in movimento, o in rotazione, non devono essere condizionate nella loro funzione e devono essere montate e in buone condizioni. Nel caso di connessioni elettriche le stesse devono essere adeguatamente protette e la protezione deve essere in buono stato. 1.2 Pompa principale. a. Portata. La portata della pompa deve essere in grado di garantire un'adeguata polverizzazione, lavorando alla massima pressione indicata dal costruttore dell'irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli piu' grandi tra quelli montati e la portata della pompa deve, nel contempo, garantire un'agitazione visibile secondo quando specificato al punto 1.3.c. oppure, in alternativa La portata della pompa deve essere adeguata alle necessita' dell'equipaggiamento e deve essere ≥ 90% della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice. Nel secondo caso la portata deve essere misurata con un flussimetro sulla mandata libera ad una pressione compresa tra 8 bar e 10 bar o, se piu' bassa, alla piu' alta permessa dalla pressione di lavoro della pompa. b. Pulsazioni. Non ci devono essere pulsazioni visibili causate dalla pompa. c. Perdite. Non ci devono essere perdite dalla pompa. d. Valvola di sovrapressione (prova opzionale). Se e' presente una valvola di sovrapressione, essa deve funzionare correttamente. La mancata funzionalita' della valvola non pregiudica l'esito del controllo, ma deve essere riportata nel rapporto di prova. 1.3 Serbatoio principale. a. Aspetti generali. Non devono esserci perdite dal serbatoio o dall'apertura di riempimento quando il coperchio e' chiuso. Deve essere presente un filtro in buone condizioni sull'apertura di riempimento. Tale filtro non e' necessario se il riempimento (con acqua e/o prodotto fitosanitario) e' sempre effettuato con altre modalita' quali, ad esempio, l'impiego di un premiscelatore. Deve essere assicurata una compensazione della pressione (per evitare sovra- o sottopressioni nel serbatoio). Deve essere possibile raccogliere facilmente, in modo affidabile e senza perdite, il liquido dal serbatoio (per esempio utilizzando un rubinetto). Se e' presente un dispositivo per il caricamento dell'acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa dell'irroratrice, questo deve essere munito di un dispositivo di non-ritorno che deve operare in maniera corretta. b. Contenitori dei prodotti fitosanitari. Il dispositivo di pulizia dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, se presente, deve operare in maniera corretta. c. Agitazione. Un ricircolo chiaramente visibile deve essere ottenuto quando si irrora al regime nominale della presa di potenza, con il serbatoio riempito alla meta' della sua capacita' nominale. d. Indicatore di livello del liquido. Deve essere presente almeno un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile e visibile, dal posto di guida e/o dalla postazione di riempimento. 1.4 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore). Se presente, deve operare in maniera corretta ed essere dotato di un sistema di filtrazione. 1.5 Sistemi di misura, comando e regolazione. a. Aspetti generali. Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione e/o della portata devono operare in modo corretto e non devono presentare perdite. Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione devono mantenere una pressione di lavoro costante, con una tolleranza di ±10% a velocita' di rotazione costante, e raggiungere la stessa pressione di lavoro dopo che l'attrezzatura e' stata fermata e, quindi, riavviata. I comandi essenziali per l'irrorazione (per esempio, apertura e chiusura sezioni di barra ed erogazione complessiva, regolazione pressione) devono essere montati in modo che possano essere facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione e, che, l'informazione fornita possa essere letta. E' ammessa la rotazione della testa e della parte superiore del corpo dell'operatore (il manometro montato sulla macchina irroratrice deve essere leggibile dalla postazione di guida dell'operatore). Deve essere possibile aprire e chiudere simultaneamente l'erogazione di tutti gli ugelli. Altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il controllo dei volumi/ha erogati), devono misurare all'interno di un errore ≤ 5% rispetto al valore effettivo. b. Manometro. i. Scala di lettura. La scala del manometro deve essere leggibile chiaramente e adatta all'intervallo delle pressioni di lavoro utilizzate. La scala deve avere un intervallo di lettura minore o uguale a: 0,2 bar, per pressioni di lavoro ≤ 5 bar; 1,0 bar, per pressioni di lavoro comprese tra 5 e 20 bar; 2,0 bar, per