Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 4, comma 1, lettera e);
Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 19 settembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della nuova formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento militare, disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente decreto, in quanto la modifica ivi prevista e' intesa ad allineare la disciplina per l'ammissione dei militari ai corsi di dottorato di ricerca con quanto disposto nella medesima materia per tutto il pubblico impiego dall'articolo 2, primo comma, primo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al riguardo profili di specificita';
Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui e' formulata, la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, in riferimento all'attuazione delle procedure di mobilita' interna previste dall'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), n. 3), del presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di gestione delle eccedenze di personale e mobilita' collettiva, reputandosi possibile, invece, inserire un passaggio procedimentale che consenta agli interessati di esprimere la propria posizione al riguardo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di competenza, con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 798 e' sostituito dal seguente:
«Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata a 150.000 unita'.
2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.»;
b) dopo l'articolo 798, e' inserito il seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 9.000 dell'Esercito italiano;
2) 4.000 della Marina militare;
3) 5.300 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;
2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;
3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;
c) volontari:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente:
a) Esercito italiano: 89.400 unita';
b) Marina militare: 26.800 unita';
c) Aeronautica militare: 33.800 unita'.»;
c) all'articolo 803, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»;
2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione
dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima
materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16
gennaio 2013, e' il seguente:
«Art. 2. Principi e criteri direttivi per la revisione
dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero
della difesa - 1. Il decreto legislativo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' adottato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) - b) (Omissis).;
c) disciplina anche negoziale delle modalita' di
erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze
armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con
recupero al bilancio del Ministero della difesa delle
connesse risorse finanziarie;
d) (Omissis).;
e) previsione di criteri per la verifica dei programmi
di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata
sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in
linea con l'attuale processo di razionalizzazione della
spesa pubblica e sulla necessita' di favorire, fatte salve
le prioritarie esigenze operative, il processo di
definizione della politica europea di sicurezza e difesa
comune.»
«Art. 3. Principi e criteri direttivi per la revisione
delle dotazioni organiche del personale militare e civile
del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello
stesso personale - 1. Il decreto legislativo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' adottato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del
personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a
150.000 unita', da conseguire entro l'anno 2024, salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del
personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unita' di
ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unita' di
colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco
temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e
ammiragli e di dieci anni per il restante personale
militare dirigente;
c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del
personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto
organizzativo dello strumento militare;
d) revisione della disciplina in materia di
reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale
militare, nonche' in materia di formazione, in aderenza al
nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e
nell'ottica della valorizzazione delle professionalita';
e) previsione del transito nelle aree funzionali del
personale civile del Ministero della difesa o di altre
amministrazioni di contingenti di personale militare delle
Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle
di equiparazione predisposte secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n.
183, con riconoscimento al personale transitato della
corresponsione, sotto forma di assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici,
della differenza fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla
posizione economica di assegnazione;
f) previsione del versamento nell'apposito fondo
destinato a retribuire la produttivita' del personale
civile di quota parte del fondo per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al
militare che transita nelle aree funzionali del personale
civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera
e);
g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014,
comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive
modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi
per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel senso
di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di
riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a),
l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate
in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche
per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle
istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni;
h) revisione delle misure di agevolazione per il
reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati
senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la
loro partecipazione a corsi di formazione o di
apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al
reddito a favore dei volontari in ferma prefissata
quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di
rafferma, ancorche' idonei, e se in soprannumero rispetto
alla consistenza organica di fatto del ruolo, non
transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei
risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera d), nonche', anche per il rimanente personale, che
le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per
l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il
servizio di leva si applichino con riferimento all'avere
prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito
italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare;
i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui
all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore
delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli
impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di
decreto legislativo attuativo del principio di cui alla
presente lettera, corredato di relazione tecnica, e'
sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari;
l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze
armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti
minimi professionali e di formazione di cui all'articolo
138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia
particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco
prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive
modificazioni;
m) previsione di disposizioni transitorie intese a
realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni
organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio
dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto
legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche
attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in
relazione alle effettive esigenze di riduzione,
l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione
di quadri anche ad altre categorie di personale e il
transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle
relative facolta' assunzionali, del personale militare in
servizio permanente, con le modalita' di cui alla lettera
e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal
servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa
valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie
esigenze funzionali, nonche' sulla base degli ulteriori
limiti e modalita' previsti dal decreto legislativo di cui
all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
n) previsione di un piano di programmazione triennale
scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione
delle misure di cui alle lettere e), g) ed m), adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
o) previsione, ai fini della predisposizione del piano
di cui alla lettera n), di criteri:
1) correlati alle misure di revisione e
razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative,
nonche' di revisione di ruoli e di profili previste ai
sensi della presente legge, anche in relazione alle
effettive disponibilita' delle altre amministrazioni;
2) informati prioritariamente al consenso degli
interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni,
nonche' alla maggiore anzianita', prioritariamente
anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e
dell'aspettativa per riduzione di quadri;
p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera
n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a
domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in
funzione della prioritaria necessita' di garantire il
regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti
limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti
del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), e' adottato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del
personale civile del Ministero della difesa a 20.000
unita', da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di
piani di riduzione graduale coerenti con la revisione
dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo
Ministero e informati al principio dell'elevazione
qualitativa delle professionalita', e conseguente
ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto
del Ministro della difesa;
b) adozione di piani di miglioramento individuale della
professionalita' del personale civile attraverso programmi
di formazione professionale, nell'ambito delle risorse
finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del
migliore impiego delle risorse umane disponibili;
c) garanzia della continuita' e dell'efficienza
dell'azione amministrativa, nonche' della funzionalita'
operativa delle strutture anche attraverso la previsione,
in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una
riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, dal Ministero della
difesa, nei limiti delle relative facolta' assunzionali,
per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda
fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del
personale civile appartenente alle aree funzionali dello
stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti,
nonche', nei cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del
presente comma, della copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge mediante il
conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni;
d) adozione di disposizioni transitorie intese a
realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni
organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche
attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la
mobilita' interna, la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di
lavoro a distanza, il trasferimento presso altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative facolta'
assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali
stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione;
e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio
previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi
normativi al fine di semplificare le procedure per il
riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 4. Disposizioni in materia contabile e
finanziaria - 1. In relazione a quanto previsto dagli
articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza
operativa dello strumento militare nazionale, la
flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo
delle risorse finanziarie:
a) - d) (Omissis).;
e) nelle more del completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
della presente legge potranno prevedere per un periodo
massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore
flessibilita' gestionale di bilancio connessa al
mantenimento in efficienza dello strumento militare e al
sostenimento delle relative capacita' operative. Resta
fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
per finanziare spese correnti;».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 2012, n. 244, e' riportato nelle note al titolo.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2010.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18
giugno 2010.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio -
1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari.».
 
TABELLA 1: ESERCITO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 2: MARINA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 3: AERONAUTICA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 4: ARMA DEI CARABINIERI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo
delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 809, e' inserito il seguente:
«Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17;
b) generali di divisione e corrispondenti: 44;
c) generali di brigata e corrispondenti: 109;
d) colonnelli: 820.»;
b) dopo l'articolo 812, e' inserito il seguente:
«Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23;
c) contrammiragli: 56;
d) capitani di vascello: 454.
2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.»;
c) all'articolo 814, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente:
a) ammiragli ispettori: 4;
b) contrammiragli: 16;
c) capitani di vascello: 118.»;
d) dopo l'articolo 818, e' inserito il seguente:
«Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9;
b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44;
d) colonnelli: 410.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 814 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 814. Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
- 1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del
Corpo e' di 979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273
del ruolo speciale.
1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva
di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i
gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente:
a) ammiragli ispettori: 4;
b) contrammiragli: 16;
c) capitani di vascello: 118.
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli
del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli.
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del
Corpo e' di 2.100 unita'. ».
 
Art. 3
Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di
carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare, nonche' semplificazione delle
disposizioni in materia, compresi il Corpo delle capitanerie di
porto e l'Arma dei carabinieri

1. Al libro quarto, titolo VII, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capo VII:
1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1099, e' inserito il seguente:
«Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.»;
3) gli articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135 sono abrogati;
b) nel capo VIII:
1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato marittimo», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali», «Sezione XI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione XII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo», «Sezione XIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1136, e' inserito il seguente:
«Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.»;
3) gli articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185 sono abrogati;
c) nel capo IX:
1) le parole «Sezione I - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1185, e' inserito il seguente:
«Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.»;
3) gli articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225 sono abrogati;
d) nel capo X:
1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale», «Sezione IV - Profilo di carriera per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1226, e' inserito il seguente:
«Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.»;
3) gli articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238 e 1239 sono abrogati.
 
