Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2014 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7 |
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d); Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22; Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile, ciascuno per le materie di rispettiva competenza; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2013; Ritenuto di non poter accogliere la condizione posta nel parere dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati che sollecita la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale», nel senso di inserire, al comma 1, il riferimento alla «contrattazione decentrata» in luogo dell'attuale riferimento al «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti e' necessario mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa e' in linea con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con gli articoli: 5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS. solo ove previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di lavoro; 6, comma 1, che prevede la sola informazione in tema di organizzazione e dotazioni organiche ove prevista dai contratti collettivi nazionali; 40, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nelle parti in cui, al comma 1, prevede che «la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie [...] della mobilita' [...] la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) al comma 2: 1.1) le parole: « concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»; 1.2) le parole: « b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:» sono soppresse; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree: a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo; b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali; c) l'unicita' decisionale; d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree; e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa; f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale.»; b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «interforze e multinazionali» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2013, n. 13, e' il seguente: «Art. 2. (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa) 1. Il decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'art. 33 del codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'art. 41 del medesimo codice; b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione: 1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui all'art. 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare; 2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400; 3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente; 4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento; 5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facolta' di esercizio dell'attivita' libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure; 7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonche' per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia; 8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacita' didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilita' di una singola componente; 9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze; c) (Omissis).; d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonche' degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa; e) (Omissis).». Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, n. 140. Il testo degli artt. 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art. 20 . (Attribuzioni) 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. 2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.» «Art. 21. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonche' nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.» «Art. 22. (Agenzia Industrie Difesa) 1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa indicati con uno o piu' decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le modalita' per la trasformazione in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998.». Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 1: Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 15. (Attribuzioni del Ministero della difesa)- 1. (Omissis). 2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti di seguito indicati: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree: a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo; b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali; c) l'unicita' decisionale; d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree; e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa; f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale. 3. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Comando operativo di vertice interforze) - 1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonche' delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate. 2. (Omissis). ». |
| Art. 2 Soppressione e riordino di organismi collegiali
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del libro primo, le parole: «di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»; b) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 Organi consultivi
1. Presso il Ministero della difesa operano: a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni internazionali. 2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1 e' svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non e' corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»; c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione
1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti: a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati. 3. Ai componenti della commissione interministeriale non e' dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.». Note all'art. 2: Si riporta il testo della rubrica della sezione II del capo II del titolo III del libro primo del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Sezione II Organi consultivi e commissioni di elevata specializzazione tecnica». |
| Art. 3 Riordino dell'area formativa e addestrativa
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 215, al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono inserite le seguenti: «alle sedi»; 2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse. 2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte, infine, le parole: «e addestramento»; b) l'articolo 715 e' sostituito dal seguente:
«Art. 715 Formazione e addestramento
1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze. 2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e le capacita' di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonche' di attivita' di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.». Note all'art. 3: Si riporta il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 215 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 215. (Ordinamento e funzionamento degli istituti militari) - 1. Le disposizioni relative alle sedi, all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. 1-bis. (Omissis).». Si riporta il testo della rubrica del titolo III del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Titolo III Formazione e addestramento». |
| Art. 4 Attivita' di consulenza gratuita
1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 984, e' inserito il seguente:
«Art. 984-bis Attivita' di consulenza gratuita
1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificita' professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».