pressioni di lavoro ≥ 20 bar. ii. Diametro. Per manometri analogici il diametro della carcassa deve essere ≥ 63 mm. iii. Funzionalita'. La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di lavoro, il manometro deve misurare con una precisione di ±10% rispetto al valore effettivo. Il manometro da verificare deve essere posizionato sull'irroratrice o su un banco prova. Le misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio. c. Perdite di carico. La caduta di pressione tra il punto di misura della pressione sull'irroratrice e l'estremita' di ogni sezione di barra e' bene che non superi il 10% della pressione indicata sul manometro e comunque rimanga costante fra le singole sezioni di barra. L'esito di questa prova non e' vincolante per il superamento del controllo, ma l'entita' della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova. d. Stabilita' della pressione alla chiusura delle sezioni di barra. La pressione misurata sul manometro della macchina non deve variare piu' del 10% quando le sezioni sono chiuse una alla volta. Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le singole sezioni. 1.6 Condotte e tubazioni. Non devono verificarsi perdite dalle condotte e dalle tubazioni flessibili quando provate alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice. Le tubazioni flessibili devono essere posizionate in modo che non ci siano gomiti sporgenti e non devono presentare abrasioni che rendano visibile la loro trama. 1.7 Sistema di filtrazione. a. Filtri. Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata o sull'aspirazione della pompa (i filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa). Il (I) filtro(i) deve (devono) essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformita' alle istruzioni dei costruttori degli stessi. Gli elementi filtranti devono essere sostituibili. b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio. Deve essere presente un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che potrebbe essere presente all'interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione. 1.8 Barra di distribuzione. a. Aspetti generali. La barra deve essere stabile in tutte le direzioni ovvero non ci devono essere giochi in corrispondenza delle giunzioni e non deve essere piegata. Le parti sinistra e destra devono avere la stessa lunghezza ad eccezione delle barre impiegate per trattamenti speciali quali, ad esempio, quelli alle colture protette. Il ritorno automatico delle barre, quando presente, deve funzionare se esse sono equipaggiate di un dispositivo che permette il movimento in avanti e all'indietro, in caso di contatti con ostacoli. La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento devono essere uniformi lungo la barra ad eccezione di quelli per trattamenti speciali (es. ugelli di fine barra ...). Non deve essere possibile modificare in modo non intenzionale la posizione degli ugelli quando si trovano in posizione di lavoro. Indipendentemente dalla distanza della barra dal bersaglio, il liquido erogato non deve colpire alcuna parte dell'irroratrice. Con larghezze di lavoro > 10 m deve essere presente un dispositivo di protezione degli ugelli in caso di urto della barra con il terreno. Deve essere possibile aprire e chiudere individualmente tutte le sezioni di barra. I dispositivi di regolazione dell'altezza della barra, se presenti, devono funzionare in maniera sicura. La barra deve poter essere bloccata in posizione di trasporto. b. Orizzontalita'. Con misurazione effettuata su una superficie piana e misurando la distanza tra il bordo inferiore degli ugelli e la superficie piana sulla quale si trova l'irroratrice, la misura maggiore e la misura minore rilevate non devono variare piu' di 10 cm tra loro o dell'1% della meta' della larghezza di lavoro. 1.9 Ugelli. a. Aspetti generali. Tutti gli ugelli devono essere uguali lungo la barra ad eccezione di quelli utilizzati per funzioni particolari. Anche ulteriori componenti (antigoccia, filtri) devono essere uguali lungo tutta la barra. b. Perdite per gocciolamento. Dopo la loro chiusura gli ugelli non devono gocciolare. Trascorsi 5 secondi dall'interruzione dell'erogazione non ci devono essere gocciolamenti. c. Uniformita' di distribuzione trasversale. Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme si possono seguire le indicazioni del punto c.1. o in alternativa quelle del punto c.2. In caso contrario solo quelle del punto c.2. c.1 Misura con banco orizzontale. Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme, deve essere utilizzato un banco di ripartizione per misurare la regolarita' della distribuzione trasversale (per le cui caratteristiche si veda l'allegato 2). Effettuare la verifica lungo tutta la barra, nella zona di sovrapposizione dei getti, impiegando tutte le serie di ugelli montati sulla barra e operando alla pressione normalmente utilizzata dall'agricoltore. E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche. La distanza tra banco e punta di spruzzo degli ugelli deve essere misurata e riportata nel rapporto di prova. La distribuzione trasversale deve essere uniforme e deve essere valutata sulla base del coefficiente di variazione che non deve superare il 10%; inoltre, la quantita' totale di liquido raccolto da ogni canaletta del banco prova puo' variare al massimo di ±20% rispetto al valore medio totale. c.2. Misura della portata. Lo scarto di portata di ciascun ugello dello stesso tipo non deve superare il ±10% della portata nominale indicata dal costruttore. Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e, comunque, determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio impiegata, verificando che le portate non differiscano di ±5% dal valore medio calcolato. La prova puo' essere effettuata con gli ugelli montati o meno sulla barra. Occorre assicurarsi che il getto si formi correttamente. L'errore di misura deve essere ≤ 2,5% del valore misurato. c.2.1 Misura con ugelli sulla barra. La portata di ogni ugello va misurata in conformita' al punto 8 della norma ISO 5682-2:1987 (utilizzare la massima pressione indicata dal costruttore per l'ugello o la pressione di esercizio e raccogliere per un periodo predeterminato il liquido erogato). Determinare la portata di tutti gli ugelli presenti sulla barra operando con le sezioni tutte aperte e senza interrompere o modificare le modalita' di funzionamento della pompa e del regolatore di pressione. Ugelli pneumatici (diffusori) o centrifughi: a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello; determinare la portata erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussimetro oppure b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto, attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantita' di liquido necessaria per il rabbocco del serbatoio. Ugelli a polverizzazione per pressione Raccogliere il liquido e determinarne la quantita' erogata come indicato al punto a). Il tempo di rilievo e' bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve comunque garantire una corretta verifica di questo parametro. c.2.2 Misura con ugelli smontati dalla barra. La portata di ogni ugello va misurata su un apposito banco prova. Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e verificare che la portata di ciascun ugello dello stesso tipo non superi di ±10% la portata media di tale tipologia di ugelli montati sulla barra. Gruppo ventola. Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in particolare: a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni, corrosioni e vibrazioni; b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere presenti. Se il ventilatore puo' essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione, l'innesto deve essere affidabile. 2. Irroratrici per colture arboree. 2.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione del moto. Vedi irroratrici per colture erbacee. 2.2 Gruppo ventola. Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in particolare: a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni, corrosioni e vibrazioni; b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere presenti. Se il ventilatore puo' essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione, l'innesto deve essere affidabile. I deflettori di aria sul ventilatore e sul carter addizionale del ventilatore, se presenti, devono operare correttamente. I componenti del gruppo ventola non devono essere esposti al getto irrorato, ad eccezione di cio' che serve per il loro funzionamento. 2.3 Pompa principale. a. Portata. Vedi irroratrici per colture erbacee. b. Pulsazioni. Vedi irroratrici per colture erbacee. c. Perdite. Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee. d. Valvola di sovrapressione (opzionale). Vedi irroratrici per colture erbacee. 2.4 Serbatoio principale. a. Aspetti generali. Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee. b. Agitazione. Vedi irroratrici per colture erbacee. c. Indicatore di livello del liquido. Vedi irroratrici per colture erbacee. 2.5 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore). Vedi irroratrici per colture erbacee. 