Art. 4
Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche
complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso
il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2204, comma 1:
1) le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,»;
2) le parole «dall'articolo 2215» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2207»;
b) dopo l'articolo 2206, e' inserito il seguente:
«Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata:
a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 150.000 unita', fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;
c) all'articolo 2207, comma 1:
1) le parole «Sino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
2) dopo le parole «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «e in rafferma»;
3) le parole «indicati nell'articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis»;
d) all'articolo 2208:
1) al comma 1, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2015»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.»;
e) dopo l'articolo 2209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2209-bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unita'). - 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unita' dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e della relativa ripartizione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento.
2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.»;
«Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unita'). - 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:
a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;
c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in eccedenza.
2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.»;
«Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). - 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.»;
«Art. 2209-quinquies (Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche). - 1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, comma 1, lettera a), il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per grado e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonche' le categorie, i ruoli, i gradi, le specialita' e le professionalita' del personale militare in relazione ai quali il transito e' precluso. Tali contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalita' di cui all'articolo 2231-bis.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facolta' assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.
3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facolta' assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorita', tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonche' delle professionalita' acquisite e dando la precedenza ai transiti che favoriscono i ricongiungimenti familiari:
a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilita' ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero;
b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;
c) anzianita' anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.
5. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalita' di cui all'articolo 2231-bis, tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di cui al comma 4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il transito avviene con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati al transito non ricoperti entro la data di cui al primo periodo rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione interessata. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva..
6. Al personale transitato e' dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5. Per il personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle amministrazioni riceventi secondo le procedure e i tempi da stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformita' con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere garantita la contestualita' del trasferimento delle risorse al transito del personale.
7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, puo' organizzare attivita' di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalita' di cui all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c).
8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai transiti riferiti ai posti eventualmente devoluti al personale militare ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5).»;
«Art. 2209-sexies (Norme sul ricongiungimento familiare). - 1. Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessita' di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalita' di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di eta' si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o piu' sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;
c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge e' subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;
d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalita' di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attivita' operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.»;
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica, secondo il seguente ordine di priorita':
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non piu' di due anni dal compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;
c) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
d) puo' permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di eta' ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita' di riammissione in servizio e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.»;
«Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.»;
f) l'articolo 2215 e' abrogato;
g) all'articolo 2229, comma 1, le parole «dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2206-bis»;
h) all'articolo 2231-bis, comma 1, le parole «Per il triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2019».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 2204 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2204. Regime transitorio del trattenimento in
servizio dei concorrenti - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il periodo di
ferma del militare, che presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi per volontario in ferma
prefissata quadriennale, puo' essere prolungato, con il
consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di
rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle
consistenze organiche previste dal decreto del Ministro
della difesa, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della pubblica
amministrazione e innovazione, previsto dall'articolo 2207.
».
- Il testo dell'articolo 2207 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2207. Adeguamento degli organici - 1. Sino
all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
244, le dotazioni organiche del personale ufficiali,
sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari
in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono
annualmente determinate, secondo un andamento delle
consistenze del personale in servizio coerente con
l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e
584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui
all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.».
- Il testo dell'articolo 2208 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2208. Carenze organiche transitorie - 1. Sino
all'anno 2015 ed entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze
organiche in uno dei ruoli del personale militare non
direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere
devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento
alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata
e dello stesso personale militare non direttivo.
1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando
l'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze
armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle
eventuali carenze organiche di cui al comma 1 puo' essere
effettuata anche a favore delle altre Forze armate.».
- Il testo dell'articolo 2229 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2229. Regime transitorio del collocamento in
ausiliaria - 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del
progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha
facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
entro i limiti del contingente annuo massimo di personale
di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e
comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e'
equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale
compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante,
il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in
servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali
aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al
medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del
comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del
comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di
appartenenza, da parte del personale interessato, entro il
1 marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno
in corso. In caso di accoglimento della domanda, il
personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data
del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il
personale, la cui domanda non sia stata accolta entro
l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli
anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale,
il numero di domande e' superiore al contingente di cui al
comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il
sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di
eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in
ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda
dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di
servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale
posizione e' di 5 anni.».
- Il testo dell'articolo 2231-bis del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2231-bis. Trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni - 1. Sino all'anno 2019 gli ufficiali fino
al grado di tenente colonnello compreso e gradi
corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di
trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento
e' condizionato al preventivo parere favorevole del
Ministero della difesa e all'accettazione da parte
dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato
secondo le modalita' e nei limiti delle facolta'
assunzionali annuali della medesima amministrazione,
previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale
trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del
personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione
di destinazione sulla base di apposite tabelle di
equiparazione approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto nei contratti collettivi per il
personale non dirigente vigenti nel comparto
dell'amministrazione di destinazione. Alla data di
assunzione in servizio presso l'amministrazione di
destinazione, il militare e' collocato in congedo nella
posizione della riserva.».
 
Art. 5
Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche
dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare, e dell'Aeronautica militare

1. Al libro nono del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2196, e' inserito il seguente:
«Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni;
b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.»;
b) l'articolo 2223 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2223 (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri). - 1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri e' effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.»;
c) al titolo II, capo II, sezione IV, dopo l'articolo 2232, nella parte VI, e' inserito il seguente:
«Art. 2232-bis (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio). - 1. Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento e' formato iscrivendovi:
a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.»;
d) all'articolo 2233:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera b), le parole «Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30 per cento rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;» sono soppresse;
2.2) la lettera c) e' soppressa;
e) dopo l'articolo 2233, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente e' annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, puo' essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni puo' essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.»;
«Art. 2233-ter (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri). - 1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.»;
f) dopo l'articolo 2236, e' inserito il seguente:
«Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.»;
g) dopo l'articolo 2238, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2238-bis (Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare). - 1. Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.»;
«Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianita' di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado e' fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.»;
h) l'articolo 2243 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.»;
i) l'articolo 2244 e' abrogato;
l) dopo l'articolo 2250, e' inserito il seguente:
«Art. 2250-bis (Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare). - 1. Le anzianita' di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianita' di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004. ».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 2233 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle note alle premesse,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2233. Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare sino alla formazione delle
aliquote per le promozioni nell'anno 2016 - 1. Fermo
restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e
di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei
vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti
dal presente codice, sino al 2015, con decreto
ministeriale:
a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai
vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra
i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle
aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di
merito;
b) in fase transitoria le aliquote di valutazione
dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado,
crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dal presente codice.»
c). (soppressa).».
 
Art. 6
Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del
personale delle Forze armate, produttivita' ed efficienza del
servizio, misure di assistenza

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 911, comma 1, dopo le parole «in aspettativa», sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,»;
b) all'articolo 923, comma 1, dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
«m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930.»;
c) all'articolo 929, comma 2, dopo le parole «sanitario definitivo», sono inserite le seguenti: «o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
d) all'articolo 976, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.»;
e) all'articolo 981, comma 1, lettera b), dopo le parole «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse»;
f) all'articolo 1025, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La redazione della documentazione caratteristica e' condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale.»;
g) all'articolo 1506:
1) al comma 1, dopo la lettera h), e' inserita la seguente:
«h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta.
1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»;
h) dopo l'articolo 1805, e' inserito il seguente:
«Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della produttivita' del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati.
i) l'articolo 1836 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1836 (Fondo casa). - 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti delle disponibilita' annuali del fondo.
2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa e' autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1.
4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.»;
l) dopo l'articolo 1837, e' inserito il seguente:
«Art. 1837-bis (Assistenza in favore delle famiglie dei militari). - 1. I familiari dei militari impiegati in attivita' operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonche', nei casi di necessita' e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 911 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 911. Dottorato di ricerca - 1. Il militare
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda in
aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza
armata di appartenenza, e conserva il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni. »
- Il testo dell'articolo 923 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 923 Cause che determinano la cessazione del
rapporto di impiego - 1. Il rapporto di impiego del
militare cessa per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai
sensi dell'articolo 622;
m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al
transito a domanda nell'impiego civile, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. ».
- Il testo dell'articolo 929 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 929. Infermita' - 1. Il militare, che deve
assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita'
specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV
del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed
e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella
riserva o in congedo assoluto, quando:
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio
incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del
periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato
dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di
aspettativa e gli sono state concesse le licenze
spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma
1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del
periodo massimo di aspettativa o dalla data
dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di
rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui
all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). ».
- Il testo dell'articolo 976 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 976. Nozione - 1. Al termine della fase di
formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del
militare e' stabilita sulla base delle direttive d'impiego
di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della
graduatoria di merito.
2. Le successive assegnazioni di sede di servizio
avvengono d'autorita' o a domanda.
3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di
servizio non comporta necessariamente l'adozione di un
provvedimento di trasferimento. ».
- Il testo dell'articolo 981 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 981. Normativa applicabile - 1. Al personale
militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano
ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82;
b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il
personale di Esercito italiano, Marina militare,
Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, delle
posizioni organiche previste per il ruolo e il grado,
vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza
di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il
personale dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito
internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche
alle stesse;
c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.
97.
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad
applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410;
e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. ».
- Il testo dell'articolo 1025 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1025. Documenti caratteristici - 1. Gli
ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di
truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione
mediante la compilazione di documenti caratteristici.
2. La valutazione si effettua per periodi non superiori
all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.
3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla
scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di
comunicazione.
4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma
prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di
cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la
partecipazione alle procedure per la rafferma.
4-bis. La redazione della documentazione caratteristica
e' condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso
della firma digitale. ».
- Il testo dell'articolo 1506 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1506. Norma di salvaguardia - 1. Al personale
militare, con i limiti e le modalita' stabiliti nella
presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto gia'
previsto dal presente codice:
a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali,
ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
b) un periodo di licenza per protezione sanitaria
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui
all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato
di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni;
d) il congedo straordinario senza assegni per i
vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per
i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo
6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e
successive modificazioni;
e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego
delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e
formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992,n. 162,
e successive modificazioni;
f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui
all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
successive modificazioni;
g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di
cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni;
h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti
dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di
tali permessi, il militare interessato non e' impiegabile
in operazioni in ambito internazionale o in attivita'
addestrative propedeutiche alle stesse;
i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed
emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13
luglio 1967, n. 584.
1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
si applica l'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il
limite temporale della ferma contratta.
1-ter. Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri
si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n.170. ».
 