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| Art. 5
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188 e' inserito il seguente:
«Art. 2188-bis Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014; 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014; 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014; 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014; 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014; 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014; 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014; 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014; 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014; 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014; 11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014; 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014; 13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014; 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014; 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014; 16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014; 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016; 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016; 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016; 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018; 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018; 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018; 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018; 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018; 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018; 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018; 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018; 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018; 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018; 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018; 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018; 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018; 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018; 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanita' e Veterinaria; 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza; 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro; 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari; 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento; 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia; 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova; 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC; 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli; 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed e' posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito; 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ; 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia; 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito; 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna; 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, e' riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest; 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato nella sede di Roma; 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti; 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine; 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano; 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona; 27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma; 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 101
Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano
1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice: a) Comando delle forze operative terrestri; b) Comando logistico dell'Esercito italiano; c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito; d) Comando per il territorio dell'Esercito. 2. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative: a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano; b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; c) l'Organizzazione penitenziaria militare; d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito. 3. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»; b) all'articolo 102: 1) al comma 1, le parole: «, con sede in Verona» sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; b) i Comandi Specialistici e di Supporto; c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.»; c) all'articolo 103: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.»; 2) al comma 4, dopo la parola: «regioni» e' inserita la seguente: «amministrative»; d) all'articolo 104: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare «Nunziatella»; 5) Scuola militare «Teulie'»; b) le Scuole d'arma e di specialita'; c) le Scuole logistiche; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.»; 2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»; e) all'articolo 105, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e veterinaria, e tecnico; b) i poli di mantenimento e di rifornimento; c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; e) il Policlinico militare di Roma; f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; g) il Centro militare di veterinaria.»; f) all'articolo 106, comma 1, le parole: «Comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «Centro di responsabilita' amministrativa»; g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: «1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici. 2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»; h) all'articolo 108, comma 3, le parole: «singole Armi» sono sostituite dalle seguenti: «Armi e dei Corpi»; i) all'articolo 109, dopo la lettera c), e' aggiunta, infine, la seguente: «c-bis) svolge attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.». Note all'art. 5: Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 102 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 102. (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri. 2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; b) i Comandi Specialistici e di Supporto; c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida 3. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 103 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 103. (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitu' militari e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 4. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 104 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 104.(Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare «Nunziatella»; 5) Scuola militare «Teulie'»; b) le Scuole d'arma e di specialita'; c) le Scuole logistiche; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito. 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 105 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e veterinaria, e tecnico; b) i poli di mantenimento e di rifornimento; c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; e) il Policlinico militare di Roma; f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; g) il Centro militare di veterinaria. 2.Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. ». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 106. (Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano) - 1.La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Centro di responsabilita' amministrativa dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'art. 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 107 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 107. (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano) - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici. 2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.». Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano) 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni; f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) Corpo sanitario; i) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle singole Armi e dei Corpi.». Si riporta il testo dell'art. 109 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 1. «Art. 109. (Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano) - 1.Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano: a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onore e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano; c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione; c-bis) svolge attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.». |
| Art. 6
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2188-ter Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 marzo 2014; 2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 marzo 2014; 3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi; 2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; 3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sicilia; 5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Capitale; 6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Taranto; 7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta; 8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 12) il Comando supporto logistico, entro il 31 marzo 2014, assume le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; 13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli; 14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione del transito delle funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza; 18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 20) l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 112: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e' retto da un ammiraglio di squadra.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.»; 3) il comma 3 e' abrogato; b) l'articolo 113 e' sostituito dal seguente:
«Art. 113 Organizzazione logistica della Marina militare