2.6 Sistemi di misura, comando e regolazione. a. Aspetti generali. Vedi irroratrici per colture erbacee. b. Manometro. i. Scala di lettura. Vedi irroratrici per colture erbacee. ii. Diametro. Vedi irroratrici per colture erbacee. iii. Funzionalita'. Vedi irroratrici per colture erbacee. c. Perdite di carico. Vedi irroratrici per colture erbacee. d. Stabilita' della pressione alla chiusura delle sezioni di barra. Vedi irroratrici per colture erbacee. 2.7 Condotti e tubazioni. Vedi irroratrici per colture erbacee. 2.8 Sistema di filtrazione. a. Filtri. Vedi irroratrici per colture erbacee. b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio. Vedi irroratrici per colture erbacee. 2.9 Ugelli. a. Aspetti generali. Le caratteristiche degli ugelli (per esempio tipo di ugelli, calibro) devono essere simmetriche sui lati sinistro e destro, eccetto laddove ci si propone un funzionamento particolare (per esempio irrorazione su un solo lato, adattamento di ugelli per compensare dissimmetrie generate dal ventilatore, ecc). Deve essere possibile la chiusura di ciascun ugello separatamente. In caso di porta-ugelli multipli, questo requisito va applicato a ciascun ugello. Deve essere possibile regolare l'orientamento degli ugelli in modo simmetrico e, possibilmente, riproducibile. b. Perdite per gocciolamento. Vedi irroratrici per colture erbacee. c. Portata degli ugelli. La portata di ogni ugello con le medesime caratteristiche tecniche non deve variare piu' del 15% rispetto alla portata nominale o del 10% rispetto alla portata media calcolata di tutti gli ugelli aventi le medesime caratteristiche. Per irrorazioni simmetriche, la differenza tra le portate medie relative ai lati destro e sinistro deve essere ≤ 10%. La portata di ogni ugello va misurata seguendo le medesime indicazioni riportate per le barre irroratrici. d. Diagramma di distribuzione. Il diagramma di distribuzione puo' essere determinato utilizzando un banco verticale per misurare l'adeguamento della distribuzione verticale alle caratteristiche geometriche e morfologiche della vegetazione da trattare (per le sue caratteristiche vedi allegato 2). Effettuare la verifica impiegando tutte le serie di ugelli montati sulla macchina e utilizzati dall'agricoltore operando alla pressione e con la portata del ventilatore normalmente utilizzati dall'agricoltore. E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche. La distanza tra banco prova e centro della macchina deve essere pari a meta' dell'interfila di riferimento. 3. Lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe fisse. 3.1 Pompa. i. Portata. Vedi irroratrici per colture erbacee. ii. Pulsazioni. Vedi irroratrici per colture erbacee. iii. Perdite. Vedi irroratrici per colture erbacee. iv. Valvola di sovrapressione (prova opzionale). Vedi irroratrici per colture erbacee. 3.1.1 Serbatoio principale. i. Aspetti generali. Vedi irroratrici per colture erbacee. ii. Agitazione. Vedi irroratrici per colture erbacee. iii. Indicatore di livello del liquido. Vedi irroratrici per colture erbacee. 3.1.2 Sistemi di misura, comando e regolazione. i. Aspetti generali. ii. Vedi irroratrici per colture erbacee. iii. Manometro. Deve essere presente almeno un manometro in prossimita' della pompa e, possibilmente, uno in prossimita' della lancia. iv. Scala di lettura. Vedi irroratrici per colture erbacee. v. Funzionalita'. Vedi irroratrici per colture erbacee. 3.2 Condotti e tubazioni. Devono essere in buono stato di conservazione e non presentare alterazioni visibili. Le loro caratteristiche costruttive devono risultare compatibili con la pressione di esercizio. Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice. In caso di rottura delle tubazioni deve essere possibile interrompere l'erogazione all'inizio di queste ultime (ad esempio con uno o piu' rubinetti sulla tubazione di mandata). 3.3 Sistema di filtrazione. i. Filtri. Vedi irroratrici per colture erbacee. ii. Dispositivo di isolamento. Vedi irroratrici per colture erbacee. 3.4 Perdite di carico. Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10÷20 m e/o in condizioni di elevate differenze di quota tra il luogo in cui e' collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di esercizio indicata dal manometro montato in prossimita' della lancia deve essere confrontata con quella rilevata sul manometro presente in prossimita' della pompa. I due valori rilevati devono essere riportati sul rapporto di prova 3.5 Misura della portata degli ugelli. La portata di ciascuno degli ugelli montati sulla lancia non deve differire di ±10% rispetto a quella nominale. Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e, se possibile, confrontare la sua portata con quella ottenuta impiegando una lancia o un ugello nuovo di fabbrica. Determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio normalmente utilizzata dall'agricoltore, verificando, nel caso di piu' ugelli dello stesso tipo, che le portate non differiscano di ±5% dal valore medio calcolato. La portata di ogni ugello va misurata in conformita' a quanto di seguito specificato: a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello. Determinare la portata erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussometro. Il tempo di rilievo e' bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve comunque garantire una corretta verifica di questo parametro oppure b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto, attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantita' di liquido necessaria per il rabbocco del serbatoio. 4. Irroratrici spalleggiate con motore autonomo e dotate di ventilatore. 4.1 Aspetti generali. Non devono esserci perdite di liquido dalla macchina nelle normali condizioni di lavoro. Il coperchio deve essere presente ed evitare la fuoriuscita di liquido durante la distribuzione. Deve essere presente un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile. Gli spallacci devono essere presenti ed in buone condizioni e devono avere una larghezza di almeno 30 mm. 4.2 Sistemi di misura, comando e regolazione. i. Aspetti generali. Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione e/o della portata, se presenti, devono operare in modo corretto e non devono presentare perdite. ii. Manometro. Le irroratrici a polverizzazione per pressione devono essere dotate di un manometro. La scala deve avere un intervallo di lettura ≤ 0.2 bar. La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di lavoro. Il manometro deve misurare con un errore massimo di 0.2 bar. Il manometro da verificare deve essere posizionato su un banco prova. Le misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio. 4.3 Condotti e tubazioni. Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice. 4.4 Sistema di filtrazione. Deve essere presente un filtro in buone condizioni nell'apertura di riempimento. Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata. I filtri devono essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformita' alle istruzioni dei costruttori delle macchine (se disponibili). 4.5 Portata erogata. Vedi lance a mano. 5. Modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale con le indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno. Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, e' bene che siano realizzati con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura. I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina irroratrice, non devono essere obbligatoriamente degli elementi prestampati sull'adesivo, ma possono essere inseriti dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso (figura 1 e 2). In tal caso, entrambi i dati devono essere necessariamente riportati sull'adesivo in modo permanente (es.: tramite un marcatore indelebile).
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| Allegato III REQUISITI MINIMI DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI E REQUISITI DEI CENTRI PROVA 1. Misuratori di portata. Parametro oggetto della misura: portata della pompa. Strumento di misura: flussimetro. Requisiti minimi: errore ≤ 2% del valore misurato se la portata della pompa e' > 100 l/min o ≤ 2 l/min se la portata e' < 100 l/min. Parametro oggetto della misura: sistema DPA. Strumenti di misura: flussimetri, contenitori graduati, oppure altri strumenti che garantiscano il medesimo grado di precisione. Requisiti minimi: errore ≤ 1,5% del valore misurato. Parametro oggetto della misura: portata ugelli. Strumento di misura: bilancia o strumenti equivalenti e cronometro (vedi norma ISO 5682-2). Requisiti minimi: intervallo di lettura ≤ 20 g per la bilancia e ≤ 0,1 s per il cronometro, oppure Strumento di misura: contenitore graduato e cronometro. Requisiti minimi: capacita' ≤ 2 l, scala di lettura ≤ 20 ml ed errore ≤ 20 ml per il contenitore graduato e ≤ 0,1 s per il cronometro, oppure Strumento di misura: flussimetro. Requisiti minimi: intervallo di lettura ≤ 0,02 l/min. Deve essere sempre garantita la completa raccolta del liquido erogato dell'ugello. 2. Manometri. Parametri oggetto della misura: dispositivi per la regolazione della pressione. Strumento di misura: manometro. Requisiti minimi: fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree) o ≤ 16 bar (barre irroratrici; intervallo di lettura ≤ 1,0 bar (irroratrici per colture arboree) o ≤ 0.5 bar (barre irroratrici); classe precisione ≤ 1,6. E' consigliabile utilizzare il manometro della macchina irroratrice oggetto del controllo, se e' conforme ai requisiti previsti. Parametro oggetto della misura: precisione del manometro della macchina irroratrice. Strumento di misura: banco prova manometri. Requisiti minimi: il banco prova deve essere dotato di manometro analogico con diametro ≤ 100 mm e requisiti minimi indicati nella seguente tabella:
