Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2013 |
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, a riassumere e trattenere in servizio, a reclutare per mobilita', per le esigenze del Consiglio di Stato e autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato a favore dell'Agenzia dell'entrate. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; Visto l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001; Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio; Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di mobilita' del personale; Visto il comma 12 dell'art. 9 del citato decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 2013, in applicazione dell'art. 1, comma 394, della citata legge 228 del 2012, proroga al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge, gia' prorogate al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della medesima legge. Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica; Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 2012 registro n. 9, foglio n. 380 con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Vista la nota del 30 luglio 2013, n.14663, con la quale il Consiglio di Stato ha richiesto l'autorizzazione al trattenimento in servizio di 1 Funzionario Area III, F6, per un ulteriore biennio a decorrere dal 1° novembre 2013, la riammissione in servizio per 1 Funzionario Area III, F1, dimessosi in data 20 settembre 2010, l'assunzione di n. 1 Dirigente vincitore del V Corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (ex SSPA), ancora in fase di espletamento, al reclutamento per mobilita' di 1 ausiliario Area I, F1, dipendente dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, all'assunzione di 1 Ausiliario Area I, F1; Vista la nota del 19 luglio 2013 n. 88348 con la quale l'Agenzia delle entrate, ha chiesto di assumere n. 500 vincitori di procedure concorsuali ancora in corso di espletazione di cui 468 funzionari amministrativo-tributari Area III, F1 e 32 funzionari-tecnici Area III, F1, utilizzando i risparmi realizzati per effetto delle cessazioni avvenute negli anni 2010 e 2011; Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarieta', anche tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto legge n. 95 del 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione On. Avv. Giampiero D'Alia; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consiglio di Stato puo' procedere, ai sensi dell'art.3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, alle assunzioni di cui alla tabella 1 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta tabella e' indicato, altresi', per il Consiglio di Stato il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012. 2. L'Agenzia delle entrate puo' procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, alle assunzioni di cui alle tabelle 2 e 3 allegate, che sono parte integrante del presente provvedimento. Nelle predette tabelle e' indicato, altresi', per l'Agenzia delle entrate il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sugli anni 2011 e 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi rispettivamente negli anni 2010 e 2011. 3. Le Amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci delle amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2014, n. 212
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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