1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124. 2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonche', quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento. 3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo. 4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria. 5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.»; c) all'articolo 114, comma 2, le parole: «costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 169 del regolamento»; d) all'articolo 116: 1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini"; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare; e) il Centro di selezione della Marina militare.»; 2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.»; e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: «Marina militare» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare»; f) all'articolo 124: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.»; 2) al comma 2, le parole: «Gli Alti Comandi periferici» sono sostituite dalle seguenti: «I Comandi marittimi»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.». Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 112. (Organizzazione operativa della Marina militare) - 1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e' retto da un ammiraglio di squadra. 2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni. 3. (abrogato). ». Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 114. (Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare) 1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione di cui all'art. 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti. 3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresi': a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico; b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio; c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. 4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare: a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo; b) comandi di zona dei fari; c) reggenze dei segnalamenti. 5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale; b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa; c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio. 6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato e' assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico. 7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo. ». Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 116 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 116. (Organizzazione formativa della Marina militare) - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini"; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare; e) il Centro di selezione della Marina militare. 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.». Si riporta il testo del comma 1, lettera e), dell'art. 120 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 120. (Corpo del genio navale) 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare; f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. ». Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 124 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 124. (Organizzazione territoriale periferica della Marina militare) - 1..Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. 2. I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessita', se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'art. 114, puo' compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuita' dell'attivita' operativa. 3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.». |
| Art. 7
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2188-quater Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015; 2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa; 4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato e' razionalizzato nelle strutture e relativi organici; 5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere; 6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati; 7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed e' ricollocata a Roma; 8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 146: 1) al comma 2, lettera e), le parole: «di truppa» sono soppresse; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.». Note all'art. 7: Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 146 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 146. (Comando delle scuole dell'Aeronautica militare) 1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione specialistica basica del personale dell'Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonche' l'addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare. 2. Dal Comando delle scuole dipendono: a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; b) l'Accademia aeronautica; c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; e) la Scuola volontari dell'Aeronautica militare; f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet". 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.». |
| Art. 8 Riordino della sanita' militare
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 187, dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente: «1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa.»; b) all'articolo 188, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa»; 2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»; c) all'articolo 189: 1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»; 5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati; 6) al comma 7 le parole: «o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare» sono sostituite dalle seguenti: «, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale»; 7) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.»; 8) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attivita'.»; 9) al comma 11: 9.1) alla lettera a) le parole: «, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma» sono soppresse; 9.2) dopo la lettera b), e' aggiunta, infine, la seguente: «b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»; d) all'articolo 190: 1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»; 4) al comma 3: 4.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»; 4.2) la lettera c), e' soppressa; e) all'articolo 191: 1) al comma 2, le parole: «L'autorita' preposta alla direzione del settore e' nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o piu' commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»; 4) dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente: «4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.»; f) all'articolo 193: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale.»; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il direttore dell'ente sanitario militare», sono sostituite dalle seguenti: «il direttore del Dipartimento militare di medicina legale»; 3) dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente: «5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»; g) all'articolo 194: 1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» e' inserita la seguente: «medica»; 2) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni mediche interforze di seconda istanza.»; 3) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e' composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualita' di membri.»; 4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione di cui al comma 01: a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza; b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»; 5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01»; h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti:
«Art. 195-bis Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attivita': a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei titolari di licenze e attestati aeronautici; c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente. 2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneita' al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. 3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicita' e le modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea.
Art. 195-ter Commissione sanitaria d'appello
1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare. 2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo. 3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello puo' pronunciarsi, altresi', sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneita' al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis. 4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo. 5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello e' composta assicurando la presenza nel collegio, in qualita' di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, e' integrata da un medico designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. 6. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione. 7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza.»; i) all'articolo 199, comma 2, le parole: «ai direttori di ospedali», sono sostituite dalle seguenti: «ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195»; l) all'articolo 200: 1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»; 2) al comma 1, alinea le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»; 3) al comma 2, le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»; m) all'articolo 201: 1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea la parola: «fiscali» e' sostituita dalle seguenti: «medico legali»; 2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;»; 2.3) alla lettera d), la parola: «legale», e' sostituita dalla seguente: «aerospaziale»; n) all'articolo 210: 1) alla rubrica dopo le parole: «personale medico» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e paramedico»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente: «1-bis. L'autorita' sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facolta' di esercitare attivita' libero-professionali nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' e i limiti per l'esercizio delle attivita' libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.». Note all'art. 8: Si riporta il testo del comma 1- bis dell'art. 187 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserita dal presente decreto: «Art. 187. (Disposizioni tecniche attuative) 1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate. 1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa.». Si riporta il testo del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 188 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 188. (Organi centrali) - 1. Sono organi centrali della Sanita' militare: a) la struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa; b) il Collegio medico-legale; c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'art. 191.». Si riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 189. (Collegio medico-legale) - 1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa. 3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione. 4. - 5. e 6. (abrogati). 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 8.- 9. (Omissis). 9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio. 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attivita'. 11. Il Collegio medico-legale: a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa; b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare. ; b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.». Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 190 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 190. (Sezioni del collegio medico-legale) - 1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell' art. 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni. 2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione. 3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facolta' di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a: a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'art. 189, comma 1; b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento.». Si riporta il testo dei commi 2, 3, 4 e 4-bis dell'art. 191 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 191. (Organi direttivi) 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di: 2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o piu' commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato. 4.Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata. 4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'art. 193. I giudizi della commissione sono definitivi.». Si riporta il testo dei commi 2, 3, 5-bis dell'art. 193 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 193. (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza) - 1. (Omissis). 2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 4. - 5. (Omissis). 5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.». Si riporta il testo dell'art. 194 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 194. (Commissione medica interforze di seconda istanza) - 01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al servizio di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni mediche interforze di seconda istanza. 1. La Commissione di cui al comma 01, assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e' composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualita' di membri. 2. La Commissione di cui al comma 01: a) esamina i ricorsi, presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.; b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente. 3. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.». Si riporta il testo dell'art. 199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 199. (Attribuzioni medico-legali) 1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformita' alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'art. 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici. 2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'art. 195, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa e' attualmente prevista, sia in sede di rassegna.». Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 2 dell'art. 200 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 200. (Visite medico legali) - 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi: a) - n) (Omissis). 2. Le autorita' o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare competente per territorio.». Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 201 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 201. (Modalita' delle visite medico legali) - 1 Le visite medico legali di cui all'art. 200 possono essere praticate: a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo, ovvero ogni altro ente militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali; d) presso gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al volo civile. 2. - 4. (Omissis).». Si riporta il testo dell'art. 210 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 210. (Attivita' libero professionale del personale medico e paramedico ) 1. Le visite fiscali di cui all' art. 200 possono essere praticate: a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo, nelle localita' dove non esistono stabilimenti sanitari, purche' non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi; d) presso gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al volo civile. 1-bis. L'autorita' sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facolta' di esercitare attivita' libero-professionali nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' e i limiti per l'esercizio delle attivita' libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all'art. 1, comma 3. 2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. 3. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa. 4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un compenso il cui importo e modalita' di versamento e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ». |
| Art. 9
Revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 286: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri e' acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo.»; 2) il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 306, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non piu' utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, e' ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita.»; c) all'articolo 307: 1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Con uno o piu' decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari gia' individuati e proposti per le finalita' di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprieta' dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonche' di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, e' condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sara' restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facolta' di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non e' rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non puo' essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente e' data facolta', comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprieta' dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.»; 2) al comma 10, lettera b), le parole: «, previo parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese» sono sostituite dalle seguenti: «, d'intesa con l'Agenzia del demanio». Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'art. 286 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 286. (Determinazione dei canoni) - 1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri e' acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo. 2. Ferma restando la gratuita' degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell' art. 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone e' determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. 3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, e' applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facolta' di concedere proroghe temporanee secondo le modalita' definite con il regolamento. 3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. 4. (abrogato).». Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto: "Art. 306. Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa 1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalita' della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. 3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all' art. 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. 3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non piu' utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, e' ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita. 4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo' avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio. 4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza e sulla efficacia della gestione. 5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilita' del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione. ". Si riporta il testo dei commi 3-bis e 10 dell'art. 307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dal presente decreto: «Art. 306. (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa) 1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all' art. 306, si applica il presente articolo. 2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma. 3. Il programma di cui al comma 2: a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso. 3-bis. Con uno o piu' decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari gia' individuati e proposti per le finalita' di cui all'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprieta' dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonche' di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, e' condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sara' restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato art. 