Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 3 febbraio 2014 |
Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente. |
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IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali; Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali; Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di Federalismo Fiscale; Visto il documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) nella seduta del 22 febbraio 2012 dal quale si evince che il contributo per aspettativa sindacale viene individuato come trasferimento non fiscalizzato; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Ritenuta la necessita' di ridefinire il modello di certificazione e le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale predetto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1 Spesa ammissibile al rimborso
1. L'espressione "aspettativa per motivi sindacali" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale", pertanto solo gli Enti, di cui all'articolo 2, che hanno sostenuto, nell'anno 2013, oneri per il personale cui e' stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Modello di certificazione e soggetti destinatari
1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di Ente, con il quale i comuni, le province, le comunita' montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui e' stata concessa, nell'anno 2013, l'aspettativa per motivi sindacali-rectius distacco per motivi sindacali. 2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale. 3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino alle ore 14:00 del 15 maggio 2014.
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| Art. 3 Modalita', termini e specifiche di trasmissione
1. La certificazione delle spese sostenute nell'anno 2013 per il personale cui all'articolo 2, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalita' telematica, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 15 maggio 2014, a pena di decadenza. 2. Per la validita' della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione contabile (almeno due, oppure una unica sottoscrizione per gli organi composti da un solo membro), debitamente e preventivamente censiti nell'Area Certificati del sito web della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno. 3. Il modello informatizzato potra' avere una veste grafica leggermente difforme dall'allegato cartaceo al presente decreto, senza tuttavia alterarne il contenuto. 4. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2013 per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali-rectius distacco per motivi sindacali; 5. Le firme digitali dell'Organo di revisione contabile devono essere pari almeno alla maggioranza dei componenti, in particolare: - i comuni che hanno un solo membro, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, e sue successive modificazioni, devono spuntare l'apposita casella; - le I.P.A.B (ora A.S.P.), il cui Organo di revisione contabile sia costituito da un solo membro, devono spuntare l'apposita casella. 6. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente comporta la non validita' dello stesso ai fini del rimborso degli oneri in argomento. 7. E' data facolta' agli Enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2014
Il direttore centrale: Verde
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