Art. 7
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze
armate

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 118, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita'; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.»;
b) all'articolo 647, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «capitanerie di porto», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma»;
2) alla lettera a), dopo le parole «ulteriori requisiti», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
c) all'articolo 654, comma 1, le cifre «11/10» sono sostituite dalle seguenti: «7/5»;
d) all'articolo 655:
1) al comma 1, lettera a), numero 1), le parole «in possesso del» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore al»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.»;
e) all'articolo 658:
1) alla rubrica, le parole «dei Corpi sanitari» sono soppresse;
2) al comma 1:
2.1) le parole «del Corpo sanitario» sono soppresse;
2.2) la parola «richiesti» e' sostituita dalle seguenti: «previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1»;
f) l'articolo 667 e' sostituito dal seguente:
«Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare, gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.
3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio.
4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.
5. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.»;
g) l'articolo 671 e' abrogato;
h) all'articolo 676:
1) alla rubrica, le parole « nell'Aeronautica militare» sono soppresse;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso.»;
i) l'articolo 677 e' abrogato;
l) all'articolo 725:
1) al comma 1, dopo le parole «Per i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e tenenti»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»;
3) al comma 2:
3.1) al primo periodo, le parole «I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;
3.2) al secondo periodo, le parole «I sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;
m) all'articolo 726:
1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e i tenenti»;
2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite le seguenti: «, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa»;
n) all'articolo 729:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.»;
2) al comma 4, dopo le parole «dall'articolo 660», sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1137-bis»;
o) all'articolo 734:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e corso di perfezionamento»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole «I sottotenenti che superano il corso di applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento»;
p) all'articolo 735:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di perfezionamento»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita'.»;
q) all'articolo 743:
1) al comma 1, le parole «con il grado» sono sostituite dalle seguenti: «con la qualifica»;
2) al comma 3, le parole «sono reintegrati nel grado» sono sostituite dalle seguenti: «sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado»;
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuita' dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo 1780.»;
r) all'articolo 755, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale.»;
s) all'articolo 831:
1) al comma 6-bis:
1.1) al primo periodo, le parole «e della relativa abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni»;
1.2) il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato:
a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta';
b) a parita' di eta', si raffrontano le anzianita' nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita';
c) a parita' anche delle anzianita' nei gradi inferiori, e' considerato piu' anziano chi ha maggiore servizio effettivo.
6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati gia' inquadrati in passato non possono assumere un'anzianita' che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo piu' favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza e' assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianita' di grado.»
t) all'articolo 833, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.»;
u) all'articolo 835, al comma 3, le parole «previo superamento del corso d'istituto,» e le parole «Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.» sono soppresse;
v) all'articolo 906, comma 1, il secondo periodo, comprese le lettere a) e b), e' sostituito dal seguente: «Se si determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado.»;
z) all'articolo 907, comma 1, dopo le parole «dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa,»;
aa) all'articolo 908, comma 1, le parole «l'articolo 906 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 906 e 907 si applicano»;
bb) dopo l'articolo 988, e' inserito il seguente:
«Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento). - 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987, purche' non abbia superato il 56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale inferiore.»;
cc) all'articolo 1038, comma 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;
c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);
d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);
e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.»;
dd) all'articolo 1043, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «del Corpo di stato maggiore»;
2) alla lettera c), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «degli altri corpi della Marina»;
ee) all'articolo 1053, i commi 2 e 3 sono abrogati;
ff) all'articolo 1067:
1) al comma 1:
1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis»;
1.2) la lettera c) e' soppressa;
2) il comma 2 e' abrogato;
gg) all'articolo 1071, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»;
hh) dopo l'articolo 1072, e' inserito il seguente:
«Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:
a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;
c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;
d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.»;
ii) all'articolo 1076, comma 1:
1) dopo le parole «del decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
2) le parole «nel secondo caso», sono sostituite dalle seguenti: «nei restanti casi»;
ll) all'articolo 1082, comma 3, dopo le parole «causa di servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' che ha determinato la permanente non idoneita' risulta dipendente da causa di servizio»;
mm) all'articolo 1096, comma 6, le parole «del Ministro della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa»;
nn) dopo l'articolo 1137, e' inserito il seguente:
«Art. 1137-bis (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorita', anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianita' di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.»;
oo) all'articolo 1243, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;»;
pp) all'articolo 1268, comma 1, lettera a), le parole «medico-legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 118 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, , come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 118. Corpi della Marina militare - 1.
L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio navale;
c) Corpo delle armi navali;
d) Corpo sanitario militare marittimo;
e) Corpo di commissariato militare marittimo;
f) Corpo delle capitanerie di porto;
g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato
nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli
equipaggi militari marittimi e' costituito dai
sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina
militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle
capitanerie di porto.
2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui
al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti
denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di
vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.;
per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il
Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita';
per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali
commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto,
ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari
marittimi, ufficiali C.S. ».
- Il testo dell'articolo 647 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 647. Norme generali sui concorsi - 1. Con
distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i
concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente
comma, sono indicati per ciascuna Forza armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di
secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi
delle accademie militari, nonche' quelli validi per i
concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente,
ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per
il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali
delle accademie, i concorrenti devono sostenere una
specifica prova di selezione su argomenti attinenti a
materie indicate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove
risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle
accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello
nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della
Difesa;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, delle prove di esame e della formazione delle
relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario,
programmi differenziati in relazione ai titoli di studio
richiesti;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici.
2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in
favore di particolari categorie di cittadini non possono
complessivamente superare un terzo dei posti messi a
concorso.
3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati
all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano
gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.».
- Il testo dell'articolo 654 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 654. Condizioni per il reclutamento straordinario
nei ruoli normali - 1. I concorsi di cui all'articolo 652
possono essere banditi se il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il
ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo,
risulta inferiore a 7/5 del numero delle promozioni a
scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo
dalle norme del presente codice. ».
- Il testo dell'articolo 655 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 655. Alimentazione dei ruoli speciali - 1. Gli
ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta
eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale,
possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo
dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, che non ha superato il 34° anno di eta' e che
all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha
almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a),
ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b);
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di
immissione nel ruolo speciale hanno completato senza
demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno
di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei
concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente
effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha
superato il 32° anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie
militari che non hanno completato il secondo o il terzo
anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare;
5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che,
all'atto della presentazione della domanda al concorso, non
ha superato il 34° anno di eta' e ha maturato almeno tre
anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza;
b) per concorso per titoli ed esami, con il grado
rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di
completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per
le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero
sono impiegati in attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e
che non hanno superato il 40° anno d'eta';
c) per concorso per titoli ed esami con il grado
rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato un anno di servizio complessivo;
d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle accademie militari
che non hanno completato il previsto ciclo formativo,
previo parere favorevole della competente commissione
ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito,
valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la
situazione organica dei ruoli.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale
dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei
ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e
del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo
dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679,
comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e
successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto
di pilota o navigatore militare, che non ha superato il
ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti,
del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle
capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di
navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo
anno di eta' e hanno almeno due anni di servizio;
b) d'autorita', previo parere della competente
commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del
ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli
studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il
brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi
mantengono la ferma precedentemente contratta.
3. Gli ufficiali di complemento e il personale
appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare
ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli
concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la
specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della
difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la
partecipazione ai precedenti concorsi.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati
sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.
5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere
b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado
dello stesso ruolo.
5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli
normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833,
comma 1-ter, 1100 e 1137-bis. ».
- Il testo dell'articolo 658 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 658. Alimentazione straordinaria dei ruoli
speciali - 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza
armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano
ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere
indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed
esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da
trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di
eta' alla data indicata dal bando di concorso e sono in
possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi
dell'articolo 647, comma 1. ».
- Il testo dell'articolo 676 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 676. Reclutamento - 1. Gli ufficiali piloti e
navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio
aereo o corsi per navigatori militari, previa
sottoscrizione di una ferma di anni dodici.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi
sono i seguenti:
a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta';
b) aver conseguito un diploma di istituito di