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facolta' di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non e' rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non puo' essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente e' data facolta', comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprieta' dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso. 4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire mediante: a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari; b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; c) permuta ai sensi del comma 7. 5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all' art. 619. 6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili. 7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. 8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell' art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali dell'amministrazione stessa. 9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonche' quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; (137) b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio; c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'art. 314; (133) e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'art. 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'art. 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 11. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2. 11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonche' di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresi' le seguenti disposizioni: a) art. 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'art. 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) comma 8-quater dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. |
| Art. 10
Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93» sono soppresse; b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole: «l'esecuzione dell'attivita'» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177»; c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»; d) all'articolo 33, al comma 1: 1) alla lettera b) dopo le parole: «direzioni generali», sono aggiunte, infine, le seguenti: «e direzioni del Segretariato generale»; 2) alla lettera d) le parole: «adozione dei provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»; 3) dopo la lettera d), e' aggiunta, infine, la seguente: «d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»; e) all'articolo 95, comma 3: 1) alla lettera a), le parole: «militare della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «per il territorio»; 2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo autonomo della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»; f) all'articolo 97, comma 3, le parole: «in consegna al Comandante generale, e' custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «e' custodita nell'Ufficio del Comandante generale»; g) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: «dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»; h) all'articolo 132: 1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi periferici della Marina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comandi marittimi»; 2) al comma 3 le parole: «in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona» sono sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»; i) all'articolo 150: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica»; 1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneita' al volo», sono inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»; 2) al comma 2, lettera a), le parole: «medico legali», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»; l) all'articolo 165, comma 4, le parole: «e' presidente della commissione per l'espressione del» sono sostituite dalle seguenti: «esprime in maniera motivata il». 2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 237, commi 2, 5 e 6, le parole: «della regione militare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «interregionale»; b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei» sono soppresse; c) agli articoli 254, commi 1 e 2, le parole: «in guerra» sono soppresse; d) all'articolo 266: 1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse; 2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»; e) all'articolo 267, comma 5, le parole: «dell'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»; f) all'articolo 280, comma 2, le parole: «comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»; g) all'articolo 322, comma 9, le parole: «di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»; h) all'articolo 323: 1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o il Comandante marittimo»; 2) al comma 2, le parole: «di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo » sono sostituite dalle seguenti: «, al Comandante marittimo». 3. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 534: 1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»; 2) al comma 2, dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»; b) all'articolo 556: 1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento,»; 2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; c) l'articolo 557 e' abrogato; d) all'articolo 567, comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse. 4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1408, comma 2, le parole: «Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono sostituite dalle seguenti: «parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426»; b) l'articolo 1418 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1418 Parere in materia di ricompense al valor militare
1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.»; c) all'articolo 1426, comma 1, le parole: «parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; d) all'articolo 1431, comma 1, le parole: «sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; e) l'articolo 1445 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1445 Ricompense al valore o al merito di Forza armata
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata e' espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalita' di cui all'articolo 86 del regolamento. 2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.»; f) all'articolo 1448, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalita' di cui all'articolo 86 del regolamento.»; g) all'articolo 1494, comma 1, le parole: «sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,». 5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di regione militare» sono sostituite dalla seguente: «interregionale». Note all'art. 10: Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 11. (Attribuzioni in materia di armamenti) - 1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione.» Si riporta il testo del comma 1, lettera c-bis), n. 2), dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici) - 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) - c) (Omissis).; c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente: 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato; 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita', anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177; (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 31. (Comandi regione militare interforze) - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 33. (Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.) - 1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'art. 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali e direzioni del Segretariato generale; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all' art. 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa. 2 - 3 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 95. (Bande musicali) - 1. - 2. (Omissis). 3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: a) del Comando per il territorio, quella dell'Esercito italiano; b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare; c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare; d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri. 4. - 6. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 97 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 97. (Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari) - 1. - 2. Omissis. 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri e' custodita nell'Ufficio del Comandante generale. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale. ». Si riporta il testo del comma 1, lettera d) dell'art. 119 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 119. (Corpo di stato maggiore) - 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali; c) comandare le forze navali comunque costituite; d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; e) - m) (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 2, lettera a), numero 4) e 3 dell'art. 132 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 132. (Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto) - 1. (Omissis). 2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) assicurare la difesa dello Stato mediante: 1) la protezione delle unita' navali e delle installazioni di interesse militare; 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera; 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare; 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega dei Comandi marittimi; 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attivita' presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali; 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio; b) - c) Omissis. 