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E' ammesso l'utilizzo di manometri digitali, purche' rispettino i medesimi requisiti di precisione. Parametro oggetto della misura: perdite di carico. Strumento di misura: manometro. Requisiti minimi: fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree, lance) o ≤ 16 bar (barre irroratrici; intervallo di lettura ≤ 1,0 bar (irroratrici per colture arboree, lance) o ≤ 0.5 bar (barre irroratrici); classe precisione ≤ 1,6. 3. Banco prova verticale (irroratrici per colture arboree). Parametro oggetto della misura: diagramma di distribuzione e uniformita' di distribuzione sui due lati della macchina. Strumento di misura: banco prova. Requisiti minimi: dimensione singolo captatore (nel caso di pareti discontinue) ≥ 180×220 mm; deve essere possibile raccogliere senza interruzioni il liquido erogato lungo tutta l'altezza di distribuzione. L'intervallo di lettura deve essere ≤300 mm; ripetibilita' della misura: CV ≤ 10%, determinato in seguito a 4 ripetizioni e riferito al diagramma complessivo ottenuto sul contenitori graduati di raccolta del liquido: capacita' ≥ 50 ml e scala di lettura ≥ 1% della capacita' degli stessi. 4. Banco prova orizzontale (barre irroratrici). Parametro oggetto della misura: uniformita' di distribuzione trasversale mediante banco prova orizzontale). Strumento di misura: banco prova orizzontale. Requisiti minimi: canalette larghe 100 mm (± 2,5 mm) e profonde almeno 80 mm (misurate tra il bordo superiore e il fondo della canaletta). La canaletta deve avere una lunghezza ≥ 1,5 m. Le provette graduate devono essere tutte uguali, con capacita' ≥ 500 ml ed intervallo di lettura ≤ 10 ml, con errore ≤ 10 ml o al 2% del valore misurato. Le canalette dei banchi a campionamento elettronico (scanner) devono avere le medesime dimensioni (tolleranza di ± 1 mm). Al momento del passaggio del sistema di misura, il posizionamento sui singoli step deve avere una precisione di ± 20 mm. L'errore di misura della portata delle singole canalette a una portata di 0,3 l/min deve essere ≤ 4%. Nel caso di canalette larghe 50 mm, il banco deve avere le caratteristiche indicate nella ISO 5682-2. Parametro oggetto della misura: altezza di lavoro ottimale della barra. Strumento di misura: banco prova orizzontale. Requisiti minimi: larghezza canalette ≤ 100 mm (± 2,5 mm); profondita' canaletta ≥ 70% della larghezza; la lunghezza delle canalette deve consentire la raccolta completa del getto erogato; il sistema di raccolta del liquido in corrispondenza di ogni canaletta deve consentire la valutazione dei requisiti previsti al punto 9.3.1 del protocollo di prova. 5. Requisiti dei centri prova. Per i centri prova che si occupano dei controlli sulle irroratrici delle colture erbacee e' necessario che il luogo dove avvengono i test abbia dimensioni sufficienti ad ospitare una corretta verifica dell'uniformita' di distribuzione della barra per tutto il suo sviluppo. Devono essere inoltre presenti: a) un sistema per la corretta evacuazione dei gas di scarico del trattore o della macchina semovente se impiegate in un ambiente chiuso (centro prova fisso); b) una serie di utenze elettriche a 12 volt per alimentare eventuali strumentazioni delle macchine irroratrici oggetto dei test e/o le strumentazioni necessarie per i controlli (sia nel caso di centri prova fissi che mobili). Prima di iniziare il controllo e' sempre necessario accertarsi che la macchina irroratrice sia sufficientemente pulita e con una riserva di acqua pulita all'interno del serbatoio principale. Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su irroratrici con difetti evidenti. E' bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina irroratrice. L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perche' - taratura) e accompagnata dal libretto di uso e manutenzione ove disponibile. Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali riportati nell'allegato 2. Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa, e' necessario che il centro prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovra' essere applicato al telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o apposizione di targhetta con numerazione univoca.