istruzione secondaria di secondo grado;
c) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali,
accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare,
necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita'
di piloti militari o di navigatori militari.
2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali
piloti e navigatori di complemento determinato annualmente
con la legge di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei
reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su
richiesta della Forza armata interessata possono essere
ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per
navigatori militari i giovani che non abbiano superato il
venticinquesimo anno di eta' alla data di emanazione del
bando di concorso. ».
- Il testo dell'articolo 725 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 725. Corso di applicazione - 1. Per i
sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
commissariato che superino i corsi delle scuole di
applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato,
con decreto ministeriale, in base alla graduatoria
stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla
determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli
ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del
Corpo sanitario.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per
una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per
essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano,
sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali
unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli
ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di
applicazione con ritardo per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per
motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
turno. ».
- Il testo dell'articolo 726 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 726. Mancato superamento del corso di
applicazione - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui
all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di
applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di
permanere in servizio permanente, ai sensi dell' articolo
655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in
soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali
ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
assoluta.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli
ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il
ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della
laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale,
su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a
un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo
di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono
una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga
concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono
il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti,
compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli
speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di
Forza armata, nonche' una detrazione di anzianita' nel
ruolo pari alla proroga concessa. ».
- Il testo dell'articolo 729 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 729. Conseguimento del diploma di laurea da parte
dei subalterni dei ruoli normali - 1. Gli ufficiali
subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma
di laurea prescritto e completare il periodo formativo
secondo le modalita' ed entro il periodo definiti
dall'ordinamento di Forza armata.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali e'
previsto il completamento dell'iter di studi presso
strutture universitarie, che non hanno conseguito il
diploma di laurea entro il periodo prescritto possono
avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una
proroga di durata non superiore a dodici mesi.
L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande,
previo esame, da parte di una apposita commissione nominata
con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli
elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli
ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore
a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti
in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono
aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea
con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute
riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti
in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero
conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e
dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono
la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati
ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti,
anche in soprannumero, con il proprio grado e con la
propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi
in applicazione di quanto previsto dall' articolo 655,
comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo
i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e'
stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine
di anzianita' il giorno precedente al compimento
dell'anzianita' minima prevista dal presente codice per
l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine
professionale e al rendimento in servizio valutati per
ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di
avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono
stabilite le modalita' della predetta valutazione. ».
- Il testo dell'articolo 734 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 734. Corso di applicazione e corso di
perfezionamento - 1. Per i sottotenenti del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di
applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato,
con decreto ministeriale, in base alla graduatoria
stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un
corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato
dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al
termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata
con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria
stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento.
2. I sottotenenti che non superano per una sola volta
uno dei due anni del corso di applicazione per essi
previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono
promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali
unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli
ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso
di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per
motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
turno. ».
- Il testo dell'articolo 735 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 735. Mancato superamento dei corsi di
applicazione e di perfezionamento - 1. I sottotenenti del
ruolo normale che non superano il corso di applicazione per
essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in
eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e
previo parere favorevole della commissione ordinaria di
avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado,
l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i
pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta;
c) se non presentano domanda o non ottengono il parere
favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento
previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria
del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il
corso di perfezionamento per essi prescritto non sono
ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione
dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la
stessa anzianita'. ».
- Il testo dell'articolo 743 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 743. Corsi di pilotaggio e di navigatore - 1. I
giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di
navigatore, sono assunti con la qualifica di allievo
ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni
dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.
2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti
dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre
mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento
all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali,
ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore,
assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono
dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore,
sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado
originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei
corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di
grado.
3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio
aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale
reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza
soluzione di continuita' dai ruoli del complemento, dal
ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai
volontari di truppa, si applica l'articolo 1780. ».
- Il testo dell'articolo 755 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 755. Corso d'istituto - 1. Il corso d'istituto
per gli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola
ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del
ruolo normale. Il corso tende all'affinamento della
preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale
dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di
competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel
successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le
potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di
specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame
sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio
di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e
dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono
comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le
modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di
rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le
modalita' di funzionamento della commissione di cui al
comma 2. ».
- Il testo dell'articolo 831 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 831. Concorsi per i ruoli normali e i ruoli
speciali - 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di
bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei
tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei
corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in
ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono
vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo
normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i
tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando
hanno:
a) un'eta' non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore a «eccellente».
3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei
ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la
medesima anzianita' di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano
che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al
comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli
ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali
transitati nei ruoli speciali, perche' non hanno superato
il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il
diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota
di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al
corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma
di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i
capitani che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'eta' non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni
specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore a «eccellente».
6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso
di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale
corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di
grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima
anzianita' di grado. Coloro che non superano il corso
permangono nel ruolo speciale.
6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi
gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo
sanitario, su richiesta della Forza armata interessata e'
consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il
transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del
Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a
tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa
Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo
normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione
all'esercizio della professione previste per il citato
ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della
laurea in psicologia o odontoiatria e protesi dentaria e
delle relative abilitazioni all'esercizio della
professione.
6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel
trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di
grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di
precedenza e' determinato:
a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta';
b) a parita' di eta', si raffrontano le anzianita' nei
gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra
parita';
c) a parita' anche delle anzianita' nei gradi
inferiori, e' considerato piu' anziano chi ha maggiore
servizio effettivo.
6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel
quale erano stati gia' inquadrati in passato non possono
assumere un'anzianita' che comporti un ordine di precedenza
nel nuovo ruolo piu' favorevole rispetto a quello che
avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in
detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza e'
assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione
dell'anzianita' di grado. ».
- Il testo dell'articolo 833 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 833. Transiti dal ruolo normale al ruolo speciale
- 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di
capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con
le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente
colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei
trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato
dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi
ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2,
3, 4, 5 e 6.
1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di
capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al
ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina
militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente
ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabiliti con
decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il
trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di
ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3,
4 e 6.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di
stato e l'anzianita' di grado posseduta e assumono, se piu'
favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella
del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha
uguale o minore anzianita' di nomina a ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti
ufficiali e' stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e
3.
4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli
ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto
superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo
751.
5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento
nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel
ruolo normale ne' di partecipare al Corso di stato
maggiore.
6. Se il numero di domande supera gli organici dei
singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie
distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti
dall'articolo 1058. A parita' di merito la precedenza
spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a
parita' di grado, al piu' anziano in ruolo. ».
- Il testo dell'articolo 835 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 835. Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
- 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire
concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo
normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre
dell'anno in cui e' bandito il concorso, hanno:
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di
«eccellente».
2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso
per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera
a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un
tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del
ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo
aventi la medesima anzianita' di grado.
3. L'Amministrazione della difesa ha altresi' facolta'
di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo
normale, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del
ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento
per l'anno in cui e' bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado
assoluta rideterminata al giorno successivo a quella
dell'ultimo dei pari grado del ruolo
normale avente il medesimo anno di decorrenza nel
grado.
5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi
1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perche' non
hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno
conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre
dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a
domanda ai sensi dell'articolo 836.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel
ruolo normale ai sensi del presente articolo sono
considerati validi i periodi di comando e di servizio
prestati nel ruolo di provenienza. ».
- Il testo dell'articolo 906 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 906. Riduzione dei quadri per eccedenze in piu'
ruoli - 1. Se il conferimento delle promozioni annuali
determina, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici
previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al
numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e
unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e
1808, individuato con decreto annuale del Ministro della
difesa e salvo quanto disposto dall' articolo 908, il
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e'
effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
per ogni Forza armata dal presente codice. Se si
determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento. ».
- Il testo dell'articolo 907 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli
speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1.
Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo
degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei
ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle
posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita'
internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808,
individuato con decreto annuale del Ministro della difesa,
sono eliminate con il collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
dell'ufficiale meno anziano nel grado. ».
- Il testo dell'articolo 908 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 908. Ipotesi speciale di riduzione dei quadri -
1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei
gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non
si effettuano tutti gli anni, gli articoli 906 e 907 si
applicano solo negli anni in cui si forma il quadro di
avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel
predetto quadro non sono computati nel numero massimo del
grado di appartenenza fino alla promozione. ».
- Il testo dell'articolo 1038 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1038. Commissione superiore di avanzamento della
Marina militare - 1. La commissione superiore di
avanzamento della Marina militare e' composta:
a) dal Capo di stato maggiore della Marina;
b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati
preposti al comando in capo di forze navali al comando
scuole della Marina militare o al comando logistico della
Marina militare;
c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo,
non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);
d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina,
qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli
ammiragli di cui alle lettere b) e c);
e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo
di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano
degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda
ufficiali del rispettivo corpo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di
avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in
caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o
grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di
anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.».
- Il testo dell'articolo 1043 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1043. Commissione ordinaria di avanzamento della
Marina militare - 1. La commissione ordinaria di
avanzamento della Marina militare e' composta:
a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di
vascello del Corpo di stato maggiore;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di
vascello degli altri corpi della Marina, se la valutazione
riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente
assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a
parita' di grado, il piu' anziano. ».
- Il testo dell'articolo 1053 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1053. Formazione delle aliquote di valutazione
degli ufficiali - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il
Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare, con apposite determinazioni, indica per
ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di
avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni
sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall' articolo 1093;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti
in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono
venute a cessare le cause che ne avevano determinato la
sospensione della valutazione o della promozione.
2. - 3. (abrogato).
4. Il Direttore generale della Direzione generale per
il personale militare con proprie determinazioni indica,
altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per
l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni
prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi
inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota
successiva alla data del raggiungimento delle predette
condizioni. ».
- Il testo dell'articolo 1067 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1067. Formazione dei quadri di avanzamento degli
ufficiali - 1. Il Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare, sulla scorta degli
elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito
approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti
quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali
idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei,
nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel
numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da
effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1072-bis;
c) (soppressa).
2. (abrogato).
3. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno
cui si riferiscono.
4. Se per un determinato grado sono previsti, nello
stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita',
le promozioni sono disposte dando la precedenza agli
ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data
comunicazione dell'esito dell'avanzamento. ».
- Il testo dell'articolo 1071 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1071. Promozioni annuali degli ufficiali - 1. Nei
gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero
delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun
grado dal presente codice.
1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e
gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali
delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di
promozioni e' fissato in tante unita' quanti sono i
capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di
valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a
scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado
superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui
si riferiscono i quadri stessi.
3. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' di
grado richieste, in base alle disposizioni del presente
codice.
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono
conferite anche in soprannumero agli organici previsti
dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si
determinano in applicazione delle norme di cui al presente
comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per
cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo
l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di
cui agli articoli 906 e 907. ».
- Il testo dell'articolo 1076 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1076. Promozione in particolari situazioni degli
ufficiali - 1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in
quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte
ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non
possono conseguire la promozione o essere ulteriormente
valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti
permanentemente inabili al servizio incondizionato o
perche' deceduti, sono promossi al grado superiore, in
aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a
quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio
di permanente inabilita' o del decesso ovvero dal giorno
precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego
civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).
Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in
ausiliaria applicandosi i limiti di eta' previsti per il
grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi
gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in
congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano,
con le stesse modalita', a favore degli ufficiali che,
divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato
o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da
causa di servizio o riportate o aggravate per causa di
servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui,
pur avendo maturato l'anzianita' necessaria per essere
compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei
quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non
avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle
disposizioni di avanzamento, per motivi di salute
dipendenti da causa di servizio.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono
della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al
grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella
riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado
massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con
esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi
corrispondenti. ».
- Il testo dell'articolo 1082 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1082. Ufficiali che cessano dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di eta' - 1. La promozione al
grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque
attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio
per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal
grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per
il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con
l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi
equiparati.
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli
ufficiali che hanno conseguito una promozione nella
posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a
disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2.
3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche
agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o
decesso dipendenti da causa di servizio ovvero in caso di
rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui
all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita'
che ha determinato la permanente non idoneita' risulta
dipendente da causa di servizio. ».
- Il testo dell'articolo 1096 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1096. Requisiti speciali - 1. L'ufficiale in
servizio permanente effettivo, per essere valutato per
l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati
per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di
comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli
esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della
difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i
previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in
parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente
disposto dal presente codice.
3. I predetti periodi devono essere svolti presso
comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o
costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o
logistico, anche in ambito internazionale.
4. Il periodo di comando prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di
funzioni che comportino attribuzioni, oltre che
disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai
fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio
di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in
incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con
decreto adottato dal Ministro della difesa su proposta del
Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di
stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei
carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata
tramite il Capo di stato maggiore della difesa. ».
- Il testo dell'articolo 1243 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gia' come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1243. Periodi di permanenza minima nel grado e
requisiti speciali - 1. Gli ufficiali inferiori, per essere
valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i
periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per
gli ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono
sostituibili con un uguale periodo di servizio volto presso
reparti o scuole di volo.
3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado
superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
».
- Il testo dell'articolo 1268 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1268. Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico -
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli
richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di
complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione
al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3
mesi di esperimento presso un istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare;
b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3
mesi di esperimento presso un ufficio sanitario
dell'Aeronautica militare;
c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3
mesi di esperimento presso un servizio sanitario di
aeroporto.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1,
gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento
devono svolgere un anno di servizio. ».
 