3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi marittimi competenti per territorio. ». Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettera a) dell'art. 150 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 150. (Corpo sanitario aeronautico) - 1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici dell'Aeronautica esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese: a) ad accertare la idoneita' psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) - c) Omissis. 2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) degli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare; b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; c) di magazzini e stabilimenti vari. 3. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 165 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 165. (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego) - 1. - 3. (Omisssis). 4. Il Comandante generale esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri. 5. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 237 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 237. (Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale) - 1. (Omissis). 2. Ente proprietario e' considerato il comando interregionale. 3. - 4. (Omissis). 5. Il Comandante interregionale, in relazione alle strade militari di cui e' proprietario il comando interregionale a cui e' preposto: a) - h) (Omissis). 6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante interregionale e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. 7. - 13. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 251 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 251. (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione) - 1. - 2. (Omissis). 3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 254 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 254. (Vigilanza e conservazione) - 1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti- che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilita' dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso. 2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.». Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 266 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 266. (Organi e uffici) - 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, nel presente capo denominato «Commissario», esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. 2. - 3. (Omissis). 4. Alle dipendenze del Commissario opera il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.». Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 267 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 267. (Competenze) - 1. - 4. (Omissis). 5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 280 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 280. (Alloggi ASGC) - 1. (Omissis). 2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. 3 - 5 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 322 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 322. (Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari) - 1. - 8. Omissis. 9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale o del Comandante marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. 10.-14. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 323 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 323. (Procedimento di imposizione delle limitazioni) - 1. Il Comandante militare territoriale o il Comandante marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'art. 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. 2. Nel presente capo, l'espressione «il Comandante territoriale» si intende riferita al Comandante militare territoriale, al Comandante marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare. 3. - 5. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 534 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 534. (Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio) - 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: a) (Omissis); b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, emanate ai sensi dell'art. 196 dello stesso codice dei contratti; c) - d) (Omissis). 2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto. ». Si riporta il testo dell'art. 556 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 556. (Spese di funzionamento di organi consultivi) - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. 2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». L'art. 557 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, abrogato dal presente decreto, recava: "Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.". Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 567 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 567. (Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati) - 1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all' art. 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attivita' istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1408 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1408. (Cessazione dall'Ordine) - 1. (Omissis). 2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'art. 1426.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1426 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1426. (Pareri) - 1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all' art. 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1431 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1431. (Nuovi atti di valore) - 1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi e' incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' art. 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1448 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1448. (Opposizione) 1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione. 2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa. 3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalita' di cui all'art. 86 del regolamento.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1494 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1494. (Disposizioni particolari) - 1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. - 5. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2266 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2266. (Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria) - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi interregionale territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all' art. 1930, comma 3, su istanza degli interessati: a) - e) (Omissis).». |
| Art. 11 Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e disposizioni di coordinamento e finali
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188-quater e' inserito il seguente:
«Art. 2188-quinquies
Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale
1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale. 2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonche', in caso di comprovate e sopravvenute necessita', quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della difesa da' evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.». 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 17, comma 4, le parole: «, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare» sono sostituite dalle seguenti: «e del Consigliere giuridico»; c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «al Consigliere militare,». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014
NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Mauro, Ministro della difesa
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, come modificato dal presente decreto: «Art. 20. (Attribuzioni) 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. 2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». Si riporta il testo degli articoli 14, comma 6, 17, comma 4 e 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, n. 140, come modificato dal presente decreto: «Art. 14. (Uffici di diretta collaborazione) 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente. 4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. 5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro. 6. (abrogato). 7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. 8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico. " «Art. 17. (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione) 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in 145 unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell' art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell' art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all' art. 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell' art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." «Art. 19. (Trattamento economico) 1. Ai responsabili degli uffici di cui all' art. 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell' art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell' art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonche' ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall' art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3. 6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. 7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Ai dirigenti di cui all'art. 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale." 9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all' art. 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8. 10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa. 11. Al personale non dirigenziale di cui agli art. 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri. 12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.". |
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