Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 dicembre 2013 |
Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2014. |
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IL DIRETTORE GENERALE per i porti
Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989 emanato in esecuzione dalle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazioni dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989; Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare l'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (prezzi praticati dai grossisti); Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni, sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto; Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2014; Considerato che l'Istituto nazionale di statistica - riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione - ha comunicato, per il periodo settembre 2012-settembre 2013, con nota prot. n. 9306 in data 24 ottobre 2013 «l'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati» (+0,8%) e con nota prot. n. 10585 in data 29 novembre 2013 «l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali totale» (-1,8%) in luogo dei prezzi praticati dai grossisti; Considerato che la media dei suddetti indici per il periodo settembre 2012-settembre 2013, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2014, e' pari a ‑0,5%;
Decreta:
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2014, applicando la riduzione dello zero virgola cinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2013. 2. Le misure unitarie cosi' aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014. 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2014. 4. La misura minima di canone di € 361,08 (trecentosessantuno/08) - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - e' ridotta ad € 359,27 (trecentocinquantanove/27) a decorrere dal 1° gennaio 2014. 5. Si applica la misura minima di € 359,27 (trecentocinquantanove/27) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 5 dicembre 2013
Il direttore generale: Caliendo
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 105
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