Art. 8
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e
formazione dei sottufficiali delle Forze armate

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 682:
1) al comma 1, dopo le parole «all'articolo 760», sono inserite le seguenti: «, comma 1»;
2) al comma 2, le parole «apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 760:
1) al comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.»;
3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo , al superamento degli esami e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.»;
4) al comma 5, dopo le parole «lettera b),», sono inserite le seguenti: «che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis,»;
c) all'articolo 771, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento.
3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.»;
d) all'articolo 1047, comma 3, lettera b), la parola «nove» e' sostituita dalle seguenti: «in numero non superiore a tredici»;
e) all'articolo 1077:
1) al comma 1, dopo la parola «decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
2) al comma 2, dopo la parola «deceduto», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
f) all'articolo 1275, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialita' furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.»;
g) all'articolo 1280:
1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»;
2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;
3) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;
b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;»;
h) all'articolo 1282, comma 3, dopo le parole «due volte», sono inserite le seguenti: «, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito»;
i) all'articolo 1287:
1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;
2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 682 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 682. Alimentazione dei ruoli dei marescialli - 1.
Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma
biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di
formazione previsto all'articolo 760, comma 1.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno e'
immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti
dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis.
3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera
b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti
in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del
medesimo articolo.
4. Ai concorsi di cui all' articolo 679, comma 1,
lettera a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli
incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di
assegnazione;
2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro
che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o
volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni,
qualunque grado rivestono;
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i
militari di leva in servizio che, alla data prevista dal
bando:
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso;
2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta';
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a
«nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1,
lettera b), possono partecipare:
a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili,
gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data
prevista nel bando di concorso:
1) non hanno superato il 40° anno di eta';
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio
permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o
giudizio corrispondente;
3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della
consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili,
gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno
quattro in servizio permanente;
2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso.
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai
commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle
prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e
la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito
decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.».
- Il testo dell'articolo 760 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 760. Svolgimento dei corsi e nomina nel grado -
1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo
679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a frequentare un
corso di formazione e di specializzazione, nonche' il
tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni,
presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle
assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle
categorie e specialita', alle esigenze specifiche di Forza
armata, al risultato della selezione psico-fisica e
attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli
arruolati; al termine del periodo di formazione e
istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare,
gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio
per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate,
per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo
679, comma 1, lettera b), puo' essere previsto, in
alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di
qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base
della graduatoria di merito, marescialli e gradi
corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal
giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli
esami finali; gli allievi non idonei possono essere
trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il
primo esame utile.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste
dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea
debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento
disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di forza
maggiore non possono partecipare agli esami finali per
l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il
servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non
comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla
prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con
la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive
di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal
posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio
globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari
grado medesimi.
4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per
il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679,
comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma
1 del presente articolo, al superamento degli esami e'
nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del
personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a),
maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente,
con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
avuto termine gli esami finali.
5. Il personale vincitore del concorso interno per il
reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma
1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di
cui al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei marescialli
con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con
decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina
dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al
comma 1, concluso nell'anno.».
- Il testo dell'articolo 771 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle note alle premesse,
come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 771. Nomina a maresciallo - 1. Agli effetti della
nomina a maresciallo, che si consegue con decreto
ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami
finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767,
sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria
di fine corso determinato dal punto di classificazione
riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle
disposizioni contenute nel regolamento.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso
di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami
finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal
giorno successivo alla data in cui si concludono le
previste sessioni di idoneita'.
3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso
di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di
fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque
successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi
all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di
cui all' articolo 766, concluso nell'anno.
3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale
sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di
perfezionamento della durata di un anno, regolato
dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del
quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto
ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo
le modalita' previste dal regolamento.
3-ter. I frequentatori che non superano il corso di
perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la
stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria
valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa. I
frequentatori che superano il corso di perfezionamento con
ritardo per motivi di servizio riconosciuti con
determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute,
ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata
se avessero superato il corso al loro turno. ».
- Il testo dell'articolo 1047 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1047. Commissioni permanenti - 1. Per la
valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a
scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli,
ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio
permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, e'
istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza
armata.
2. Per ciascuna commissione sono nominati membri
supplenti.
3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono
costituite come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: in numero non superiore a tredici
ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il
ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di
segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo
o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o
gradi corrispondenti della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, che risulti il piu' anziano del
ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del
1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte
della commissione almeno per l'intero anno solare.
4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di
avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue:
a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e'
disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in
ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente
attribuito a generale di divisione;
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei
quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e
il meno anziano quello di segretario; tre marescialli
aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto,
rispettivamente se si tratta di valutazione di personale
del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e
carabinieri, che possano far parte della commissione almeno
per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le
valutazioni da effettuare.
5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei
militari di truppa, che comporta la valutazione delle
qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da
svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze
di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita commissione costituita presso ciascun corpo o
reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati
dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla
commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna
indennita' o compenso ne' rimborso spese. ».
- Il testo dell'articolo 1077 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1077. Promozione o conferimento di qualifica in
particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati -
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli,
degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei
volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto
nel quadro di avanzamento e non promosso, che non puo'
essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai limiti
di eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al
servizio incondizionato o perche' deceduto, e' promosso al
grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno
precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o
del giudizio di permanente inabilita' o del decesso ovvero
dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito
nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1,
lettera m-bis).
2. Con le stesse modalita' la promozione di cui al
comma 1 e' conferita, previo giudizio di idoneita', al
personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo
maturata l'anzianita' per essere compreso nelle aliquote di
valutazione per l'avanzamento, non puo' esservi incluso
perche' divenuto permanentemente inabile al servizio
incondizionato ovvero perche' deceduto ovvero dal giorno
precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego
civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis),
nonche' al personale che, incluso in aliquota, venga a
trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla
iscrizione nei quadri di avanzamento.
3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato
la prescritta anzianita', non possono essere valutati per
l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio militare incondizionato o perche' deceduti o
raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado
superiore dal giorno precedente alle intervenute cause
impeditive, sentito il parere della commissione permanente.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si
applicano anche per l'attribuzione della qualifica di
luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. ».
- Il testo dell'articolo 1275 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1275. Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare 1.
Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo
minimo di imbarco o in reparti operativi il personale
appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione
dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli
istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come
imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in
riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di
volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che
frequenta corsi di istruzione per il conseguimento
dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da
una nave della Marina militare all'estero per brevi
missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario
per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il
tempo della missione; in caso di missione prolungata e' in
facolta' del Ministero della difesa disporre diversamente.
4. Per determinate specialita' o gradi di esse il
Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti
commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre
l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per
l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in
relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita'
oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo
delle navi.
5. I sottufficiali abilitati < < montatori artificieri
> > sono esentati dagli obblighi connessi con le
particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal
presente codice.
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni
specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,
con la permanenza in incarico di comando o presso
componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni
elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni
COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario
per il compimento del periodo richiesto.
6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente
alle specialita' furieri contabili ovvero operatori, le
attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche,
rispettivamente, presso i servizi amministrativi e
logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso
i servizi operativi del Corpo. ».
- Il testo dell'articolo 1280 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 1280. Condizioni particolari per l'avanzamento
dei marescialli della Marina militare - 1. Oltre a quanto
disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina
militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina
militare, in relazione alla categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 3 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina
militare, in relazione alla categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 7 anni.
4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli
della Marina militare, in relazione alla categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi'
determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: un anno;
b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;
c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio
minore o sezione staccata;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: un anno.
4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi
periodi minimi indicati possono essere svolti anche in
reparti operativi.
5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli
anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei
gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i
primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma. ».
- Il testo dell'articolo 1282 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1282. Avanzamento al grado di primo maresciallo -
1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo
maresciallo e corrispondenti e' pari alle vacanze
determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre
di ogni anno.
2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno.
3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, e' riservato ai marescialli capi e gradi
corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata
a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente
per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i
precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non
utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono
essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al
comma 3 e viceversa.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del
concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e
gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di
merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I
marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi
del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono
adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e
le capacita' professionali posseduti. ».
- Il testo dell'articolo 1287 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1287. Condizioni particolari per l'avanzamento
dei sergenti della Marina militare - 1. Oltre a quanto
disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina
militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla
categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza,
sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2°
capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione
alla categoria o specialita' o specializzazione di
appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 5 anni;
d) nocchieri di porto: 6 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 8 anni.
3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli
anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei
gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. ».
 
Art. 9
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica
militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2197:
1) al comma 1, alinea, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
a) limiti di eta' non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;
b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;
c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.
2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonche' delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:
a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni;
b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) eta' non superiore a 48 anni.
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;
3) al comma 3, le parole «sino al 2015» sono sostituite dalle seguenti: «durante il periodo transitorio di cui al comma 1»;
b) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.
2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.
3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.».
Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 2197 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2197. Regime transitorio del reclutamento nel
ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare - 1. Al fine di
favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari
in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia' banditi
o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo
marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 679, in misura:
a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili
in organico, dagli allievi delle rispettive scuole
sottufficiali;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili
in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al
ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti
devono essere destinati nel limite di un terzo agli
appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato
nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica
di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi
restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I
rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio
permanente con sette anni di servizio comunque prestato di
cui almeno quattro in servizio permanente.
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti
scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei
posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a
partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze
funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle
eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto
del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
a) limiti di eta' non superiori a 45 anni per la
partecipazione alle procedure concorsuali;
b) riserve di posti a favore di particolari categorie
di personale militare in servizio permanente, con selezione
tramite concorso per titoli ed esami;
c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad
un massimo di 5 anni;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.
2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024,
ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in
presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze
armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei
ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al
50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle
procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei
limiti delle riserve di posti previste per il personale di
cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonche' delle
risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del
Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi
concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i
seguenti requisiti:
a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni;
b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in
cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
c) eta' non superiore a 48 anni.
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di
cui al presente articolo, comprese la definizione degli
eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la
loro valutazione, la nomina delle commissioni e la
formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al
Corpo delle capitanerie di porto.
3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli,
durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene
conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.».
 