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| Allegato IV CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI TECNICI CHE SVOLGONO I CONTROLLI FUNZIONALI DELLE MACCHINE IRRORATRICI La struttura del corso prevede lezioni teoriche (60% del tempo totale) e pratiche (40% del tempo totale) (vedi tabella 1) ed un periodo di tirocinio pratico applicativo (specifico per ciascuna tipologia di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione) della durata minima di 3 giorni, o corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate. Per poter essere ammessi all'esame di abilitazione, composto da una parte teorica e una pratica, gli aspiranti tecnici devono avere frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dal corso e devono aver svolto il relativo tirocinio. Il tirocinio puo' essere svolto in qualsiasi centro prova in possesso di regolare abilitazione. Nel caso non siano disponibili sul territorio centri prova o attrezzature per consentire lo svolgimento del tirocinio, al tecnico viene comunque consentito di svolgere l'esame dopo la parte teorica, ma il rilascio dell'autorizzazione sara' subordinato all'attivita' di tirocinio il cui svolgimento dovra' essere verificato dall'autorita' regionale competente. La parte teorica dell'esame e' suddivisa in una prova scritta ed in un colloquio orale. La parte pratica consiste nell'esecuzione da parte del candidato di un controllo funzionale completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede l'abilitazione. Tabella 1: argomenti delle lezioni per i tecnici che intendono ottenere l'autorizzazione al controllo funzionale delle irroratrici in uso
============================================================= | ARGOMENTO | Didattica | ORE * | +===============================+===================+=======+ |La distribuzione dei prodotti | | | |fitosanitari alla luce delle | | | |recenti normative | | | |internazionali e delle | | | |richieste della grande | | | |distribuzione. | TEORIA | 1 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |I criteri generali che regolano| | | |la distribuzione dei prodotti | | | |fitosanitari e la loro | | | |influenza sull'efficacia del | | | |trattamento e sulla sicurezza | | | |ambientale e dell'operatore. | TEORIA | 2 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Le diverse tipologie di | | | |macchine irroratrici impiegate | | | |nei trattamenti fitosanitari | | | |alle colture agrarie: | | | |classificazione (documento | | | |ENAMA n. 18), componenti, | | | |caratteristiche costruttive, | | | |criteri di funzionamento e di | | | |scelta. | TEORIA | 4 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Le principali tipologie di | | | |ugelli utilizzati sulle | | | |macchine irroratrici. | TEORIA | 2 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Dimostrazione dei differenti | | | |livelli di polverizzazione e | | | |dei diagrammi di distribuzione | | | |ottenuti con le diverse | | | |tipologie di ugelli; relazione | | | |tra portata e pressione: | | | |esercizi. | PRATICA + TEORIA | 3 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Presa visione dei componenti | | | |delle irroratrici, delle | | | |modalita' di funzionamento | | | |dell'intero circuito idraulico | | | |di alcune tipologie di macchine| | | |e descrizione dei loro | | | |possibili problemi funzionali. | PRATICA | 4 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Il servizio di controllo | | | |periodico della funzionalita' | | | |delle macchine irroratrici: | | | |finalita', obiettivi e | | | |organizzazione (documenti ENAMA| | | |n. 1 e n. 13). | TEORIA | 3 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |La strumentazione e i banchi | | | |prova impiegati per | | | |l'esecuzione del controllo | | | |funzionale: caratteristiche | | | |tecniche e requisiti minimi | | | |previsti dai documenti ENAMA n.| | | |3 e n. 4. | TEORIA | 2 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Parametri da esaminare per il | | | |controllo funzionale delle | | | |macchine irroratrici e i | | | |relativi limiti di | | | |accettabilita' previsti dai | | | |documenti ENAMA n. 6 e n. 7. | TEORIA | 3 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |La procedura di regolazione | | | |(taratura) delle macchine | | | |irroratrici: finalita', | | | |obbiettivi e parametri della | | | |macchina su cui intervenire | | | |(documenti ENAMA n. 10, n. 11 e| | | |n. 17). | TEORIA | 3 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Esempi pratici su come si | | | |effettua il controllo di | | | |differenti tipologie di | | | |macchine irroratrici per | | | |colture arboree ed erbacee. | PRATICA | 5 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Esempi pratici sulla | | | |regolazione (taratura) di | | | |macchine irroratrici per | | | |colture arboree ed erbacee. | PRATICA | 5 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Aspetti normativi, mutuo | | | |riconoscimento dei controlli, | | | |gestione dei documenti e | | | |responsabilita' oggettiva del | | | |controllore (documenti ENAMA n.| | | |1 e n. 9). | TEORIA | 2 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |Impiego di software per | | | |l'imputazione dei dati su | | | |supporto informatico e loro | | | |trasferimento ad una banca dati| | | |centrale (documenti ENAMA n. 15| | | |e n. 16). | TEORIA | 1 | +-------------------------------+-------------------+-------+ |TOTALE * La suddivisione delle | | | |ore e' scelta dall'ente | | | |formatore; le ore qui riportate| | | |forniscono un' indicazione di | | | |massima | 40 | | +-------------------------------+-------------------+-------+
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| Allegato V
SPECIE ED HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO LEGATE AGLI AMBIENTI ACQUATICI
La lista delle specie e degli habitat di interesse comunitario (tutelate dalle direttive «Uccelli» e «Habitat») selezionati in base alle indicazioni della Horizontal Wetland Guidance della Common Implementation Strategy dell'Unione europea (doc n. 12 - 2003) per l'individuazione delle aree da inserire nei registri delle aree protette per la tutela della biodiversita' (istituiti in base alla direttiva 2000/60/CE), secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata:
Parte di provvedimento in formato grafico
I siti della Rete natura 2000 in cui sono presenti habitat e specie di interesse comunitario legate alle acque interne sono 1876, pari al 73% del totale dei SIC e ZPS (Rapporto ISPRA 153/11).