Art. 10
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in
ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 697, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente.»;
b) all'articolo 703, comma 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.»;
c) all'articolo 881:
1) al comma 1, le parole «della pratica medico-legale riguardante il» sono sostituite dalle seguenti: «, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita' al servizio sia del»;
2) al comma 2, il numero «2215» e' sostituito dal seguente: «2207»;
d) all'articolo 954:
1) al comma 1, le parole «un successivo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.»;
e) all'articolo 955:
1) al comma 1, dopo le parole «servizio militare incondizionato», sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I volontari in ferma prefissata cui e' attribuita una inidoneita' complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.»;
f) l'articolo 1301 e' abrogato;
g) all'articolo 1308:
1) al comma 1, le parole «del Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «della categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco»;
2) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;
h) all'articolo 1309, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:
a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;
b) per la specialita' furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;
c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;
d) per la specialita' maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.»;
i) all'articolo 1791, comma 2, primo periodo, le parole «in ferma prefissata di un anno e» e le parole «, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto,» sono soppresse;
l) all'articolo 2199:
1) al comma 1, le parole «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a), dopo la parola «misure», e' inserita la seguente: «minime»;
3.2) alla lettera b), dopo la parola «misure», e' inserita la seguente: «massime»;
4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti;
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.»;
m) all'articolo 2224, comma 1, lettera b), le parole «dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 798-bis».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 697 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 697. Requisiti - 1. I partecipanti al
reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno
devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) eta' non superiore a venticinque anni;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b-bis) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il
reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontario
in servizio permanente.».
- Il testo dell'articolo 703 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 1.
Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali
dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve
di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi
determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. ».
- Il testo dell'articolo 881 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 881. Disposizioni per il personale militare
deceduto o che ha contratto infermita' nel corso di
missioni internazionali - 1. Il personale militare in ferma
volontaria che ha prestato servizio in missioni
internazionali e contrae infermita' idonee a divenire,
anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a
domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme
annuali, da trascorrere interamente in licenza
straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di
cura, anche per periodi superiori a quelli massimi
previsti, fino alla definizione, con provvedimenti
definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante
l'idoneita' al servizio sia del riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio. Ai fini del
proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al
predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della
causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi
trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero in luogo di cura connessi con il recupero
dell'idoneita' al servizio militare a seguito della
infermita' contratta.
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi
e' computato nelle consistenze annuali previste dagli
articoli 803 e 2207.
3. Al personale militare in servizio permanente, che
presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e
che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di
cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di
aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di
assenza dal servizio fino a completa guarigione delle
stesse infermita', che non devono comportare inidoneita'
permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto
il trattamento economico continuativo nella misura intera.
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni. ».
- Il testo dell'articolo 954 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 954. Rafferme dei volontari - 1. I volontari in
ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a
domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno
della durata di un anno.
2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono
essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di
rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono
presentare la domanda i volontari in ferma prefissata
quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente
collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente.
3. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme
sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti
dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma
biennale con riserva fino alla definizione della
graduatoria di merito. ».
- Il testo dell'articolo 955 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 955. Impiego dei volontari che hanno subito
ferite o lesioni in servizio - 1. I volontari in ferma
prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale
richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o
lesioni per le quali e' avviato il procedimento per
l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di
servizio, se giudicati idonei al servizio militare
incondizionato ovvero per i quali tali ferite o lesioni
sono ascrivibili alle categorie dalla 4a alla 8a della
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, possono, a domanda, permanere in servizio
fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il
nuovo profilo sanitario, nonche' essere ammessi alle
successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale
dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti
da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata
possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonche'
all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio
permanente e sono impiegati in incarichi, categorie,
specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo
sanitario posseduto. I volontari in ferma prefissata cui e'
attribuita una inidoneita' complessiva ascrivibile alla 4a
e alla 5a categoria della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio
permanente come militari permanentemente non idonei in modo
parziale. ».
- Il testo dell'articolo 1308 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1308. Condizioni particolari per l'avanzamento
dei volontari della Marina militare - 1. Il personale
appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente
della Marina militare per essere valutato deve, a seconda
della categoria o specialita' o specializzazione di
appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo
1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco.
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in
relazione alla categoria o specialita' o specializzazione
di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 3 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto
della Marina militare, in relazione alla categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi'
determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 7 anni.
3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli
anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei
gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. ».
- Il testo dell'articolo 1309 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1309. Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei volontari della Marina militare
1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il
periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il
personale appartenente alla categoria ovvero alla
specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi
e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come
imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in
riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di
volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che
frequenta corsi di istruzione per il conseguimento
dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
3. I volontari in servizio permanente della Marina
militare sbarcati da una nave della Marina militare
all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo
di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati
imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di
missione prolungata e' in facolta' del Ministero della
difesa disporre diversamente.
4. Per determinate specialita' o gradi di esse il
Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti
commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre
l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per
l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in
relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita'
oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo
delle navi.
5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni
specifiche possono essere soddisfatte:
a) in tutto o in parte, con la permanenza presso
componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni
elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni
COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario
per il compimento del periodo richiesto;
b) per la specialita' furieri contabili, anche presso i
servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni
amministrative del Corpo;
c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi
operativi del Corpo;
d) per la specialita' maestri di cucina e mensa, anche
presso gli uffici periferici del Corpo. ».
- Il testo dell'articolo 1791 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1791. Retribuzione base dei volontari in ferma
prefissata - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un
anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e
aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nella misura percentuale del 60 per cento
riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale
lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma
prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento
economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno
mensile di cinquanta euro.
3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in
rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale
e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al
grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla
data di attribuzione del predetto trattamento economico
cessa la corresponsione dell'indennita' prevista
dall'articolo 1792, comma 1. ».
- Il testo dell'articolo 2199 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
in deroga all'articolo 703 e in relazione alle
disponibilita' finanziarie delle Forze armate, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti riservatari giudicati idonei e
utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 5 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche', per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno. ».
- Il testo dell'articolo 2224 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2224. Rafferme dei volontari di truppa - 1.
L'ammissione alle rafferme di cui all'articolo 954 e'
subordinata al rispetto dei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e delle consistenze organiche
previste:
a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
previsto dall' articolo 2207, secondo un andamento coerente
con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per
l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo
798-bis.
2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme
sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. ».
 
Art. 11
Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo
del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le
assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei
volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1013:
1) al comma 1, le parole «Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della difesa puo' stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinche' tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, che possa:
a) garantire la tendenziale uniformita' del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;
b) riconoscere l'eventuale equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;
c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva a vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione nella misura stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza unificata;
d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure piu' favorevoli previste in materia alloggiativa.»;
4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi il Ministero della difesa derivanti dalla revisione dello strumento militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero della difesa puo' ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, anche assumendo a proprio carico, nell'ambito delle risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attivita' di formazione di cui al presente comma puo' essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalita' previste dal regolamento.
5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attivita' di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.
5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di attivita' formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, puo' rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.»;
b) l'articolo 1014 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1014 (Riserve di posti nel pubblico impiego). - 1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonche' dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato:
a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonche' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.
2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.
4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perche' danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non e' richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.».
3. All'articolo 138, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.».
4. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma.».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 1013 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1013. Formazione professionale, inserimento nel
mondo del lavoro e crediti formativi 1. Il Ministero della
difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese
private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, al fine di favorire il collocamento
preferenziale sul mercato del lavoro del personale
eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in
particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla
legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da
parte delle imprese.
1-bis. Il Ministero della difesa puo' stipulare
convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale
delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e
successive modificazioni, affinche' tali aziende, in caso
di nuove assunzioni di personale non dirigente,
sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in
ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito,
iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso
Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni
richieste.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e
dell'imprenditorialita' che individuano i beneficiari anche
sulla base dell'eta', della condizione occupazionale
precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari
in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza
demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai
limiti di eta' e dai requisiti relativi alla precedente
condizione occupazionale, e considerando la residenza
precedente l'arruolamento.
3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, definisce un programma di
iniziative in materia di formazione professionale e di
collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle
Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite
apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il
Ministero della difesa, che possa:
a) garantire la tendenziale uniformita' del
riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione
professionale di crediti formativi connessi con il servizio
prestato nelle Forze armate;
b) riconoscere l'eventuale equipollenza dei titoli
conseguiti al termine di corsi di formazione e di
perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli
rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso
le Regioni;
c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali
di misure specifiche per la formazione professionale e di
una riserva a vantaggio dei medesimi soggetti per
l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti
territoriali preposti alla formazione nella misura
stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza
unificata;
d) estendere, in caso di ricollocazione professionale
in regione diversa da quella di precedente residenza, le
misure piu' favorevoli previste in materia alloggiativa.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione
di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma
breve e in ferma prefissata congedati, per l'affidamento di
attivita' di supporto logistico di interesse delle Forze
armate.
5. Le Universita' degli studi possono riconoscere
crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di
studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate
nel corso del servizio militare in qualita' di volontario
in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il
curriculum degli studi.
5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai
risparmi derivanti dalla revisione dello strumento
militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n.
244, il Ministero della difesa puo' ammettere i volontari
in servizio e quelli congedati senza demerito alla
partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri
enti, anche assumendo a proprio carico, nell'ambito delle
risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio
e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza
dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attivita' di
formazione di cui al presente comma puo' essere accentrata
presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato
secondo le modalita' previste dal regolamento.
5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'attivita' di docenza da parte di personale
delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i
corsi di formazione di cui al comma 5-bis.
5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di
attivita' formative conformi ai criteri previsti dal
decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9,
della legge 15 luglio 2009, n. 94, puo' rilasciare al
personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza
demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai
requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione
nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo
di cui al comma 8 del medesimo articolo 3. ».
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio
2005, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 19. Carta di qualificazione del conducente
comprovante la qualificazione iniziale. - 1. La carta di
qualificazione del conducente e' conseguita previa
frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o
accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e
superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso
sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di
almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in
relazione ad ogni materia.
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e'
conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato
e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione
2-bis.
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:
a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole,
a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, sulla base dei criteri on il decreto di cui al
comma 5-bis.
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base delle disposizioni
adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.
4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente,
di cui al presente articolo, non e' richiesta al titolare
di patente militare corrispondente a quelle civili delle
categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta
di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito
l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti
disposizioni in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla
frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal
sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai
requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui
al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle
procedure d'esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente. ».
- Il testo dell'articolo 138 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 138 (art. 139 T.U. 1926)
Le guardie particolari devono possedere i requisiti
seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto
agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo
periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno,
senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze
armate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano,
altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio. ».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009,
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 3 - 1. - 6. (Omissis).
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' autorizzato l'impiego di personale
addetto ai servizi di controllo delle attivita' di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela
dell'incolumita' dei presenti. L'espletamento di tali
servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche
qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad
offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e'
iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma
telematica dal prefetto competente per territorio.
All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al
presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 8, le modalita' per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti
applicativi e il relativo impiego. Costituisce requisito
per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere
prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale
volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' degli altri requisiti soggettivi
previsti in attuazione del presente comma. Gli oneri
derivanti dall'attivita' di cui al presente comma sono
posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti
ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco
degli addetti che non risultano piu' in possesso dei
prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il
servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e
con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il
prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto
interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego
nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai
servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva
comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, gia' svolgono i servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento o di spettacolo di cui al
comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora
risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto
di cui al comma 9. ».
 