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| Allegato VI INDICAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANENZE VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente. 1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non piu' utilizzabili), purche' tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati. 2. Il deposito dei prodotti fitosanitari puo' anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove e' ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi. 3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria. 4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque. 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. 6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti. 7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari e' consentito unicamente agli utilizzatori professionali. 10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre e' aperto. 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 12. Sulle pareti in prossimita' dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto. VI.2 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, e' necessario attenersi a quanto segue. 1. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite. 2. Preparare la miscela fitoiatrica con modalita' tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimita' di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico. 3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali. 4. In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice puo' essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua). 5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantita' di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore. 6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio cosi' prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti. 7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato. VI.3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari. La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrita' degli imballaggi e alla presenza e all'integrita' delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonche' alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine e' necessario attenersi a quanto segue, assicurando la disponibilita' dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate. 1. Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 544/2009, relativo all'applicazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957). 2. In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni: a) le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemati in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi; b) le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito contenitore per il successivo smaltimento. 3. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinche' non si verifichino perdite. 4. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un area separata, appositamente dedicata. VI.4 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento. E' necessario minimizzare la quantita' di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione. La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende: a) l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto del trattamento); b) la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno dei filtri). La miscela fitoiatrica residua puo' avere le seguenti destinazioni: 1) la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, puo' essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso e' autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta; 2) la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad operatori iscritti all'Albo nazionale gestori rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento. VI.5 - Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione. Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, determina forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti. Pertanto occorre attenersi a quanto segue. 1. Quando si effettua la pulizia esterna dell'irroratrice: a) se l'irroratrice e' equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee attrezzature per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimita' di un corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo; b) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio. Se appositamente realizzati e autorizzati, possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i «biobed». 2. Quando si effettua la pulizia interna dell'irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un lungo periodo di inattivita' della macchina: a) non effettuare l'operazione in prossimita' di un corpo idrico o su un'area dove la miscela possa raggiungere la falda; b) l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalita' riportate al paragrafo VI.4. 3. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti. VI.6 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi. I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono piu' distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere: conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata; smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore e' tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito. Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza. I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilita' per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati. Le regioni e le province autonome possono predisporre documenti di orientamento rivolti agli utilizzatori di prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di difesa fitosanitaria.
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| Allegato VII
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
All'aggiornamento e alla modifica degli allegati I, II, III, IV e VI del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformita' al parere del consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. All'aggiornamento degli allegati V e VII del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' al parere del consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
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| Art. 3
Il Piano di azione nazionale, di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2014
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Girolamo Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando Il Ministro della salute Lorenzin
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