Art. 12

Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del
Ministero della difesa

1. Al libro nono, titolo II, capo II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2259, e' inserita la seguente sezione: «Sezione V-bis - Personale civile»;
b) all'articolo 2259-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019.»;
c) dopo l'articolo 2259-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile). - 1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unita' di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le unita' riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta' assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttivita' del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalita' previste dal citato articolo.»;
«Art. 2259-quater (Piani di miglioramento individuale della professionalita' del personale civile). - 1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita', nonche' di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e' inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:
a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;
b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:
a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;
c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.
6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa e' annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.»;
«Art. 2259-quinquies (Accesso alla dirigenza). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facolta' assunzionali, il 50 per cento dei posti e' riservato a favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.»;
«Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonche' con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto puo' essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.
2. Allo scopo di razionalizzare l'attivita' produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonche' di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.
3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attivita' produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 2259-bis del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2259-bis. Assunzioni di personale negli arsenali
e stabilimenti militari - 1. Al fine di consentire
l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di
incremento dell'efficienza degli arsenali e degli
stabilimenti militari, in ciascuno degli anni degli anni
del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva
alle assunzioni del personale degli arsenali e degli
stabilimenti militari appartenente ai profili professionali
tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al
presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate
fino all'anno 2019. ».
 
Art. 13

Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di
servizio

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 198, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente puo' delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.»
b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture», sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio puo' essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura e' applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attivita' operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».
Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 198 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 198. Accertamento dell'idoneita' al servizio e
delle infermita' da causa di servizio - 1. La Commissione
di cui all'articolo 193 territorialmente competente in
relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente
ovvero, se il dipendente e' pensionato o deceduto, alla
residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente
diritto, effettua la diagnosi dell'infermita' o lesione,
comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione
eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita'
della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la
visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un
collegio di due medici nominati dalla locale autorita'
consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita'
stessa.
1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della
regione amministrativa ove hanno sede le competenti
commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono
oggettivamente impossibile o molto disagevole lo
spostamento, la commissione territorialmente competente
puo' delegare la visita due medici, di cui almeno uno
ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui
all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente
individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.
2. La Commissione, per esigenze legate alla
complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere
la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un
medico specialista.
3. L'interessato puo' essere assistito durante la
visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
tramite di almeno un componente e redige processo verbale,
firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le
generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei
componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilita' o
stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche'
l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneita' al servizio o altre forme di inabilita', le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall'interessato, i motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico
specialista.
5. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione
competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita.
In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di
certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, il verbale e' inviato direttamente al comitato dalla
commissione, che provvede a dare comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
8.
6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da
HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella
l'interessato per il consenso, da sottoscrivere
specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione
del procedimento; il presidente impartisce le necessarie
disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti
del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'.
7. La data di effettuazione della visita e' comunicata
al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo,
del medico designato dal dipendente alla visita, e'
convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta
giorni dalla prima.
8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente
alla visita, la commissione redige processo verbale e
restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di
quindici giorni.
10. Il presidente della commissione, in caso di
comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente,
puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da
parte di un componente della Commissione stessa. ».
- Il testo dell'articolo 1880 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1880. Accertamento della dipendenza in caso di
lesioni traumatiche da causa violenta - 1. Il giudizio
sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni
traumatiche e' pronunciato dal direttore di una delle
strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195,
sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con
chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio
da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente, il
ricovero in una delle citate strutture o in una struttura
pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato
giudizio puo' essere espresso anche sulla base degli
accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da
un'autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del
Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano
determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura
e' applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta
occorse nell'ambito di attivita' operativa o addestrativa
svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero
ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento
presso struttura sanitaria estera militare o civile.
2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 e'
espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli
elementi e circostanze di fatto riportati nelle
dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del
servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto
distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento
lesivo si e' verificato.
3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso
nel piu' breve tempo possibile e, comunque, durante la
degenza dell'infermo.
4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti
durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura,
devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del
luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.
5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del
relativo giudizio deve essere data partecipazione
all'interessato.
6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a
domanda dell'interessato, la normale procedura di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461.
7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di
servizio, il giudizio sulla idoneita' al servizio e sulla
eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle
tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e' devoluto alle Commissioni
mediche ospedaliere di cui all'articolo 193. ».
 
Art. 14
Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi
d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e
sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 536, e' inserito il seguente:
«Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessita' di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non piu' adeguate, anche in ragione delle disponibilita' finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresi' conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
2. Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali e' stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere.
3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.
4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;
b) all'articolo 549-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis Il Ministero della difesa e' autorizzato a garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;
c) dopo l'articolo 2195-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2195-ter (Sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa). - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa puo' continuare a utilizzare le correnti modalita' di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche.
2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 e' sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.».
Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 549-bis del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 549-bis. Concorsi a titolo oneroso resi dalle
Forze armate - 1. Al fine di garantire il rimborso dei
concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per
attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a
limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono
essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su
diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu'
funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa,
per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o
indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle
tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero.
Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si
applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita'
di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di
accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di
ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio
finanziario, possono essere trasportati all'esercizio
successivo.
1-bis. Il Ministero della difesa e' autorizzato a
garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a favore
delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita'
di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti
dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ».
 
Art. 15

Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa
sopravvenuta

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse;
b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale per il personale militare» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale»;
c) all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole «dal servizio» sono soppresse;
d) all'articolo 1377, comma 5, le parole «dal servizio o dall'impiego» sono soppresse;
e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»;
f) l'articolo 2222 e' abrogato.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 706 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 706. Alimentazione del ruolo - 1. Omissis.
2. Sono consentiti arruolamenti volontari come
carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei
giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di
eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre
Forze armate, nonche' nelle Forze di polizia, anche a
ordinamento civile.».
- Il testo dell'articolo 796 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 796. Transito tra ruoli - 1. Gli ufficiali in
servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti
possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente
nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza,
disciplinati dal presente codice.
2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione
alla determinazione dell'anzianita' assoluta e
dell'anzianita' relativa, sono disciplinate dal presente
codice. Il transito tra ruoli e' disposto con decreto
ministeriale.
3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze
funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione
del personale militare in servizio permanente, il Ministro
della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i
contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio
permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e
specialita', che possono transitare a domanda tra le
medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i
criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al
transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza
armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo
797. Il transito e' disposto con decreto dirigenziale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Il testo dell'articolo 919 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 919. Durata massima della sospensione
precauzionale facoltativa
1. - 2. (Omissis).
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e'
ancora pendente procedimento penale per fatti di
eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato
specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della
condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l'imputato dall'impiego ai sensi dell'
articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'
articolo 1393. ».
- Il testo dell'articolo 1377 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1377. Inchiesta formale -
1.- 4. (Omissis).
5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni
dal grado estingue l'azione disciplinare, se non e' stata
in precedenza disposta la sospensione precauzionale. ».
- Il testo dell'articolo 1497 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1497. Sanitario di fiducia - 1. In caso di
malattia che determina un ricovero per cura in ospedale
militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di
chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni
lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura
civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di
spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale
militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere,
sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di
fiducia.
1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle
certificazioni di malattia al personale militare si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2,
del regolamento. ».
 
Art. 16

Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia
autonoma di Bolzano

1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 89, 99 e 100 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mauro, Ministro della difesa

D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lorenzin, Ministro della salute

Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 38 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
marzo 1948, e' il seguente:
«Art. 38. Nella Valle d'Aosta la lingua francese e'
parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o
nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua
italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella
Valle possibilmente funzionari originari della Regione o
che conoscano la lingua francese.».
- Il testo degli articoli 8, 89, 99 e 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20
novembre 1972, e' il seguente:
«Art. 8. Le province hanno la potesta' di emanare norme
legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle
seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale
ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della
bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere
provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche,
culturali ed educative locali, e, per la provincia di
Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la
facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche
agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento
dei «masi chiusi» e delle comunita' familiari rette da
antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico,
comprese le agevolazioni per la costruzione di case
popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita'
che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle
province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave
e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora
e della fauna:
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse provinciale ;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro
gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide,
i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio
zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi
agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi
antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento
dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.»
«Art. 89. Per la provincia di Bolzano sono istituiti
ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite
norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere
direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
personale della pubblica sicurezza e per quello
amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati
per amministrazione e per carriera, sono riservati a
cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi
stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di
lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino
al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente,
mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma e'
garantita la stabilita' di sede nella provincia, con
esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
per le quali si rendano necessari trasferimenti per
esigenze di servizio e per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca
saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci
per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione
proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco
dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese
al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai
magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco,
ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle
incompatibilita'. Si applicano anche al personale della
magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la
attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua
tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.»
«Art. 99. Nella regione la lingua tedesca e' parificata
a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato.
La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere
legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto e'
prevista la redazione bilingue.»
«Art. 100. I cittadini di lingua tedesca della
provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e
uffici della pubblica amministrazione situati nella
provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i
concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della regione,
della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale
provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua
tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al
primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali
la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui
gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove
sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella
lingua presunta del cittadino cui e' destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione
con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli
atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto
negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra
delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua
italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.».
 
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